Articolo 5 della Legge 18 marzo 1968, n. 337
Articolo 4Articolo 6
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25 aprile 1968
Art. 5.
Nel concedere la licenza prevista dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza l'autorita' di pubblica sicurezza controlla altresi' che sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge.
Entrata in vigore il 25 aprile 1968
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