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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 15/12/2025, n. 2525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2525 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2919/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di I grado iscritto al registro affari contenzioso n. 2919 del 2022, posta in delibazione all'udienza del 8.7.2025 e vertente tra
TRA
, ( ) sia in proprio sia quale esercente la potestà Parte_1 C.F._1 sulla minore ( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Camilli, Persona_1 C.F._2 giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Albano Laziale, Borgo Garibaldi n° 94;
ATTRICE
E
( ) in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Matteo Cerretti, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Milano, via dei Bossi 6;
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità ex art. 2049 -2051 -2052 c.c.;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 8 luglio 2025.
FATTO E DIRITTO
in proprio e quale genitore di ha citato in giudizio il Comune di Parte_1 Persona_1 CP_1 deducendo che la minore, si trovava, il giorno 10.5.21 alle ore 18,00, presso il parco Persona_1 pubblico “Menotti Garibaldi” di con i nonni materni;
che la minore, sotto la supervisione del CP_1 nonno, si era avvicinata all'area giochi dove erano presenti altri bambini;
che la bambina, mentre stava usando lo scivolo a spirale ivi presente, era scivolata dalla struttura, a causa dell'assenza di appositi sostegni, ed era caduta a terra da una altezza di circa 1,50 cm;
che, nella caduta, la bambina aveva urtato violentemente la schiena sulla terra battuta priva della pavimentazione utile in gomma antiurto;
che la minore era stata soccorsa dai nonni e da altri soggetti presenti;
che la minore era stata ricoverata presso il Nuovo Ospedale dei Castelli Romani in e quindi presso l'Ospedale CP_1
Bambino Gesù di Roma ove rimaneva ricoverata fino al 14.5.21; che la minore era stata dimessa con diagnosi “avvallamento limitante superiore somatica/ del soma di D5, D6, D7, D8, L1 e L2”, con
1 applicazione di un corsetto gessato e con riposo forzato a letto per 30 giorni;
che il corsetto era stato mantenuto sino al 22.7.2021; che quindi la minore era stata sottoposta a trattamenti riabilitativi in regime domiciliare a giorni alterni e poi a percorso riabilitativo di nuoto;
che il perito di parte aveva riscontrato il cattivo stato di manutenzione del parco frequentato dalla minore;
che il CP_1 convenuto, proprietario della struttura, aveva riscontrato la richiesta di risarcimento di danno e aveva provveduto a effettuare un sopralluogo del predetto giardino;
che la minore, sottoposta a visita dal medico legale di parte, aveva riportato, in conseguenza del sinistro, un danno biologico del 20% con una ITA di 75 giorni;
che sussisteva il diritto della minore al risarcimento del danno biologico subito, comprensivo della personalizzazione in ragione della gravità delle lesioni e dell'età, da liquidare in € 100.000, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute e da sostenere;
che la minore, a causa delle lesioni, aveva riscontrato un totale cambiamento delle sue abitudini di vita, essendo stata chiusa in casa per 3 mesi senza la possibilità di frequentare la scuola e gli amici;
che l'esperienza aveva inciso negativamente sul carattere della minore, rendendola insicura ansiosa e irascibile;
che non aveva avuto esito la richiesta di stipulazione di negoziazione assistita inviata al Comune;
che sussisteva la responsabilità del Comune convenuto per i danni occorsi alla minore.
Per questi motivi
, ha chiesto di accertare la responsabilità del sinistro in capo al e per l'effetto condannare quest'ultimo al CP_1 danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla minore.
Si è costituito il convenuto deducendo che la minore, all'epoca dei fatti, aveva quattro anni;
CP_1 che lo scivolo combinato – ossia la struttura da gioco in cui lo scivolo era accessibile passando per altre parti dell'attrezzatura – era utilizzabile esclusivamente da bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni, come indicato dal cartello installato nell'area giochi allegato in atti;
che le prescrizioni relative all'uso dello scivolo tenevano in conto l'altezza dei bambini in ragione della quale erano state progettate e realizzate le protezioni apposte;
che era evidente che le protezioni relative allo scivolo, progettate per i bambini tra i 6 e i 12 anni , non erano adatte a tutelare minori di età inferiore e quindi presumibilmente più basso;
che quindi la figlia dell'attrice non avrebbe dovuto usare il gioco in questione ed anzi l'adulto con lei doveva impedirle l'utilizzo; che la struttura in questione era dotata di una pedana che era il punto seduta per il corretto uso dello scivolo a spirale e che tale pedana era collocata a meno di un metro dal suolo;
che la circostanza per la quale la caduta sarebbe avvenuta da un'altezza superiore non era quindi dimostrata;
che, in tal caso, la minore si sarebbe dovuta lanciare in piedi, e non da seduta, dalla pedana di partenza;
che non era versata in atti neanche una foto dello stato dei luoghi;
che si contestava la relazione di parte redatta dall'ing, che i nonni materni Tes_1 che accompagnavano la minore, avrebbero dovuto vigilare su quest'ultima impedendole l'uso dello scivolo, riservato a bambini di età di 6-12 anni;
che la struttura, a prescindere dal cartello, era evidentemente non idonea ad una bimba di 4 anni;
che la minore aveva utilizzato, secondo la dinamica del sinistro offerta dall'attrice, il gioco in maniera impropria;
che l'incidente era quindi da addebitare alla mancata vigilanza da parte dei soggetti che avevano affidata la minore;
che la condotta del danneggiato che abbia usato il bene senza la normale diligenza, costituiva “caso fortuito” idoneo a escludere la responsabilità dell'ente; che in subordine, la condotta tenuta dai nonni materni e dalla minore costituiva concorso causale colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c. tale da elidere l'ipotetico obbligo risarcitorio del convenuto;
che quindi, se un adulto lasciava giocare un bambino in una situazione di evidente pericolo, tale condotta aveva efficacia causale esclusiva ai fini del sinistro;
che l'attrice lamentava poi l'assenza di sostegni e della pavimentazione utile ad attutire eventuali cadute;
che, in base alla normativa richiamata dall'attrice, per le altezze fino ad un metro, quali quelle ricorrenti nel caso di specie, era previsto come materiale ammortizzante il “prato/terreno naturale”, senza necessità di ulteriori ammortizzanti;
che, come da nota n. 2 par. 4.2.8.52, il prato/terreno naturale non doveva essere sottoposto a collaudi e prove a norma UNI EN 1177; che la presenza di un parapetto era prevista solo per attrezzature non facilmente accessibili mentre lo scivolo oggetto di
2 causa rispettava tutti i requisiti di sicurezza in quanto facilmente accessibile con movimento forzato, come indicato nel cartello esposto nel parco;
che si contestava nell'an e nel quantum la pretesa creditoria azionata.
Per questi motivi
, ha chiesto il rigetto delle domande spiegate dall'attrice ovvero, in subordine, di ridurre il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227 I comma c.c..
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., sono stati escussi i testi ammessi ed è stata espletata CTU medico legale. La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 8.7.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza depositate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda spiegata da parte attrice risulta parzialmente fondata.
Parte attrice ha agito per l'accertamento della responsabilità del convenuto per l'incidente CP_1 occorso in data 10.5.2021 a sua figlia nata in data [...] (quindi all'epoca di 4 anni), Per_1 presso il Parco Pubblico Comunale “Menotti Garibaldi” sito in via Appia Nuova CP_1 rappresentando che la minore, mentre giocava sullo scivolo con spirale in metallo, era scivolata da detta struttura cadendo da una altezza di circa 150 cm, priva di sostegni e di adeguato tappeto antiurto come previsto dalla normativa di settore.
La domanda va inquadrata nell'ambito dell'art. 2051 c.c. relativo della responsabilità di chi ha in custodia una res per i danni da questa cagionati.
Nell'ambito di tale disciplina, per giurisprudenza oramai consolidata, incombe sul danneggiato l'onere di allegare e dare prova del rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non rilevando l'eventuale intrinseca pericolosità o meno della res. In tal maniera l'art. 2051 individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa in capo al custode, rilevante solo ai fini della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., con la conseguenza che, una volta ritenuto provato il nesso causale tra cosa e l'evento, sarà automatica l'affermazione della responsabilità del relativo custode, salvo che quest'ultimo provi il caso fortuito (quale fatto naturale o del terzo) imprevedibile ed inevitabile, secondo un punto di vista oggettivo e di regolarità causale (cfr. ex multis Cass. Civ., S.U., ord. 20943/2022, Cass. Civ. S.U. n. 12663/2022, Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 21763/2025), ovvero che la res è stata mera occasione e non causa del danno.
Sotto tale ultimo aspetto, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha osservato che “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.” (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 2480/2018).
A ciò si aggiunga che la giurisprudenza di legittimità, nell'affrontare la fattispecie specifica qui in rilievo, ossia la responsabilità da cose in relazione alla caduta di un minore in un parco giochi, ha
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ritenuto che
laddove l'utente abbia la concreta possibilità di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, lo stesso è tenuto ad un dovere di cautela e di particolare attenzione nell'approcciarsi alla res con la conseguenza che “l'utilizzo delle strutture esistenti in un parco giochi - a meno che non risulti provato che le stesse erano difettose e, come tali, in grado di determinare pericoli anche in presenza di un utilizzo assolutamente corretto (il che non è, nella specie, sulla base di quanto detto) - non si connota, di per sè, per una particolare pericolosità, se non quella che normalmente deriva da simili attrezzature, le quali presuppongono, comunque, una qualche vigilanza da parte degli adulti” (Cass. Civ., Sez. III, n. 18167/2014). Ancora, la Suprema Corte ha chiarito che la caduta di un bimbo da un gioco è un evento del tutto prevedibile ed evitabile con un grado di normale diligenza da parte del genitore o dall'adulto che lo accompagna, con esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c. del proprietario del parco (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. CP_1
11657/2014).
Ciò premesso, parte attrice ha allegato una perizia di parte (cfr. doc. 2 allegato alla citazione) avente ad oggetto lo stato manutentivo del teatro del sinistro, Controparte_2 alla data del 14.6.2021 ove si rappresenta uno stato di cattiva manutenzione del parco e dell'area giochi dedicata ai bambini, come comprovato dalla documentazione fotografica di cui al doc.
foto zip” allegato alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. di parte attrice. Tale Parte_1 documentazione appare, tuttavia, solo parzialmente rilevante stante che solo parte di essa è riferibile al gioco scivolo a spirale ove si è verificato il sinistro oggetto di causa, non contestato nell'an da parte convenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 c.p.c., includendo per il resto anche parti del parco e ad altri giochi posti nella predetta area, non pertinenti all'oggetto della presente controversia. In particolare, risultano pertinenti con il gioco scivolo a spirale, c.d. combinato, ove si è verificato il sinistro, solo le immagini n. 202110516_151954/_ 151854/_152203/_152321/_153002.jpg ove viene ritratta la struttura complessa formata da tubo sopraelevato, uno scivolo tradizionale, un ponte elevato ed , infine, la pedana sopraelevata dalla quale si accedeva allo scivolo a spirale in metallo dal quale sarebbe caduta la minore e danneggiata nel lato opposto al tale ultimo scivolo. Risulta infine che l'intera area giochi coperta dal c.d. combinato fosse posta direttamente su prato/terreno naturale, fatto questo pacifico tra le parti e non contestato dal convenuto ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. e quindi priva, nella prospettazione di parte attrice, della pavimentazione antiurto specifica, come prevista dalla normativa UNI EN 1176-1-2018, essendo la struttura
In questo contesto, parte attrice ha allegato che la minore, mentre era sorvegliata dai nonni, stava utilizzando lo scivolo a spirale in metallo quando, anche a causa dell'assenza di sostegni, la minore era scivolata dalla struttura precipitando a terra da una altezza di circa 150 cm. A fronte di tale ricostruzione del sinistro, deve ritenersi che la minore fosse caduta non già dalla pedana in legno posta affianco allo scivolo a spirale, alta circa 1 metro (cfr. foto pag. 2, doc. 3 allegato alla comparsa), ma dallo scivolo a spirale stesso, come precisato dall'attrice nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c..
In questo contesto, parte convenuta ha dedotto che sui luoghi, era stato posto un cartello ove è riportata la dicitura “il combinato è riservato a fruitori da 6 a 12 anni”, come da documentazione fotografica allegata al doc. 2 della comparsa e al doc. 4 della memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. (ove è stata anche allegata tale foto con indicazione delle proprietà e della data di scatto della foto ossia in data 5.3.2010 alle ore 11.04).
A fronte della contestazione dell'attrice circa l'esistenza di siffatto cartello, il teste escusso, Tes_2
, dipendente del ha riferito di aver scattato lui le foto, ricordando che “il cartello è
[...] CP_1 posizionato sul secondo ingresso, preciso che il parco è dotato di tre ingressi e rispetto al terzo
4 ingresso è posizionato ad una trentina di metri venendo da Ariccia Albano. Esiste un ingresso prospicente vicino al ponte, poi un altro in Via dei Villini e il terzo è posizionato alla fine del CP_1 parco in fondo. Sono ingressi pedonali. Il cartello ( all.4) è posizionato al terzo ingresso in basso. ADR: il cartello mi sembra rivolto al gioco imputato ed è vicino circa 10/20 metri. Quel gioco è stato messo dalla provincia di Roma che io sappia” (cfr. deposizione resa all'udienza del 20.10.2023, in atti).
Invero, deve ritenersi che, anche alla luce della documentazione prodotta dalla convenuta (cfr. in particolare doc. 4 e 6 allegati alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.) e della deposizione del teste, vi fosse, a prescindere dall'eventuale incongruità della relativa intestazione, il cartello che avvisava che lo scivolo a spirale, in quanto collocato all'interno del c.d. combinato, era riservato all'uso da parte di bambine di età superiore a 6 anni, aventi per fatto notorio una altezza media di 107-125 (intesa al 50esimo percentile) superiore a quella di una bimba di quasi 5 anni, come la figlia dell'attrice (pari a 109-110 cm al 50esimo percentile).
Ciò premesso, deve osservarsi da una parte che il gioco in questione, scivolo a spirale posto nel c.d. combinato raffigurato nelle foto sopra indicate e prodotte dall'attrice, appare evidentemente non adatto a bambini piccoli, dovendosi ritenere tale anche la figlia dell'attrice in quanto all'epoca di 4 anni, in ragione dell'altezza dal suolo della pedana di legno base di partenza del gioco scivolo a spirale, della distanza intercorrente tra detta pedana e lo scivolo a spirale e dall'altezza verticale di tale ultimo gioco. Appare invero evidente che detto gioco sia strutturato per bambini che abbiano una età superiore a 4/5 anni, quale quella della figlia dell'attrice, e soprattutto che abbiano, verosimilmente e generalmente, un'altezza tale da poter autonomamente salire sulla pedana in legno, alta 1 metro da terra (cfr. foto pag. 2, doc. 3 allegato alla comparsa) da cui parte il gioco scivolo a spirale e quindi allungare la gamba per salire sulla spirale e utilizzarla in sicurezza, senza che quindi sia necessaria la predisposizione di ulteriori presidi di sostegno e di appoggio.
Dall'altra deve ritenersi che sussisteva per tale manufatto, contrariamente a quanto allegato dal l'obbligo di quest'ultimo di provvedere all'installazione di apposito tappeto antiurto CP_1 previsto dalla normativa di settore.
Sul punto, il ha dedotto che, a mente del disposto UNI EN 1176-1-2018 al par. 4.2.8.5.2, CP_1 per la seduta/caduta dal gioco inferiore ad 1 metro dal terreno sarebbe previsto, quale ammortizzante, solo il “prato/terreno”.
Al contrario, deve rilevarsi che il gioco complesso c.d. combinato appare evidentemente connotato da altezze massime ben superiori ad 1 metro (altezza della pedana in legno base del gioco scivolo a spirale posto all'interno del c.d. combinato, come misurata dalla stessa parte convenuta) come emerge dalla presenza del ponte sopraelevato e dalla altezza complessiva dello stesso scivolo a spirale (cfr. foto IMG 201210516_152203lpg allegato alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. di parte attrice). E' quindi evidente come tutto il gioco c.d. combinato dovesse essere munito di apposito tappeto antiurto che non poteva consistere nel mero “prato/terreno”, come in effetti presente sui luoghi, in ragione dell'altezza massima di caduta dal gioco nel suo complesso.
In questo contesto, sussistono i presupposti per addebitare l'evento dannoso, lesioni riportate dalla minore figlia dell'attrice, sia alla condotta tenuta dai nonni che la supervisionavano sia alla condotta tenuta dal convenuto. CP_1
Sotto il primo profilo, deve ritenersi che fosse onere degli adulti che sorvegliavano la minore, ossia nel caso in esame i nonni, prestare attenzione al gioco svolto da quest'ultima in quanto espletato su
5 manufatto ictu oculi non adeguato alla sua età e quindi alla sua presumibile altezza (circa 107-110 cm pari a 50esimo percentile delle bambine di 5 anni), considerato per altro il fatto che lo scivolo a spirale era appunto privo di sostegni, separato dalla pedana, di utilizzo complicato e di una altezza assoluta rilevante a fronte di quella della minore.
Tale obbligo di sorveglianza non appare essere stato espletato in maniera sufficientemente accorta non avendo parte attrice dato prova (articolando specifici capitoli di prova sul punto, non apparendo tale il cap. 2 articolato in citazione) che i nonni sorvegliassero la minore non da lontano ma vicino al gioco scivolo a spirale al fine di supervisionare in concreto e da vicino l'utilizzo del gioco da parte della minore, tenuto conto della prevedibilità della possibilità di cadute della minore dallo stesso in ragione della non obiettiva idoneità del gioco all'età e alla presumibile altezza di quest'ultima.
La condotta tenuta dal danneggiato che entra in relazione con la cosa assume infatti rilevanza nella causazione dell'evento dannoso, in ragione del generale dovere di cautela desumibile dal dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., dal momento che quanto più, come nel caso in esame, la situazione di possibile danno è prevedibile e superabile mediante l'adozione da parte del danneggiato (e nel caso in esame dai nonni quali adulti supervisori della minore) di cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, come per esempio trovarsi affianco alla minore mentre utilizzava detto scivolo al fine di fornirle supporto fisico nell'approccio al gioco.
La condotta tenuta dai nonni, quali adulti sorveglianti della minore, non appare tuttavia idonea ad elidere completamente il nesso causale tra l'evento – danno riportato dalla minore e il gioco scivolo a spirale, pacificamente affidato alla custodia dell'ente convenuto, ma deve essere valutata nella sua incidenza causale in relazione all'evento dannoso, in applicazione dell'art. 1227 I comma c.c..
Sotto il secondo profilo, va infatti riscontrato che la struttura c.d. combinato , pur se in adeguato stato manutentivo (non avendo efficacia causale, nella dinamica del sinistro offerta dall'attrice, la parziale rottura della pedana in legno posta quale base di partenza dello scivolo a spirale), non era munita del tappeto antiurto che parte convenuta avrebbe dovuto, in base alla normativa sopra richiamata, installare nella zona ove era posto il gioco c.d combinato tenuto conto delle relative altezze massime e quindi anche nella zona del combinato, ossia nella zona scivolo a spirale, ove si è verificata la caduta della minore.
Appare in questo contesto chiaro che i danni riportati dalla minore sono parimenti addebitabili, per come occorsi hic et nunc, sia alla condotta dei nonni quali suoi supervisori, i quali si sarebbero dovuti rendere conto della oggettiva pericolosità del gioco in ragione dell'età della minore e quindi avrebbero dovuto meglio vigilare sulla minore impedendole il gioco ovvero accompagnandola passo passo in esso, sia alla condotta tenuta dal convenuto, il quale avrebbe dovuto dotare il gioco CP_1
c.d. combinato di tappeto antiurto ad hoc stante che i danni fisici e psichici riportati dalla minore non sarebbero stati sicuramente quelli riportati hic et nunc se la stessa, invece di cadere sulla dura terra, fosse caduta su apposito tappeto antiurto ammortizzante.
Sussistono pertanto i presupposti per ritenere provata la responsabilità concorrente del CP_1 convenuto ex art. 2051 c.c. e dei nonni della minore per il sinistro occorso a quest'ultima in data 10.5.2021, dovendosi ritenere tale concorso paritario in mancanza di elementi allegati dalle parti che possano far diversamente ritenere ai sensi dell'art. 2055 c.c.
Sussiste quindi il diritto dell'attrice al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale (spese mediche) subito in conseguenza del sinistro oggetto di causa nei seguenti limiti.
6 Sul punto, va osservato che è nota al Tribunale l'oramai pacifica giurisprudenza che riconosce la risarcibilità in via autonoma rispetto al danno biologico, inteso quale lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale del danno morale, inteso come danno non suscettibile di accertamento medico legale e consistente in una rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato.
In base a tale condivisibile orientamento, va ritenuto tuttavia che tale danno per essere risarcibile è soggetto ad un onere di allegazione stringente da parte del danneggiato che dovrà conseguentemente indicare sia le conseguenze pregiudizievoli causalmente ricondotte alla condotta sia la compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione “atteso che il sintagma danno morale non è suscettibile di accertamento medico-legale sostanziandosi nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico-relazionali della vita (che pure può influenzare) del danneggiato (v. Cass., 10/11/2020, n. 25164; Cass., 19/2/2019, n. 4878)” (Cass. Civ., Sez. III, ord. 9006/2022).
Come osservato dalla Suprema Corte, “in ossequio al disposto dell'art. 163 c.p.c., comma 2, n. 4, oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia). In tema di danno non patrimoniale, la rilevanza pratica di tale principio è, tuttavia, marginale atteso che, considerata la dimensione eminentemente soggettiva del danno morale, alla sua esistenza non corrisponde sempre una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato” (Cass. Civ., Sez. III, n. 25164/2020). In questo contesto poi, come osservato dalla Suprema Corte, “nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali cd. "categorie" o cd. "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.)” (Cass. Civ., Sez. III, ord. 23469/2018).
Venendo al danno non patrimoniale subito dalla minore, va osservato che sul punto è stata disposta d'ufficio CTU medico legale al fine di determinare sulla base della documentazione medica prodotta da parte attrice il danno biologico riportato dalla minore.
Il nominato CTU, nella relazione depositata in atti, esaminata la danneggiata e la documentazione allegata, ha riscontrato quali conseguenze del sinistro “esiti di frattura con avvallamento della limitante somatica superiore delle vertebre D5, D6, D7, D8, D10 ed L1 ed L2” da quantificare in danno biologico del 15 % sulla base dei parametri SIMLA e un danno da inabilità temporanea totale di 70 giorni e parziale al 50% di 30 giorni, evidenziando la sussistenza di un danno psicologico in capo alla minore tale da aver determinato la madre a far intraprendere alla minore un percorso terapeutico per il superamento dell'episodio traumatico e delle sue conseguenze.
Sussiste pertanto il diritto della minore a conseguire al risarcimento del danno non patrimoniale nella sua componente biologica nella sua componente morale, da considerare presuntivamente esistente tenuto conto della non lieve entità delle lesioni riportate e dei ricoveri subiti e delle implicazioni derivanti dalla immobilizzazione della zona vertebrale in una bambina tanto piccola.
7 Non sussistono i presupposti per riconoscere la chiesta personalizzazione del danno dal momento che parte attrice non ha allegato né i fatti posti a fondamento della richiesta del danno morale né le circostanze diverse da quello “id quoad plerumque accidit” atte a fondare una eventuale personalizzazione del danno se non i fatti posti a fondamento del domandato danno morale. Sul punto, è stato infatti osservato che "qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale... può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%", tesa invece a compensare, mediante una variazione del valore standard di risarcimento, circostanze specifiche ed eccezionali su specifici aspetti dinamico relazionali e quindi non quei pregiudizi che qualunque altra vittima avrebbe patito, secondo l'id quoad plerumque accidit. trattandosi di conseguenza altrimenti già ricompresa e considerata nella liquidazione delle tabelle (cfr. Cass., Civ., n. 28988/2018).
Su tali rilievi, venendo alla liquidazione del danno, si deve fare riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano in quanto maggiormente applicate sul territorio nazionale e quindi idonee a garantire, anche secondo la Suprema Corte, criteri oggettivi ed uniformi per la liquidazione del danno in esame. Come osservato dalla Corte di Cassazione invero “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei corrispettivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. Civ., Sez. III, n. 10579/2021).
Su tali regole di giudizio, presa in considerazione la Tabella di liquidazione del danno del Tribunale di Milano anno 2021, vigente al momento del sinistro, tenuto della giovanissima età dell'attore all'epoca (4 anni) e dei postumi riportati, appare adeguato liquidare in suo favore la somma di € 61.897,00 (della quale € 40.826,00 per il danno biologico del 15 %, € 8.415,00 per l'invalidità temporanea assoluta e parziale e il resto a titolo di danno morale), oltre rivalutazione anno per anno ed interessi legali e dalla data del sinistro al saldo, e la somma di € 1483,41 a titolo di danno patrimoniale per spese mediche sostenute, non essendo prevedibili secondo il CTU ulteriori spese mediche.
In conclusione la domanda spiegata dall'attrice va parzialmente accolta e, riconosciuto il paritario concorso causale delle condotte tenute dagli adulti che sorvegliavano la minore e il Comune convenuto nella causazione dei danni psico fisici riportati dalla minore, parte convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 30.948,00 per il risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla minore e della somma di € 741,70 per il risarcimento del danno patrimoniale, riducendo i predetti importi del 50% alla luce del disposto dell'art. 1227 I comma c.c..
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa come accertato nel giudizio ed applicati i parametri medi, unitamente alle spese di CTU, come liquidate in atti, vanno poste a carico di parte convenuta in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda spiegata da parte attrice;
2) accerta la responsabilità concorrente ex art. 2051 e 1227 c.c. del convenuto per il sinistro CP_1 occorso a in data 10.5.2021; Persona_1
3) condanna il convenuto al pagamento in favore di parte attrice della somma di € CP_1
30.948,00, oltre rivalutazione anno per anno ed interessi dal sinistro al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito e della somma di € 741,70, oltre interessi come da domanda, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito;
4) condanna parte convenuta alla refusione in favore di parte attrice delle spese di lite liquidate in € 786,00 per spese vive ed € 7.616,00 per compensi oltre accessori di legge da distrarsi in favore del relativo procuratore dichiaratosi antistatario;
5) pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU, come liquidate in atti. CP_1
Così deciso in Velletri, 15 dicembre 2028
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di I grado iscritto al registro affari contenzioso n. 2919 del 2022, posta in delibazione all'udienza del 8.7.2025 e vertente tra
TRA
, ( ) sia in proprio sia quale esercente la potestà Parte_1 C.F._1 sulla minore ( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Camilli, Persona_1 C.F._2 giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Albano Laziale, Borgo Garibaldi n° 94;
ATTRICE
E
( ) in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Matteo Cerretti, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Milano, via dei Bossi 6;
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità ex art. 2049 -2051 -2052 c.c.;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 8 luglio 2025.
FATTO E DIRITTO
in proprio e quale genitore di ha citato in giudizio il Comune di Parte_1 Persona_1 CP_1 deducendo che la minore, si trovava, il giorno 10.5.21 alle ore 18,00, presso il parco Persona_1 pubblico “Menotti Garibaldi” di con i nonni materni;
che la minore, sotto la supervisione del CP_1 nonno, si era avvicinata all'area giochi dove erano presenti altri bambini;
che la bambina, mentre stava usando lo scivolo a spirale ivi presente, era scivolata dalla struttura, a causa dell'assenza di appositi sostegni, ed era caduta a terra da una altezza di circa 1,50 cm;
che, nella caduta, la bambina aveva urtato violentemente la schiena sulla terra battuta priva della pavimentazione utile in gomma antiurto;
che la minore era stata soccorsa dai nonni e da altri soggetti presenti;
che la minore era stata ricoverata presso il Nuovo Ospedale dei Castelli Romani in e quindi presso l'Ospedale CP_1
Bambino Gesù di Roma ove rimaneva ricoverata fino al 14.5.21; che la minore era stata dimessa con diagnosi “avvallamento limitante superiore somatica/ del soma di D5, D6, D7, D8, L1 e L2”, con
1 applicazione di un corsetto gessato e con riposo forzato a letto per 30 giorni;
che il corsetto era stato mantenuto sino al 22.7.2021; che quindi la minore era stata sottoposta a trattamenti riabilitativi in regime domiciliare a giorni alterni e poi a percorso riabilitativo di nuoto;
che il perito di parte aveva riscontrato il cattivo stato di manutenzione del parco frequentato dalla minore;
che il CP_1 convenuto, proprietario della struttura, aveva riscontrato la richiesta di risarcimento di danno e aveva provveduto a effettuare un sopralluogo del predetto giardino;
che la minore, sottoposta a visita dal medico legale di parte, aveva riportato, in conseguenza del sinistro, un danno biologico del 20% con una ITA di 75 giorni;
che sussisteva il diritto della minore al risarcimento del danno biologico subito, comprensivo della personalizzazione in ragione della gravità delle lesioni e dell'età, da liquidare in € 100.000, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute e da sostenere;
che la minore, a causa delle lesioni, aveva riscontrato un totale cambiamento delle sue abitudini di vita, essendo stata chiusa in casa per 3 mesi senza la possibilità di frequentare la scuola e gli amici;
che l'esperienza aveva inciso negativamente sul carattere della minore, rendendola insicura ansiosa e irascibile;
che non aveva avuto esito la richiesta di stipulazione di negoziazione assistita inviata al Comune;
che sussisteva la responsabilità del Comune convenuto per i danni occorsi alla minore.
Per questi motivi
, ha chiesto di accertare la responsabilità del sinistro in capo al e per l'effetto condannare quest'ultimo al CP_1 danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla minore.
Si è costituito il convenuto deducendo che la minore, all'epoca dei fatti, aveva quattro anni;
CP_1 che lo scivolo combinato – ossia la struttura da gioco in cui lo scivolo era accessibile passando per altre parti dell'attrezzatura – era utilizzabile esclusivamente da bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni, come indicato dal cartello installato nell'area giochi allegato in atti;
che le prescrizioni relative all'uso dello scivolo tenevano in conto l'altezza dei bambini in ragione della quale erano state progettate e realizzate le protezioni apposte;
che era evidente che le protezioni relative allo scivolo, progettate per i bambini tra i 6 e i 12 anni , non erano adatte a tutelare minori di età inferiore e quindi presumibilmente più basso;
che quindi la figlia dell'attrice non avrebbe dovuto usare il gioco in questione ed anzi l'adulto con lei doveva impedirle l'utilizzo; che la struttura in questione era dotata di una pedana che era il punto seduta per il corretto uso dello scivolo a spirale e che tale pedana era collocata a meno di un metro dal suolo;
che la circostanza per la quale la caduta sarebbe avvenuta da un'altezza superiore non era quindi dimostrata;
che, in tal caso, la minore si sarebbe dovuta lanciare in piedi, e non da seduta, dalla pedana di partenza;
che non era versata in atti neanche una foto dello stato dei luoghi;
che si contestava la relazione di parte redatta dall'ing, che i nonni materni Tes_1 che accompagnavano la minore, avrebbero dovuto vigilare su quest'ultima impedendole l'uso dello scivolo, riservato a bambini di età di 6-12 anni;
che la struttura, a prescindere dal cartello, era evidentemente non idonea ad una bimba di 4 anni;
che la minore aveva utilizzato, secondo la dinamica del sinistro offerta dall'attrice, il gioco in maniera impropria;
che l'incidente era quindi da addebitare alla mancata vigilanza da parte dei soggetti che avevano affidata la minore;
che la condotta del danneggiato che abbia usato il bene senza la normale diligenza, costituiva “caso fortuito” idoneo a escludere la responsabilità dell'ente; che in subordine, la condotta tenuta dai nonni materni e dalla minore costituiva concorso causale colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c. tale da elidere l'ipotetico obbligo risarcitorio del convenuto;
che quindi, se un adulto lasciava giocare un bambino in una situazione di evidente pericolo, tale condotta aveva efficacia causale esclusiva ai fini del sinistro;
che l'attrice lamentava poi l'assenza di sostegni e della pavimentazione utile ad attutire eventuali cadute;
che, in base alla normativa richiamata dall'attrice, per le altezze fino ad un metro, quali quelle ricorrenti nel caso di specie, era previsto come materiale ammortizzante il “prato/terreno naturale”, senza necessità di ulteriori ammortizzanti;
che, come da nota n. 2 par. 4.2.8.52, il prato/terreno naturale non doveva essere sottoposto a collaudi e prove a norma UNI EN 1177; che la presenza di un parapetto era prevista solo per attrezzature non facilmente accessibili mentre lo scivolo oggetto di
2 causa rispettava tutti i requisiti di sicurezza in quanto facilmente accessibile con movimento forzato, come indicato nel cartello esposto nel parco;
che si contestava nell'an e nel quantum la pretesa creditoria azionata.
Per questi motivi
, ha chiesto il rigetto delle domande spiegate dall'attrice ovvero, in subordine, di ridurre il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227 I comma c.c..
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., sono stati escussi i testi ammessi ed è stata espletata CTU medico legale. La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 8.7.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza depositate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda spiegata da parte attrice risulta parzialmente fondata.
Parte attrice ha agito per l'accertamento della responsabilità del convenuto per l'incidente CP_1 occorso in data 10.5.2021 a sua figlia nata in data [...] (quindi all'epoca di 4 anni), Per_1 presso il Parco Pubblico Comunale “Menotti Garibaldi” sito in via Appia Nuova CP_1 rappresentando che la minore, mentre giocava sullo scivolo con spirale in metallo, era scivolata da detta struttura cadendo da una altezza di circa 150 cm, priva di sostegni e di adeguato tappeto antiurto come previsto dalla normativa di settore.
La domanda va inquadrata nell'ambito dell'art. 2051 c.c. relativo della responsabilità di chi ha in custodia una res per i danni da questa cagionati.
Nell'ambito di tale disciplina, per giurisprudenza oramai consolidata, incombe sul danneggiato l'onere di allegare e dare prova del rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non rilevando l'eventuale intrinseca pericolosità o meno della res. In tal maniera l'art. 2051 individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa in capo al custode, rilevante solo ai fini della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., con la conseguenza che, una volta ritenuto provato il nesso causale tra cosa e l'evento, sarà automatica l'affermazione della responsabilità del relativo custode, salvo che quest'ultimo provi il caso fortuito (quale fatto naturale o del terzo) imprevedibile ed inevitabile, secondo un punto di vista oggettivo e di regolarità causale (cfr. ex multis Cass. Civ., S.U., ord. 20943/2022, Cass. Civ. S.U. n. 12663/2022, Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 21763/2025), ovvero che la res è stata mera occasione e non causa del danno.
Sotto tale ultimo aspetto, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha osservato che “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.” (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 2480/2018).
A ciò si aggiunga che la giurisprudenza di legittimità, nell'affrontare la fattispecie specifica qui in rilievo, ossia la responsabilità da cose in relazione alla caduta di un minore in un parco giochi, ha
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ritenuto che
laddove l'utente abbia la concreta possibilità di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, lo stesso è tenuto ad un dovere di cautela e di particolare attenzione nell'approcciarsi alla res con la conseguenza che “l'utilizzo delle strutture esistenti in un parco giochi - a meno che non risulti provato che le stesse erano difettose e, come tali, in grado di determinare pericoli anche in presenza di un utilizzo assolutamente corretto (il che non è, nella specie, sulla base di quanto detto) - non si connota, di per sè, per una particolare pericolosità, se non quella che normalmente deriva da simili attrezzature, le quali presuppongono, comunque, una qualche vigilanza da parte degli adulti” (Cass. Civ., Sez. III, n. 18167/2014). Ancora, la Suprema Corte ha chiarito che la caduta di un bimbo da un gioco è un evento del tutto prevedibile ed evitabile con un grado di normale diligenza da parte del genitore o dall'adulto che lo accompagna, con esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c. del proprietario del parco (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. CP_1
11657/2014).
Ciò premesso, parte attrice ha allegato una perizia di parte (cfr. doc. 2 allegato alla citazione) avente ad oggetto lo stato manutentivo del teatro del sinistro, Controparte_2 alla data del 14.6.2021 ove si rappresenta uno stato di cattiva manutenzione del parco e dell'area giochi dedicata ai bambini, come comprovato dalla documentazione fotografica di cui al doc.
foto zip” allegato alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. di parte attrice. Tale Parte_1 documentazione appare, tuttavia, solo parzialmente rilevante stante che solo parte di essa è riferibile al gioco scivolo a spirale ove si è verificato il sinistro oggetto di causa, non contestato nell'an da parte convenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 c.p.c., includendo per il resto anche parti del parco e ad altri giochi posti nella predetta area, non pertinenti all'oggetto della presente controversia. In particolare, risultano pertinenti con il gioco scivolo a spirale, c.d. combinato, ove si è verificato il sinistro, solo le immagini n. 202110516_151954/_ 151854/_152203/_152321/_153002.jpg ove viene ritratta la struttura complessa formata da tubo sopraelevato, uno scivolo tradizionale, un ponte elevato ed , infine, la pedana sopraelevata dalla quale si accedeva allo scivolo a spirale in metallo dal quale sarebbe caduta la minore e danneggiata nel lato opposto al tale ultimo scivolo. Risulta infine che l'intera area giochi coperta dal c.d. combinato fosse posta direttamente su prato/terreno naturale, fatto questo pacifico tra le parti e non contestato dal convenuto ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. e quindi priva, nella prospettazione di parte attrice, della pavimentazione antiurto specifica, come prevista dalla normativa UNI EN 1176-1-2018, essendo la struttura
In questo contesto, parte attrice ha allegato che la minore, mentre era sorvegliata dai nonni, stava utilizzando lo scivolo a spirale in metallo quando, anche a causa dell'assenza di sostegni, la minore era scivolata dalla struttura precipitando a terra da una altezza di circa 150 cm. A fronte di tale ricostruzione del sinistro, deve ritenersi che la minore fosse caduta non già dalla pedana in legno posta affianco allo scivolo a spirale, alta circa 1 metro (cfr. foto pag. 2, doc. 3 allegato alla comparsa), ma dallo scivolo a spirale stesso, come precisato dall'attrice nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c..
In questo contesto, parte convenuta ha dedotto che sui luoghi, era stato posto un cartello ove è riportata la dicitura “il combinato è riservato a fruitori da 6 a 12 anni”, come da documentazione fotografica allegata al doc. 2 della comparsa e al doc. 4 della memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. (ove è stata anche allegata tale foto con indicazione delle proprietà e della data di scatto della foto ossia in data 5.3.2010 alle ore 11.04).
A fronte della contestazione dell'attrice circa l'esistenza di siffatto cartello, il teste escusso, Tes_2
, dipendente del ha riferito di aver scattato lui le foto, ricordando che “il cartello è
[...] CP_1 posizionato sul secondo ingresso, preciso che il parco è dotato di tre ingressi e rispetto al terzo
4 ingresso è posizionato ad una trentina di metri venendo da Ariccia Albano. Esiste un ingresso prospicente vicino al ponte, poi un altro in Via dei Villini e il terzo è posizionato alla fine del CP_1 parco in fondo. Sono ingressi pedonali. Il cartello ( all.4) è posizionato al terzo ingresso in basso. ADR: il cartello mi sembra rivolto al gioco imputato ed è vicino circa 10/20 metri. Quel gioco è stato messo dalla provincia di Roma che io sappia” (cfr. deposizione resa all'udienza del 20.10.2023, in atti).
Invero, deve ritenersi che, anche alla luce della documentazione prodotta dalla convenuta (cfr. in particolare doc. 4 e 6 allegati alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.) e della deposizione del teste, vi fosse, a prescindere dall'eventuale incongruità della relativa intestazione, il cartello che avvisava che lo scivolo a spirale, in quanto collocato all'interno del c.d. combinato, era riservato all'uso da parte di bambine di età superiore a 6 anni, aventi per fatto notorio una altezza media di 107-125 (intesa al 50esimo percentile) superiore a quella di una bimba di quasi 5 anni, come la figlia dell'attrice (pari a 109-110 cm al 50esimo percentile).
Ciò premesso, deve osservarsi da una parte che il gioco in questione, scivolo a spirale posto nel c.d. combinato raffigurato nelle foto sopra indicate e prodotte dall'attrice, appare evidentemente non adatto a bambini piccoli, dovendosi ritenere tale anche la figlia dell'attrice in quanto all'epoca di 4 anni, in ragione dell'altezza dal suolo della pedana di legno base di partenza del gioco scivolo a spirale, della distanza intercorrente tra detta pedana e lo scivolo a spirale e dall'altezza verticale di tale ultimo gioco. Appare invero evidente che detto gioco sia strutturato per bambini che abbiano una età superiore a 4/5 anni, quale quella della figlia dell'attrice, e soprattutto che abbiano, verosimilmente e generalmente, un'altezza tale da poter autonomamente salire sulla pedana in legno, alta 1 metro da terra (cfr. foto pag. 2, doc. 3 allegato alla comparsa) da cui parte il gioco scivolo a spirale e quindi allungare la gamba per salire sulla spirale e utilizzarla in sicurezza, senza che quindi sia necessaria la predisposizione di ulteriori presidi di sostegno e di appoggio.
Dall'altra deve ritenersi che sussisteva per tale manufatto, contrariamente a quanto allegato dal l'obbligo di quest'ultimo di provvedere all'installazione di apposito tappeto antiurto CP_1 previsto dalla normativa di settore.
Sul punto, il ha dedotto che, a mente del disposto UNI EN 1176-1-2018 al par. 4.2.8.5.2, CP_1 per la seduta/caduta dal gioco inferiore ad 1 metro dal terreno sarebbe previsto, quale ammortizzante, solo il “prato/terreno”.
Al contrario, deve rilevarsi che il gioco complesso c.d. combinato appare evidentemente connotato da altezze massime ben superiori ad 1 metro (altezza della pedana in legno base del gioco scivolo a spirale posto all'interno del c.d. combinato, come misurata dalla stessa parte convenuta) come emerge dalla presenza del ponte sopraelevato e dalla altezza complessiva dello stesso scivolo a spirale (cfr. foto IMG 201210516_152203lpg allegato alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. di parte attrice). E' quindi evidente come tutto il gioco c.d. combinato dovesse essere munito di apposito tappeto antiurto che non poteva consistere nel mero “prato/terreno”, come in effetti presente sui luoghi, in ragione dell'altezza massima di caduta dal gioco nel suo complesso.
In questo contesto, sussistono i presupposti per addebitare l'evento dannoso, lesioni riportate dalla minore figlia dell'attrice, sia alla condotta tenuta dai nonni che la supervisionavano sia alla condotta tenuta dal convenuto. CP_1
Sotto il primo profilo, deve ritenersi che fosse onere degli adulti che sorvegliavano la minore, ossia nel caso in esame i nonni, prestare attenzione al gioco svolto da quest'ultima in quanto espletato su
5 manufatto ictu oculi non adeguato alla sua età e quindi alla sua presumibile altezza (circa 107-110 cm pari a 50esimo percentile delle bambine di 5 anni), considerato per altro il fatto che lo scivolo a spirale era appunto privo di sostegni, separato dalla pedana, di utilizzo complicato e di una altezza assoluta rilevante a fronte di quella della minore.
Tale obbligo di sorveglianza non appare essere stato espletato in maniera sufficientemente accorta non avendo parte attrice dato prova (articolando specifici capitoli di prova sul punto, non apparendo tale il cap. 2 articolato in citazione) che i nonni sorvegliassero la minore non da lontano ma vicino al gioco scivolo a spirale al fine di supervisionare in concreto e da vicino l'utilizzo del gioco da parte della minore, tenuto conto della prevedibilità della possibilità di cadute della minore dallo stesso in ragione della non obiettiva idoneità del gioco all'età e alla presumibile altezza di quest'ultima.
La condotta tenuta dal danneggiato che entra in relazione con la cosa assume infatti rilevanza nella causazione dell'evento dannoso, in ragione del generale dovere di cautela desumibile dal dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., dal momento che quanto più, come nel caso in esame, la situazione di possibile danno è prevedibile e superabile mediante l'adozione da parte del danneggiato (e nel caso in esame dai nonni quali adulti supervisori della minore) di cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, come per esempio trovarsi affianco alla minore mentre utilizzava detto scivolo al fine di fornirle supporto fisico nell'approccio al gioco.
La condotta tenuta dai nonni, quali adulti sorveglianti della minore, non appare tuttavia idonea ad elidere completamente il nesso causale tra l'evento – danno riportato dalla minore e il gioco scivolo a spirale, pacificamente affidato alla custodia dell'ente convenuto, ma deve essere valutata nella sua incidenza causale in relazione all'evento dannoso, in applicazione dell'art. 1227 I comma c.c..
Sotto il secondo profilo, va infatti riscontrato che la struttura c.d. combinato , pur se in adeguato stato manutentivo (non avendo efficacia causale, nella dinamica del sinistro offerta dall'attrice, la parziale rottura della pedana in legno posta quale base di partenza dello scivolo a spirale), non era munita del tappeto antiurto che parte convenuta avrebbe dovuto, in base alla normativa sopra richiamata, installare nella zona ove era posto il gioco c.d combinato tenuto conto delle relative altezze massime e quindi anche nella zona del combinato, ossia nella zona scivolo a spirale, ove si è verificata la caduta della minore.
Appare in questo contesto chiaro che i danni riportati dalla minore sono parimenti addebitabili, per come occorsi hic et nunc, sia alla condotta dei nonni quali suoi supervisori, i quali si sarebbero dovuti rendere conto della oggettiva pericolosità del gioco in ragione dell'età della minore e quindi avrebbero dovuto meglio vigilare sulla minore impedendole il gioco ovvero accompagnandola passo passo in esso, sia alla condotta tenuta dal convenuto, il quale avrebbe dovuto dotare il gioco CP_1
c.d. combinato di tappeto antiurto ad hoc stante che i danni fisici e psichici riportati dalla minore non sarebbero stati sicuramente quelli riportati hic et nunc se la stessa, invece di cadere sulla dura terra, fosse caduta su apposito tappeto antiurto ammortizzante.
Sussistono pertanto i presupposti per ritenere provata la responsabilità concorrente del CP_1 convenuto ex art. 2051 c.c. e dei nonni della minore per il sinistro occorso a quest'ultima in data 10.5.2021, dovendosi ritenere tale concorso paritario in mancanza di elementi allegati dalle parti che possano far diversamente ritenere ai sensi dell'art. 2055 c.c.
Sussiste quindi il diritto dell'attrice al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale (spese mediche) subito in conseguenza del sinistro oggetto di causa nei seguenti limiti.
6 Sul punto, va osservato che è nota al Tribunale l'oramai pacifica giurisprudenza che riconosce la risarcibilità in via autonoma rispetto al danno biologico, inteso quale lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale del danno morale, inteso come danno non suscettibile di accertamento medico legale e consistente in una rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato.
In base a tale condivisibile orientamento, va ritenuto tuttavia che tale danno per essere risarcibile è soggetto ad un onere di allegazione stringente da parte del danneggiato che dovrà conseguentemente indicare sia le conseguenze pregiudizievoli causalmente ricondotte alla condotta sia la compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione “atteso che il sintagma danno morale non è suscettibile di accertamento medico-legale sostanziandosi nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico-relazionali della vita (che pure può influenzare) del danneggiato (v. Cass., 10/11/2020, n. 25164; Cass., 19/2/2019, n. 4878)” (Cass. Civ., Sez. III, ord. 9006/2022).
Come osservato dalla Suprema Corte, “in ossequio al disposto dell'art. 163 c.p.c., comma 2, n. 4, oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia). In tema di danno non patrimoniale, la rilevanza pratica di tale principio è, tuttavia, marginale atteso che, considerata la dimensione eminentemente soggettiva del danno morale, alla sua esistenza non corrisponde sempre una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato” (Cass. Civ., Sez. III, n. 25164/2020). In questo contesto poi, come osservato dalla Suprema Corte, “nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali cd. "categorie" o cd. "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.)” (Cass. Civ., Sez. III, ord. 23469/2018).
Venendo al danno non patrimoniale subito dalla minore, va osservato che sul punto è stata disposta d'ufficio CTU medico legale al fine di determinare sulla base della documentazione medica prodotta da parte attrice il danno biologico riportato dalla minore.
Il nominato CTU, nella relazione depositata in atti, esaminata la danneggiata e la documentazione allegata, ha riscontrato quali conseguenze del sinistro “esiti di frattura con avvallamento della limitante somatica superiore delle vertebre D5, D6, D7, D8, D10 ed L1 ed L2” da quantificare in danno biologico del 15 % sulla base dei parametri SIMLA e un danno da inabilità temporanea totale di 70 giorni e parziale al 50% di 30 giorni, evidenziando la sussistenza di un danno psicologico in capo alla minore tale da aver determinato la madre a far intraprendere alla minore un percorso terapeutico per il superamento dell'episodio traumatico e delle sue conseguenze.
Sussiste pertanto il diritto della minore a conseguire al risarcimento del danno non patrimoniale nella sua componente biologica nella sua componente morale, da considerare presuntivamente esistente tenuto conto della non lieve entità delle lesioni riportate e dei ricoveri subiti e delle implicazioni derivanti dalla immobilizzazione della zona vertebrale in una bambina tanto piccola.
7 Non sussistono i presupposti per riconoscere la chiesta personalizzazione del danno dal momento che parte attrice non ha allegato né i fatti posti a fondamento della richiesta del danno morale né le circostanze diverse da quello “id quoad plerumque accidit” atte a fondare una eventuale personalizzazione del danno se non i fatti posti a fondamento del domandato danno morale. Sul punto, è stato infatti osservato che "qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale... può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%", tesa invece a compensare, mediante una variazione del valore standard di risarcimento, circostanze specifiche ed eccezionali su specifici aspetti dinamico relazionali e quindi non quei pregiudizi che qualunque altra vittima avrebbe patito, secondo l'id quoad plerumque accidit. trattandosi di conseguenza altrimenti già ricompresa e considerata nella liquidazione delle tabelle (cfr. Cass., Civ., n. 28988/2018).
Su tali rilievi, venendo alla liquidazione del danno, si deve fare riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano in quanto maggiormente applicate sul territorio nazionale e quindi idonee a garantire, anche secondo la Suprema Corte, criteri oggettivi ed uniformi per la liquidazione del danno in esame. Come osservato dalla Corte di Cassazione invero “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei corrispettivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. Civ., Sez. III, n. 10579/2021).
Su tali regole di giudizio, presa in considerazione la Tabella di liquidazione del danno del Tribunale di Milano anno 2021, vigente al momento del sinistro, tenuto della giovanissima età dell'attore all'epoca (4 anni) e dei postumi riportati, appare adeguato liquidare in suo favore la somma di € 61.897,00 (della quale € 40.826,00 per il danno biologico del 15 %, € 8.415,00 per l'invalidità temporanea assoluta e parziale e il resto a titolo di danno morale), oltre rivalutazione anno per anno ed interessi legali e dalla data del sinistro al saldo, e la somma di € 1483,41 a titolo di danno patrimoniale per spese mediche sostenute, non essendo prevedibili secondo il CTU ulteriori spese mediche.
In conclusione la domanda spiegata dall'attrice va parzialmente accolta e, riconosciuto il paritario concorso causale delle condotte tenute dagli adulti che sorvegliavano la minore e il Comune convenuto nella causazione dei danni psico fisici riportati dalla minore, parte convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 30.948,00 per il risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla minore e della somma di € 741,70 per il risarcimento del danno patrimoniale, riducendo i predetti importi del 50% alla luce del disposto dell'art. 1227 I comma c.c..
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa come accertato nel giudizio ed applicati i parametri medi, unitamente alle spese di CTU, come liquidate in atti, vanno poste a carico di parte convenuta in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda spiegata da parte attrice;
2) accerta la responsabilità concorrente ex art. 2051 e 1227 c.c. del convenuto per il sinistro CP_1 occorso a in data 10.5.2021; Persona_1
3) condanna il convenuto al pagamento in favore di parte attrice della somma di € CP_1
30.948,00, oltre rivalutazione anno per anno ed interessi dal sinistro al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito e della somma di € 741,70, oltre interessi come da domanda, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito;
4) condanna parte convenuta alla refusione in favore di parte attrice delle spese di lite liquidate in € 786,00 per spese vive ed € 7.616,00 per compensi oltre accessori di legge da distrarsi in favore del relativo procuratore dichiaratosi antistatario;
5) pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU, come liquidate in atti. CP_1
Così deciso in Velletri, 15 dicembre 2028
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
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