Art. 8.
Il primo comma dell'art. 28 della legge 10 aprile 1951, n. 287 , e' sostituito dal seguente:
"Costituito definitivamente il collegio per la prima causa da trattare e compiute le formalita' di apertura del dibattimento, tutti i giudici popolari presenti non destinati a formare il collegio vengono licenziati".
Il primo comma dell'art. 28 della legge 10 aprile 1951, n. 287 , e' sostituito dal seguente:
"Costituito definitivamente il collegio per la prima causa da trattare e compiute le formalita' di apertura del dibattimento, tutti i giudici popolari presenti non destinati a formare il collegio vengono licenziati".