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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/2025, n. 37511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37511 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: US UC nato a [...] il [...] IN MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/05/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
• udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO ESPOSITO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita per il ricorso di RA e rigetto per il ricorso del MU. udito il difensore L'avv. Cucinotta chiede l'accoglimento di entrambi i ricorsi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 37511 Anno 2025 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 09/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 02/05/2025, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, ha revocato la confisca delle aree sottoposte a sequestro disposta a carico dell'appellante UC RA, disponendone la restituzione agli aventi diritto, e ha confermato nel resto l'impugnata sentenza di condanna alla pena di mesi 9 di arresto ed euro 500 di ammenda, nei confronti di RA UC per il reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs.152/2006, e di condanna alla pena di mesi due di arresto nei confronti di MO MU per il reato di cui all'art. 256, comma 3, d.lgs.152/2006. 2.Si precisa che a MO MU, nella qualità di direttore dei lavori, si contesta di aver effettuato, in assenza di autorizzazione, attività di raccolta di rifiuti da demolizione provenienti dalla società cooperativa sociale onlus NE.it , utilizzandoli per riempire le fondazioni di una costruzione su un'area di circa 1400 m 2 . Si contesta a UC RA, quale legale rappresentante della società cooperativa NE.it , di aver realizzato una discarica ove veniva reiteratamente depositato materiale di risulta, in assenza di autorizzazioni. 3.Avverso la suddetta sentenza ricorrono per cassazione con distinti ricorsi MO MU e UC RA. 4.11 ricorso di UC RA è affidato ad un unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta l'omessa valutazione da parte del giudice a quo dei motivi di appello e della memoria difensiva depositata in data 05/03/2024, a cui il ricorrente si riporta. Il motivo è articolato in tre punti. 4.1.11 ricorrente lamenta vizio della motivazione e violazione di norme processuali con riguardo all'acquisizione e alla valutazione probatoria delle prove raccolte in un separato e diverso procedimento a cui l'imputato non aveva partecipato (si precisa: a carico del coimputato .MU). Evidenzia che il materiale probatorio acquisito e formatosi nel suddetto procedimento è confluito, dopo che è stata espletata l'istruzione probatoria, nell'odierno procedimento, sebbene vi sia stata espressa opposizione (verbale del 05/03/2024). Peraltro, nei due procedimenti si contestavano diverse fattispecie di reato. Evidenzia di aver rappresentato la suddetta questione, lamentando la inutilizzabilità degli atti probatori al giudice d'appello, il quale, con motivazione erronea ed illogica, ha definito il procedimento riunito una mera "replica" concernente i medesimi fatti e le medesime prove e ritenuto utilizzabili tutti gli atti presenti nel fascicolo del dibattimento, comprese le prove orali, senza neppure menzionarle. 4.2.Lamenta inoltre il ricorrente violazione del divieto del bis in idem in relazione al procedimento recante n. 7052/2020 RGNR a suo carico, concernente le medesime violazioni, conclusosi con esito assolutorio. La Corte di appello ha affermato, erroneamente, che i fatti contestati nei procedimenti penali concernenti pregressa attività di accumulo di materiali, sono diversi, successivi e ben distinti rispetto a quelli oggetto dal vaglio processuale nell'odierno 1 A.: procedimento, trattandosi di cumuli di rifiuti accresciuti' nel tempo, come risulta dalla visualizzazione diacronica della immagini dei luoghi. Tali argomentazioni sono tuttavia smentite dalla consulenza acquisita in atti, effettuata dal consulente del ricorrente, che, a prescindere dalle modalità di redazione, confuta, con dati concreti e documentali, la preesistenza dell'accumulo e l'affermazione della continua attività di scarico e di prelievo di rifiuti nonché la stessa natura di rifiuti, essendo stato effettuato un prelievo di .materiale a monte. In ordine a tali profili, nel corso del giudizio di merito, il ricorrente ha fatto richiesta di espletamento di perizia tecnica che non è stata accolta dal giudice a quo. Erra, inoltre, la Corte territoriale nel non qualificare il RA come semplice dipendente della società, ma quale amministratore di fatto della società NE.it . Evidenzia il ricorrente di essere giunto in cantiere in quanto appositamente allertato. " 4.3. Infine, illogica e viziata è la motivazione in ordine alla questione sottoposta/I quarto motivo di impugnazione, relativo alla erronea applicazione dell'art. 256 comma 1 del decreto legislativo 152/2006 e alla richiesta di riqualificazione giuridica dei fatti ai sensi del comma 2. E' parimenti carente la motivazione in ordine al rigetto delle richieste di concessione delle circostanze attenuanti generiche, effettuate con il relativo motivo di appello a cui il ricorrente si riporta. 5. Il ricorso di MO MU è affidato a tre motivi. 5.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge, vizio della motivazione e travisamento della prova in ordine all'affermazione della responsabilità. Precisa che il direttore dei lavori non è titolare di alcuna posizione di garanzia dalla quale scaturisca la responsabilità penale per omesso impedimento dell'evento in ordine all'attività di gestione di rifiuti o di utilizzo non autorizzato di rifiuti. La qualità di produttore di rifiuti, infatti, nei contratti di appalto di opere edilizie, deve essere attribuita all'appaltatore, soggetto sul quale gravano gli obblighi di conferimento e di smaltimento dei rifiuti, mentre per il committente vi è responsabilità penale solo nel caso di ingerenza e controllo diretto sullo svolgimento dei lavori. Pertanto, è erronea l'affermazione della responsabilità del direttore dei lavori per violazione del dovere di vigilanza. Richiama al riguardo precedenti giurisprudenziali che negano la responsabilità penale del direttore dei lavori in ordine alla conformità delle opere alle previsioni del permesso di costruire e precisa che l'art. 29 del dpr 380/2001 non attribuisce alcun obbligo di controllo a carico del direttore dei lavori sulla gestione dei rifiuti in cantiere. Non è stata neppure accertata alcuna condotta attiva di partecipazione al deposito del materiale né la presenza durante le fasi di abbandono e di utilizzo del rifiuto. Costituisce dato incontrovertibile che al momento dell'arrivo dei rifiuti e del loro conferimento nelle fondazioni il direttore dei lavori non era presente in cantiere. Il giudice ha travisato la prova affermando che dalle prove testimoniali si evince che una parte dei laterizi qualificati come rifiuti fossero già da tempo giacenti nella fondazioni. Dalle dichiarazioni dei testi SE e DI non si evince il 2 trasporto e lo sversamento di altri materiali inerti nelle fondazioni, ulteriori rispetto a quelli trasportati e sversati in cantiere la sera tra il 14- 15 maggio del 2021. 5.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione dell'art.2 cod. pen., in -4-•• Qe.e oif..." relazione al Decreto Ministeriale n. 152 del 2022 Ministero Transizione .R n .G ica, in forza del quale una determinata tipologia di inerti, in passato qualificata come rifiuti, può divenire utilizzabile in quanto sottoposta ad operazioni di recupero. La Corte di appello ha confermato la natura di rifiuto non sottoposta a trattamento di recupero, dei materiali adoperati per la costruzione delle fondamenta dell'immobile in violazione del suddetto decreto, in quanto ha ritenuto che i suddetti inerti avrebbero dovuto essere sottoposti a trattamenti di separazione, fresatura, polverizzazione. Il DM richiamato, tuttavia, esclude la qualità di rifiuto dei materiali di scarto che possono essere riutilizzati e trasformati per ottenere un valore utile se sottoposti ad operazioni di riciclo, di riutilizzo, di rigenerazione e di valorizzazione energetica. Pertanto, i materiali edili sono stati riutilizzati conformemente a quanto stabilisce il suddetto decreto ministeriale ed è cessata la natura di rifiuto. 5.3. Con il terzo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 131 bis cod. pen., essendo modesto il disvalore penale e il grado di colpevolezza, e non essendo stato arrecato alcun pregiudizio per la pubblica incolumità. 6. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del RA e il rigetto del ricorso del MU. RITENUTO IN FATTO 1. Il ricorso di RA è inammissibile. 1.1 Premesso che i motivi di ricorso che censurano il mero richiamo per relationem al contenuto dell'atto di appello sono inammissibili perché non soddisfano il requisito di specificità (Sez. 3, n. 20917 del 17/04/2025, Randazzo, non massimata;
Sez. 6, n. 32355 dell'08/07/2024, Compagno, Rv, 286857; Sez. 6, 29/10/2015 n. 45948, Shoshi, Rv. 265276; Sez. 6, 01/10/2013 n. 47546, Delle Fazio, Rv. 258664), in ordine alla prima questione, si precisa che all'udienza del 05/12/2022 il Tribunale aveva disposto lo stralcio della posizione di RA UC a seguito della richiesta di definizione tramite oblazione avanzata dall'imputato MU. Il giudice, successivamente, preso atto del mancato pagamento dell'oblazione dal parte del MU, aveva revocato l'ammissione al beneficio e trasmesso il fascicolo per la trattazione del processo ad altro magistrato tabellarmente competente. Nel corso del giudizio di primo grado instaurato a carico del MU (recante rg. 1801/2022 RGT e n.2896/2021 RGRN), il giudice competente aveva disposto l'apertura del dibattimento, ammesso ed escusso le prove richieste dalle parti e, all'udienza del 05/03/2023, disposto la riunione del procedimento con quello a carico del 3 i i2 RA, la cui posizione era stata in precedenza stralciata (recante rg. 2050/22). Dal verbale di udienza del 05/03/2023 - accessibile a questa Corte, trattandosi di questione processuale - emerge che è stata formalmente disposta la riunione dei due procedimenti che non era stata formalizzata nelle precedenti udienze e che natia stessa udienza si è proceduto all'escussione dei testi richiesti dalle parti. Tanto premesso, in ordine alla questione di inutilizzabilità delle prove assunte, sollevata in sede di appello dall'imputto, si precisa che la _.orte territoriale ha affermato che nel corso dei due procedimenti sono stati escussi i medesifu testi e che è stato replicato il loro esame alla presenza dei difensori. Pertanto, il medesimo materiale probatorio è transitato nel riunito procedimento senza alcuna violazione del contraddittorio, alla presenza dei difensori di entrambi gli imputati dopo la pronuncia dell'ordinanza di riunione. Si precisa inoltre che, laddove venga dedotta l'invalidità di un atto di rilevanza probatoria, spetta al ricorrente argomentare circa l'incidenza dell'eventuale eliminazione delle risultanze probatorie sulla solidità della piattaforma probatoria a suo carico, mostrando come lo spessore dimostrativo delle acquisizioni residuali sia insufficiente a giustificare il decisum. Il ricorrente avrebbe dovuto dunque specificare la rilevanza della censura formulata e cioè l'incidenza di un eventuale riconoscimento del vizio di inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali o delle prove documentali sulla consistenza del sostrato probatorio a carico del ricorrente. Quest'analisi non è tuttavia neppure accennata nel motivo di ricorso, che deve dunque considerarsi generico e perciò inammissibile. 1.2. Quanto alla seconda questione, come è noto, la Corte EDU ha stabilito che sussiste violazióne dell'art. 4 del Protocollo n. 7, che sancisce il principio del divieto di bis in idem, qualora si tratti della stessa condotta da parte delle stesse persone, alla stessa data. Ai fini dell'operatività del divieto di bis in idem, la questione, infatti, non è quella di stabilire se i contorni normativi delle fattispecie illecite siano o meno identici, ma se le condotte ascritte nel procedimento dinanzi ai giudici penali siano sostanzialmente e naturalisticamente le stesse. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha negato la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. con riferimento al giudicato datato 22/05/2014 evidenziando che i fatti contestati nel presente processo sono diversi, successivi e ben distinti rispetto a quelli già oggetto di vaglio processuale con la suddetta sentenza, trattandosi, in buona sostanza di una nuova gestione di discarica abusiva di rifiuti posta in essere a distanza di tempo rispetto ai fatti oggetto del pronunciamento di prescrizione adottato nel 2014. In tal senso, il giudice a quo ha richiamato le immagini ritraibili dagli applicativi informatici Google Earth e Street View acquisite dalla polizia giudiziaria in fase di indagini, da cui emerge un fenomeno di periodico accrescimento dei volumi del materiale inerte depositato nell'area ed una continua attività di prelievo e scarico di rifiuti successivamente al 2010, come si vede da documentazione accessibile a tutti. Ha quindi ritenuto che dagli elementi acquisiti emerga in modo inconfutabile la diversa consistenza, sagomatura ed ampiezza del cumulo di rifiuti nel susseguirsi degli anni, in epoca successiva al 2010. 4 1.3. Infine, quanto al terzo motivo, esso è viziato da genericità, avendo il ricorrente fatto mero richiamo ai motivi di appello in ordine alla qualifica di amministratore e alla qualificazione dei fatti ai sensi del comma 2 dell'art. 256 d.lgs. 152/2006. Al riguardo, il giudice a quo ha escluso che vi fosse una mera attività di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti, essendo stata riscontrata una continua attività di sversamento e accumulo di rifiuti in un'area riconducibile alla società cooperativa NE.it , che effettuava attività di raccolta priva di autorizzazione, essendo la società titolare di autorizzazione per il solo trasporto di rifiuti non trattati e al fine del conferimento in discarica, ma non per il deposito né la lavorazione. E', inoltre, emerso che il RA aveva fornito i rifiuti trasportati in cantiere e sversati nelle fondamenta della costruzione che provenivano dall'area di deposito della società cooperativa NE.it . di cui il RA, come emerge dalla visura camerale storica, era consigliere di amministrazione nonché dalla medesima dichiarazione autografa rilasciata dall'imputato che ha dichiarato di essere responsabile del sito e del terreno. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice a quo, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, non sindacabile in sede di legittimità, ha evidenziato che il ricorrente ha ripetutamente utilizzato il sito che è stato sottoposto a sequestro più volte, giungendo persino a conformare i documenti di trasporto allo scopo di creare una parvenza di legittimità in ordine alla cessione di rifiuti non trattati a terzi trasportatori in assenza di autorizzazione e ha richiamato i precedenti penali dell'imputato e le modalità insidiose della condotta, ritenendo del tutto proporzionata alla gravità del fatto la pena irrogata dal primo giudice. 2. Il ricorso formulato da MU deve invece essere rigettato. 2.1.In ordine alla prima doglianza, si ribadisce che il direttore dei lavori di un cantiere non è, per ciò solo, responsabile della violazione della normativa sui rifiuti, non essendo ravvisabile a suo carico, a differenza di quanto avviene in materia edilizia, alcun obbligo di vigilanza e A denuncia (Sez. 3, n. 44457 del 21/10/2009, Rv. 245269). Si evidenzia altresì che la mancata previsione di un obbligo di garanzia o di vigilanza del direttore dei lavori sul corretto espletamento da parte dell'appaltatore delle operazioni di raccolta e di smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività edificatoria non esclude la sua partecipazione attiva al reato di cui all'art. 256 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualora l'illecita attività di smaltimento sia prevista dal progetto eseguito sotto la sua direzione, costituendo parte essenziale dell'appalto e della sua attività professionale (Sez. 3, n. 43160 del 08/05/2018, Rv. 273943) o qualora risulti che egli abbia materialmente e consapevolmente detenuto i rifiuti, in quanto la responsabilità in ordine al complessivo iter di smaltimento grava congiuntamente in capo al produttore in senso "giuridico" o in senso "materiale" e al detentore degli stessi, indipendentemente dalle previsioni di uno specifico accordo tra le parti per regolare gli obblighi gravanti su costoro (Sez.3, n. 39952 del 16/04/2019, Rv. 278531). 5 Nel caso in disamina, il giudice a quo, lungi dal ritenere sussistente una posizione di garanzia, ha ravvisato una responsabilità diretta del direttore dei lavori, il quale ha detenuto i rifiuti e partecipato attivamente alla illecita attività di smaltimento dei rifiuti mediante utilizzo nella erigenda costruzione edilizia. Il giudice ha infatti precisato che nel caso di specie i rifiuti non sono stati prodotti dall'appaltatore in cantiere, ma sono stati sistematicamente e illecitamente utilizzati, senza alcuna autorizzazione e senza essere stati sottoposti ad alcun trattamento, nella fase della costruzione della erigenda struttura immobiliare, evidenziando che l'interramento del materiale giacente nelle fondamenta era risalente nel tempo all'interno della costruzione. Pertanto, è del tutto ininfluente che il direttore non fosse presente nel momento dello sversamento dei rifiuti trasportati dalla IS VI e provenienti dal sito gestito dal RA, effettuato nella data in cui è avvenuto l'accertamento, rilevandosi non un inizio di una costruzione, ma la prosecuzione di un'attività di illecito utilizzo di rifiuti non trattati. 2.2. Quanto alla violazione del D.M. 22 settembre 2022, n. 122 ( recante Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale), si precisa che l'art. 184 ter d.lgs. n. 152 del 2006, intitolato "cessazione della qualifica di rifiuto", stabilisce in modo tassativo le condizioni per potere escludere la qualifica di rifiuto. La norma, al comma 2, stabilisce che i criteri da adottare nell'espletamento delle operazioni di recupero, sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Segnatamente, qui rileva il Decreto del Ministro della Transizione 'ecologica del 27 settembre 2022 n. 152, il quale, lungi dall'escludere la necessità di procedere alle operazioni di recupero, ne ha modificato e disciplinato le modalità. Pertanto, non è affatto venuta meno la necessità che il rifiuto sia sottoposto ad operazione di recupero affinchè possa essere definitivamente sottratto alla disciplina in materia di gestione dei rifiuti, in quanto la cessazione della qualifica di rifiuto deriva da una pregressa e necessaria attività di recupero, che costituisce una fase della gestione del rifiuto che deve in ogni caso essere posta in essere da soggetto a ciò autorizzato (Sez. 3, n. 682 del 23/11/2023, dep. 2024, non nnassimata). In sostanza, è necessario che il rifiuto sia sottoposto ad un'operazione di trasformazione, il cui principale risultato è di permettere al rifiuto di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero altrimenti utilizzati per assolvere ad una particolare funzione all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. Nel caso in disamina, il giudice a quo, correttamente, ha rilevato che il regolamento ministeriale n. 152 del 2022 fa espresso riferimento alla necessità che il rifiuto sia sottoposto ad operazioni di recupero e che emerge, da quanto riferito dai testi di polizia giudiziaria, che i materiali inerti costituenti rifiuti, lungi dall'essere stati sottoposti ad operazioni di recupero, erano stati utilizzati "tali e quali nella loro natura e conformazione" senza alcun trattamento nella costruzione delle fondamenta dell'immobile. 6 &mete 2.3. Quanto alla terza doglianza, si ribadisce che,Vrill- tema di deposito incontrollato di rifiuti, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. non è sufficiente il riferimento al solo quantitativo di rifiuti depositato, ma deve valutarsi l'effettivo pericolo di danno all'ambiente o la sua compromissione in concreto conseguente alla specifica condotta (Sez. 3, n. 22080 del 15/05/2025, Munafò, non massimata;
Sez. 3, n. 22079 del 15/05/2025, Laterza, non massimata;
Sez. 3, n. 5410 del 17/10/2019, dep. 2020, Crocetti, Rv. 278574) e che non è sufficiente che il fatto sia occasionale, ma è necessario che l'offesa, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen. sia ritenuta di particolare tenuità (Sez. 3, n. 50782 del 26/09/2019, Bordoni, Rv. 277674). Nel caso di specie, si osserva che si contesta al professionista, direttore dei lavori, l'attività reiterata di raccolta e di utilizzo di rifiuti da demolizione per riempire le fondazioni di un'area di circa 1400 mq di un immobile da adibirsi a supermercato— dunque non in modo occasionale- e che il giudice a quo ha escluso che da tale condotta possa derivare un pericolo esiguo per la pubblica incolumità e per la sicurezza della costruzione ed evidenziato anche il danno cagionato alla committenza nello svolgimento dell'incarico professionale. 3. Pertanto, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso di RA UC, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il ricorso di MU MO deve essere rigettato, con condanna al pagamento delle spese processuali.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso di RA UC che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso . di MU MO che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 09/10/2025
• udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO ESPOSITO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita per il ricorso di RA e rigetto per il ricorso del MU. udito il difensore L'avv. Cucinotta chiede l'accoglimento di entrambi i ricorsi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 37511 Anno 2025 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 09/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 02/05/2025, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, ha revocato la confisca delle aree sottoposte a sequestro disposta a carico dell'appellante UC RA, disponendone la restituzione agli aventi diritto, e ha confermato nel resto l'impugnata sentenza di condanna alla pena di mesi 9 di arresto ed euro 500 di ammenda, nei confronti di RA UC per il reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs.152/2006, e di condanna alla pena di mesi due di arresto nei confronti di MO MU per il reato di cui all'art. 256, comma 3, d.lgs.152/2006. 2.Si precisa che a MO MU, nella qualità di direttore dei lavori, si contesta di aver effettuato, in assenza di autorizzazione, attività di raccolta di rifiuti da demolizione provenienti dalla società cooperativa sociale onlus NE.it , utilizzandoli per riempire le fondazioni di una costruzione su un'area di circa 1400 m 2 . Si contesta a UC RA, quale legale rappresentante della società cooperativa NE.it , di aver realizzato una discarica ove veniva reiteratamente depositato materiale di risulta, in assenza di autorizzazioni. 3.Avverso la suddetta sentenza ricorrono per cassazione con distinti ricorsi MO MU e UC RA. 4.11 ricorso di UC RA è affidato ad un unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta l'omessa valutazione da parte del giudice a quo dei motivi di appello e della memoria difensiva depositata in data 05/03/2024, a cui il ricorrente si riporta. Il motivo è articolato in tre punti. 4.1.11 ricorrente lamenta vizio della motivazione e violazione di norme processuali con riguardo all'acquisizione e alla valutazione probatoria delle prove raccolte in un separato e diverso procedimento a cui l'imputato non aveva partecipato (si precisa: a carico del coimputato .MU). Evidenzia che il materiale probatorio acquisito e formatosi nel suddetto procedimento è confluito, dopo che è stata espletata l'istruzione probatoria, nell'odierno procedimento, sebbene vi sia stata espressa opposizione (verbale del 05/03/2024). Peraltro, nei due procedimenti si contestavano diverse fattispecie di reato. Evidenzia di aver rappresentato la suddetta questione, lamentando la inutilizzabilità degli atti probatori al giudice d'appello, il quale, con motivazione erronea ed illogica, ha definito il procedimento riunito una mera "replica" concernente i medesimi fatti e le medesime prove e ritenuto utilizzabili tutti gli atti presenti nel fascicolo del dibattimento, comprese le prove orali, senza neppure menzionarle. 4.2.Lamenta inoltre il ricorrente violazione del divieto del bis in idem in relazione al procedimento recante n. 7052/2020 RGNR a suo carico, concernente le medesime violazioni, conclusosi con esito assolutorio. La Corte di appello ha affermato, erroneamente, che i fatti contestati nei procedimenti penali concernenti pregressa attività di accumulo di materiali, sono diversi, successivi e ben distinti rispetto a quelli oggetto dal vaglio processuale nell'odierno 1 A.: procedimento, trattandosi di cumuli di rifiuti accresciuti' nel tempo, come risulta dalla visualizzazione diacronica della immagini dei luoghi. Tali argomentazioni sono tuttavia smentite dalla consulenza acquisita in atti, effettuata dal consulente del ricorrente, che, a prescindere dalle modalità di redazione, confuta, con dati concreti e documentali, la preesistenza dell'accumulo e l'affermazione della continua attività di scarico e di prelievo di rifiuti nonché la stessa natura di rifiuti, essendo stato effettuato un prelievo di .materiale a monte. In ordine a tali profili, nel corso del giudizio di merito, il ricorrente ha fatto richiesta di espletamento di perizia tecnica che non è stata accolta dal giudice a quo. Erra, inoltre, la Corte territoriale nel non qualificare il RA come semplice dipendente della società, ma quale amministratore di fatto della società NE.it . Evidenzia il ricorrente di essere giunto in cantiere in quanto appositamente allertato. " 4.3. Infine, illogica e viziata è la motivazione in ordine alla questione sottoposta/I quarto motivo di impugnazione, relativo alla erronea applicazione dell'art. 256 comma 1 del decreto legislativo 152/2006 e alla richiesta di riqualificazione giuridica dei fatti ai sensi del comma 2. E' parimenti carente la motivazione in ordine al rigetto delle richieste di concessione delle circostanze attenuanti generiche, effettuate con il relativo motivo di appello a cui il ricorrente si riporta. 5. Il ricorso di MO MU è affidato a tre motivi. 5.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge, vizio della motivazione e travisamento della prova in ordine all'affermazione della responsabilità. Precisa che il direttore dei lavori non è titolare di alcuna posizione di garanzia dalla quale scaturisca la responsabilità penale per omesso impedimento dell'evento in ordine all'attività di gestione di rifiuti o di utilizzo non autorizzato di rifiuti. La qualità di produttore di rifiuti, infatti, nei contratti di appalto di opere edilizie, deve essere attribuita all'appaltatore, soggetto sul quale gravano gli obblighi di conferimento e di smaltimento dei rifiuti, mentre per il committente vi è responsabilità penale solo nel caso di ingerenza e controllo diretto sullo svolgimento dei lavori. Pertanto, è erronea l'affermazione della responsabilità del direttore dei lavori per violazione del dovere di vigilanza. Richiama al riguardo precedenti giurisprudenziali che negano la responsabilità penale del direttore dei lavori in ordine alla conformità delle opere alle previsioni del permesso di costruire e precisa che l'art. 29 del dpr 380/2001 non attribuisce alcun obbligo di controllo a carico del direttore dei lavori sulla gestione dei rifiuti in cantiere. Non è stata neppure accertata alcuna condotta attiva di partecipazione al deposito del materiale né la presenza durante le fasi di abbandono e di utilizzo del rifiuto. Costituisce dato incontrovertibile che al momento dell'arrivo dei rifiuti e del loro conferimento nelle fondazioni il direttore dei lavori non era presente in cantiere. Il giudice ha travisato la prova affermando che dalle prove testimoniali si evince che una parte dei laterizi qualificati come rifiuti fossero già da tempo giacenti nella fondazioni. Dalle dichiarazioni dei testi SE e DI non si evince il 2 trasporto e lo sversamento di altri materiali inerti nelle fondazioni, ulteriori rispetto a quelli trasportati e sversati in cantiere la sera tra il 14- 15 maggio del 2021. 5.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione dell'art.2 cod. pen., in -4-•• Qe.e oif..." relazione al Decreto Ministeriale n. 152 del 2022 Ministero Transizione .R n .G ica, in forza del quale una determinata tipologia di inerti, in passato qualificata come rifiuti, può divenire utilizzabile in quanto sottoposta ad operazioni di recupero. La Corte di appello ha confermato la natura di rifiuto non sottoposta a trattamento di recupero, dei materiali adoperati per la costruzione delle fondamenta dell'immobile in violazione del suddetto decreto, in quanto ha ritenuto che i suddetti inerti avrebbero dovuto essere sottoposti a trattamenti di separazione, fresatura, polverizzazione. Il DM richiamato, tuttavia, esclude la qualità di rifiuto dei materiali di scarto che possono essere riutilizzati e trasformati per ottenere un valore utile se sottoposti ad operazioni di riciclo, di riutilizzo, di rigenerazione e di valorizzazione energetica. Pertanto, i materiali edili sono stati riutilizzati conformemente a quanto stabilisce il suddetto decreto ministeriale ed è cessata la natura di rifiuto. 5.3. Con il terzo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 131 bis cod. pen., essendo modesto il disvalore penale e il grado di colpevolezza, e non essendo stato arrecato alcun pregiudizio per la pubblica incolumità. 6. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del RA e il rigetto del ricorso del MU. RITENUTO IN FATTO 1. Il ricorso di RA è inammissibile. 1.1 Premesso che i motivi di ricorso che censurano il mero richiamo per relationem al contenuto dell'atto di appello sono inammissibili perché non soddisfano il requisito di specificità (Sez. 3, n. 20917 del 17/04/2025, Randazzo, non massimata;
Sez. 6, n. 32355 dell'08/07/2024, Compagno, Rv, 286857; Sez. 6, 29/10/2015 n. 45948, Shoshi, Rv. 265276; Sez. 6, 01/10/2013 n. 47546, Delle Fazio, Rv. 258664), in ordine alla prima questione, si precisa che all'udienza del 05/12/2022 il Tribunale aveva disposto lo stralcio della posizione di RA UC a seguito della richiesta di definizione tramite oblazione avanzata dall'imputato MU. Il giudice, successivamente, preso atto del mancato pagamento dell'oblazione dal parte del MU, aveva revocato l'ammissione al beneficio e trasmesso il fascicolo per la trattazione del processo ad altro magistrato tabellarmente competente. Nel corso del giudizio di primo grado instaurato a carico del MU (recante rg. 1801/2022 RGT e n.2896/2021 RGRN), il giudice competente aveva disposto l'apertura del dibattimento, ammesso ed escusso le prove richieste dalle parti e, all'udienza del 05/03/2023, disposto la riunione del procedimento con quello a carico del 3 i i2 RA, la cui posizione era stata in precedenza stralciata (recante rg. 2050/22). Dal verbale di udienza del 05/03/2023 - accessibile a questa Corte, trattandosi di questione processuale - emerge che è stata formalmente disposta la riunione dei due procedimenti che non era stata formalizzata nelle precedenti udienze e che natia stessa udienza si è proceduto all'escussione dei testi richiesti dalle parti. Tanto premesso, in ordine alla questione di inutilizzabilità delle prove assunte, sollevata in sede di appello dall'imputto, si precisa che la _.orte territoriale ha affermato che nel corso dei due procedimenti sono stati escussi i medesifu testi e che è stato replicato il loro esame alla presenza dei difensori. Pertanto, il medesimo materiale probatorio è transitato nel riunito procedimento senza alcuna violazione del contraddittorio, alla presenza dei difensori di entrambi gli imputati dopo la pronuncia dell'ordinanza di riunione. Si precisa inoltre che, laddove venga dedotta l'invalidità di un atto di rilevanza probatoria, spetta al ricorrente argomentare circa l'incidenza dell'eventuale eliminazione delle risultanze probatorie sulla solidità della piattaforma probatoria a suo carico, mostrando come lo spessore dimostrativo delle acquisizioni residuali sia insufficiente a giustificare il decisum. Il ricorrente avrebbe dovuto dunque specificare la rilevanza della censura formulata e cioè l'incidenza di un eventuale riconoscimento del vizio di inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali o delle prove documentali sulla consistenza del sostrato probatorio a carico del ricorrente. Quest'analisi non è tuttavia neppure accennata nel motivo di ricorso, che deve dunque considerarsi generico e perciò inammissibile. 1.2. Quanto alla seconda questione, come è noto, la Corte EDU ha stabilito che sussiste violazióne dell'art. 4 del Protocollo n. 7, che sancisce il principio del divieto di bis in idem, qualora si tratti della stessa condotta da parte delle stesse persone, alla stessa data. Ai fini dell'operatività del divieto di bis in idem, la questione, infatti, non è quella di stabilire se i contorni normativi delle fattispecie illecite siano o meno identici, ma se le condotte ascritte nel procedimento dinanzi ai giudici penali siano sostanzialmente e naturalisticamente le stesse. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha negato la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. con riferimento al giudicato datato 22/05/2014 evidenziando che i fatti contestati nel presente processo sono diversi, successivi e ben distinti rispetto a quelli già oggetto di vaglio processuale con la suddetta sentenza, trattandosi, in buona sostanza di una nuova gestione di discarica abusiva di rifiuti posta in essere a distanza di tempo rispetto ai fatti oggetto del pronunciamento di prescrizione adottato nel 2014. In tal senso, il giudice a quo ha richiamato le immagini ritraibili dagli applicativi informatici Google Earth e Street View acquisite dalla polizia giudiziaria in fase di indagini, da cui emerge un fenomeno di periodico accrescimento dei volumi del materiale inerte depositato nell'area ed una continua attività di prelievo e scarico di rifiuti successivamente al 2010, come si vede da documentazione accessibile a tutti. Ha quindi ritenuto che dagli elementi acquisiti emerga in modo inconfutabile la diversa consistenza, sagomatura ed ampiezza del cumulo di rifiuti nel susseguirsi degli anni, in epoca successiva al 2010. 4 1.3. Infine, quanto al terzo motivo, esso è viziato da genericità, avendo il ricorrente fatto mero richiamo ai motivi di appello in ordine alla qualifica di amministratore e alla qualificazione dei fatti ai sensi del comma 2 dell'art. 256 d.lgs. 152/2006. Al riguardo, il giudice a quo ha escluso che vi fosse una mera attività di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti, essendo stata riscontrata una continua attività di sversamento e accumulo di rifiuti in un'area riconducibile alla società cooperativa NE.it , che effettuava attività di raccolta priva di autorizzazione, essendo la società titolare di autorizzazione per il solo trasporto di rifiuti non trattati e al fine del conferimento in discarica, ma non per il deposito né la lavorazione. E', inoltre, emerso che il RA aveva fornito i rifiuti trasportati in cantiere e sversati nelle fondamenta della costruzione che provenivano dall'area di deposito della società cooperativa NE.it . di cui il RA, come emerge dalla visura camerale storica, era consigliere di amministrazione nonché dalla medesima dichiarazione autografa rilasciata dall'imputato che ha dichiarato di essere responsabile del sito e del terreno. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice a quo, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, non sindacabile in sede di legittimità, ha evidenziato che il ricorrente ha ripetutamente utilizzato il sito che è stato sottoposto a sequestro più volte, giungendo persino a conformare i documenti di trasporto allo scopo di creare una parvenza di legittimità in ordine alla cessione di rifiuti non trattati a terzi trasportatori in assenza di autorizzazione e ha richiamato i precedenti penali dell'imputato e le modalità insidiose della condotta, ritenendo del tutto proporzionata alla gravità del fatto la pena irrogata dal primo giudice. 2. Il ricorso formulato da MU deve invece essere rigettato. 2.1.In ordine alla prima doglianza, si ribadisce che il direttore dei lavori di un cantiere non è, per ciò solo, responsabile della violazione della normativa sui rifiuti, non essendo ravvisabile a suo carico, a differenza di quanto avviene in materia edilizia, alcun obbligo di vigilanza e A denuncia (Sez. 3, n. 44457 del 21/10/2009, Rv. 245269). Si evidenzia altresì che la mancata previsione di un obbligo di garanzia o di vigilanza del direttore dei lavori sul corretto espletamento da parte dell'appaltatore delle operazioni di raccolta e di smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività edificatoria non esclude la sua partecipazione attiva al reato di cui all'art. 256 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualora l'illecita attività di smaltimento sia prevista dal progetto eseguito sotto la sua direzione, costituendo parte essenziale dell'appalto e della sua attività professionale (Sez. 3, n. 43160 del 08/05/2018, Rv. 273943) o qualora risulti che egli abbia materialmente e consapevolmente detenuto i rifiuti, in quanto la responsabilità in ordine al complessivo iter di smaltimento grava congiuntamente in capo al produttore in senso "giuridico" o in senso "materiale" e al detentore degli stessi, indipendentemente dalle previsioni di uno specifico accordo tra le parti per regolare gli obblighi gravanti su costoro (Sez.3, n. 39952 del 16/04/2019, Rv. 278531). 5 Nel caso in disamina, il giudice a quo, lungi dal ritenere sussistente una posizione di garanzia, ha ravvisato una responsabilità diretta del direttore dei lavori, il quale ha detenuto i rifiuti e partecipato attivamente alla illecita attività di smaltimento dei rifiuti mediante utilizzo nella erigenda costruzione edilizia. Il giudice ha infatti precisato che nel caso di specie i rifiuti non sono stati prodotti dall'appaltatore in cantiere, ma sono stati sistematicamente e illecitamente utilizzati, senza alcuna autorizzazione e senza essere stati sottoposti ad alcun trattamento, nella fase della costruzione della erigenda struttura immobiliare, evidenziando che l'interramento del materiale giacente nelle fondamenta era risalente nel tempo all'interno della costruzione. Pertanto, è del tutto ininfluente che il direttore non fosse presente nel momento dello sversamento dei rifiuti trasportati dalla IS VI e provenienti dal sito gestito dal RA, effettuato nella data in cui è avvenuto l'accertamento, rilevandosi non un inizio di una costruzione, ma la prosecuzione di un'attività di illecito utilizzo di rifiuti non trattati. 2.2. Quanto alla violazione del D.M. 22 settembre 2022, n. 122 ( recante Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale), si precisa che l'art. 184 ter d.lgs. n. 152 del 2006, intitolato "cessazione della qualifica di rifiuto", stabilisce in modo tassativo le condizioni per potere escludere la qualifica di rifiuto. La norma, al comma 2, stabilisce che i criteri da adottare nell'espletamento delle operazioni di recupero, sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Segnatamente, qui rileva il Decreto del Ministro della Transizione 'ecologica del 27 settembre 2022 n. 152, il quale, lungi dall'escludere la necessità di procedere alle operazioni di recupero, ne ha modificato e disciplinato le modalità. Pertanto, non è affatto venuta meno la necessità che il rifiuto sia sottoposto ad operazione di recupero affinchè possa essere definitivamente sottratto alla disciplina in materia di gestione dei rifiuti, in quanto la cessazione della qualifica di rifiuto deriva da una pregressa e necessaria attività di recupero, che costituisce una fase della gestione del rifiuto che deve in ogni caso essere posta in essere da soggetto a ciò autorizzato (Sez. 3, n. 682 del 23/11/2023, dep. 2024, non nnassimata). In sostanza, è necessario che il rifiuto sia sottoposto ad un'operazione di trasformazione, il cui principale risultato è di permettere al rifiuto di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero altrimenti utilizzati per assolvere ad una particolare funzione all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. Nel caso in disamina, il giudice a quo, correttamente, ha rilevato che il regolamento ministeriale n. 152 del 2022 fa espresso riferimento alla necessità che il rifiuto sia sottoposto ad operazioni di recupero e che emerge, da quanto riferito dai testi di polizia giudiziaria, che i materiali inerti costituenti rifiuti, lungi dall'essere stati sottoposti ad operazioni di recupero, erano stati utilizzati "tali e quali nella loro natura e conformazione" senza alcun trattamento nella costruzione delle fondamenta dell'immobile. 6 &mete 2.3. Quanto alla terza doglianza, si ribadisce che,Vrill- tema di deposito incontrollato di rifiuti, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. non è sufficiente il riferimento al solo quantitativo di rifiuti depositato, ma deve valutarsi l'effettivo pericolo di danno all'ambiente o la sua compromissione in concreto conseguente alla specifica condotta (Sez. 3, n. 22080 del 15/05/2025, Munafò, non massimata;
Sez. 3, n. 22079 del 15/05/2025, Laterza, non massimata;
Sez. 3, n. 5410 del 17/10/2019, dep. 2020, Crocetti, Rv. 278574) e che non è sufficiente che il fatto sia occasionale, ma è necessario che l'offesa, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen. sia ritenuta di particolare tenuità (Sez. 3, n. 50782 del 26/09/2019, Bordoni, Rv. 277674). Nel caso di specie, si osserva che si contesta al professionista, direttore dei lavori, l'attività reiterata di raccolta e di utilizzo di rifiuti da demolizione per riempire le fondazioni di un'area di circa 1400 mq di un immobile da adibirsi a supermercato— dunque non in modo occasionale- e che il giudice a quo ha escluso che da tale condotta possa derivare un pericolo esiguo per la pubblica incolumità e per la sicurezza della costruzione ed evidenziato anche il danno cagionato alla committenza nello svolgimento dell'incarico professionale. 3. Pertanto, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso di RA UC, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il ricorso di MU MO deve essere rigettato, con condanna al pagamento delle spese processuali.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso di RA UC che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso . di MU MO che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 09/10/2025