Sentenza 23 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/03/2001, n. 4218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4218 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
M I A D S S y , A O 3 e 0 T L 3 1 , r L 5 . b A O T S . B REPUBBLICA ITALIANA E R I P N A ' S D l L I 3 L A N 7 E T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO - o G S D 8 04218 /01 C O O - I 1 P S A CORTE SUPREMADIC SAZI 1 N M D I E Oggetto E E S , A G I O D G R A Declaratoria di E T E T S O conversione in affitto L I T N G T E E I A S R R L E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: I L D E D O R.G.N. 18699/99 Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente Dott. Vittorio DUVA Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO Consigliere Cron.9058 Rep. Dott. Renato PERCONTE LICATESE Ud. 08/11/00 Consigliere Dott. Donato CALABRESE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO ALFONSO, elettivamente domiciliato in ROMA VLE TIZIANO 80, presso lo studio dell'avvocato PAOLO FORTUNATO CACCIATORE, RICCIARDI, difeso dall'avvocato giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
DEL TR RA e DEL TR GI, quale eredi di DE MA MO, BO LI, DEL TR ER, DEL TR OB, DEL TR FA e DEL TR 2000 MODESTO, quest'ultimo sia proprio che quale speciale 1783 procuratore di DI AO LI, DEL TR ER 1 junior e DEL TO AR, elettivamente domiciliati in ROMA VLE PARIOLI 95, presso lo studio dell'avvocato MICHELEBIANCA MARIA EPIFANI, difesi dagli avvocati PINTO, MARIO TANCA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 178/99 della Corte d'Appello di SALERNO, emessa il 20/5/1999, depositata il 22/06/99; RG. 103/1999, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/00 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO gen Con ricorso 27.11.1987 OS NS adiva la Sezione specializzata agraria del Tribunale di Vallo della Lucania, chiedendo dichiararsi convertito in af- fitto -a far data dal 12.11.1983- il rapporto di colo- nia relativo al fondo denominato "San Bernardino" in Agnone Cilento, corrente sin dal 1962 con i proprietari concedenti DE MA OB, MO, RE, Di Pao- lo Nicolina, in proprio e quale rappresentante del fi- glio minore DE MA LO, DE MA RE fu Pa- 2 squale, MB Rosolina, in proprio e quale rappresentan- te del figlio minore DE MA MO, e DE MA AE. Instauratosi il contraddittorio, i concedenti impu- gnavano la domanda, deducendo sia in punto di competen- za che nel merito. All'esito dell'esperita istruttoria, l'adita Sezio- ne con sentenza emessa il 18.9.1998 rigettava la doman- da, ritenendo, sulla scorta delle risultanze della con- il requisito sulenza d'ufficio, non sussistere dell'unità produttiva sufficiente. La decisione, gravata dall'OS, veniva confer- -mata dalla Corte d'appello di Salerno Sezione specia- lizzata agraria con sentenza emessa il 20.5.1999. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso OS den NS sulla base di due motivi. Hanno resistito con controricorso gli intimati DE MA e Di LA e MB, anche nella loro qualità, depositando altresì memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo, denunciando violazione dell'art. 31 l.n. 203/1982 in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., il ricorrente deduce che la Corte d'appello ha errato nel ritenere esauriente la relazione del CTU ac- cettandone in modo acritico le conclusioni, atteso che 3 lo stesso ha fatto riferimento soltanto al prodotto lordo vendibile senza considerare i prodotti destinati al consumo della famiglia mezzadrile;
ha determinato la produttività annuale media della superficie coltivabile senza fare esclusivo riferimento alla data della con- versione (11.11.1983), ma sulla base delle colture ac- certate negli anni 1991 e 1992; non ha considerato le colture intercalari;
non ha tenuto conto delle quantità effettivamente prodotte e ripartite tra le parti. Dedu- ce inoltre che sarebbe stato opportuno chiamare a chia- rimenti il CTU sui documenti contabili, dai primi giu- dici ritenuti esaminati dallo stesso e dai giudici d'appello ritenuti inesistenti. Il motivo non è fondato. La Corte territoriale, nel contestare la diversa asserzione dell'OS, dallo stesso ribadita in que- sta sede con il motivo di ricorso, ha escluso che il CTU non abbia valutato la produttività annuale media della superficie coltivabile con esclusivo riferimento alla conversionedata della (11.11.1983). Su-1 punto, facendo proprio il relativo accertamento compiuto dal giudice di prime cure, ha infatti osservato che il CTU è pervenuto alla determinazione della produzione annua- le media (valutata con consultazione dei listini dei prezzi periodici medi di mercato "franco azienda" sta- 4 biliti dalla Camera di commercio di Salerno per i vari prodotti) riferita alle produzioni delle annate 1981/82, 1982/83, 1983/84, tenuto conto della predispo- sizione di un piano di rotazione di colture in un pe- riodo di tre anni. Circa l'asserita omessa considerazione delle coltu- re intercalari, poi, la Corte ha rilevato, al pari del primo giudice, che il consulente tecnico ha tenuto con- to delle colture intercalari e poliennali di fuori ro- tazione (quali il carciofo, ortaggio poliennale, e or- taggi in consociazione con colture arboree), mentre non ha considerato le colture intercalari cd. secondarie, in quanto prodotti reimpiegabili nel fondo ovvero de- stinati al settore zootecnico presente sul fondo. Il consulente ha peraltro considerato -in contropartita dell'esclusione delle colture intercalari secondarie da Ser foraggio anche l'utile netto di stalla. Involgono a loro volta questioni nuove, che non ri- sultano trattate in sede di merito -ed in particolare il ricorrente non allega l'avvenuta deduzione delle stesse innanzi al giudice del merito e non indica in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto- i profili di censura con i quali ci si duole che il CTU ha fatto riferimento soltanto al prodotto lordo vendi- bile senza considerare i prodotti destinati al consumo 5 della famiglia mezzadrile e non ha tenuto conto delle quantità effettivamente prodotte e ripartite tra le parti. Non senza d'altronde dire che, non essendo state espresse censure sulla produzione annuale quale accer- tata dal giudice di merito, nella stessa devono rite- t nersi considerati anche i prodotti destinati al consumo familiare, mentre non pertinente, allo scopo di enu- cleare il prodotto lordo vendibile, appare il richiamo alle quantità effettivamente prodotte e ripartite tra le parti. Rientra, infine, nella discrezionalità del giudice Alr di merito valutare la "opportunità" -in linea di prin- cipio di chiamare о meno a chiarimenti il consulente tecnico, così come appartiene all'ambito dei discrezio- nali poteri dello stesso giudice la valutazione circa la sufficienza e rilevanza di talune prove rispetto ad altre, in base agli elementi di cui dispone ai fini del proprio convincimento, del quale dà -come nel caso in esame adeguatamente e logicamente conto. Col secondo mezzo, denunciando violazione degli con rife- artt. 169 c.p.c. e 74 e 77 disp. att. c.p.c. 4 c.p.c., il ricorrente deduce rimento all'art. 360 n. che la Corte di merito -avendo ritenuto fondata l'eccezione degli appellati (odierni controricorrenti) esibizione da parte in ordine alla mancata 6 dell'OS della documentazione attinente alla pro- duzione e alla spartizione dei frutti del fondo, e ciò malgrado il Tribunale avesse affermato che il CTU ne aveva tenuto conto- aveva l'obbligo di disporre la ri- cerca di tali documenti ed eventualmente di svolgere l'attività ricostruttiva del loro contenuto. Anche questo mezzo di censura non è fondato, giac- chè la Corte territoriale, da un lato, condividendo quanto eccepito dagli appellati, ha osservato che non era dato comprendere a quali documenti ed a quali con- teggi l'OS volesse riferirsi, non essendo dallo stesso stata esibita nel giudizio d'appello alcuna do- cumentazione attinente alla produzione ed alla sparti- Ни zione dei frutti;
dall'altro lato, ha rilevato a questo proposito che nulla era dato desumere dall'elenco della documentazione allegata al ricorso introduttivo della controversia, né dall'atto di appello. Trattasi di accertamento di fatto compiuto dal giu- dice di merito, come tale insindacabile in questa sede, e nulla d'altra parte adduce il ricorrente circa il mo- mento e la collocatione processuale in cui tali documenti siano stati allegati agli atti, come era suo compito, dal momento che su detti documenti fonda, per quanto interessa, le proprie critiche e pretese. Che del resto il consulente tecnico abbia fatto riferimento ai docu- 7 714 menti esibitigli dalla parte, non può significare che gli stessi dovessero ritenersi (già) acquisiti al giu- dizio, essendo rimasti, comunque, nella disponibilità dell'esibitore, che non era, pertanto, impedito di pro- durli. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Spese del giudizio di legittimità compensate per giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso, 1'8.11.2000 in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Virpintinian donato Calabrese Giovanni Giambattista он IL CANCELLIERE C1, Depositata in Cancelleria Oggi, lì -2-3 MAR. 2001 3 IL CANCELLIERE M 3 0 E 5 1 R Giovanni Giambattista . A . P S T I U N S R E S D T A , A 3 T ' R O , 7 L - O L C L A L 8 E S - E O D 1 B P 1 I S I S I D N E N E G A G S T O G I S E A A O L D P O E M T A , I T L I O L A R R E I D T S D D E I T G O E N R E S E 8