CASS
Sentenza 2 febbraio 2021
Sentenza 2 febbraio 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/02/2021, n. 3948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3948 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SI RE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/05/2020 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
trattato il processo con le modalità di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Penale Sent. Sez. 4 Num. 3948 Anno 2021 Presidente: DOVERE RE Relatore: PICARDI FRANCESCA Data Udienza: 19/01/2021 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto AT SI dal reato di cu al capo b ex art. 651 cod.pen., mentre ha confermato la sua condanna per il reato di cui al capo a ex art. 186, comma 7, cod.strada (rifiuto di sottoporsi all'accertamento mediante etilometro, richiesto dai carabinieri, all'esito di un controllo, in cui lo stesso, alla guida di un veicolo, presentava sintomo di ebbrezza, in data 31 agosto 2015), rideterminando la pena in mesi 6 di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda, con la sospensione della patente di guida per mesi 6. 2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato, che ha dedotto: 1) la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. ed il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della propria responsabilità penale, fondata su meri indizi, privi dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, e letti, inoltre, disgiuntamente dalle prove favorevoli;
2) il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen., esclusa in considerazione dei soli precedenti del ricorrente, senza alcuna valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi della condotta;
3) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al diniego delle generiche ed alla quantificazione della pena, giustificati in modo apodittico in considerazione dell'assenza di elementi positivi, senza alcuna considerazione delle circostanze specifiche del caso concreto, invocate dalla difesa. 3.11 giudizio è stato trattato con le modalità di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. La Procura Generale Presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso non può essere accolto. In via preliminare occorre rilevare che la prescrizione non è ancora maturata, tenuto conto dei periodi di sospensione (è sufficiente rammentare la sospensione dal 22 marzo 2018 al 23 settembre 2018, indicata anche nella sentenza impugnata e nella scheda redatta dalla Corte di appello). 2. La prima doglianza, aver ad oggetto l'affermata responsabilità penale in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 7, cod.strada, è del tutto a-specifica, riducendosi all'elencazione di orientamenti della giurisprudenza di legittimità sulla prova indiziaria, senza alcun confronto effettivo con la decisione in esame (in cui si legge che "i militari durante un servizio di controllo ... notavano l'imputato alla guida di una fiat..., il quale resosi conto della presenza delle pattuglie fermava il mezzo ... e, sceso dal suddetto veicolo, telefonava con il cellulare. In tale circostanza, gli operanti, notando che l'SI presentava i sintomi da alterazione alcolica consistenti in alito vinoso, difficoltà di espressione verbale e pupille dilatate, lo invitavano ad effettuare l'accertamento mediante etilometro ... tuttavia l'imputato rifiutava di sottoporvisi"). In proposito va ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e dell'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 ud., dep. 21/02/2013, rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016 ud., dep. 14/09/2016, rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione). 3. Il secondo motivo, avente ad oggetto l'art. 131-bis cod.pen., è infondato, atteso che nella sentenza impugnata si è esclusa la particolare tenuità del fatto con una motivazione esaustiva e non manifestamente illogica, fondata sulla pericolosità della condotta, puntualmente descritta, che è stata caratterizzata da una stratagemma (arresto del veicolo prima del posto di blocco), strumentale alla sottrazione dell'imputato al controllo da parte delle forze dell'ordine - stratagemma che, da un lato, è sintomatico di una particolare intensità dell'elemento soggettivo e, dall'altro lato, ha reso più difficile l'accertamento diretto a neutralizzare i pericoli connessi alla circolazione stradale. Occorre ricordare che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 ud. - dep. 06/04/2016, Rv. 266590 - 01). 3. Parimenti non merita accoglimento l'ultima doglianza, avente ad oggetto la determinazione del trattamento sanzionatorio, che corrisponde al minimo edittale, ed al diniego delle generiche, che è stato congruamente giustificato in ragione dei precedenti penali dell'imputato. Del resto, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, quali l'esistenza 2 di precedenti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 Ud., Rv. 271269). A ciò si aggiunga che nel ricorso non è stato richiamato alcun elemento positivo già dedotto dalla difesa e non valutato dai giudici di merito ai fini del beneficio invocato. 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2021
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
trattato il processo con le modalità di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Penale Sent. Sez. 4 Num. 3948 Anno 2021 Presidente: DOVERE RE Relatore: PICARDI FRANCESCA Data Udienza: 19/01/2021 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto AT SI dal reato di cu al capo b ex art. 651 cod.pen., mentre ha confermato la sua condanna per il reato di cui al capo a ex art. 186, comma 7, cod.strada (rifiuto di sottoporsi all'accertamento mediante etilometro, richiesto dai carabinieri, all'esito di un controllo, in cui lo stesso, alla guida di un veicolo, presentava sintomo di ebbrezza, in data 31 agosto 2015), rideterminando la pena in mesi 6 di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda, con la sospensione della patente di guida per mesi 6. 2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato, che ha dedotto: 1) la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. ed il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della propria responsabilità penale, fondata su meri indizi, privi dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, e letti, inoltre, disgiuntamente dalle prove favorevoli;
2) il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen., esclusa in considerazione dei soli precedenti del ricorrente, senza alcuna valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi della condotta;
3) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al diniego delle generiche ed alla quantificazione della pena, giustificati in modo apodittico in considerazione dell'assenza di elementi positivi, senza alcuna considerazione delle circostanze specifiche del caso concreto, invocate dalla difesa. 3.11 giudizio è stato trattato con le modalità di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. La Procura Generale Presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso non può essere accolto. In via preliminare occorre rilevare che la prescrizione non è ancora maturata, tenuto conto dei periodi di sospensione (è sufficiente rammentare la sospensione dal 22 marzo 2018 al 23 settembre 2018, indicata anche nella sentenza impugnata e nella scheda redatta dalla Corte di appello). 2. La prima doglianza, aver ad oggetto l'affermata responsabilità penale in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 7, cod.strada, è del tutto a-specifica, riducendosi all'elencazione di orientamenti della giurisprudenza di legittimità sulla prova indiziaria, senza alcun confronto effettivo con la decisione in esame (in cui si legge che "i militari durante un servizio di controllo ... notavano l'imputato alla guida di una fiat..., il quale resosi conto della presenza delle pattuglie fermava il mezzo ... e, sceso dal suddetto veicolo, telefonava con il cellulare. In tale circostanza, gli operanti, notando che l'SI presentava i sintomi da alterazione alcolica consistenti in alito vinoso, difficoltà di espressione verbale e pupille dilatate, lo invitavano ad effettuare l'accertamento mediante etilometro ... tuttavia l'imputato rifiutava di sottoporvisi"). In proposito va ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e dell'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 ud., dep. 21/02/2013, rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016 ud., dep. 14/09/2016, rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione). 3. Il secondo motivo, avente ad oggetto l'art. 131-bis cod.pen., è infondato, atteso che nella sentenza impugnata si è esclusa la particolare tenuità del fatto con una motivazione esaustiva e non manifestamente illogica, fondata sulla pericolosità della condotta, puntualmente descritta, che è stata caratterizzata da una stratagemma (arresto del veicolo prima del posto di blocco), strumentale alla sottrazione dell'imputato al controllo da parte delle forze dell'ordine - stratagemma che, da un lato, è sintomatico di una particolare intensità dell'elemento soggettivo e, dall'altro lato, ha reso più difficile l'accertamento diretto a neutralizzare i pericoli connessi alla circolazione stradale. Occorre ricordare che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 ud. - dep. 06/04/2016, Rv. 266590 - 01). 3. Parimenti non merita accoglimento l'ultima doglianza, avente ad oggetto la determinazione del trattamento sanzionatorio, che corrisponde al minimo edittale, ed al diniego delle generiche, che è stato congruamente giustificato in ragione dei precedenti penali dell'imputato. Del resto, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, quali l'esistenza 2 di precedenti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 Ud., Rv. 271269). A ciò si aggiunga che nel ricorso non è stato richiamato alcun elemento positivo già dedotto dalla difesa e non valutato dai giudici di merito ai fini del beneficio invocato. 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2021