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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/11/2025, n. 2677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2677 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 24.11.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 3922/2017 r.g. e vertente tra
(c.f. ), ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
UM Cucè;
e p.iva ), resistente rappresentato e difese dall'avv. Rosa Pino. Controparte_1 P.IVA_1
Oggetto: inquadramento superiore - differenze retributive.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 04.08.2017, , premesso di essere stato Parte_1 assunto da in data 01.07.1987, CID 2902245, e di svolgere presso il DPR Sicilia, Controparte_1 unità P.M.C.S. di Messina le mansioni di operaio specializzato manutenzione, livello F1, deduceva che, con nota del 02.02.2016, la società resistente, per far fronte a esigenze tecnico-produttive, pubblicava una “Manifestazione d'interesse per la ricerca di Tecnici Manutenzione Rotabili, rivolta a Operatori
Specializzati Manutenzione Rotabili del Polo Manutenzione Ciclica Messina – DPR della Direzione Regionale
Sicilia” a cui il ricorrente decideva di dichiarare il proprio interesse presentando domanda in data
18.02.2016. Riferiva che la società resistente riteneva i requisiti del ricorrente conformi a quanto richiesto e quindi lo ammetteva alla selezione secondo quanto previsto dall'art. 12.4 del C.C.N.L. del 20.07.2012 (sviluppo professionale). Aggiungeva che con nota del 09.11.2016
[...]
la società resistente comunicava al di aver ottenuto un CodiceFiscale_2 Pt_1 punteggio pari a 38 punti su 60 e che pertanto risultava idoneo collocandosi all'ottavo posto rispetto ai 14 previsti. Evidenziava che con mail del 10.11.2016 l rappresentava alle organizzazioni Pt_2 sindacali che l'iter di selezione si era concluso con l'individuazione di 14 dipendenti per la copertura delle 14 posizioni. Lamentava, tuttavia, che con nota dell'11.01.2017 l'azienda comunicava al ricorrente che “la sua candidatura per il passaggio a tecnico della manutenzione non è stata presa in considerazione per carenza di titoli” e inquadrava i colleghi del ricorrente ritenuti idonei quali tecnici della manutenzione, livello C. Contestava la legittimità della determinazione dell'11.01.2017 essendo il ricorrente in possesso di tutti i titoli richiesti atteso che tra i requisiti richiesti dalla manifestazione di interesse del 02.02.2016 vi era indicato come titolo di studio “Diploma di scuola Media. Costituisce titolo preferenziale il possesso di diploma perito industriale (specializzazione elettronica/meccanica/elettrotecnica)” .
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato che il ricorrente aveva diritto ad esser inquadrato come tecnico della manutenzione rotabile livello C;
che venisse dichiarato che il ricorrente aveva diritto ad avere riconosciute ed attribuite le differenze retributive a decorrere dal 01.12.2016, data di inquadramento dei colleghi partecipanti alla manifestazione d'interesse ritenuti idonei;
conseguentemente, che venisse condannata a corrispondere nel suo giusto ammontare CP_1 gli arretrati a far data dal 01.12.2016 in poi e ad adottare ogni conseguenziale provvedimento di ordine economico e giuridico a far data dal 01.03.2016 oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze del credito all'effettivo soddisfo;
che venisse condannata al pagamento in favore CP_1 del ricorrente delle somme dovute dal 01.12.2016 sino all'effettivo inquadramento. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. Con memoria depositata in data 21.09.2018 si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando la fondatezza delle domande ex adverso proposte. In particolare, la resistente, CP_2 premesso che con nota del 02.02.2016 emanava la manifestazione di interesse per la ricerca di tecnici di manutenzione rotabili, deduceva che prima di procedere alla sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale effettuava le verifiche gestionali e una ulteriore verifica dei requisiti posseduti dai candidati dalla quale emergeva che il ricorrente e altri 3 partecipanti alla selezione non erano in possesso del titolo di studio necessario per ricoprire il ruolo di tecnico manutenzione rotabili. Sosteneva che il ricorrente era in possesso del diploma di scuola media di 1° grado mentre per ricoprire la posizione di tecnico manutenzione il titolo di studio richiesto era il diploma di scuola media di 2° grado. Evidenziava che la nota TRNIT-DT/P/2016/0007257 del 09.02.2016 nella scheda relativa ai requisiti specifici del ruolo di tecnico manutenzione rotabili richiedeva appunto il diploma e non la licenza media. Ritenuto ciò, con nota TRNIT-
2 . dell'11.01.2017, informava il ricorrente che la sua candidatura non Pt_3 Parte_4 era stata presa in considerazione per carenza dei titoli. Aggiungeva che nel mese di marzo 2017, rendendosi necessaria presso il PMC di Messina la copertura di 4 posizioni nel profilo di tecnico di verifica e formazione treno - livello professionale C, invitava il ricorrente e altri 3 CP_1 dipendenti del PMC di Messina a presentarsi alla visita medica per verificare l'idoneità a detto profilo. Lamentava che, tuttavia, giudicato idoneo il ichiarava di non essere interessato Pt_1
a ricoprire detta posizione mentre gli altri dipendenti, anch'essi risultati idonei, venivano immessi nel profilo di tecnico della verifica e formazione treno con decorrenza 01.06.2017. Riteneva, dunque, che l'effettivo titolo richiesto dalla manifestazione d'interesse era il diploma di 2° grado e non la licenza media e pertanto il ricorrente non poteva vantare alcun diritto in quanto non possedeva il titolo necessario per l'immissione nel profilo richiamato. Rilevava, altresì, che in ipotesi di soccombenza al ricorrente non erano dovute le differenze retributive a far data dal giugno 2017 ovvero da quando non aveva accettato l'offerta di inquadramento a tecnico di verifica e formazione treno, di identico livello di tecnico manutenzione rotabili.
Concludeva chiedendo che venisse dichiarata l'infondatezza del ricorso.
4. L'udienza del 24.11.2025 veniva sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ed in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
5. Nel merito, al fine di risolvere la controversia in esame occorre esaminare la manifestazione di interesse avente ad oggetto la “ricerca di Tecnici Manutenzione Rotabili, rivolta a
[...]
Polo Manutenzione Ciclica Messina – DPR della Direzione Regionale Sicilia” del Parte_5
02.02.2016, che, tra i requisiti necessari per la partecipazione, ha richiesto “Titolo di Studio: Diploma di Scuola Media. Costituisce titolo preferenziale il possesso di diploma perito industriale (specializzazione elettronica/meccanica/elettrotecnica)”.
Nel caso di specie il on domanda del 18.07.2016 manifestava il proprio interesse Pt_1
a ricoprire la mansione di tecnico manutenzione rotabili indicando nell'ambito “formazione scolastica” il titolo di studio della licenzia media con votazione “distinto”.
A ciò si aggiunga che, con nota del 09.11.2016 comunicava al ricorrente che Controparte_1 con risultato finale di 38 punti era stato valutato idoneo collocandosi all'ottavo posto nella graduatoria finale e che, previa sottoscrizione di verbale di conciliazione in sede sindacale che avrebbe determinato l'effettiva copertura della posizione di cui alla manifestazione d'interesse, sarebbe passato al profilo C.
3 Tuttavia, con nota dell'11.01.2017, comunicava al he la sua candidatura CP_1 Pt_1 per il passaggio a tecnico della manutenzione non era stata presa in considerazione per carenza di titoli.
L'esclusione del eve considerarsi illegittima atteso che è documentalmente provato Pt_1 che la manifestazione d'interesse del 02.02.2016 richiedeva come requisito necessario per la partecipazione il titolo di studio della licenza media e che il diploma di perito industriale sarebbe stato considerato come titolo preferenziale.
Né può ritenersi fondata l'interpretazione operata da parte resistente secondo cui la previsione del diploma di perito industriale quale titolo preferenziale costituiva indice della necessità della diploma di scuola media superiore.
Infatti dall'esame della manifestazione di interesse risulta che viene richiesto solo il diploma di scuola media e non anche il diploma di scuola media superiore.
Inoltre non risulta rilevante la nota del 9.2.2016 nella quale viene richiesto il requisito del diploma di scuola secondaria per la qualifica di tecnico di manutenzione rotabile, atteso che non risulta che tale nota sia stata comunicata agli interessati o che la manifestazione di interesse sia stata modificata.
Deve anche rilevarsi che non risulta che il diploma di scuola secondaria costituisca presupposto necessario per la qualifica ai sensi del ccnl ed infatti dall'esame delle note prodotte da Cont parte ricorrente risulta che on altre manifestazioni di interesse ha ritenuto non necessario per l'ingresso dall'interno alla qualifica tale titolo di studio.
Non risulta inoltre che al ricorrente sia stata formalmente richiesto di ricoprire il ruolo di tecnico della verifica e formazione treno (livello C). Inammissibile in quanto generica risulta la prova per testi richiesta da parte resistente.
In definitiva, la domanda di inquadramento come tecnico di manutenzione rotabile, livello
C, va accolta, con conseguente diritto del ricorrente alle differenze retributive a decorrere dal
01.12.2016, data di inquadramento dei colleghi partecipanti alla medesima manifestazione d'interesse e ritenuti idonei.
Parte resistente va inoltre condannato al pagamento delle differenze retributive spettanti per il periodo sino a maggio 2025 pari ad euro € 9.083,40 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
4 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di come da Parte_1 dispositivo ex D.M. n. 55/2014 tenuto conto della natura e del valore della controversia. Le spese della ctu, separatamente liquidate, sono poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento come tecnico della manutenzione rotabile, livello C, con conseguente riconoscimento delle differenze retributive a far data dal
01.12.2016;
- condanna parte resistente al pagamento delle differenze retributive per il periodo sino a maggio 2025 pari ad euro € 9.083,40 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
- condanna al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate in favore Controparte_1 di in euro 9.257,00, oltre spese generali, iva e cpa da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Parte_1 in favore del procuratore antistatario;
- pone le spese della ctu, separatamente liquidate, a carico di parte resistente.
Messina, 25.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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