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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/10/2025, n. 7874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7874 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24559/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24559/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. MANCUSO Controparte_1 P.IVA_1
RI IM ( ) VIA TODARO, 5 98123 MESSINA;
C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore
ATTORE/I OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. JANNUZZI Controparte_2 P.IVA_2
PE e elettivamente domiciliato in VIA CASTEL MORRONE, 2 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. JANNUZZI PE
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società conveniva in giudizio innanzi al Controparte_1
Tribunale di Milano la proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_2
7464/2022, RG 14984/22 di pagamento della somma di euro 155.620,26 per fornitura di prodotti, oltre interessi ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 e spese di procedura, chiedendo di: dichiarare nullo/annullare o revocare il d.i. opposto;
dichiarare che nulla è dovuto da a sia in CP_1 Controparte_2
pagina 1 di 5 relazione al ricorso per decreto ingiuntivo e al decreto ingiuntivo opposto sia in relazione a qualsiasi altro titolo, poiché nessuna merce è stata fornita dalla controparte;
dichiarare estinto il presunto diritto di credito indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo e nel decreto ingiuntivo opposto pari a euro
155.620,26 oltre interessi, per prescrizione, per la sorte capitale e per gli interessi ai sensi dell'art. 2955
n. 5) cod. civ., per i soli interessi ai sensi dell'art. 2948 n. 4) cod. civ.; condannare la controparte al pagamento degli onorari di giudizio e delle spese processuali.
Con comparsa di risposta, si costituiva chiedendo: in via principale di confermare Controparte_2 il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto condannare a pagare la somma di euro Controparte_1
155.620,26, oltre interessi e spese come da decreto ingiuntivo;
condannare a pagare a CP_1
la somma di € 155.620,26 quale corrispettivo della merce acquistata da Controparte_2 CP_1
[... come individuata nelle fatture prodotte corrispondenti a quelle del DI opposto oltre interessi di mora dalla scadenza delle singole fatture al deposito del presente atto e interessi di legge ai sensi dell'art. 1284, comma IV, cc dal deposito del presente atto al saldo.; in ogni caso condannare per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. l'opponente a pagare alla una somma Controparte_2 equitativamente determinata;
con vittoria di spese e onorari di causa interamente rifusi.
Istruita la causa con deposito di memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. (nella versione vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022) produzione documentale e prove testimoniali, ordinata alla società l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dei libri IVA e del libro giornale relativi agli anni 2016 CP_1
e 2017, le parti precisavano le conclusioni con deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il giudice, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e repliche, tratteneva la causa in decisione.
La pretesa azionata in sede monitoria ha ad oggetto il pagamento del prezzo spettante per la vendita di prodotti – nella specie vernici e altri beni destinati ad impianti industriali – avvenuta tra luglio 2016 e marzo 2017 da parte della in favore della da impiegare presso i Controparte_2 Controparte_1 cantieri della società Nuovo Pignone, committente dell'odierna opponente.
Parte opponente ha sollevato l'eccezione di inadempimento, lamentando che la consegna della suddetta merce – di cui alle fatture azionate in sede monitoria- non sarebbe, in realtà, mai avvenuta e ha disconosciuto le sottoscrizioni presenti sugli ordini di acquisto (di cui parte opposta non ha chiesto la verificazione) negando la loro riferibilità al legale rappresentante della Controparte_1
La società opposta ha però fornito prove documentali dell'esatto adempimento: copia degli ordini effettuati dalla che, benché disconosciuti, sono significativamente corrispondenti ai Controparte_1 documenti di trasporto – entrambi indicanti quale luogo di consegna i cantieri della società Nuovo
Pignone - e alle fatture azionate con ricorso monitorio (v. doc. 4 e 5 fasc. opposta); report dello pagina 2 di 5 spedizioniere, attestante le consegne effettuate in favore della su Parte_1 Controparte_1 incarico della (v. doc. 6 fasc. opposto). CP_2
I documenti di trasporto recano la sottoscrizione del vettore e attestano la movimentazione della merce dai magazzini della ai cantieri della Nuovo Pignone. La non ha mai contestato CP_2 Controparte_1 di essere titolare di una commessa da parte della suddetta società, nell'interesse della quale l'opponente eseguiva le lavorazioni per le quali erano necessari i materiali consegnati dalla . Riscontro CP_2 della veridicità di quanto attestato nei ddt si rinviene appunto nella loro piena corrispondenza con i dati indicati nelle fatture azionate (v. all. fasc. monitorio) e nel report elaborato dallo spedizioniere (v. doc.
6 fasc. opposta). In particolare, risultano perfettamente sovrapponibili i dati identificativi della spedizione quali: data e luogo di consegna, peso, mittente e destinatario, numero di riferimento della spedizione. Le dichiarazioni rese dai testi escussi confermano sia che i materiali di cui si chiede il pagamento del saldo sono giunti a destino sia che essi sono stati ricevuti dalla che li CP_1 impiegava nella realizzazione delle opere di cui era stata incaricata dalla Nuovo Pignone. Il teste, all'epoca dei fatti addetto al settore vendite per conto della , ha riferito – per sua conoscenza CP_2 diretta – che la aveva eseguito delle opere di verniciatura presso gli stabilimenti di Nuovo CP_1
Pignone utilizzando proprio i prodotti acquistati dalla . L'altro teste, dipendente della società CP_2
ha chiarito che i dati contenuti nel report delle spedizioni prodotto da parte opposta – Parte_1 attestanti le consegne effettuate alla su incarico della nel periodo 2016-2017 – sono CP_1 CP_2 stati estrapolati dai sistemi operativi in uso alla società che contengono le informazioni acquisite sulla base delle bolle di consegna. Tali documenti per politiche aziendali vengono eliminati, sia in formato analogico che digitale, decorso un certo periodo di tempo, restando, invece, traccia dei dati relativi alle spedizioni nei data base della società.
Si osserva, inoltre, che nel corso del rapporto inter partes mai è stata contestata dall'opponente la consegna della merce, neppure in riscontro ai solleciti di pagamento inviati tramite il legale della parte venditrice a mezzo pec nel 2021 e nel 2022 (v. doc. 7 e 8 fasc. opposta). Ed appare francamente inverosimile che la , titolare di un'importante commessa la cui realizzazione dipendeva anche CP_1 dalla ricezione dei prodotti per verniciatura, non si sia mai attivata in corso d'opera per sollecitare la consegna di quei prodotti che contesta solo in questa sede senza peraltro provare ma neppure allegare per esempio l'acquisto dei medesimi prodotti – indispensabili per le proprie lavorazioni - da altro fornitore.
Gli acquisti oggetto del credito vantato dall'odierna opposta risultano, inoltre, regolarmente contabilizzati nei libri IVA esibiti dalla E' pacifico il principio per il quale “sebbene alle CP_1 annotazioni del registro IVA non si applichi la disciplina dettata, per i libri e le altre scritture contabili pagina 3 di 5 delle imprese soggette a registrazione, dagli artt. 2709 e 2710 c.c. (che ne regolano, rispettivamente,
l'efficacia probatoria contro l'imprenditore e quella tra imprenditori), esse possono tuttavia costituire idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo della fattura ad essa inerente, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante ex art. 2720 c.c.” (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018).
Alla luce di tutti gli elementi sopra esposti, risulta provato l'esatto adempimento da parte della e, dunque, il diritto della stessa al pagamento dei corrispettivi maturati per i prodotti venduti. CP_2
Con riferimento alla prescrizione della sorte capitale, la invoca l'istituto della prescrizione CP_1 presuntiva di cui all'art. 2955 n. 5 c.c. destinato, invece, per espressa previsione normativa ai crediti dei
“commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio”. Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la previsione normativa è da intendersi in riferimento
“alle alienazioni "al minuto" di beni di largo e generalizzato consumo, personale e familiare, tipiche dei rapporti della vita quotidiana instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente dal pagamento immediato, o quasi, in unica soluzione, del corrispettivo, senza rilascio di quietanza”
(Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38591 del 06/12/2021).
Deve, dunque, escludersi l'applicabilità dell'invocata disposizione in riferimento al caso di specie avente ad oggetto la vendita tra imprese di prodotti ad uso industriale, avvenuta in un periodo compreso tra luglio 2016 e dicembre 2017, per un valore complessivo di euro 155.620,26.
Con riferimento agli interessi azionati con decreto ingiuntivo, l'opponente invoca il termine prescrizionale breve di cinque anni stabilito dall'art. 2948 n. 5 c.c. La prescrizione quinquennale, tuttavia, si applica agli interessi convenzionalmente stabiliti dalle parti con carattere di periodicità, mentre nel caso di specie parte opposta ha domandato in sede di ricorso monitorio gli interessi di fonte legale previsti per i ritardi nei pagamenti ai sensi dell'art.5 del Decreto legislativo 9 ottobre 2002 n.231.
(cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11125 del 24/04/2024).
Sono pertanto altrettanto infondate le eccezioni di intervenuta prescrizione del credito, sollevate da parte opponente, dovendosi ritenere operante nel caso di specie la prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c.
Non vi sono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., che non possono coincidere con la mera infondatezza della domanda laddove, come nella fattispecie, non risulti dal complesso degli atti difensivi una condotta della parte che esorbiti dall'ambito del diritto di difesa garantito dalla
Costituzione (art. 24).
Il decreto ingiuntivo opposto deve, pertanto, essere confermato. pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto condanna l'opponente a rimborsare a parte convenuta le spese di lite che liquida in euro 27,20 per esborsi, euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie.
Milano, 20 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Isabella
Vigiano, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24559/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. MANCUSO Controparte_1 P.IVA_1
RI IM ( ) VIA TODARO, 5 98123 MESSINA;
C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore
ATTORE/I OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. JANNUZZI Controparte_2 P.IVA_2
PE e elettivamente domiciliato in VIA CASTEL MORRONE, 2 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. JANNUZZI PE
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società conveniva in giudizio innanzi al Controparte_1
Tribunale di Milano la proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_2
7464/2022, RG 14984/22 di pagamento della somma di euro 155.620,26 per fornitura di prodotti, oltre interessi ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 e spese di procedura, chiedendo di: dichiarare nullo/annullare o revocare il d.i. opposto;
dichiarare che nulla è dovuto da a sia in CP_1 Controparte_2
pagina 1 di 5 relazione al ricorso per decreto ingiuntivo e al decreto ingiuntivo opposto sia in relazione a qualsiasi altro titolo, poiché nessuna merce è stata fornita dalla controparte;
dichiarare estinto il presunto diritto di credito indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo e nel decreto ingiuntivo opposto pari a euro
155.620,26 oltre interessi, per prescrizione, per la sorte capitale e per gli interessi ai sensi dell'art. 2955
n. 5) cod. civ., per i soli interessi ai sensi dell'art. 2948 n. 4) cod. civ.; condannare la controparte al pagamento degli onorari di giudizio e delle spese processuali.
Con comparsa di risposta, si costituiva chiedendo: in via principale di confermare Controparte_2 il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto condannare a pagare la somma di euro Controparte_1
155.620,26, oltre interessi e spese come da decreto ingiuntivo;
condannare a pagare a CP_1
la somma di € 155.620,26 quale corrispettivo della merce acquistata da Controparte_2 CP_1
[... come individuata nelle fatture prodotte corrispondenti a quelle del DI opposto oltre interessi di mora dalla scadenza delle singole fatture al deposito del presente atto e interessi di legge ai sensi dell'art. 1284, comma IV, cc dal deposito del presente atto al saldo.; in ogni caso condannare per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. l'opponente a pagare alla una somma Controparte_2 equitativamente determinata;
con vittoria di spese e onorari di causa interamente rifusi.
Istruita la causa con deposito di memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. (nella versione vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022) produzione documentale e prove testimoniali, ordinata alla società l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dei libri IVA e del libro giornale relativi agli anni 2016 CP_1
e 2017, le parti precisavano le conclusioni con deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il giudice, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e repliche, tratteneva la causa in decisione.
La pretesa azionata in sede monitoria ha ad oggetto il pagamento del prezzo spettante per la vendita di prodotti – nella specie vernici e altri beni destinati ad impianti industriali – avvenuta tra luglio 2016 e marzo 2017 da parte della in favore della da impiegare presso i Controparte_2 Controparte_1 cantieri della società Nuovo Pignone, committente dell'odierna opponente.
Parte opponente ha sollevato l'eccezione di inadempimento, lamentando che la consegna della suddetta merce – di cui alle fatture azionate in sede monitoria- non sarebbe, in realtà, mai avvenuta e ha disconosciuto le sottoscrizioni presenti sugli ordini di acquisto (di cui parte opposta non ha chiesto la verificazione) negando la loro riferibilità al legale rappresentante della Controparte_1
La società opposta ha però fornito prove documentali dell'esatto adempimento: copia degli ordini effettuati dalla che, benché disconosciuti, sono significativamente corrispondenti ai Controparte_1 documenti di trasporto – entrambi indicanti quale luogo di consegna i cantieri della società Nuovo
Pignone - e alle fatture azionate con ricorso monitorio (v. doc. 4 e 5 fasc. opposta); report dello pagina 2 di 5 spedizioniere, attestante le consegne effettuate in favore della su Parte_1 Controparte_1 incarico della (v. doc. 6 fasc. opposto). CP_2
I documenti di trasporto recano la sottoscrizione del vettore e attestano la movimentazione della merce dai magazzini della ai cantieri della Nuovo Pignone. La non ha mai contestato CP_2 Controparte_1 di essere titolare di una commessa da parte della suddetta società, nell'interesse della quale l'opponente eseguiva le lavorazioni per le quali erano necessari i materiali consegnati dalla . Riscontro CP_2 della veridicità di quanto attestato nei ddt si rinviene appunto nella loro piena corrispondenza con i dati indicati nelle fatture azionate (v. all. fasc. monitorio) e nel report elaborato dallo spedizioniere (v. doc.
6 fasc. opposta). In particolare, risultano perfettamente sovrapponibili i dati identificativi della spedizione quali: data e luogo di consegna, peso, mittente e destinatario, numero di riferimento della spedizione. Le dichiarazioni rese dai testi escussi confermano sia che i materiali di cui si chiede il pagamento del saldo sono giunti a destino sia che essi sono stati ricevuti dalla che li CP_1 impiegava nella realizzazione delle opere di cui era stata incaricata dalla Nuovo Pignone. Il teste, all'epoca dei fatti addetto al settore vendite per conto della , ha riferito – per sua conoscenza CP_2 diretta – che la aveva eseguito delle opere di verniciatura presso gli stabilimenti di Nuovo CP_1
Pignone utilizzando proprio i prodotti acquistati dalla . L'altro teste, dipendente della società CP_2
ha chiarito che i dati contenuti nel report delle spedizioni prodotto da parte opposta – Parte_1 attestanti le consegne effettuate alla su incarico della nel periodo 2016-2017 – sono CP_1 CP_2 stati estrapolati dai sistemi operativi in uso alla società che contengono le informazioni acquisite sulla base delle bolle di consegna. Tali documenti per politiche aziendali vengono eliminati, sia in formato analogico che digitale, decorso un certo periodo di tempo, restando, invece, traccia dei dati relativi alle spedizioni nei data base della società.
Si osserva, inoltre, che nel corso del rapporto inter partes mai è stata contestata dall'opponente la consegna della merce, neppure in riscontro ai solleciti di pagamento inviati tramite il legale della parte venditrice a mezzo pec nel 2021 e nel 2022 (v. doc. 7 e 8 fasc. opposta). Ed appare francamente inverosimile che la , titolare di un'importante commessa la cui realizzazione dipendeva anche CP_1 dalla ricezione dei prodotti per verniciatura, non si sia mai attivata in corso d'opera per sollecitare la consegna di quei prodotti che contesta solo in questa sede senza peraltro provare ma neppure allegare per esempio l'acquisto dei medesimi prodotti – indispensabili per le proprie lavorazioni - da altro fornitore.
Gli acquisti oggetto del credito vantato dall'odierna opposta risultano, inoltre, regolarmente contabilizzati nei libri IVA esibiti dalla E' pacifico il principio per il quale “sebbene alle CP_1 annotazioni del registro IVA non si applichi la disciplina dettata, per i libri e le altre scritture contabili pagina 3 di 5 delle imprese soggette a registrazione, dagli artt. 2709 e 2710 c.c. (che ne regolano, rispettivamente,
l'efficacia probatoria contro l'imprenditore e quella tra imprenditori), esse possono tuttavia costituire idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo della fattura ad essa inerente, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante ex art. 2720 c.c.” (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018).
Alla luce di tutti gli elementi sopra esposti, risulta provato l'esatto adempimento da parte della e, dunque, il diritto della stessa al pagamento dei corrispettivi maturati per i prodotti venduti. CP_2
Con riferimento alla prescrizione della sorte capitale, la invoca l'istituto della prescrizione CP_1 presuntiva di cui all'art. 2955 n. 5 c.c. destinato, invece, per espressa previsione normativa ai crediti dei
“commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio”. Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la previsione normativa è da intendersi in riferimento
“alle alienazioni "al minuto" di beni di largo e generalizzato consumo, personale e familiare, tipiche dei rapporti della vita quotidiana instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente dal pagamento immediato, o quasi, in unica soluzione, del corrispettivo, senza rilascio di quietanza”
(Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38591 del 06/12/2021).
Deve, dunque, escludersi l'applicabilità dell'invocata disposizione in riferimento al caso di specie avente ad oggetto la vendita tra imprese di prodotti ad uso industriale, avvenuta in un periodo compreso tra luglio 2016 e dicembre 2017, per un valore complessivo di euro 155.620,26.
Con riferimento agli interessi azionati con decreto ingiuntivo, l'opponente invoca il termine prescrizionale breve di cinque anni stabilito dall'art. 2948 n. 5 c.c. La prescrizione quinquennale, tuttavia, si applica agli interessi convenzionalmente stabiliti dalle parti con carattere di periodicità, mentre nel caso di specie parte opposta ha domandato in sede di ricorso monitorio gli interessi di fonte legale previsti per i ritardi nei pagamenti ai sensi dell'art.5 del Decreto legislativo 9 ottobre 2002 n.231.
(cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11125 del 24/04/2024).
Sono pertanto altrettanto infondate le eccezioni di intervenuta prescrizione del credito, sollevate da parte opponente, dovendosi ritenere operante nel caso di specie la prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c.
Non vi sono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., che non possono coincidere con la mera infondatezza della domanda laddove, come nella fattispecie, non risulti dal complesso degli atti difensivi una condotta della parte che esorbiti dall'ambito del diritto di difesa garantito dalla
Costituzione (art. 24).
Il decreto ingiuntivo opposto deve, pertanto, essere confermato. pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto condanna l'opponente a rimborsare a parte convenuta le spese di lite che liquida in euro 27,20 per esborsi, euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie.
Milano, 20 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Isabella
Vigiano, magistrato ordinario in tirocinio.
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