Cass. civ., sez. I, sentenza 02/06/1999, n. 5350
CASS
Sentenza 2 giugno 1999

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Con riguardo alle ingiunzioni di cui al R.d. 14 aprile 1910 n. 639, l'art. 130 d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, entrato in vigore il 10 gennaio 1990, allorché prevede la necessità della formazione dei ruoli anche per le entrate scadute e non riscosse al 10 gennaio 1990, comprese quelle per le quali abbia avuto inizio la procedura di cui al R.d. 14 aprile 1910 n. 639, si riferisce alle ingiunzioni non ancora definite per assenza o difetto di notifica, e non comprende quindi le ingiunzioni ritualmente notificate prima del 10 gennaio 1990, nella perdurante vigenza del R.d. n.639/1910; il disposto dell'art. 130, secondo comma d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 è quindi irrilevante ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione avverso l'ingiunzione fiscale di pagamento dell'imposta pretesa dall'amministrazione finanziaria, giacché tale norma non opera sull'idoneità dell'ingiunzione, correttamente emessa, a costituire accertamento ne', ovviamente, a dar vita ad un giudizio sulla legittimità della debenza dell'imposta intimata.

La tassa portuale di sbarco e imbarco non ha natura di corrispettivo, ma di sopravvenienza, e lo sbarco di prodotti ne comporta il pagamento indipendentemente dalla destinazione del prodotto e dal fatto che si si sia utilizzata una propria attrezzatura al di fuori della zona demaniale del porto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 02/06/1999, n. 5350
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5350
    Data del deposito : 2 giugno 1999

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