CASS
Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/02/2024, n. 6008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6008 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CC IR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso e la conferma della sentenza di primo grado. udito il difensore, Avv. RAMELLI CLAUDIO in difesa di CC IR che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Condannata con "doppia conforme" (Tribunale di Roma, 7 luglio 2022; Corte d'appello, 10 marzo 2023) alla pena di giustizia per una serie di reati (lesioni, rapina e sequestro di persona) commessi 1'11 luglio 2020 allorché, assieme al proprio fidanzato e ad altre persone, partecipava alla aggressione di UD FE HA DU e di NE DO, SI IO ha presentato ricorso per cassazione fondato sui seguenti motivi. 2. Con il primo motivo si lamenta la contraddittorietà e carenza motivazionale (articolo 606 lett. e c.p.p.) in relazione ai reati di concorso in sequestro di persona e rapina aggravata ai danni di DO NE. In particolare, si obietta alla ricostruzione giudiziale la carenza da parte dell'imputata di una condivisione anticipata della ideazione criminosa idonea a mettere in relazione le diverse condotte descritte nei capi di imputazione ascritte ai correi con la successiva adesione psicologica dell'imputata agli illeciti posti in essere dai predetti. I fatti Penale Sent. Sez. 2 Num. 6008 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 02/11/2023 accaduti nel pomeriggio dell'I 1 luglio 2020 e descritti nel capo e) della rubrica dovevano essere interpretati come iniziative estemporanee e non preventivamente concordate tra SI IO e gli altri correi. La tesi difensiva trova riscontro nella sentenza della corte d'appello laddove si è assolta l'imputata dall'ipotesi del capo f) proprio per l'assenza di un contributo causale di segno psicologico ascrivibile alla giovane. Sempre nel primo motivo si evidenzia (pg.7 e seguenti) che la corte d'appello ha erroneamente ritenuto ascritto all'imputata anche il reato di sequestro di persona descritto al capo d) mentre esso era contestato ad altri imputati. Ulteriormente, viene contestata la conferma della condanna per la rapina aggravata osservando che all'azione tipica del reato non aveva preso parte SI IO. 3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'articolo 606 lett. e) c.p.p. in ordine al reato di concorso nelle lesioni volontarie ai danni di DO NE (capo h di imputazione). L'illogicità della affermazione di responsabilità dell'imputata delle lesioni provocate al cittadino romeno emerge dal fatto che la stessa è stata assolta dall'ipotesi di concorso nel sequestro di persona attuato ai danni del NE. 4. Con memoria inviata per PEC il sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati e ripetitivi delle stesse doglianze già formulare nei gradi precedenti. In definitiva, attraverso l'evocazione dei vizi motivazionali, non si fa che 'immergersi' nel merito delle valutazioni giudiziarie, senza considerare che tale operazione è preclusa in questa sede. Come accade sovente, anche nel presente caso i motivi di ricorso si riducono alla formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione ovvero nella proposizione di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio. La Corte di Cassazione, in relazione alla sentenza impugnata, ha un'altra funzione, quella di vagliare se la motivazione sia assente, contraddittoria o manifestamente illogica, cioè se il giudice di merito sia incorso in una delle ipotesi previste dall'art.606 lett. e) c.p.p.. Che nel caso di specie si esuli da tale ristretto territorio, è reso manifesto sin dalle modalità di redazione dell'atto di ricorso che, ripercorrendo l'intera esposizione dell'atto di appello e quindi della motivazione (riportata per esteso) pretende di contraddire le conclusioni della 'doppia conforme' deducendone (alternativamente o cumulativamente, non si comprende) la contraddittorietà e la manifesta infondatezza, concetti affatto differenti utilizzati in maniera promiscua. Il punto chiave del primo motivo si incentra sull'insussistenza del concorso. La IO, si sostiene, non ha avuto nemmeno il tempo di prestare il proprio consenso alle azioni violente degli esecutori della 'spedizione punitiva' capeggiata dal proprio fidanzato ai danni di un cittadino romeno. La giovane, se mai, è stata soltanto 'spettatrice' di quanto accadeva. Pertanto, la decisione di secondo grado che non ha saputo cogliere tale aspetto dei fatti, è manifestamente illogica ed internamente contraddittoria, giacché la ragazza non è stata nemmeno imputata del reato di sequestro di persona rubricato al capo D che avrebbe dovuto rientrare nell'ipotesi concorsuale. Tuttavia, la lettura della sentenza impugnata rende manifesto che la ricostruzione propugnata nel ricorso per cassazione è frutto di una inaccettabile parcellizzazione ricostruttiva e della omissione (cosciente o frutto di incomprensione, poco importa) dei dati salienti della vicenda. Infatti, in relazione allo stesso motivo, già proposto in appello (teso ad escludere il concorso della IO alla aggressione), è sufficiente leggere l'incipit argomentativo della sentenza per comprendere che quella proposta alla Cassazione è una ricostruzione monca e fuorviante. La Corte d'appello a pg.8 spiega che gli accadimenti del pomeriggio dell'I 1 luglio 2020 sono correlati ad un diverbio accaduto nelle prime ore dello stesso giorno che aveva visto il coimputato della IO iniziare l'aggressione per poi subire lesioni al volto. La reazione che ne era seguita nel pomeriggio rappresenta quindi una sorta di 'spedizione punitiva' attuata con l'inganno per attirare la vittima principale (il cittadino di origine romena che, reagendo ad un pestaggio, aveva cagionato il ferimento) nella rete degli aggressori. Si legge poi che nel corso del viaggio in auto con una delle due vittime dei reati commessi quel giorno, era proprio la ragazza ad incitare i compagni all'uso detiolenza e che ella era presente quando la richiesta di rivelazione dell'indirizzo del NE veniva formulata. È sufficiente insert questi dettagli per comprendere (1) che la ricostruzione difensiva, così come le conseguenti deduzioni di contraddittorietà e manifesta illogicità motivazionale, è destinata a crollare in quanto parziale e selettiva e (2) che il motivo su tale ricostruzione fondato, non si confronta realmente con la motivazione della sentenza, condannandosi così alla genericità in quanto a-specifico. Né si può sostenere che la mancata contestazione del sequestro di persona del NE alla IO ed a RO IE generi una insormontabile contraddizione nella ricostruzione concorsuale dei reati, non colta dalla Corte d'appello. Il tema, infatti non è stato sollevato in grado di appello, da quanto si comprende dalla lettura della sentenza impugnata e dallo stesso ricorso per Cassazione. Inoltre, il sequestro descritto al capo D è stato ascritto soltanto a Privitera, IR RO, NI e D'EN perché IE RO e la IO non vi hanno partecipato. Il 'prelievo' diretto del NE da parte del gruppo non era una modalità 'necessaria' della realizzazione della condotta concorsuale (la persona offesa era già stata invitata all'appuntamento-tranello dal UD) sicché, nella prospettiva accusatoria non vi era modo di provare la partecipazione al sequestro di persona anche dei due correi che non vi avevano preso parte. De hoc, satis. 2. Anche il secondo motivo di ricorso ha la medesima impostazione tiduzionista' e soffre della medesima parzialità ricostruttiva, considerando il reato di lesioni di cui al capo H come una monade rispetto alle altre condotte e la partecipazione della IO a tale segmento della condotta come una monade rispetto alle azioni dei correi. Si tratta di una impostazione che confligge con le modalità realizzative del reato, come adeguatamente esposte ed analizzate nella decisione di secondo grado che ha posto in rilievo quale fosse la reale attitudine mentale della IO che, lungi dall'essere la inerme spettatrice delle imprese violente altrui, fu colei che mise in chiaro come dovessero essere trattate le due sventurate vittime delle angherie del clan ("... questi due oggi li facciamo fuori perché sono due ragazzini... oggi gli famo male"). A ciò si aggiunga che il 'prelievo' della vittima fu eseguito grazie alla vettura Panda imprestata dalla IO a Mirco RO. Tale essendo la comunione d'intenti, non è carente ed è certamente scevra di contraddittorietà ovvero di manifesta illogicità la motivazione che giunga alla conclusione che ella fosse consapevole della 'lezione' che sarebbe stata impartita al NE una volta accompagnato al cospetto di IE RO per il riconoscimento. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dchicorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 2 novembre 2023 Il Constgliere relatore Il Pres ente
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso e la conferma della sentenza di primo grado. udito il difensore, Avv. RAMELLI CLAUDIO in difesa di CC IR che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Condannata con "doppia conforme" (Tribunale di Roma, 7 luglio 2022; Corte d'appello, 10 marzo 2023) alla pena di giustizia per una serie di reati (lesioni, rapina e sequestro di persona) commessi 1'11 luglio 2020 allorché, assieme al proprio fidanzato e ad altre persone, partecipava alla aggressione di UD FE HA DU e di NE DO, SI IO ha presentato ricorso per cassazione fondato sui seguenti motivi. 2. Con il primo motivo si lamenta la contraddittorietà e carenza motivazionale (articolo 606 lett. e c.p.p.) in relazione ai reati di concorso in sequestro di persona e rapina aggravata ai danni di DO NE. In particolare, si obietta alla ricostruzione giudiziale la carenza da parte dell'imputata di una condivisione anticipata della ideazione criminosa idonea a mettere in relazione le diverse condotte descritte nei capi di imputazione ascritte ai correi con la successiva adesione psicologica dell'imputata agli illeciti posti in essere dai predetti. I fatti Penale Sent. Sez. 2 Num. 6008 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 02/11/2023 accaduti nel pomeriggio dell'I 1 luglio 2020 e descritti nel capo e) della rubrica dovevano essere interpretati come iniziative estemporanee e non preventivamente concordate tra SI IO e gli altri correi. La tesi difensiva trova riscontro nella sentenza della corte d'appello laddove si è assolta l'imputata dall'ipotesi del capo f) proprio per l'assenza di un contributo causale di segno psicologico ascrivibile alla giovane. Sempre nel primo motivo si evidenzia (pg.7 e seguenti) che la corte d'appello ha erroneamente ritenuto ascritto all'imputata anche il reato di sequestro di persona descritto al capo d) mentre esso era contestato ad altri imputati. Ulteriormente, viene contestata la conferma della condanna per la rapina aggravata osservando che all'azione tipica del reato non aveva preso parte SI IO. 3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'articolo 606 lett. e) c.p.p. in ordine al reato di concorso nelle lesioni volontarie ai danni di DO NE (capo h di imputazione). L'illogicità della affermazione di responsabilità dell'imputata delle lesioni provocate al cittadino romeno emerge dal fatto che la stessa è stata assolta dall'ipotesi di concorso nel sequestro di persona attuato ai danni del NE. 4. Con memoria inviata per PEC il sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati e ripetitivi delle stesse doglianze già formulare nei gradi precedenti. In definitiva, attraverso l'evocazione dei vizi motivazionali, non si fa che 'immergersi' nel merito delle valutazioni giudiziarie, senza considerare che tale operazione è preclusa in questa sede. Come accade sovente, anche nel presente caso i motivi di ricorso si riducono alla formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione ovvero nella proposizione di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio. La Corte di Cassazione, in relazione alla sentenza impugnata, ha un'altra funzione, quella di vagliare se la motivazione sia assente, contraddittoria o manifestamente illogica, cioè se il giudice di merito sia incorso in una delle ipotesi previste dall'art.606 lett. e) c.p.p.. Che nel caso di specie si esuli da tale ristretto territorio, è reso manifesto sin dalle modalità di redazione dell'atto di ricorso che, ripercorrendo l'intera esposizione dell'atto di appello e quindi della motivazione (riportata per esteso) pretende di contraddire le conclusioni della 'doppia conforme' deducendone (alternativamente o cumulativamente, non si comprende) la contraddittorietà e la manifesta infondatezza, concetti affatto differenti utilizzati in maniera promiscua. Il punto chiave del primo motivo si incentra sull'insussistenza del concorso. La IO, si sostiene, non ha avuto nemmeno il tempo di prestare il proprio consenso alle azioni violente degli esecutori della 'spedizione punitiva' capeggiata dal proprio fidanzato ai danni di un cittadino romeno. La giovane, se mai, è stata soltanto 'spettatrice' di quanto accadeva. Pertanto, la decisione di secondo grado che non ha saputo cogliere tale aspetto dei fatti, è manifestamente illogica ed internamente contraddittoria, giacché la ragazza non è stata nemmeno imputata del reato di sequestro di persona rubricato al capo D che avrebbe dovuto rientrare nell'ipotesi concorsuale. Tuttavia, la lettura della sentenza impugnata rende manifesto che la ricostruzione propugnata nel ricorso per cassazione è frutto di una inaccettabile parcellizzazione ricostruttiva e della omissione (cosciente o frutto di incomprensione, poco importa) dei dati salienti della vicenda. Infatti, in relazione allo stesso motivo, già proposto in appello (teso ad escludere il concorso della IO alla aggressione), è sufficiente leggere l'incipit argomentativo della sentenza per comprendere che quella proposta alla Cassazione è una ricostruzione monca e fuorviante. La Corte d'appello a pg.8 spiega che gli accadimenti del pomeriggio dell'I 1 luglio 2020 sono correlati ad un diverbio accaduto nelle prime ore dello stesso giorno che aveva visto il coimputato della IO iniziare l'aggressione per poi subire lesioni al volto. La reazione che ne era seguita nel pomeriggio rappresenta quindi una sorta di 'spedizione punitiva' attuata con l'inganno per attirare la vittima principale (il cittadino di origine romena che, reagendo ad un pestaggio, aveva cagionato il ferimento) nella rete degli aggressori. Si legge poi che nel corso del viaggio in auto con una delle due vittime dei reati commessi quel giorno, era proprio la ragazza ad incitare i compagni all'uso detiolenza e che ella era presente quando la richiesta di rivelazione dell'indirizzo del NE veniva formulata. È sufficiente insert questi dettagli per comprendere (1) che la ricostruzione difensiva, così come le conseguenti deduzioni di contraddittorietà e manifesta illogicità motivazionale, è destinata a crollare in quanto parziale e selettiva e (2) che il motivo su tale ricostruzione fondato, non si confronta realmente con la motivazione della sentenza, condannandosi così alla genericità in quanto a-specifico. Né si può sostenere che la mancata contestazione del sequestro di persona del NE alla IO ed a RO IE generi una insormontabile contraddizione nella ricostruzione concorsuale dei reati, non colta dalla Corte d'appello. Il tema, infatti non è stato sollevato in grado di appello, da quanto si comprende dalla lettura della sentenza impugnata e dallo stesso ricorso per Cassazione. Inoltre, il sequestro descritto al capo D è stato ascritto soltanto a Privitera, IR RO, NI e D'EN perché IE RO e la IO non vi hanno partecipato. Il 'prelievo' diretto del NE da parte del gruppo non era una modalità 'necessaria' della realizzazione della condotta concorsuale (la persona offesa era già stata invitata all'appuntamento-tranello dal UD) sicché, nella prospettiva accusatoria non vi era modo di provare la partecipazione al sequestro di persona anche dei due correi che non vi avevano preso parte. De hoc, satis. 2. Anche il secondo motivo di ricorso ha la medesima impostazione tiduzionista' e soffre della medesima parzialità ricostruttiva, considerando il reato di lesioni di cui al capo H come una monade rispetto alle altre condotte e la partecipazione della IO a tale segmento della condotta come una monade rispetto alle azioni dei correi. Si tratta di una impostazione che confligge con le modalità realizzative del reato, come adeguatamente esposte ed analizzate nella decisione di secondo grado che ha posto in rilievo quale fosse la reale attitudine mentale della IO che, lungi dall'essere la inerme spettatrice delle imprese violente altrui, fu colei che mise in chiaro come dovessero essere trattate le due sventurate vittime delle angherie del clan ("... questi due oggi li facciamo fuori perché sono due ragazzini... oggi gli famo male"). A ciò si aggiunga che il 'prelievo' della vittima fu eseguito grazie alla vettura Panda imprestata dalla IO a Mirco RO. Tale essendo la comunione d'intenti, non è carente ed è certamente scevra di contraddittorietà ovvero di manifesta illogicità la motivazione che giunga alla conclusione che ella fosse consapevole della 'lezione' che sarebbe stata impartita al NE una volta accompagnato al cospetto di IE RO per il riconoscimento. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dchicorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 2 novembre 2023 Il Constgliere relatore Il Pres ente