TAR Palermo, sez. III, sentenza 05/03/2026, n. 574
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Decreto cautelare 28 luglio 2025
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Ordinanza presidenziale 28 luglio 2025
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Ordinanza cautelare 12 settembre 2025
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Sentenza 5 marzo 2026

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  • Accolto
    Incompetenza della Polizia Municipale

    Il Collegio ritiene fondato il motivo di ricorso relativo all'incompetenza dell'organo amministrativo. Il provvedimento di inibitoria dell'attività non poteva essere adottato dalla Polizia Municipale in sede di sanzione, ma ricade nella competenza dell'ufficio S.U.A.P. Le competenze attribuite alla polizia amministrativa sono di verbalizzazione e sanzione degli illeciti, non di interruzione dell'attività, salvo poteri specifici di sequestro.

  • Altro
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria

    Questo motivo è assorbito dalla fondatezza del motivo relativo all'incompetenza.

  • Altro
    Violazione norme su autorizzazioni commerciali

    Questo motivo è assorbito dalla fondatezza del motivo relativo all'incompetenza.

  • Altro
    Eccesso di potere per violazione del legittimo affidamento

    Questo motivo è assorbito dalla fondatezza del motivo relativo all'incompetenza.

  • Altro
    Eccesso di potere per contraddittorietà

    Questo motivo è assorbito dalla fondatezza del motivo relativo all'incompetenza.

  • Altro
    Violazione norme su autorizzazioni commerciali

    Questo motivo è assorbito dalla fondatezza del motivo relativo all'incompetenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. III, sentenza 05/03/2026, n. 574
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 574
    Data del deposito : 5 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo