Sentenza 2 giugno 1999
Massime • 2
Con riguardo alle ingiunzioni di cui al R.d. 14 aprile 1910 n. 639, l'art. 130 d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, entrato in vigore il 10 gennaio 1990, allorché prevede la necessità della formazione dei ruoli anche per le entrate scadute e non riscosse al 10 gennaio 1990, comprese quelle per le quali abbia avuto inizio la procedura di cui al R.d. 14 aprile 1910 n. 639, si riferisce alle ingiunzioni non ancora definite per assenza o difetto di notifica, e non comprende quindi le ingiunzioni ritualmente notificate prima del 10 gennaio 1990, nella perdurante vigenza del R.d. n.639/1910; il disposto dell'art. 130, secondo comma d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 è quindi irrilevante ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione avverso l'ingiunzione fiscale di pagamento dell'imposta pretesa dall'amministrazione finanziaria, giacché tale norma non opera sull'idoneità dell'ingiunzione, correttamente emessa, a costituire accertamento ne', ovviamente, a dar vita ad un giudizio sulla legittimità della debenza dell'imposta intimata.
La tassa portuale di sbarco e imbarco non ha natura di corrispettivo, ma di sopravvenienza, e lo sbarco di prodotti ne comporta il pagamento indipendentemente dalla destinazione del prodotto e dal fatto che si si sia utilizzata una propria attrezzatura al di fuori della zona demaniale del porto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/06/1999, n. 5350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5350 |
| Data del deposito : | 2 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Rosario DE MUSIS - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - rel. Consigliere -
Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EURALLUMINA SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA BORGHESE 3, presso l'avvocato GIUSEPPE GUARINO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROMANO SALVATORE ALBERTO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 138/96 della Corte d'Appello di CAGLIARI, depositata il 15/05/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/02/99 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Romano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato La Porta, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione notificato il 15 dicembre 1982 l'LL s.p.a, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di AR l'amministrazione Finanziaria per sentire dichiarare inammissibile e infondata la pretesa di cui all'ingiunzione di pagamento notificata in data 30 novembre 1982 con cui la Dogana di VE aveva richiesto il pagamento di L. 201.125.000 per "diritti di tassa portuale gravanti sui prodotti nazionali ed esteri movimentati nel porto di VE, liquidati in applicazione della legge 355 del 5 maggio 1976 e DPR 12 maggio 1977 con bollette A/22 serie T P nn. 7,8,9,13 e 14 del 22 novembre 1982 per il periodo dal 14 settembre 1981 al 31 ottobre 1982.
Si costituiva in giudizio l'amministrazione delle Finanze contestando in fatto e in diritto il fondamento dell'opposizione e ne chiese il rigetto.
Il Tribunale con sentenza 13 maggio 1993 dichiarò illegittima l'opposta ingiunzione, in quanto l'esecutività dei provvedimenti amministrativi su cui si fondava l'opposizione era stata sospesa dal Presidente del TAR Sardegna, e condannò l'amministrazione delle Finanze al rimborso delle spese processuali.
Proponeva appello l'Amministrazione delle Finanze. L'LL s.p.a. proponeva appello incidentale.
La Corte ARtana, con sentenza 138/1996 accoglieva dell'appello dell'Amministrazione e riformava in toto la sentenza del Tribunale, rigettando l'opposizione proposta dalla LL, con conseguente condanna alle spese.
Contro tale sentenza l'LL s.p.a. propone ricorso per cassazione deducendo otto motivi. La Amministrazione resiste con controricorso. L'LL s.p.a. ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce l'assenza, al momento dell'adozione della specifica ingiunzione opposta, dei presupposti di legge per l'emissione, essendo all'epoca vigente un'ordinanza di sospensione del giudice amministrativo.
La doglianza è priva di fondamento. Ed invero, come già questa Corte ha più volte avuto occasione di stabilire in un casi analoghi (sentenze 2721/1997; 7484/1998; 4479/1998), pur prescindendo da ogni valutazione circa l'efficacia retroattiva della pronuncia finale di revoca della sospensione, conseguente alla dichiarazione di legittimità del decreto ministeriale, va rilevato che il provvedimento di sospensione dell'atto, emesso dal giudice competente, produce solo l'effetto di sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato, ma non la sua utilizzabilità ad altri fini. Conseguentemente, dopo la sospensione del d.m. 14 settembre 1981, all'amministrazione finanziaria era precluso portare ad esecuzione i provvedimenti direttamente consequenziali all'atto impugnato, ma non anche richiedere in via giudiziale il pagamento dell'imposta, che nel decreto ministeriale trovava la fonte.
Quindi, se l'ingiunzione, in quanto primo atto dell'esecuzione, poteva considerarsi nella specie formalmente illegittima, era pur sempre consentito all'amministrazione finanziaria ottenere, nella causa di opposizione, l'accertamento della propria pretesa e la condanna della contribuente al pagamento di quanto dovuto. Con il secondo motivo la ricorrente deduce - come già in appello - la sopravvenuta inefficacia dell'ingiunzione opposta in virtù della nuova disciplina di riscossione dei tributi mediante iscrizione a ruolo, dettata dal D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43), espressamente dichiarata applicabile (art. 130, comma 2) alle procedure in corso. Su questo motivo la LL s.p.a. ha particolarmente insistito sia con memoria sia nella discussione orale.
La doglianza è, per altro, destituita di fondamento. Con riguardo alle ingiunzioni di cui al r.d. 14 aprile 1910 n. 639, l'art. 130 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, entrato in vigore il 10 gennaio 1990, allorché prevede la necessità della formazione dei ruoli anche per le entrate scadute e non riscosse al 10 gennaio 1990, comprese quelle per le quali abbia avuto inizio la procedura di cui al r.d. 14 aprile 1910 n. 639, si riferisce alle ingiunzioni non ancora definitive per assenza o difetto di notifica, e non comprende quindi le ingiunzioni ritualmente notificate prima del 10 gennaio 1990, nella perdurante vigenza del r.d. 14 aprile 1910 n. 639 (Cass. 13140/1995; 4479/1998),
Il richiamato disposto dell'art. 130, 2^ comma, del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 è quindi irrilevante al fini dell'ammissibilità
dell'opposizione all'ingiunzione fiscale di pagamento dell'imposta pretesa dall'amministrazione finanziaria, giacché tale norma non opera affatto sull'idoneità dell'ingiunzione, correttamente emessa, a costituire accertamento ne', ovviamente, a dar vita ad un giudizio sulla legittimità della debenza dell'imposta intimata (Cass. 7141/1995). Poiché quindi l'ingiunzione da cui è scaturito il presente giudizio è stata notificata in data 30 novembre 1982, e l'opposizione in data 15 dicembre 1982, l'entrata in vigore, nel corso del giudizio di opposizione, del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 non ha prodotto effetti ai fini della legittimità dell'ingiunzione e dell'idoneità del giudizio di opposizione ad accertare la fondatezza o meno della pretesa dell'amministrazione finanziaria.
Nè ha attinenza alla materia del presente giudizio la sentenza di questa Corte 23 ottobre 1998, n. 10542 (invocata dalla ricorrente) in quanto essa dichiara illegittima l'ingiunzione di pagamento - emanata ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 43 del 1973 e notificata successivamente all'entrata in vigore D.Lgs. n. 374 del 1990 - dei diritti doganali non riscossi per indebito riconoscimento di trattamento preferenziale daziario per merci importate da paesi extracomunitari, attesa l'abrogazione, a norma dell'art. 130 del d.P.R. n. 43 del 1988, di tutte le disposizioni che regolano, mediane rinvio al R.D. n. 639 del 1910, la riscossione coattiva dei diritti doganali, e la mancata applicazione della procedura di cui all'art.11 del D.Lgs. n. 374 del 1990, riferibile a tutte le ipotesi di revisione dell'accertamento divenuto definitivo. Con il terzo motivo la ricorrente ripropone l'eccezione d'illegittimità del d.m. 14 settembre 1981, negando l'efficacia di giudicato della decisione 18 ottobre 1991 del Consiglio di Stato. Anche questa censura è infondata. Erroneamente (come già ritenuto nelle sentenze 2721/1997 e 4479/1998) la ricorrente reputa di avere la facoltà di porre nuovamente in discussione la legittimità del decreto ministeriale 14 settembre 1981, sia pure al solo fine di ottenere, previa la sua disapplicazione, l'accoglimento dell'opposizione all'ingiunzione erariale, non essendo ciò consentito alla luce dei rapporti tra giudizio amministrativo e giudizio ordinario. Secondo l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, il giudice ordinario non può disapplicare un atto della pubblica amministrazione quando (come nella specie) la sua legittimità sia stata affermata dal giudice amministrativo competente.
Con il quarto motivo la ricorrente ripropone la tesi secondo cui la legge 5 maggio 1976, n. 355 consentirebbe di sottoporre a tassa di sbarco solo le merci scaricate nel porto di AR e non quelle per cui sia stato utilizzato il porto di VE. Anche questa tesi è, per altro, in contrasto con l'ormai consolidato indirizzo di questa Corte (si veda, fra le tante la sentenza n. 4564 del 6 maggio 1998) secondo cui il D.M. del Ministero della marina Mercantile 14 settembre 1981, che estende al porto di VE l'area di operatività dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di AR, costituisce il legittimo presupposto impositivo delle relative tasse portuali con riguardo alle operazioni di sbarco e di imbarco effettuate a VE, considerato che dette tasse sono dovute anche nel porti "di estensione", in virtù del principio legislativo che ne impone l'applicazione in tutti i porti dello Stato (oltre che in virtù dell'espressa contemplazione - a tali fini - dei porti di estensione contenuta nell'art. 2 della legge n. 355 del 1976). L'espressione impiegata dal legislatore nell'art. 2 del D.L. n. 47 del 1974 ("la misura della tassa è determinata e modificata,
per ciascun porto, con decreto del Presidente della Repubblica") non significa, difatti, che l'entità del tributo debba essere necessariamente diversa per ciascuno dei distinti porti in cui operano le stesse aziende del mezzi meccanici, ma deve essere intesa, invece, con riferimento a ciascun porto "principale" in cui queste ultime abbiano sede (nella specie, il porto di AR), così come la dizione "costo medio di gestione dei servizi" non può essere interpretata con riguardo ad ogni singolo porto di espletamento delle operazioni di sbarco e di imbarco, ma va, all'evidenza, riferita all'azienda che fornisce i servizi e che sostiene i costi della relativa gestione in tutti i porti in cui risulti autorizzata ad operare. Ne consegue che nel porto di VE (ricompreso nell'ambito della Capitaneria di porto di AR), dove legittimamente si estende la zona di operatività delle Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini di AR, sono dovute le stesse tasse portuali determinate dal d.P.R. 12 maggio 1977 per le merci sbarcate ed imbarcate nel porto di AR (in riferimento al medesimo approdo di VE si veda la sentenza della Cassazione n. 29j 9 del 20 marzo 1998; nei medesimi termini cfr. le sentenze della Cassazione n. 958 del 26 gennaio 1995 e 7 febbraio 1995, n. 1395 secondo cui la tassa di imbarco e sbarco delle merci prevista dalla legge 9 febbraio 1963, n. 82, estesa al porto di AR dalla legge 5 maggio 1976, n. 355, applicabile anche alle merci sbarcate nel porto di San Antioco, in quanto tale approdo pur non essendo compreso nell'area del porto di AR, per compreso nella circoscrizione della capitaneria di porto di AR in cui opera la apposita azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini istituita con legge 9 ottobre 1967, n. 961). Con il quinto motivo la ricorrente deduce che, avendo ottenuto in concessione, con d.m. 26 aprite 1972, la gestione di una banchina ad autonoma funzionale in VE, e quindi non usufruendo in alcun modo dei servizi delle aziende dei mezzi meccanici, doveva essere esonerata dal pagamento dei diritti portuali che, in quanto "tasse", erano collegati alla prestazione di un servizio a favore dell'utente. La deduzione è infondata alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui lo sbarco di prodotti comporta il pagamento della tassa portuale di sbarco e imbarco, indipendentemente dalla destinazione del prodotto e dal fatto che si sia utilizzata una propria attrezzatura al di fuori della zona demaniale del porto, ai sensi dell'art, 35, l. 9 febbraio 1963, n. 82; principio che trova conferma nel d.l. 28 febbraio 1974, n. 47, convertito in l. 16 aprile 1974, n. 117; detta tassa non può configurarsi quale integrazione di dazio doganale e quindi essere in contrasto con i principi della Cee, in quanto essa grava in pari misura sui prodotti nazionali e su quelli esteri per cui non interferisce sulla posizione concorrenziale del prodotto estero rispetto al similare prodotto nazionale (Cass. 9 luglio 1987, n. 5991, in relazione allo sbarco di prodotti petroliferi nel porto di Trieste e la conseguente immissione nell'oleodotto transalpino;
in riferimento a un caso di specie identico a quello ora in esame si può richiamare la sentenza 4479/1998). Del resto questa Corte ha affermato che la c.d. "tassa portuale", che è dovuta su tutte le merci movimentate in alcuni porti e i cui proventi sono devoluti all'ente autonomo del porto, nel cui ambito le merci sono state imbarcate o sbarcate, non ha natura di corrispettivo, ma di sopravvenienza tributaria ed, in quanto tale, a norma dell'ultimo comma dell'art. 55, d.p.r. n. 597/1973, è suscettibile di accantonamento (Cass. 11 novembre 1996, n. 9851). Con il sesto e settinio motivo la ricorrente ripropone l'eccezione d'illegittimità del D.P.R. 12 maggio 1977, per non avere istituito una specifica tariffa per la bauxite: con la conseguente applicazione della tariffa residuale, ingiustificatamente onerosa in relazione alla natura della merce.
La censura è infondata, come già riconosciuto da questa Corte con sentenza n. 4479/1998. Il D.P.R. 12 maggio 1977 ha determinato la misura delle tasse portuali per alcuni porti, fra cui quello di AR, tenuto conto, come previsto dall'art. 2 del d.l. 28 febbraio 1974 n. 47 (convertito nella legge 16 aprile 1974 n. 117), della natura delle merci e del costo medio di gestione dei servizi. Sono state così individuate tre tariffe: due per categorie di merci espressamente indicate (fosfati ed assimilati;
sabbia, ghiaia, argilla, caolino ecc.) ed una residuale per tutte le altre merci, diverse da quelle specificate. L'LL lamenta che, non essendo stata prevista una tariffa specifica per la bauxite, venga applicata a tale merce la tariffa residuale, che risulterebbe eccessivamente elevata. La circostanza, peraltro, non integra un motivo di illegittimità del D.P.R. 12 maggio 1977, non rinvenendosi nella dizione della legge un obbligo di distinta individuazione di ogni singola categoria di merce, ed essendo stata comunque contemplata una categoria residuale, che copre ogni tipo di merce non nominativamente indicato. Rientra certamente nella discrezionalità amministrativa, il cui ambito è precluso al giudice ordinario, anche al limitato fine della disapplicazione, l'inclusione di una determinata merce nell'una o nell'altra delle categorie, quando, come nella specie, non risulti violato alcun parametro legislativo.
Quanto alle deduzioni in fatto circa la natura della mere sbarcata e quindi la classe in cui essa andrebbe inserita;
esse sono inammissibili perché dedotte per la prima volta in sede di comparsa conclusionale
Con l'ottavo motivo la ricorrente ripropone la questione relativa al venir meno della materia del contendere per essere stata implicitamente revocata la ingiunzione opposta attraverso successivi atti della amministrazione. Anche questa questione (che implica valutazioni in fatto) è stata -per altro- intempestivamente dedotta in sede di comparsa conclusionale. Comunque la Corte di merito ha correttamente risposto che i successivi atti della Amministrazione costituivano una semplice reiterazione della richiesta originaria e quindi non facevano venir meno la materia del contendere;
mentre un problema di litispendenza poteva porsi solo per le controversie generate dagli atti cronologicamente successivi.
Tutti i motivi di ricorso debbono quindi essere rigettati. Stante la delicatezze della problematica giuridica dedotta si ritiene opportuno procedere a compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 1 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 2 giugno 1999