CASS
Sentenza 9 giugno 2023
Sentenza 9 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2023, n. 25148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25148 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ UN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Messina con sentenza del 6/6/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina in data 28/9/2021, che aveva condannato UN IM per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. alla pena di mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 640 cod. pen. Ritiene, in particolare, che nel caso di specie non sconfigurabile il reato di truffa, posto che manca uno degli 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 25148 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 11/05/2023 elementi costitutivi, vale a dire l'artifizio o il raggiro: la mera richiesta di restituzione della caparra non può integrare il requisito del raggiro o artifizio, anche in considerazione del fatto che non vi è la prova che la mali datata 21/9/2017 sia riconducibile all'imputato. 2.1 Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 131-bis cod. pen. Rileva che, pur ricorrendone tutti i presupposti, la Corte territoriale non ha applicato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, tenuto conto che il danno cagionato è lieve e che evidente risulta la scarsa pericolosità sociale del IM manifestata nella vicenda per cui si procede. 2.2 Con il terzo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen., con riferimento alla richiesta di sostituzione ex art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 della pena della reclusione in quella corrispondente della multa, denunziando la manifesta illogicità della motivazione. In particolare, evidenzia che a pagina 3 la sentenza afferma: «l'appello si appalesa concretamente infondato nel merito, dovendo allo stesso darsi limitato accoglimento in mro punto di conversione della pena ex art. 53 L. 689/81», per poi clamorosamente contraddirsi nella parte in cui sostiene che la richiesta di conversione non è accoglibile perché onerosa e sproporzionata rispetto alle disponibilità medie dell'imputato, che depongono nel senso dell'inadempimento della sanzione pecuniaria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato e va, dunque, accolto nei limiti che seguono. I primi due motivi sono inammissibili, perché aspecifici. Ed invero, la Corte territoriale ha con motivazione congrua, esaustiva, oltre che scevra da vizi logici, dato conto dei motivi per cui ha ritenuto configurabile il reato di truffa e, in particolare, l'elemento costitutivo degli artifizi e raggiri e delle ragioni per cui ha disatteso la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto 2 di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 - 01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Orbene, rileva il Collegio che nel caso di specie la Corte territoriale ha riesaminato e valorizzato gli stessi elementi già sottoposti al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunta alla medesima conclusione sia in relazione alla configurabilità della truffa, che alla applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; ciò con motivazione che - per essere immune da vizi logici - non è censurabile in questa sede. 1.1 Fondato è, invece, il terzo motivo di ricorso. Rileva il Collegio che, a parte la contraddizione tra la proposizione contenuta a pagina 3 - come evidenziata dal ricorrente - e la motivazione in punto di rigetto della istanza di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, la Corte territoriale non ha dato compiutamente conto delle ragioni per le quali ha disatteso l'istanza difensiva. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che, in tema di sostituzione di pene detentive brevi con sanzioni pecuniarie, può beneficiare della sostituzione anche colui che si trovi in disagiate condizioni economiche, ma che il giudice può respingerne la richiesta x nel caso in cui, in base ad elementi di fatto, sia possibile esprimere un giudizio sulla solvibilità del reo con prognosi negativa in ordine alla capacità di adempiere (Sezione 5, n. 44402 del 10/10/2022, Majer, Rv. 283954 - 01). Orbene, nel caso oggetto di scrutinio, nell'esercizio del potere discrezionale di sostituzione della pena detentiva breve, la Corte territoriale non ha specificamente indicato i motivi per cui ha ritenuto di esprimersi in termini negativi in ordine alla capacità di adempiere dell'imputato, in tal modo non osservando i criteri ed i parametri indicati nell'art. 57, comma 3, L. 24 novembre 1981, n. 689, essendosi limitata unicamente ad affermare che si tratta di «soggetto autore, fra l'altro, di una truffa per qualche centinaio di euro», circostanza questa che all'evidenza è muta rispetto alla insolvibilità del ricorrente.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena detentiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il giorno 11 maggio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Messina con sentenza del 6/6/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina in data 28/9/2021, che aveva condannato UN IM per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. alla pena di mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 640 cod. pen. Ritiene, in particolare, che nel caso di specie non sconfigurabile il reato di truffa, posto che manca uno degli 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 25148 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 11/05/2023 elementi costitutivi, vale a dire l'artifizio o il raggiro: la mera richiesta di restituzione della caparra non può integrare il requisito del raggiro o artifizio, anche in considerazione del fatto che non vi è la prova che la mali datata 21/9/2017 sia riconducibile all'imputato. 2.1 Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 131-bis cod. pen. Rileva che, pur ricorrendone tutti i presupposti, la Corte territoriale non ha applicato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, tenuto conto che il danno cagionato è lieve e che evidente risulta la scarsa pericolosità sociale del IM manifestata nella vicenda per cui si procede. 2.2 Con il terzo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen., con riferimento alla richiesta di sostituzione ex art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 della pena della reclusione in quella corrispondente della multa, denunziando la manifesta illogicità della motivazione. In particolare, evidenzia che a pagina 3 la sentenza afferma: «l'appello si appalesa concretamente infondato nel merito, dovendo allo stesso darsi limitato accoglimento in mro punto di conversione della pena ex art. 53 L. 689/81», per poi clamorosamente contraddirsi nella parte in cui sostiene che la richiesta di conversione non è accoglibile perché onerosa e sproporzionata rispetto alle disponibilità medie dell'imputato, che depongono nel senso dell'inadempimento della sanzione pecuniaria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato e va, dunque, accolto nei limiti che seguono. I primi due motivi sono inammissibili, perché aspecifici. Ed invero, la Corte territoriale ha con motivazione congrua, esaustiva, oltre che scevra da vizi logici, dato conto dei motivi per cui ha ritenuto configurabile il reato di truffa e, in particolare, l'elemento costitutivo degli artifizi e raggiri e delle ragioni per cui ha disatteso la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto 2 di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 - 01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Orbene, rileva il Collegio che nel caso di specie la Corte territoriale ha riesaminato e valorizzato gli stessi elementi già sottoposti al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunta alla medesima conclusione sia in relazione alla configurabilità della truffa, che alla applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; ciò con motivazione che - per essere immune da vizi logici - non è censurabile in questa sede. 1.1 Fondato è, invece, il terzo motivo di ricorso. Rileva il Collegio che, a parte la contraddizione tra la proposizione contenuta a pagina 3 - come evidenziata dal ricorrente - e la motivazione in punto di rigetto della istanza di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, la Corte territoriale non ha dato compiutamente conto delle ragioni per le quali ha disatteso l'istanza difensiva. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che, in tema di sostituzione di pene detentive brevi con sanzioni pecuniarie, può beneficiare della sostituzione anche colui che si trovi in disagiate condizioni economiche, ma che il giudice può respingerne la richiesta x nel caso in cui, in base ad elementi di fatto, sia possibile esprimere un giudizio sulla solvibilità del reo con prognosi negativa in ordine alla capacità di adempiere (Sezione 5, n. 44402 del 10/10/2022, Majer, Rv. 283954 - 01). Orbene, nel caso oggetto di scrutinio, nell'esercizio del potere discrezionale di sostituzione della pena detentiva breve, la Corte territoriale non ha specificamente indicato i motivi per cui ha ritenuto di esprimersi in termini negativi in ordine alla capacità di adempiere dell'imputato, in tal modo non osservando i criteri ed i parametri indicati nell'art. 57, comma 3, L. 24 novembre 1981, n. 689, essendosi limitata unicamente ad affermare che si tratta di «soggetto autore, fra l'altro, di una truffa per qualche centinaio di euro», circostanza questa che all'evidenza è muta rispetto alla insolvibilità del ricorrente.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena detentiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il giorno 11 maggio 2023.