Decreto cautelare 28 luglio 2025
Ordinanza presidenziale 28 luglio 2025
Ordinanza cautelare 12 settembre 2025
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 05/03/2026, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00574/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01288/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1288 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Mg Consulting s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone e Giovanni Scala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato ALna Bellomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
G.A.P.E. Sport s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Nunzio Pinelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, alla piazza Virgilio, n. 4;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’intimazione a interrompere l’attività di vendita, notificata il 24 luglio 2025, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, collegato o altrimenti connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto e segnatamente il verbale di sopralluogo del 22-24 luglio 2025, n. 28398, notificato il 24 luglio 2025;
per quanto riguarda i motivi aggiunti propri presentati da MG CONSULTING S.R.L. il 26 agosto 2025 e il 21 ottobre 2025:
- dei provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo e segnatamente dell’intimazione a interrompere l’attività di vendita, notificata il 24 luglio 2025, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, collegato o altrimenti connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto e segnatamente del verbale di sopralluogo del 22-24 luglio 2025, n. 28398, notificato il 24 luglio 2025 e del verbale di sopralluogo del 25 luglio 2025, n. 28399, notificato in pari data;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie difensive del Comune di Palermo e di G.A.P.E. Sport s.r.l.;
Visti i provvedimenti del Presidente di Sezione f.f., nn. 188 e 432 del 28 luglio 2025;
Vista l’ordinanza cautelare n. 508 del 12 settembre 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. RC RI LI e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente, in data 24 febbraio 2024, stipulava un contratto di affitto d’azienda con la G.A.P.E. Sport s.r.l., entrambe società operanti nella rivendita di materiale sportivo.
Con provvedimento del 24 luglio 2025, il Comune di Palermo inibiva l’attività di vendita svolta dalla società ricorrente nei locali siti in Palermo, al viale della Regione siciliana nn. 4739-4741, ritenendo l’insussistenza del titolo abilitativo.
Il detto provvedimento veniva impugnato con ricorso dinanzi a questo Tribunale e ne veniva lamentata l’illegittimità perché assunto: a) con eccesso di potere per difetto di istruttoria perché non risulterebbe adottato alcun atto di decadenza dell’autorizzazione commerciale (motivo I) e, comunque, il provvedimento inibitorio è precedente al verbale di sopralluogo svolto dalla polizia municipale (motivo III); b) in violazione degli artt. 8, 22, comma 4 e 29, comma 3 della l.r. n. 28/1999 perché dalla risoluzione del contratto di affitto del ramo d’azienda con GA.PE. (precedente assegnataria) non deriverebbe la decadenza dell’autorizzazione (motivo II); c) in violazione dell’art. 22 della l.r. n. 28/1999 perché la competenza ad adottare il provvedimento inibitorio sarebbe del Sindaco e non dell’apparato amministrativo (motivo IV); d) con eccesso di potere per violazione del principio del legittimo affidamento (motivo V); e) con eccesso di potere per contraddittorietà perché l’amministrazione avrebbe concesso l’immobile in esame alla società ricorrente con provvedimento del 22 luglio 2025 (I ricorso per motivi aggiunti propri); f) in violazione dell’art. 8 della l.r. n. 28/1999 perché il provvedimento sarebbe stato adottato in contrasto con la sopravvenuta autorizzazione del 16 ottobre 2025 (II ricorso per motivi aggiunti propri).
Si costituivano in giudizio sia il Comune di Palermo, che la controinteressata G.A.P.E. Sport s.r.l. che concludevano, nel merito, per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 508 del 12 settembre 2025 veniva accolta la domanda cautelare avanzata dalla società ricorrente “ ritenuto che sia meritevole di apprezzamento già il primo motivo di ricorso, per come variamente declinato anche nel seguente secondo motivo, non risultando agli atti un provvedimento di decadenza adottato dall’amministrazione rispetto all’autorizzazione indubitabilmente in essere, come si desume dall’atto di subentro;
Ritenuto, peraltro, sussistente il periculum in mora perché, in difetto di provvedimento di questo Tribunale, il punto vendita dovrebbe chiudere, con ingente danno per la società, oltre che con riflessi negativi sulla situazione occupazionale ”.
Con ordinanza n. 336 del 16 ottobre 2025, il C.G.A.R.S. confermava il provvedimento cautelare adottato da questo Tribunale.
Con successiva ordinanza del 19 ottobre 2025 il Tribunale ordinario di Palermo ordinava “ alla MG CONSULTING. S.R.L. l’immediata restituzione in favore della G.A.P.E. Sport srl dell’azienda oggetto del contratto d’affitto di azienda del 28 febbraio 2024 tra MG Consulting S.r.l. e GAPE SPORT S.r.l. giusta la scrittura privata autenticata in Not. Alessandro Fontana, Rep. n. 2101 racc. 1549, registrato il dì 1.3.2024 al n. 7009/1T ”.
Con provvedimento del 16 ottobre 2025 il Comune di Palermo rilasciava l’autorizzazione unica anelata dalla ricorrente.
All’udienza pubblica del 2 dicembre 2025 la causa veniva chiamata e assunta in decisione come specificato nel verbale, con eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo, formulata dalla controinteressata, sul presupposto della sopravvenuta autorizzazione dell’attività in favore della ricorrente.
In via pregiudiziale, proprio muovendo dalla risoluzione di tale eccezione, deve essere rilevata la persistenza dell’interesse della parte ricorrente allo scrutinio del merito del ricorso, in ragione del carattere (anche) sanzionatorio del provvedimento impugnato.
Quanto al merito, il ricorso è fondato nei termini di seguito illustrati.
Il Collegio premette che, secondo la giurisprudenza nomofilattica (Cons. Stato, ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5), il ricorrente non può graduare il vizio di incompetenza dell’organo amministrativo e il giudice deve sempre scrutinare il motivo con priorità, con obbligo di assorbimento dei restanti motivi in caso di sua fondatezza perché “ in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati ” (art. 34, comma 2, c.p.a.) dall’organo competente per legge;
Nel caso in esame, il quarto motivo di ricorso – con cui viene denunciata l’incompetenza della P.M. a disporre l’interruzione dell’attività di vendita, seppure per altro profilo – è fondato perché il provvedimento di inibitoria dell’attività non poteva essere adottato dalla Polizia municipale in sede di sanzione ai sensi della l. n. 689/1981: tale atto ricade nella competenza dall’ufficio S.U.A.P. del Comune di Palermo (in senso sovrapponibile, di recente, v. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 15 gennaio 2026, n. 95).
Le competenze attribuite alla polizia amministrativa sono quelle di verbalizzazione e sanzione degli illeciti: il fine di interruzione di questi ultimi per impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori può essere perseguito utilizzando unicamente i poteri tipici, specificamente di sequestro, previsti dall’ordinamento.
In questi termini, l’ordine di inibitoria dell’attività riportato a penna sul verbale di sanzione amministrativa è assunto da un organo incompetente, dunque deve essere annullato, con salvezza dell’eventuale seguito di competenza del S.U.A.P.
I restanti motivi devono essere obbligatoriamente assorbiti.
La peculiarità della vicenda deferita, in cui si sono intersecati paralleli giudizi, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il verbale di contestazione del Comune di Palermo del 24 luglio 2025, n. 28398.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
BE AL, Presidente
AF SA US, Primo Referendario
RC RI LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RC RI LI | BE AL |
IL SEGRETARIO