Art. 5.
Nel concedere la licenza prevista dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza l'autorita' di pubblica sicurezza controlla altresi' che sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge.
Nel concedere la licenza prevista dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza l'autorita' di pubblica sicurezza controlla altresi' che sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge.