Sentenza 9 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/08/2002, n. 12110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12110 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2002 |
Testo completo
12110/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL P OLO TALIA O A CORTE SUP E SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.25080/00 Dott. Antonio SAGGIO Presidente Cons. Relatore Cron.29720 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Rep. 3232 Consigliere Dott. Giuseppe MARZIALE Dott. AL SALVAGO Consigliere Ud. 12.04.02 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere ha pronunciato la seguente: OGGETTO:espropria zione p.i. - SENT ENZA conguaglio sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ON NC IO IN, ON CE, UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ON IO, ON MA, ON AL dal Sig.. per diritti € 155 LV, ON MA LD CA (e, per 0.9 AGO 2002 quest'ultima, interdetta, la tutrice ON CE), IL CANCELLIERE tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Oslavia 7, presso l'avv. Stefania Saraceni, rappresentati e difesi LERIA dall'avv. Luigi Greco, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
COMUNE di PALMAS ARBOREA, in persona del Sindaco p.t. Paolo Garau, elettivamente domiciliato in Roma, Corso 6/871 2002 Trieste 123, presso l'avv. Roberto Antonelli, rappresentato e difeso dall'avv. Elio Meloni giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari n.213 del 28.04/19.05.00. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/02 dal Relatore Cons.G. Cappuccio;
Udito l'avv. Luigi Greco e l'avv. Elio Meloni;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso p.q.r.; Svolgimento del processo Con sentenza 11.11.97, il Tribunale di Oristano dichiarava la propria incompetenza e la competenza della Corte territoriale a pronunciare sulla domanda di conguaglio avanzata da SU MA AL, ON NC IO IN, ON CE, ON IO, ON MA, ON AL LV, ON MA LD CA (e, per quest'ultima, interdetta, la tutrice ON CE) relativa al corrispettivo della cessione -avvenuta in data 18.03.81- di un terreno di proprietà di ON AL (loro dante causa ed accatastato al F.6 mappale 13, di mq. 9.160) al Comune di Palmas Arborea. Sulla domanda, tempestivamente riassunta dai litisconsorti, si pronunciava la Corte cagliaritana che, rigettata l'eccezione di prescrizione avanzata dal Comune, attribuiva al terreno natura e vocazione agricola e quindi 2 Caf respingeva la citazione, onerando gli attori della metà delle spese, compensato il residuo. La sentenza veniva notificata il 10.10.00 agli attori presso il procuratore domiciliatario e, con ricorso notificato a mezzo posta il 5.12.00, i litisconsorti proponevano due motivi di censura. Si costituiva, resistendo con controricorso notificato il 15.01.01, il Comune di Palmas Arborea. Motivi della decisione Rileva la sentenza impugnata che l'area ceduta "al momento dell' approvazione del piano di zona [delibere 10/76; 29/77; 43/77; 20/78] era agricola ai sensi dello strumento urbanistico all'epoca vigente” e che "solo successivamente all'approvazione del piano di zona l'area fu considerata edificabile e create le infrastrutture primarie ed i servizi pubblici necessari”. L'edificabilità, quindi, "è stata riconosciuta in funzione dell'espropriazione e non esisteva in precedenza, né legalmente né di fatto”. In conseguenza, non potendosi prescindere, nel calcolo del valore del terreno, “dalla impossibilità legale di costruzione derivante dal vincolo di inedificabilità non preordinato all'esproprio", il terreno doveva essere trattato alla stregua di un terreno agricolo e gli attori non avevano diritto a conguaglio. Col primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 3.4 1.s. 167/1962 e dell'art. 5bis l.s. 359/92, sostenendo che la edificabilità legale del terreno ceduto discendeva dalla inclusione nel p.e.e.p., costituente variante della pianificazione urbanistica generale, approvata con decreto del P.G.R. n.2/75 e che, negandola, la Corte d'appello era incorsa in violazione dell'art.3.4 1.s. 167/62. Inoltre, la Corte territoriale aveva adottato una interpretazione dell'art. 5bis 1.s.359/92 non conforme a 3 بہت quella accolta dalla Corte Costituzionale nella sentenza 442/93 perché la valutazione della qualità edificatoria dell'area doveva essere effettuata al momento dell'ablazione e quindi alla data del decreto d'esproprio- e non alla data dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e, quindi, data la assimilabilità -quanto all'effetto- della cessione al decreto, alla data della cessione. Col secondo motivo, si sostiene il vizio di motivazione in ordine alla edificabilità di fatto che la c.t.u. aveva riconosciuto al terreno, sulla base di dati rispetto ai quali la sentenza aveva omesso ogni apprezzamento. Col controricorso si sostiene, in ordine al primo motivo, che il riferimento al piano regolatore generale è errato, perché il Comune era dotato solo di programma di fabbricazione;
che la finalità della norma, che attribuisce al piano di zona efficacia di variante, è solo quella di risparmiare un intervento modificativo dello strumento generale da parte del Comune;
che affermare che tutte le aree destinate all'edilizia economico popolare divengono, ipso iure, edificatorie si risolve in una violazione dell'art. 42 1.s 2359/1865, espressione del generale principio che esclude che l'espropriato possa locupletarsi dalla realizzazione dell'opera pubblica. Va ricordato che, con sentenza n.5/80, la Corte Costituzionale dichiarava la illegittimità dell' art.16 commi 5, 6 e 7 della 1. 22 ottobre 1971 n. 865, nella parte in cui determinava l'indennità per l'occupazione e l'esproprio di terreni edificabili secondo il valore medio dei terreni agricoli. Con la successiva l.s. 385/80 tale criterio veniva conservato temporaneamente, in attesa di apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate incostituzionali che, nel frattempo, seguitavano ad operare, salvo conguaglio (ivi, art.1.2). 4 Col In assenza della legge sostitutiva, con sentenza 223/83 la Corte Costituzionale dichiarava la illegittimità anche dell'art. 1 1.s. 385/80. E' quindi del tutto esatta la precisazione della sentenza impugnata che collega il conguaglio alla vocazione edificatoria del terreno ceduto, escludendolo nella ipotesi che l'edificabilità non sussista. Tanto premesso, deve però essere accolto il primo motivo di censura, perché la sentenza impugnata si pone contro quello che, a partire dalla decisione S.U. 11433/97, si presenta come un indirizzo costante (da ultimo, Cass. 15514 e 12715/01; S.U.125/01) senza peraltro offrire argomenti ulteriori rispetto a quelli già esaminati e superati dalla giurisprudenza. Dal momento che è incontroverso e la stessa sentenza impugnata lo accerta- che il terreno ceduto “ricade nel comprensorio destinato a piano di zona 167 del Comune di Palmas Arborea" il vizio denunciato concreta errore nella interpretazione della legge, avendo il giudice a quo attribuito al p.e.e.p. portata ed effetti diversi da quelli che la normativa urbanistica gli attribuisce, ravvisandovi solo uno strumento attuativo/espropriativo e non anche ed in primis uno strumento conformativo, dotato di portata pari a quella della pianificazione generale, sia questa espressa nel p.r.g. ovvero, in mancanza, nel p.d.f., secondo quanto prevede l'art. 34 della 1.s. 1150/42. Il primo motivo va quindi accolto e l'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari, anche per le spese. 5 Caf Roma, 12 aprile 2002 Il Presidente Вити гра H Cons. est. COCaffuces - 9 AGO. 2002DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE Suors MA Di NU MA D Oggi, IL CANCELLIERE MA Di NU обные O ぬ 2 L 7 Б L - 0 O 1 - B 6 I 2 L D E D A 2 T 4 S 6 . O R . P P . M I D B A . l l D a . E b T a t N 2 E 2 S . t E r a 109T129,11 1450T TOT. AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrate in data 01.2002 Serie 4. versate a.....129.11 CENTOVENTINOVE/11 Auro P. Dirigente Area Servizi Dessa MA Grazia DI PIPPO) 300 Responsabile Servizio Atti fuelziari) + 1 0 E L L E D 6 برة