CASS
Sentenza 11 settembre 2024
Sentenza 11 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/09/2024, n. 34287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34287 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AC IT NT, nato a [...] il [...] AC RO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE di APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE MARRA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI, che conclude chiedendo l'inammissibilita dei ricorsi con le statuizioni consequenziali;
udito il difensore di TO NT AC, avvocato Nicola QUARANTA, che chiede l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore di ON AC, avvocato Dario VANNETIIELLO, che chiede l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari con sentenza del 12 settembre 2023, a seguito di rinunzia parziale ai motivi di appello concordata da TO NT AC e ON AC, in riforma della sentenza resa dal G.U.P. del Tribunale di Bari, rideterminava la pena inflitta a TO NT HI, in ordine ai reati ascrittigli ai capi 3) e 4) dell'imputazione, nella misura concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen. di anni 4, mesi 3 e giorni 10 di reclusione ed euro 3.733,00 di 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 34287 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MARRA GIUSEPPE Data Udienza: 14/06/2024 multa, mentre con riferimento a ON HI, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche considerate prevalenti sulla ritenuta recidiva specifica infraquinquennale, rideterminava, altresì, la pena inflitta in ordine ai reati ascrittigli ai capi 1), 2), 3) e 4) dell'imputazione, in anni 4, mesi 6 e giorni 23 di reclusione ed euro 1.800 di multa, con revoca per entrambi gli imputati della pena accessoria dell'interdizione legale, confermando nel resto la decisione impugnata. 2. Avverso la citata sentenza propongono ricorso per cassazione, a mezzo del comune difensore, sia TO NT HI sia ON HI con due distinti atti, per i quali chiedono l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. 2.1. Il ricorrente TO NT HI eccepisce con un unico motivo la violazione di legge per erronea applicazione delle norme penali in relazione ai parametri di cui agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., e 81, 99, 133 cod. pen., nonché vizio della motivazione. In particolare, lamenta l'eccessività della pena inflitta, ritenendo che il potere del giudice di determinare la pena congrua non può soffrire eccezioni, ed anche di fronte ad una richiesta congiunta delle parti il giudice può infliggere una pena più mite in base agli indici di cui all'art. 133 cod. pen. Nel caso di specie, la Corte barese non avrebbe motivato adeguatamente sulla determinazione della pena che, ad avviso dell'imputato, sarebbe sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ed alle risultanze processuali. 14— 2.2. Il ricorso di ON HI è invece articolato in due distinti motivi) integrato con la memoria difensiva del 29/05/2024 contenente motivi nuovi. 2.2.1. Con il primo eccepisce la violazione di legge in relazione all'art. 597 cod. proc. pen. e vizio della motivazione in ordine alla determinazione di una pena superiore a quella inflitta in primo grado, con riguardo specificamente alla sanzione irrogata in continuazione per il reato satellite di cui al capo 1) dell'imputazione. In particolare, la Corte di appello, pur irrogando una sanzione complessivamente inferiore rispetto a quella della sentenza del G.U.P., ha tuttavia determinato l'aumento a titolo di continuazione nella misura di mesi 8 di reclusione e 500,00 euro di multa per il reato di cui capo 1) a fronte del corrispondente aumento fissato in primo grado nella misura di mesi 6 di reclusione e 600 euro di multa, con evidente violazione del divieto di reformatio in peius. 2.2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio della motivazione con riferimento agli aumenti effettuati ex art. 81, comma secondo, cod. pen. per i reati satelliti. In particolare, evidenzia che la Corte barese non ha motivato alcunché in ordine ai motivi di appello riguardanti il trattamento sanzionatorio, malgrado il ricorrente avesse rinunciato, ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen., solo ai motivi di appello proposti in relazione alla responsabilità penale, continuando a coltivare l'impugnazione con riguardo agli altri motivi, tra cui quelli relativi al trattamento sanzionatorio. La sentenza impugnata avrebbe, peraltro, disatteso il principio di diritto stabilito dalla sentenza delle Sezioni unite n.47127/2021, secondo cui il giudice, nel 2 determinare la pena complessiva del reato continuato, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, onere motivazionale completamente omesso dai giudici di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di TO NT HI è inammissibile perché proposto per un motivo diverso da quelli consentiti dalla legge e comunque risulta manifestamente infondato. Invece, il ricorso presentato da ON HI è in parte fondato nei limiti di seguito espressi. 2. Con riguardo al ricorso di TO NT HI si rileva che esso è inammissibile perché del tutto generico ed aspecifico, limitandosi a contestare, sotto il duplice motivo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l'eccessività della pena irrogata, malgrado essa sia stata concordata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Con riguardo al ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello emessa con rinuncia dei motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., va richiamata, peraltro, la consolidata giurisprudenza della Corte, a cui questo Collegio intende dare continuità, secondo cui: «In tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata» (così Sez.3, n.19983 del 09.06.2020, Coppola, Rv.279504-01; conf. Sez.5, n.7333 del 13.11.2018, Alessandria, Rv. 275234-01). Nel caso di specie, la pena inflitta non risulta sotto alcun profilo illegale ed essa recepisce in toto l'accordo raggiunto dalle parti, come indicato puntualmente dalla sentenza impugnata, per cui il motivo risulta anche manifestamente infondato. 3. Il ricorso di ON AC è, invece, fondato limitatamente alle deduzioni circa l'aumento di pena operato ex art. 81, comma secondo, cod. pen.; le rimanenti eccezioni sono inammissibili perché manifestamente infondate, per cui diviene irrevocabile l'affermazione di responsabilità del ricorrente. 3.1 In primo luogo, si osserva che la Corte di appello, pur irrogando una sanzione complessivamente inferiore rispetto a quella della sentenza del G.U.P., ha tuttavia determinato l'aumento a titolo di continuazione per il reato di cui capo 1) dell'imputazione nella misura di mesi 8 di reclusione e 500,00 euro di multa, a fronte del corrispondente aumento fissato in primo grado nella misura inferiore di mesi 6 di reclusione e 600 euro di multa. La Suprema Corte, in più occasioni, ha affermato il principio secondo cui «Viola il divieto di "refornnatio in peius" il giudice dell'impugnazione che, riqualificato in termini di minore gravità il fatto sul quale è commisurata la pena base, a seguito del riconoscimento delle circostanze 3 attenuanti generiche, e pur irrogando una sanzione complessivamente inferiore a quella inflitta in primo grado, applichi per i reati satellite - già unificati dalla continuazione - un aumento di pena maggiore rispetto a quello praticato dal giudice della sentenza riformata, atteso che la struttura del reato continuato non cambia nonostante la mutata qualificazione della violazione più grave» (così Sez.2, n.17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv.281217-04; conf. Sez.5, n.34497 del 07/07/2021, Maccarone, Rv.281831-01; Sez.2, n.16995 del 28/01/2022, Somma, Rv.283113-01). Nel caso in esame, la Corte di appello per un verso ha riqualificato in termini di minor gravità il fatto sul quale era stata commisurata la pena base, e ciò a seguito del riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla ritenuta recidiva specifica e infraquinquennale, e dall'altro, pur irrogando una pena complessiva inferiore, ha, però, aumentato la pena a titolo di continuazione per il reato di cui al capo 1) in misura più elevata di quanto, invece, operato dal giudice di prime cure (precisamente mesi 8 di reclusione e 500,00 euro di multa, a fronte del corrispondente aumento fissato dal G.U.P. nella misura di mesi 6 di reclusione e 600 euro di multa). Sul punto, il Collegio intende dare continuità all'orientamento di legittimato sopra indicato, per cui la decisione della Corte territoriale è viziata perché ha violato il divieto di reformatio in peius limitatamente all'aumento ex art. 81, secondo comma, cod. pen. per il reato di cui al capo 1), che è stato determinato in misura maggiore rispetto al primo grado, peraltro senza fornire alcuna motivazione in merito a tale decisione. 3.2 Al pari fondata è la censura riguardante l'omessa motivazione in ordine all'entità dei singoli aumenti di pena applicati per la continuazione tra i reati, dato che la Corte territoriale non ha spiegato i criteri utilizzati per determinare la misura di ciascun aumento. Giova ricordare, infatti, che la Suprema Corte (Sez. U., n.47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.282269-01), ha affermato il principio, qui condiviso, secondo cui: «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene)». In sede di rinvio, perciò, la Corte barese dovrà motivare sulle ragioni di ciascun aumento di pena ex art.81, secondo comma, cod. pen., secondo i criteri codicistici sulla dosimetria della pena. Va, però, precisato che le eccezioni contenute nella memoria difensiva del 29/05/2024 relativa «...alla mancata valutazione di due precise richieste formulate con l'atto di appello: quella di applicare il minimo edittale di anni 5 di reclusione per la pena base e quella di applicare un contenuto aumento in sede di continuazione» non sono presenti nell'originario ricorso, e, perciò, si configurano come motivi nuovi. Quanto al secondo punto, esso è assorbito dall'accoglimento 4 del motivo di cui sopra. La prima eccezione, relativa alla misura della pena base, è, invece, manifestamente infondata, in quanto il giudice di prime cure, riguardo ai diversi imputati, ha motivato (a pag. 184) con puntualità in ordine ai criteri ex art. 133 cod. pen. utilizzati ai fini dell'individuazione della pena base, più vicina al minimo che al massimo edittale nell'abito della forbice prevista dalle fattispecie incriminatrici, in particolare evidenziando: la pluralità dei tentativi di estorsione perpetrati in un unico contesto territoriale;
il prolungato arco temporale in cui le condotte illecite sono state consumate;
l'intensità del dolo;
l'esistenza di gravi, specifici e sistematici precedenti penali, il contegno concomitante e successivo ai reati, e, infine, valorizzando le dichiarazioni ammissive. Giova ricordare, al riguardo, che nel caso di c.d. "doppia conforme" la sentenza di appello, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri di valutazione, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (così tra le tante Sez.2, n.37295, del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01). Nel caso in esame, la lettura congiunta delle due sentenze di condanna consente di ritenere adeguatamente motivata la decisione in ordine alla misura della pena base del reato continuato che, come già evidenziato, risulta più vicina al minimo che al massimo edittale. 4. Per le ragioni sin qui esposte, si annulla la sentenza impugnata nei confronti di ON AC limitatamente all'aumento di pena operato ex art. 81, comma secondo, cod. pen., con rinvio per un nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari, dichiarando, al contempo, irrevocabile l'affermazione di responsabilità del ricorrente. Dichiara, invece, inammissibile il ricorso di TO NT AC e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AC ON limitatamente all'aumento di pena operato ex art. 81, comma secondo, cod. pen., con rinvio per un nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Dichiara inammissibile il ricorso di AC TO NT e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa per le ammende. Così deciso in Roma il 14 giugno 2024 DEPOSITATO IN CANCELLARIA
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE MARRA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI, che conclude chiedendo l'inammissibilita dei ricorsi con le statuizioni consequenziali;
udito il difensore di TO NT AC, avvocato Nicola QUARANTA, che chiede l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore di ON AC, avvocato Dario VANNETIIELLO, che chiede l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari con sentenza del 12 settembre 2023, a seguito di rinunzia parziale ai motivi di appello concordata da TO NT AC e ON AC, in riforma della sentenza resa dal G.U.P. del Tribunale di Bari, rideterminava la pena inflitta a TO NT HI, in ordine ai reati ascrittigli ai capi 3) e 4) dell'imputazione, nella misura concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen. di anni 4, mesi 3 e giorni 10 di reclusione ed euro 3.733,00 di 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 34287 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MARRA GIUSEPPE Data Udienza: 14/06/2024 multa, mentre con riferimento a ON HI, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche considerate prevalenti sulla ritenuta recidiva specifica infraquinquennale, rideterminava, altresì, la pena inflitta in ordine ai reati ascrittigli ai capi 1), 2), 3) e 4) dell'imputazione, in anni 4, mesi 6 e giorni 23 di reclusione ed euro 1.800 di multa, con revoca per entrambi gli imputati della pena accessoria dell'interdizione legale, confermando nel resto la decisione impugnata. 2. Avverso la citata sentenza propongono ricorso per cassazione, a mezzo del comune difensore, sia TO NT HI sia ON HI con due distinti atti, per i quali chiedono l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. 2.1. Il ricorrente TO NT HI eccepisce con un unico motivo la violazione di legge per erronea applicazione delle norme penali in relazione ai parametri di cui agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., e 81, 99, 133 cod. pen., nonché vizio della motivazione. In particolare, lamenta l'eccessività della pena inflitta, ritenendo che il potere del giudice di determinare la pena congrua non può soffrire eccezioni, ed anche di fronte ad una richiesta congiunta delle parti il giudice può infliggere una pena più mite in base agli indici di cui all'art. 133 cod. pen. Nel caso di specie, la Corte barese non avrebbe motivato adeguatamente sulla determinazione della pena che, ad avviso dell'imputato, sarebbe sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ed alle risultanze processuali. 14— 2.2. Il ricorso di ON HI è invece articolato in due distinti motivi) integrato con la memoria difensiva del 29/05/2024 contenente motivi nuovi. 2.2.1. Con il primo eccepisce la violazione di legge in relazione all'art. 597 cod. proc. pen. e vizio della motivazione in ordine alla determinazione di una pena superiore a quella inflitta in primo grado, con riguardo specificamente alla sanzione irrogata in continuazione per il reato satellite di cui al capo 1) dell'imputazione. In particolare, la Corte di appello, pur irrogando una sanzione complessivamente inferiore rispetto a quella della sentenza del G.U.P., ha tuttavia determinato l'aumento a titolo di continuazione nella misura di mesi 8 di reclusione e 500,00 euro di multa per il reato di cui capo 1) a fronte del corrispondente aumento fissato in primo grado nella misura di mesi 6 di reclusione e 600 euro di multa, con evidente violazione del divieto di reformatio in peius. 2.2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio della motivazione con riferimento agli aumenti effettuati ex art. 81, comma secondo, cod. pen. per i reati satelliti. In particolare, evidenzia che la Corte barese non ha motivato alcunché in ordine ai motivi di appello riguardanti il trattamento sanzionatorio, malgrado il ricorrente avesse rinunciato, ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen., solo ai motivi di appello proposti in relazione alla responsabilità penale, continuando a coltivare l'impugnazione con riguardo agli altri motivi, tra cui quelli relativi al trattamento sanzionatorio. La sentenza impugnata avrebbe, peraltro, disatteso il principio di diritto stabilito dalla sentenza delle Sezioni unite n.47127/2021, secondo cui il giudice, nel 2 determinare la pena complessiva del reato continuato, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, onere motivazionale completamente omesso dai giudici di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di TO NT HI è inammissibile perché proposto per un motivo diverso da quelli consentiti dalla legge e comunque risulta manifestamente infondato. Invece, il ricorso presentato da ON HI è in parte fondato nei limiti di seguito espressi. 2. Con riguardo al ricorso di TO NT HI si rileva che esso è inammissibile perché del tutto generico ed aspecifico, limitandosi a contestare, sotto il duplice motivo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l'eccessività della pena irrogata, malgrado essa sia stata concordata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Con riguardo al ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello emessa con rinuncia dei motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., va richiamata, peraltro, la consolidata giurisprudenza della Corte, a cui questo Collegio intende dare continuità, secondo cui: «In tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata» (così Sez.3, n.19983 del 09.06.2020, Coppola, Rv.279504-01; conf. Sez.5, n.7333 del 13.11.2018, Alessandria, Rv. 275234-01). Nel caso di specie, la pena inflitta non risulta sotto alcun profilo illegale ed essa recepisce in toto l'accordo raggiunto dalle parti, come indicato puntualmente dalla sentenza impugnata, per cui il motivo risulta anche manifestamente infondato. 3. Il ricorso di ON AC è, invece, fondato limitatamente alle deduzioni circa l'aumento di pena operato ex art. 81, comma secondo, cod. pen.; le rimanenti eccezioni sono inammissibili perché manifestamente infondate, per cui diviene irrevocabile l'affermazione di responsabilità del ricorrente. 3.1 In primo luogo, si osserva che la Corte di appello, pur irrogando una sanzione complessivamente inferiore rispetto a quella della sentenza del G.U.P., ha tuttavia determinato l'aumento a titolo di continuazione per il reato di cui capo 1) dell'imputazione nella misura di mesi 8 di reclusione e 500,00 euro di multa, a fronte del corrispondente aumento fissato in primo grado nella misura inferiore di mesi 6 di reclusione e 600 euro di multa. La Suprema Corte, in più occasioni, ha affermato il principio secondo cui «Viola il divieto di "refornnatio in peius" il giudice dell'impugnazione che, riqualificato in termini di minore gravità il fatto sul quale è commisurata la pena base, a seguito del riconoscimento delle circostanze 3 attenuanti generiche, e pur irrogando una sanzione complessivamente inferiore a quella inflitta in primo grado, applichi per i reati satellite - già unificati dalla continuazione - un aumento di pena maggiore rispetto a quello praticato dal giudice della sentenza riformata, atteso che la struttura del reato continuato non cambia nonostante la mutata qualificazione della violazione più grave» (così Sez.2, n.17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv.281217-04; conf. Sez.5, n.34497 del 07/07/2021, Maccarone, Rv.281831-01; Sez.2, n.16995 del 28/01/2022, Somma, Rv.283113-01). Nel caso in esame, la Corte di appello per un verso ha riqualificato in termini di minor gravità il fatto sul quale era stata commisurata la pena base, e ciò a seguito del riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla ritenuta recidiva specifica e infraquinquennale, e dall'altro, pur irrogando una pena complessiva inferiore, ha, però, aumentato la pena a titolo di continuazione per il reato di cui al capo 1) in misura più elevata di quanto, invece, operato dal giudice di prime cure (precisamente mesi 8 di reclusione e 500,00 euro di multa, a fronte del corrispondente aumento fissato dal G.U.P. nella misura di mesi 6 di reclusione e 600 euro di multa). Sul punto, il Collegio intende dare continuità all'orientamento di legittimato sopra indicato, per cui la decisione della Corte territoriale è viziata perché ha violato il divieto di reformatio in peius limitatamente all'aumento ex art. 81, secondo comma, cod. pen. per il reato di cui al capo 1), che è stato determinato in misura maggiore rispetto al primo grado, peraltro senza fornire alcuna motivazione in merito a tale decisione. 3.2 Al pari fondata è la censura riguardante l'omessa motivazione in ordine all'entità dei singoli aumenti di pena applicati per la continuazione tra i reati, dato che la Corte territoriale non ha spiegato i criteri utilizzati per determinare la misura di ciascun aumento. Giova ricordare, infatti, che la Suprema Corte (Sez. U., n.47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.282269-01), ha affermato il principio, qui condiviso, secondo cui: «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene)». In sede di rinvio, perciò, la Corte barese dovrà motivare sulle ragioni di ciascun aumento di pena ex art.81, secondo comma, cod. pen., secondo i criteri codicistici sulla dosimetria della pena. Va, però, precisato che le eccezioni contenute nella memoria difensiva del 29/05/2024 relativa «...alla mancata valutazione di due precise richieste formulate con l'atto di appello: quella di applicare il minimo edittale di anni 5 di reclusione per la pena base e quella di applicare un contenuto aumento in sede di continuazione» non sono presenti nell'originario ricorso, e, perciò, si configurano come motivi nuovi. Quanto al secondo punto, esso è assorbito dall'accoglimento 4 del motivo di cui sopra. La prima eccezione, relativa alla misura della pena base, è, invece, manifestamente infondata, in quanto il giudice di prime cure, riguardo ai diversi imputati, ha motivato (a pag. 184) con puntualità in ordine ai criteri ex art. 133 cod. pen. utilizzati ai fini dell'individuazione della pena base, più vicina al minimo che al massimo edittale nell'abito della forbice prevista dalle fattispecie incriminatrici, in particolare evidenziando: la pluralità dei tentativi di estorsione perpetrati in un unico contesto territoriale;
il prolungato arco temporale in cui le condotte illecite sono state consumate;
l'intensità del dolo;
l'esistenza di gravi, specifici e sistematici precedenti penali, il contegno concomitante e successivo ai reati, e, infine, valorizzando le dichiarazioni ammissive. Giova ricordare, al riguardo, che nel caso di c.d. "doppia conforme" la sentenza di appello, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri di valutazione, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (così tra le tante Sez.2, n.37295, del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01). Nel caso in esame, la lettura congiunta delle due sentenze di condanna consente di ritenere adeguatamente motivata la decisione in ordine alla misura della pena base del reato continuato che, come già evidenziato, risulta più vicina al minimo che al massimo edittale. 4. Per le ragioni sin qui esposte, si annulla la sentenza impugnata nei confronti di ON AC limitatamente all'aumento di pena operato ex art. 81, comma secondo, cod. pen., con rinvio per un nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari, dichiarando, al contempo, irrevocabile l'affermazione di responsabilità del ricorrente. Dichiara, invece, inammissibile il ricorso di TO NT AC e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AC ON limitatamente all'aumento di pena operato ex art. 81, comma secondo, cod. pen., con rinvio per un nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Dichiara inammissibile il ricorso di AC TO NT e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa per le ammende. Così deciso in Roma il 14 giugno 2024 DEPOSITATO IN CANCELLARIA