CASS
Sentenza 13 marzo 2024
Sentenza 13 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/2024, n. 10628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10628 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SE AR, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 12/04/2023; visti gli atti e l'ordinanza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentito il difensore dell'indagato, Avvocato Cesare Badolato, che insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 10628 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 19/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro, con ordinanza del 12 aprile 2023 (motivazione depositata il successivo 23 agosto), pronunciandosi ex art. 310 cod. proc. pen., ha respinto l'appello formulato da SE AR avverso il rigetto da parte del Gip della richiesta di inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere applicata all'indagato con ordinanza "genetica" del 10 settembre 2022. 2. L'addebito provvisorio ha ad oggetto le contestazioni di cui all'art. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, cod. pen. e agli artt. 81, 629, commi 1 e 2, in relazione all'art. 628, comma 3, nn. 1 e 3, e 416 bis.1 cod. pen., nell'ambito del procedimento penale denominato "Reset". 2.1. L'indagato aveva invocato l'inefficacia dell'ordinanza custodiale ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen. in relazione alla disciplina delle "contestazioni a catena", in riferimento ad una precedente ordinanza custodiale - eseguita in data 31 dicembre 2019 - "per i reati di estorsione e il delitto associativo di stampo mafioso ex art. 416 bis c.p.", nell'ambito di diverso procedimento penale, denominato "Testa di serpente". Richiesta rigettata dal Tribunale dell'appello cautelare 3. Avverso detta ordinanza SE AR ha presentato, per mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale deduce violazione di legge e mancanza della motivazione in riferimento alla ritenuta insussistenza di una "connessione qualificata" tra le due contestazioni cautelari;
sul punto, si evidenzia che l'ordinanza impugnata ha fatto riferimento ad una - inesistente - contestazione di omicidio, relativa verosimilmente all'uccisione di tale NI UC (fatto in ordine al quale in ogni caso SE AR è stato assolto con sentenza della Corte di assise di Cosenza del 9 marzo 2022). Pertanto, si evidenzia, manca del tutto la valutazione della connessione qualificata tra l'associazione contestata e gli altri reati fine contenuti nell'ordinanza relativa al procedimento c.d. "Reset" e i fatti di reato, diversi dall'omicidio, contestati nel procedimento c.d. "Testa di serpente" per i quali l'indagato è tutt'ora cautelato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e dunque inammissibile. 2. In esso si censura solo un profilo - peraltro marginale - dell'ordinanza impugnata (ossia la vicenda dell'omicidio del NI). Profilo, comunque, in ordine al quale il Tribunale dell'appello cautelare chiarisce che tale addebito è stato annullato in sede di riesame. 2 Il Consigli re est sore Il Presidente 3. Per il resto, l'ordinanza esclude la sussistenza dei presupposti per la retrodatazione sulla base di argomentazioni non illogiche e che, soprattutto, non vengono in alcun modo contestate dal ricorrente. Al riguardo, come esattamente rilevato dal PG nelle sue conclusioni all'odierna udienza, deve dunque farsi applicazione del principio, pacifico, secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (da ultimo, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014; Lavorato, Rv. 259425 - 01). 4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dell'indagato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione del pagamento della somma - giudicata congrua in relazione alla causa di inammissibilità - di tremila euro a favore della cassa delle ammende. La cancelleria è incaricata dei conseguenti adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp att. cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alli art. 94, comrna 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 19 dicembre 2023
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentito il difensore dell'indagato, Avvocato Cesare Badolato, che insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 10628 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 19/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro, con ordinanza del 12 aprile 2023 (motivazione depositata il successivo 23 agosto), pronunciandosi ex art. 310 cod. proc. pen., ha respinto l'appello formulato da SE AR avverso il rigetto da parte del Gip della richiesta di inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere applicata all'indagato con ordinanza "genetica" del 10 settembre 2022. 2. L'addebito provvisorio ha ad oggetto le contestazioni di cui all'art. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, cod. pen. e agli artt. 81, 629, commi 1 e 2, in relazione all'art. 628, comma 3, nn. 1 e 3, e 416 bis.1 cod. pen., nell'ambito del procedimento penale denominato "Reset". 2.1. L'indagato aveva invocato l'inefficacia dell'ordinanza custodiale ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen. in relazione alla disciplina delle "contestazioni a catena", in riferimento ad una precedente ordinanza custodiale - eseguita in data 31 dicembre 2019 - "per i reati di estorsione e il delitto associativo di stampo mafioso ex art. 416 bis c.p.", nell'ambito di diverso procedimento penale, denominato "Testa di serpente". Richiesta rigettata dal Tribunale dell'appello cautelare 3. Avverso detta ordinanza SE AR ha presentato, per mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale deduce violazione di legge e mancanza della motivazione in riferimento alla ritenuta insussistenza di una "connessione qualificata" tra le due contestazioni cautelari;
sul punto, si evidenzia che l'ordinanza impugnata ha fatto riferimento ad una - inesistente - contestazione di omicidio, relativa verosimilmente all'uccisione di tale NI UC (fatto in ordine al quale in ogni caso SE AR è stato assolto con sentenza della Corte di assise di Cosenza del 9 marzo 2022). Pertanto, si evidenzia, manca del tutto la valutazione della connessione qualificata tra l'associazione contestata e gli altri reati fine contenuti nell'ordinanza relativa al procedimento c.d. "Reset" e i fatti di reato, diversi dall'omicidio, contestati nel procedimento c.d. "Testa di serpente" per i quali l'indagato è tutt'ora cautelato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e dunque inammissibile. 2. In esso si censura solo un profilo - peraltro marginale - dell'ordinanza impugnata (ossia la vicenda dell'omicidio del NI). Profilo, comunque, in ordine al quale il Tribunale dell'appello cautelare chiarisce che tale addebito è stato annullato in sede di riesame. 2 Il Consigli re est sore Il Presidente 3. Per il resto, l'ordinanza esclude la sussistenza dei presupposti per la retrodatazione sulla base di argomentazioni non illogiche e che, soprattutto, non vengono in alcun modo contestate dal ricorrente. Al riguardo, come esattamente rilevato dal PG nelle sue conclusioni all'odierna udienza, deve dunque farsi applicazione del principio, pacifico, secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (da ultimo, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014; Lavorato, Rv. 259425 - 01). 4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dell'indagato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione del pagamento della somma - giudicata congrua in relazione alla causa di inammissibilità - di tremila euro a favore della cassa delle ammende. La cancelleria è incaricata dei conseguenti adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp att. cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alli art. 94, comrna 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 19 dicembre 2023