Sentenza 20 luglio 2016
Massime • 1
Integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495 cod. pen.), nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, la condotta di chi dichiari una falso nome nel corso di una perquisizione, essendo tale dichiarazione destinata ad essere trasfusa in un atto pubblico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/07/2016, n. 36834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36834 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2016 |
Testo completo
36834 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 20/07/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2175/2016 PIERO SAVANI - Presidente - REGISTRO GENERALE N.47565/2015 SERGIO GORJAN ROSSELLA CATENA -Rel. Consigliere - ANTONIO SETTEMBRE ANDREA FIDANZIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TT BI nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 15/07/2014 della CORTE APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 20/07/2016, la relazione svolta dalConsigliere ANTONIO SETTEMBRE Udito il Procuratore Generale in persona del MARILIA DI NARDO che ha concluso per Udit i difensor Avv.; du -Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.ssa Marilia Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La corte d'appello di Perugia ha, con la sentenza impugnata, confermato quella emessa dal giudice di prima cura, che aveva ritenuto TT BI responsabile del reato di cui all'art. 495 cod. pen. per aver dichiarato ai carabinieri, nel corso di un controllo su strada, di chiamarsi TT IN.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato lamentando, con un primo motivo, l'erronea applicazione della legge penale e un vizio di m motivazione con riguardo all'elemento psicologico del reato. Deduce che, in base all'art. 495 cod. pen., nel testo anteriore alla modifica apportata dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. ..., le false dichiarazioni al pubblico ufficiale erano punite ai sensi della norma suddetta allorché fossero destinate ad essere riprodotte in un atto pubblico e di ciò fosse consapevole l'agente: circostanza su cui non è stata fornita nessuna spiegazione. Con altro motivo si duole della mancata riqualificazione del reato ai sensi dell'art. 496 cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. Effettivamente, prima della riforma del 2008, le false dichiarazioni al pubblico ufficiale erano punite ai sensi dell'art. 495 cod. pen. allorché fossero state rese "in un atto pubblico", dovendo altrimenti applicarsi la più favorevole disciplina dell'art. 496 cod. pen.. Tale situazione si è concretizzata nella specie, dacché le false dichiarazioni sono state come si legge in sentenza nel corso di una perquisizione, sicché le reseF stesse erano destinate ad essere trasfuse nell'atto avente indiscutibilmente natura pubblica - che avrebbe documentato le operazioni compiute dal pubblico ufficiale;
del che TT era certamente a conoscenza, essendo il destinatario di quell'attività. La sentenza impugnata fa corretta applicazione dei principi di diritto valevoli nella specie, per cui non merita nessuna delle censure mosse dal ricorrente. Il ricorso è di conseguenza inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di una somma a favore della Cassa 2 ои delle ammende che, in ragione dei motivi dedotti, si stima equo determinare in Euro 2.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/7/2016 Il Consigliere Estensore, Il Presidente (Antonio Setter а Piero(Piero Sayani) REPONTATA IN CANCELLERIA addi 5 SET 2016 IL PUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmele Lenzuise 3