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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 313/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Presidente
FERRAIUOLO ANDREA, Relatore
MUSUMECI EUGENIO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3943/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Grezar 14 00143 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259007362964000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180001035259002 REGISTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180018047787000 REGISTRO 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il
12/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 3943/25 il contribuente impugna l'intimazione di pagamento 02820259007362964 - notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione - limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento relative a imposta di registro per gli anni 2009 e 2015 per complessivi € 7.555,89:
- 02820180001035259002 notificata il 06.06.2019
- 02820180018047787000 notificata il 06.06.2019.
Il contribuente lamenta l'omessa notifica delle cartelle, la carenza degli elementi essenziali contenutistici dell'atto notificato, la mancata sottoscrizione dell'atto di intimazione, la nullità della notifica, la prescrizione del credito.
Si è costituito il resistente Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta, il quale in ragione della prodotta documentazione chiede il rigetto della domanda, prospettando come è stata già rigettata l'opposizione avverso precedente intimazione di pagamento fondata sulle medesime cartelle per cui è giudizio.
Il concessionario non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Casera l'odierno ricorrente aveva già opposto l'intimazione di pagamento nr.02820239010540366000 per la sottesa cartella nr.
02820180001035259002 relativa all' Imposta di registro dell' anno 2009 e la sottesa cartella nr.
02820180018047787000 relativa all' imposta di registro dell' anno 2015.
Con sentenza n. 1677/24 dep in data 3.5.24 il ricorso veniva rigettato ( c.f.r. doc. 2 produzione resistente).
In ragione di quanto esposto, quindi, deve stimarsi come infondata la contestazione dell'omessa notifica delle cartelle, oltre che della prescrizione maturata fino al deposito della sentenza sopra richiamata, mentre con decorrenza dal 3.5.24 la prescrizione del credito non è ancora maturata.
Circa l'asserito vizio di notifica dell'atto opposto, questo giudicante rileva come in tema di atti d'imposizione tributaria la giurisprudenza osserva che la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento del provvedimento, bensì una condizione integrativa di efficacia. Ne consegue che l
'inesistenza o invalidità della procedura di notifica non determina di per sè ed automaticamente l'inesistenza dell'atto qualora ne risulti inequivocabilmente da parte del contribuente la piena conoscenza che può essere desunta anche dalla tempestiva impugnazione da parte del destinatario dell'atto, anche se questo è stato notificato irregolarmente.
La notificazione, infatti, costituisce una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo ( c.f.r. Cassazione civile sez. trib. - 24/08/2018, n. 21071; Cassazione civile sez. VI -
12/04/2016, n. 7157 ; Cassazione civile sez. trib. - 24/04/2015, n. 8374; Comm. trib. reg. Lombardia sez.
XIII - 23/01/2020, n. 161).
Ciò posto, tenuto conto della proposta tempestiva impugnazione dell'atto, questo giudicante stima come priva di pregio la deduzione attinente alla nullità dell'atto impugnato per asserito vizio di notifica dello stesso. Circa il dedotto vizio di motivazione dell'intimazione opposta, per esser l'impugnato atto privo dei necessari elementi contenutistici, si è rilevato in giurisprudenza come nell'ingiunzione fiscale il requisito della motivazione deve ritenersi osservato anche tramite la sola indicazione della causale e dell'ammontare del pagamento richiesto, in quanto idonea ad evidenziare la pretesa fatta valere dalla amministrazione e, quindi,
a porre il contribuente in grado di svolgere le opportune contestazioni ( c.f.r Cassazione civile sez. trib. -
22/09/2006, n. 20513 Giust. civ. Mass. 2006, 10).
In sintesi, nell'ingiunzione fiscale l'esigenza della motivazione deve ritenersi osservata anche tramite la sola indicazione della causale e dell'ammontare del pagamento richiesto, in quanto idonea ad evidenziare la pretesa fatta valere dalla amministrazione e, quindi, a porre l'ingiunto in grado di conoscere la somma richiesta e la relativa causale, e per consentirgli così di opporre adeguate contestazioni, senza che sia necessario che la motivazione sia esplicita in ogni dettaglio ( c.f.r Tribunale sez. II - Roma, 13/05/2019, n.
9898 Redazione Giuffrè 2019 ).
Orbene, priva di pregio, deve considerarsi la deduzione del difetto di motivazione dell'impugnato atto, posto che l'intimazione impugnata richiama in modo analitico le singole causali di credito, distinguendole con riferimento alle varie cartelle richiamate, il tutto con indicazione specifica per ciascuna causale di credito e degli accessori richiesti (c.f.r. doc.1 produzione ricorrente).
Ed invero, l'atto impugnato espone in modo adeguato e sufficiente le ragioni di fatto e di diritto della pretesa esposta, osservando l'adita Corte come secondo pacifico e condivisibile orientamento giurisprudenziale l'ingiunzione amministrativa per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato deve contenere una motivazione che consenta di conoscere con sufficiente precisione l'ammontare e la causale del pagamento richiesto: a tale fine deve peraltro ritenersi adeguata un'esposizione sintetica degli elementi predetti, tale da porre il debitore in grado di conoscere i presupposti di fatto e di diritto dell'intimazione ( c.f.r. ex plurimis
Cassazione civile sez. I 16/06/1980 n. 3822 Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 6) .
Per quanto concerne la allegazione del difetto di sottoscrizione dell'impugnata intimazione, da ultimo, il
Collegio rimarca come secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale l'omessa sottoscrizione dell'atto riscossivo da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo ( c.f.r.
Cassazione civile sez. trib. 03/11/2017 n. 26142 Diritto & Giustizia 2017, 9 novembre).
In altre parole, può rilevarsi come l'atto riscossivo va predisposto secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione, pertanto l'assenza di sottoscrizione da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che, al di là di questi elementi formali, esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo ( c.f.r. in tal senso Comm. trib. reg. Lombardia sez. XXIV -
Milano, 31/01/2019, n. 487; Comm. trib. reg. Roma sez. XI 11/01/2018 n. 164 Redazione Giuffrè 2018;
Comm. trib. reg. Palermo sez. XXV 12/09/2017 n. 3292 Redazione Giuffrè 2017; Comm. trib. reg. Roma sez. X 16/05/2017 n. 2755 Redazione Giuffrè 2017).
In ragione di quanto esposto, premessa l'indicazione a stampa della ragione sociale dell'Agente della riscossione quale soggetto emittente l'atto impugnato, tenuto conto della inequivocabile riferibilità dell'atto al soggetto concessionario del servizio della riscossione competente all'emissione dello stesso, questo giudicante stima come priva di pregio la allegazione di parte attrice formulata in punto di nullità della cartella per omessa sottoscrizione dell'atto per difetto di apposizione in calce di segno grafico da parte del funzionario responsabile.
Per i motivi che precedono, quindi, il ricorso non è meritevole di accoglimento. Circa il governo delle spese, preso atto del rigetto della domanda e visto il principio di soccombenza, il
Collegio decide come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della domanda, dell'attività processuale svolta e della non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, sez. IV;
così decide: -Rigetta la domanda;
-
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente costituito liquidate in
€ 1200,00 per onorari oltre accessori di legge. Così deciso in Caserta nella Camera di Consiglio del
9.1.26 Il Giudice rel Il Presidente Dott. Andrea Ferraiuolo Dott.ssa Alessandra Piscitiello
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Presidente
FERRAIUOLO ANDREA, Relatore
MUSUMECI EUGENIO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3943/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Grezar 14 00143 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259007362964000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180001035259002 REGISTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180018047787000 REGISTRO 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il
12/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 3943/25 il contribuente impugna l'intimazione di pagamento 02820259007362964 - notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione - limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento relative a imposta di registro per gli anni 2009 e 2015 per complessivi € 7.555,89:
- 02820180001035259002 notificata il 06.06.2019
- 02820180018047787000 notificata il 06.06.2019.
Il contribuente lamenta l'omessa notifica delle cartelle, la carenza degli elementi essenziali contenutistici dell'atto notificato, la mancata sottoscrizione dell'atto di intimazione, la nullità della notifica, la prescrizione del credito.
Si è costituito il resistente Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta, il quale in ragione della prodotta documentazione chiede il rigetto della domanda, prospettando come è stata già rigettata l'opposizione avverso precedente intimazione di pagamento fondata sulle medesime cartelle per cui è giudizio.
Il concessionario non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Casera l'odierno ricorrente aveva già opposto l'intimazione di pagamento nr.02820239010540366000 per la sottesa cartella nr.
02820180001035259002 relativa all' Imposta di registro dell' anno 2009 e la sottesa cartella nr.
02820180018047787000 relativa all' imposta di registro dell' anno 2015.
Con sentenza n. 1677/24 dep in data 3.5.24 il ricorso veniva rigettato ( c.f.r. doc. 2 produzione resistente).
In ragione di quanto esposto, quindi, deve stimarsi come infondata la contestazione dell'omessa notifica delle cartelle, oltre che della prescrizione maturata fino al deposito della sentenza sopra richiamata, mentre con decorrenza dal 3.5.24 la prescrizione del credito non è ancora maturata.
Circa l'asserito vizio di notifica dell'atto opposto, questo giudicante rileva come in tema di atti d'imposizione tributaria la giurisprudenza osserva che la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento del provvedimento, bensì una condizione integrativa di efficacia. Ne consegue che l
'inesistenza o invalidità della procedura di notifica non determina di per sè ed automaticamente l'inesistenza dell'atto qualora ne risulti inequivocabilmente da parte del contribuente la piena conoscenza che può essere desunta anche dalla tempestiva impugnazione da parte del destinatario dell'atto, anche se questo è stato notificato irregolarmente.
La notificazione, infatti, costituisce una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo ( c.f.r. Cassazione civile sez. trib. - 24/08/2018, n. 21071; Cassazione civile sez. VI -
12/04/2016, n. 7157 ; Cassazione civile sez. trib. - 24/04/2015, n. 8374; Comm. trib. reg. Lombardia sez.
XIII - 23/01/2020, n. 161).
Ciò posto, tenuto conto della proposta tempestiva impugnazione dell'atto, questo giudicante stima come priva di pregio la deduzione attinente alla nullità dell'atto impugnato per asserito vizio di notifica dello stesso. Circa il dedotto vizio di motivazione dell'intimazione opposta, per esser l'impugnato atto privo dei necessari elementi contenutistici, si è rilevato in giurisprudenza come nell'ingiunzione fiscale il requisito della motivazione deve ritenersi osservato anche tramite la sola indicazione della causale e dell'ammontare del pagamento richiesto, in quanto idonea ad evidenziare la pretesa fatta valere dalla amministrazione e, quindi,
a porre il contribuente in grado di svolgere le opportune contestazioni ( c.f.r Cassazione civile sez. trib. -
22/09/2006, n. 20513 Giust. civ. Mass. 2006, 10).
In sintesi, nell'ingiunzione fiscale l'esigenza della motivazione deve ritenersi osservata anche tramite la sola indicazione della causale e dell'ammontare del pagamento richiesto, in quanto idonea ad evidenziare la pretesa fatta valere dalla amministrazione e, quindi, a porre l'ingiunto in grado di conoscere la somma richiesta e la relativa causale, e per consentirgli così di opporre adeguate contestazioni, senza che sia necessario che la motivazione sia esplicita in ogni dettaglio ( c.f.r Tribunale sez. II - Roma, 13/05/2019, n.
9898 Redazione Giuffrè 2019 ).
Orbene, priva di pregio, deve considerarsi la deduzione del difetto di motivazione dell'impugnato atto, posto che l'intimazione impugnata richiama in modo analitico le singole causali di credito, distinguendole con riferimento alle varie cartelle richiamate, il tutto con indicazione specifica per ciascuna causale di credito e degli accessori richiesti (c.f.r. doc.1 produzione ricorrente).
Ed invero, l'atto impugnato espone in modo adeguato e sufficiente le ragioni di fatto e di diritto della pretesa esposta, osservando l'adita Corte come secondo pacifico e condivisibile orientamento giurisprudenziale l'ingiunzione amministrativa per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato deve contenere una motivazione che consenta di conoscere con sufficiente precisione l'ammontare e la causale del pagamento richiesto: a tale fine deve peraltro ritenersi adeguata un'esposizione sintetica degli elementi predetti, tale da porre il debitore in grado di conoscere i presupposti di fatto e di diritto dell'intimazione ( c.f.r. ex plurimis
Cassazione civile sez. I 16/06/1980 n. 3822 Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 6) .
Per quanto concerne la allegazione del difetto di sottoscrizione dell'impugnata intimazione, da ultimo, il
Collegio rimarca come secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale l'omessa sottoscrizione dell'atto riscossivo da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo ( c.f.r.
Cassazione civile sez. trib. 03/11/2017 n. 26142 Diritto & Giustizia 2017, 9 novembre).
In altre parole, può rilevarsi come l'atto riscossivo va predisposto secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione, pertanto l'assenza di sottoscrizione da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che, al di là di questi elementi formali, esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo ( c.f.r. in tal senso Comm. trib. reg. Lombardia sez. XXIV -
Milano, 31/01/2019, n. 487; Comm. trib. reg. Roma sez. XI 11/01/2018 n. 164 Redazione Giuffrè 2018;
Comm. trib. reg. Palermo sez. XXV 12/09/2017 n. 3292 Redazione Giuffrè 2017; Comm. trib. reg. Roma sez. X 16/05/2017 n. 2755 Redazione Giuffrè 2017).
In ragione di quanto esposto, premessa l'indicazione a stampa della ragione sociale dell'Agente della riscossione quale soggetto emittente l'atto impugnato, tenuto conto della inequivocabile riferibilità dell'atto al soggetto concessionario del servizio della riscossione competente all'emissione dello stesso, questo giudicante stima come priva di pregio la allegazione di parte attrice formulata in punto di nullità della cartella per omessa sottoscrizione dell'atto per difetto di apposizione in calce di segno grafico da parte del funzionario responsabile.
Per i motivi che precedono, quindi, il ricorso non è meritevole di accoglimento. Circa il governo delle spese, preso atto del rigetto della domanda e visto il principio di soccombenza, il
Collegio decide come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della domanda, dell'attività processuale svolta e della non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, sez. IV;
così decide: -Rigetta la domanda;
-
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente costituito liquidate in
€ 1200,00 per onorari oltre accessori di legge. Così deciso in Caserta nella Camera di Consiglio del
9.1.26 Il Giudice rel Il Presidente Dott. Andrea Ferraiuolo Dott.ssa Alessandra Piscitiello