Sentenza 26 ottobre 2006
Massime • 1
Le imprese di bonifica dall'amianto hanno l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale o, in mancanza di munirsi della prescritta autorizzazione, atteso che l'attività di recupero dell'amianto da altri materiali e di successiva messa in sicurezza rientra nella nozione di raccolta dei rifiuti, configurandosi in difetto il reato di cui all'art. 51, comma primo, d.Lgs n. 22 del 1997.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/10/2006, n. 39360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39360 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 26/10/2006
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1701
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 38133/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Lo BE VI, n. a Termini Imprese il 21.11.1945;
avverso la sentenza in data 31.5.2005 della Corte di Appello di Palermo, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Termini Imerese in data 18.11.2004, venne condannato alla pena di mesi quattro di arresto e Euro 2.000,00 di ammenda, quale colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. LOMBARDI Alfredo Maria;
udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia di colpevolezza di Lo BE VI in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, ascrittogli perché, quale titolare dell'omonima ditta, effettuava attività di smaltimento di rifiuti pericolosi, costituiti da amianto, senza essere munito della prescritta autorizzazione. I giudici di merito hanno accertato in punto di fatto che la ditta dell'imputato aveva eseguito lavori di bonifica di materiali inquinati da amianto, senza essere iscritta all'albo delle imprese previsto dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 30. La sentenza ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante aveva contestato la sussistenza della fattispecie contravvenzionale ascrittagli, deducendo che l'attività di bonifica non poteva essere inquadrata tra quelle relative allo smaltimento dei rifiuti.
Si è osservato sul punto nella sentenza che nel concetto di smaltimento dei rifiuti rientrano tutte le operazioni aventi ad oggetto i rifiuti comprese tra il momento della produzione e quello della definitiva eliminazione dei rifiuti;
che tra tali operazioni rientrano, quindi, le attività di prelievo e di trattamento fisico-chimico dell'amianto, in attesa di avviarlo alla discarica, eseguite dalla ditta dell'imputato; che quest'ultima, pertanto, avrebbe dovuto iscriversi all'albo nazionale delle imprese previsto dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art.30, e, in attesa delle norme tecniche per la istituzione dell'albo, avrebbe dovuto iscriversi all'albo previgente istituito dal D.L. n. 361 del 1987, art. 10, convertito in L. n. 441 del 1987, ovvero munirsi dell'autorizzazione prevista dal D.P.R. n.915 del 1982, art. 6, lett. d).
La sentenza ha, altresì rigettato la richiesta di riduzione della pena inflitta e di concessione dei benefici di legge. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia con tre motivi di gravame. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art.51, comma 1, e del D.L. n. 361 del 1987, art. 30, comma 7,
convertito in L. n. 441 del 1987, nonché la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza. Il ricorrente ribadisce la doglianza afferente alla inapplicabilità, nel caso in esame, del disposto di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 30, commi 7 ed 8, nonché delle altre norme sopra citate, in quanto la ditta di cui è titolare svolge un'attività di bonifica di materiali contenenti amianto e non una attività di smaltimento dei rifiuti.
Si osserva in proposito che il citato D.Lgs. n. 22 del 1997, art.30, comma 7, impone l'obbligo di iscrizione al vecchio Albo
nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti solo alle ditte che intendono svolgere le attività di smaltimento descritte nel D.P.R. n. 915 del 1982, art. 2, mentre nessun obbligo di iscrizione è previsto per le ditte che svolgono attività di bonifica. Si aggiunge che il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 6, lett. g) ed n), definisce le attività di smaltimento e di bonifica, differenziandole tra loro. Si osserva ancora che la sussistenza dell'obbligo di iscrizione nell'Albo nazionale delle imprese a carico della ditta del Lo BE corrisponde ad una affermazione del solo teste AT, che ha precisato trattarsi di una sua interpretazione personale della normativa in materia, ed è stato smentito da altri testi. In particolare - si afferma - il teste Ballone, funzionario dell'ufficio regionale del nuovo Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ha precisato in proposito che all'epoca della contestazione il Lo bello non avrebbe potuto effettuare l'iscrizione per carenza delle norme tecniche che dovevano fissare le garanzie fideiussorie a carico delle imprese richiedenti. Tale disposto, peraltro, riproduce con riferimento, tra le altre, alle imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto, quello di cui al D.L. n. 662 del 1996, art. 5, i cui effetti sono Stati fatti salvi dalla L. n. 575 del 1996, art.
1. L'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale per le imprese di bonifica dall'amianto, pertanto, era già previsto dalla normativa previgente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 22 del 1997, sicché l'obbligo di iscrizione non poteva che riferirsi all'Albo Nazionale già esistente e non al nuovo Albo istituito dal testo unico citato.
Orbene, alla luce della rilevata continuità normativa esistente tra le disposizioni che hanno imposto l'obbligo di iscrizione alle imprese di bonifica dall'amianto, pertanto, risulta pienamente applicabile a queste ultime il disposto di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 30, comma 7, secondo il quale "In attesa dell'emanazione dei decreti di cui ai commi 2 e 3, continuano ad operare, rispettivamente, il Comitato nazionale e le Sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al D.L. n. 361 del 1987, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 441 del 1987". Tale disposto circa la ultrattività operativa degli organismi esistenti, peraltro, trova un riscontro di carattere generale nella norma di chiusura di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 57, comma 1, secondo il quale: "le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del presente decreto. A tal fine ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi".
È appena il caso di rilevare a proposito del citato disposto che l'attività di recupero dell'amianto da altri materiali e di successiva messa in sicurezza rientra senza ombra di dubbio nella nozione di raccolta dei rifiuti secondo la definizione di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 6, comma 1, lett. e). Per completezza di esame va aggiunto, infine, che ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 30, comma 4 "L'iscrizione"... sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, di trasportò, di commercio e di intermediazione dei rifiuti", sicché si palesa evidente che, mancando l'iscrizione all'Albo, resta operante l'obbligo di munirsi della autorizzazione prescritta in via generale dalla legge.
Esattamente, pertanto, la sentenza impugnata ha affermato la sussistenza dell'obbligo di iscrizione all'Albo da parte della impresa del ricorrente o, in mancanza, di munirsi della prescritta autorizzazione, con la conseguente sussistenza a caricò di quest'ultimo del reato di cui alla contestazione.
Deve essere, infine, affermata la inammissibilità della doglianza relativa alla carenza di valutazione circa la inesistenza dell'elemento psicologico del reato.
La sentenza di primo grado, infatti, aveva espressamente escluso che il Lo BE potesse essere stato tratto in inganno da comportamenti della pubblica amministrazione o comunque che potesse ritenersi insussistente l'elemento soggettivo del reato. Orbene, la citata vantazione non ha costituito oggetto di espressa contestazione nei motivi di appello, sicché la successiva censura sul punto in sede di legittimità è inammissibile.
È, infine, infondato l'ultimo motivo di gravame.
Nella parte motiva della sentenza impugnata si afferma erroneamente che l'imputato non può godere, tra l'altro, del beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre nella parte dispositiva si conferma la sentenza di primo grado. Detta sentenza, infatti, aveva già concesso all'imputato il benefì cio della sospensione condizionale della pena, sicché la doglianza dell'imputato sul punto si palesa affetta da carenza di interesse, in quanto riferibile ad un errore motivazionale non destinato ad esplicare effetti sulla statuizione definitiva di cui al dispositivo.
La valutazione della sentenza circa il carattere ostativo dei precedenti dell'imputato è, invece, esatta per quanto riguarda la non concedibilità del beneficio della non menzione. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico del ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2006