Sentenza 27 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00534/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00116/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 116 del 2023, proposto da Area Golf s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Damonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Corsica 10/4 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. studiodamonte@avvocatigenova.eu;
contro
Comune di Rapallo (GE), in persona del sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. Monica Busoli con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via XX settembre 19/7 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. monica.busoli@ordineavvgenova.it;
nei confronti
Ministero della cultura, in persona del ministro p.t. , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza dirigenziale n. 63 del 28 luglio 2022, recante ordine di sospensione dei lavori in corso sull’immobile identificato nel locale catasto al foglio n. 29, mappale n. 1263, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Rapallo;
Vista la dichiarazione depositata l’11 marzo 2026, con la quale parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del gravame;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c) e 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza straordinaria di smaltimento del giorno 22 aprile 2026 il cons. AL AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso all’esame, notificato e depositato il 24 febbraio 2023;
Vista la dichiarazione depositata l’11 marzo 2026, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del gravame;
Ritenuto che, pertanto, il ricorso sia divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
Ritenuto che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe AR, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
AL AN, Consigliere, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| AL AN | Giuseppe AR |
IL SEGRETARIO