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Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/03/2024, n. 11189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11189 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da US RA PA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/06/2022 della Corte di assise di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere RA Centofanti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria ES OY, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilit:à del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avvocato Valerio Vianello Accorretti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11189 Anno 2024 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 28/11/2023 RITENUTO IN IIFATTO 1. RA PA US è stato tratto a giudizio per rispondere, in concorso con IN TO e MA RI, separatamente giudicati, e con altri soggetti non identificati: - dell'omicidio premeditato, mosso da motivi abietti e attuato il 2 dicembre 2012 con metodo e finalità mafiose, di KO RO;
- della detenzione e del porto illegali delle due armi comuni da sparo impiegate nel relativo agguato. 2. In prospettazione accusatoria: - RI e TO, al vertice del clan Amato-Pagano, avevano deliberato un'azione di fuoco diretta a colpire RO, soggetto affiliato alla compagine camorristica, nonché referente di essa sul territorio di Melito di Napoli nel settore degli stupefacenti. - US aveva materialmente eseguito l'omicidio. Egli aveva attirato la vittima in un tranello, per poi colpirla a morte con undici colpi di pistola al capo, al corpo e al braccio sinistro. - L'uccisione di RO era avvenuta nell'ambito della c.d. "terza faida" di Secondigliano. I rapporti tra RO e i suoi capi si erano deteriorati a causa dell'indisciplina mostrata nei loro confronti dalla vittima, che non si atteneva alle istruzioni date nella gestione degli affari illeciti. Questo comportamento aveva allarmato i vertici della cosca, che avevano timore che, in caso di arresto, egli potesse decidere di collaborare con la giustizia. 3. La Corte di assise di Napoli ha giudicato US colpevole dei reati ascritti, uniti in continuazione, esclusa l'aggravante dei motivi abietti, ritenuta invece la contestata recidiva, e, con sentenza 8 marzo 2021, lo ha condannato alla pena principale dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di un anno. Il quadro probatorio, a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità, poggia sulla chiamata in correità di TO e sui riscontri ricavabili dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia PA AZ, BI LI, CH AZ, TO AC, GA NU e IN NU. 4. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di assise di appello di Napoli ha respinto il gravame dell'imputato e ha confermato la decisione di primo grado. 2 4.1. Il giudice di appello ha anzitutto ripercorso le dichiarazioni di IN TO. Questi aveva riferito di avere ordinato l'omicidio di RO, insieme a RI, per le ragioni sopra indicate, e di avere dato mandato all'imputato, nonché ad LE IA e a tale Mustafà, di portare a compimento il mandato. Per quanto riguarda le modalità esecutive, TO aveva dichiarato di avere appreso da US che questi aveva sparato alla vittima, intenta alla guida della sua automobile lungo la strada statale Asse mediano, allorché RO si trovava ancora a bordo;
i colpi di grazia sarebbero stati però inferti quando RO, dopo essere disceso, stava tentando di fuggire a piedi;
il suo corpo senza vita veniva infatti ritrovato più tardi, a breve distanza. 4.2. Il giudice di appello si è quindi nuovamente soffermato sulle dichiarazioni a riscontro. PA AZ aveva dichiarato di avere saputo da LE IA, durante una comune successiva detenzione, che ad uccidere RO erano stati lo stesso IA assieme a US, e che il mandato era venuto da RI e TO. AZ aveva saputo altresì da IA che questi si sarebbe dovuto occupare del recupero e del trasporto del cadavere;
senonché l'autovettura originariamente destinata allo scopo si era guastata ed era stata utilizzata l'automobile della stessa vittima. Il collaboratore aveva altresì ricevuto le confidenze di MA CE, amico e guardaspalle di EN LE, a sua volta legato all'imputato. Secondo queste informazioni, l'omicidio era avvenuto in località CO LL nell'autorimessa ove era parcheggiata l'automobile. BI LI aveva dichiarato di aver appreso da US del suo coinvolgimento nell'omicidio, programmato da 13aiano su mandato di RI. CH AZ aveva confermato di avere saputo da US, il giorno stesso del fatto, che questi aveva commesso il delitto assieme a IA;
che l'ordine era stato dato da TO, perché RO si era «montato la testa» e si temeva che potesse collaborare con la giustizia, se catturato;
che l'omicidio era stato preceduto da una riunione;
che US e IA avevano ucciso la vittima nell'autorimessa della palazzina dove si era tenuta la riunione. Le dichiarazioni di TO AC, GA NU e IN NU apportavano ulteriori riscontri di contesto. 4.3. Il giudice di appello, in punto di idoneità e concludenza probatoria di tali narrati, si è interamente riportato alla decisione di primo grado, affermando che quest'ultima avesse adeguatamente motivato in ordine alla attendibilità e convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, facendo buon 3 governo delle regole dettate dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione delle chiamate in reità e in correità. 5. Avverso la sentenza di secondo grado RA PA US ricorre per cassazione, con il ministero dell'avvocato Claudio Davíno. Il ricorso è articolato in quattro motivi. 5.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità. La sentenza impugnata sarebbe totalmente priva di un autonomo apparato valutativo-motivazionale, essendo pervenuta alla conferma del giudizio di colpevolezza senza affatto confrontarsi con le doglianze difensive, ma limitandosi a richiamare la sentenza di primo grado. Il motivo riprende, quindi, il contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, per far risaltare le criticità e le incongruenze già denunciate nei motivi di appello e, in tesi, ignorate. TO intestava all'imputato la paternità dell'esecuzione dell'omicidio solo de relato, avendo asseritamente appreso proprio da US le relative modalità. La chiamata in correità, così costruita, non sarebbe stata sottoposta, tuttavia, ad alcun rinnovato vaglio critico a conferma della sua attendibilità. La chiamata sarebbe comunque priva di validi riscontri, non essendo il narrato sovrapponibile a quanto riferito, in modo peraltro incoerente e contraddittorio, dai collaboratori ulteriori. Quanto a PA AZ, questi era, a sua volta, dichiarante de relato, da duplice fonte: egli avrebbe infatti appreso dell'omicidio sia da LE IA, che gli avrebbe inattendibilmente confidato di avervi partecipato assieme all'imputato, sia da MA CE, che avrebbe appreso del fatto da EN LE, non si sa come informato. Si tratterebbe, in questo secondo caso, di una dichiarazione de relato di terzo grado, da fonte ignota e contrastante con quanto riferito da TO circa il luogo di avvenuta consumazione (non l'Asse mediano ma l'autorimessa di CO LL). Quanto a CH AZ, ulteriore testimone de relato, sarebbe agli atti un'intercettazione ambientale di una conversazione avvenuta tra il dichiarante e la fidanzata della vittima, in cui il dichiarante commenterebbe l'omicidio sostenendo che era stato eseguito da US per ragioni di natura personale. Anche CH AZ, poi, aveva indicato l'autorimessa di CO LL come luogo dell'uccisione; il cadavere sarebbe stato successivamente trasportato in automobile (una Ford Fiesta, e non una Fiat Panda) e abbandonato nei pressi del cimitero di Melito. Ulteriori divergenze si registrerebbero in merito ai nomi delle persone presenti alla riunione nei momenti antecedenti l'omicidio. 4 Per quanto riguardava BI LI, le sue dichiarazioni, oltre a contrastare con quelle di TO, sarebbero anche internamente contraddittorie. Il dichiarante avrebbe più volte cambiato versione in ordine alle persone presenti all'interno dell'appartamento prima dell'omicidio, al luogo dove egli si trovava, alle circostanze in cui egli avrebbe appreso della morte di RO, al movente. Sarebbe una fonte totalmente inaffidabile. Anche le risultanze tecnico-scientifiche di indagine sarebbero contrastanti con le dichiarazioni dei collaboratori. Dall'esame autoptico risulterebbe che il delitto fosse avvenuto antecedentemente alla mezzanotte del 2 dicembre 2012, ma la circostanza sarebbe inconciliabile con il narrato dei collaboratori, che avrebbero fatto riferimento alle prime ore del mattino del 3 dicembre. Né, prima di mezzanotte, la vittima avrebbe potuto essere uccisa sul luogo, assai trafficato, del ritrovamento, avvenuto alle 7 del mattino, perché il suo corpo sarebbe stato ben prima notato e segnalato. La macchia di sangue presente sull'asfalto, sotto il corpo della vittima, smentiva la tesi che l'esecuzione andasse collocata nell'autorimessa di CO LL. La vittima, infine, era stata attinta da colpi di arma da fuoco provenienti da armi di diverso calibro, in contrasto con quanto affermato sul punto dal collaboratore TO. Sulla base di queste considerazioni, la difesa ritiene che la sentenza impugnata debba essere annullata, essendo basata su dichiarazioni discordanti e inattendibili, impropriamente ritenute sovrapponibili e convergenti, in spregio ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione della prova dichiarativa e alle censure difensive che quei principi richiamavano. 5.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rilievo della premeditazione. La sentenza impugnata non avrebbe individuato il momento di insorgenza della volontà omicida difesa, né avrebbe argomentato in merito ai due elementi, l'uno cronologico, l'altro psicologico, necessari per ritenere sussistente l'aggravante in discorso. 5.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rilievo della recidiva. La relativa richiesta di esclusione non sarebbe stata esaminata. 5.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nella massima estensione ed in misura prevalente sulle contestate aggravanti. 5 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della sua penale responsabilità, assumendo violato, ad opera dlella sentenza impugnata, il metodo di valutazione prescritto dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in ragione della dedotta inaffidabilità soggettiva e oggettiva delle fonti dichiarative rappresentate dai collaboratori di giustizia, nonché di pretese insanabili incongruenze e antinomie dei relativi narrati, che - non adeguatamente superate dalla sentenza stessa - impedirebbero loro, in base ai criteri epistemologici elaborati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, di integrarsi vicendevolmente e assurgere a dignità di prova. Il motivo è fondato, nei termini e limiti di seguito precisati. 2. Noti sono i corretti criteri di valutazione delle chiamate in reità, o in correità, alla stregua dei principi sul tema ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice deve in primo luogo verificare la credibilità del dichiarante, valutando la sua personalità, le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i suoi rapporti con i chiamati ulteriori e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all'accusa dei coautori e complici;
in secondo luogo, deve verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese, valutandone l'intrinseca consistenza e le caratteristiche, avendo riguardo, tra l'altro, alla loro spontaneità e autonomia, alla loro precisione, alla completezza della narrazione dei fatti, alla loro coerenza e costanza;
deve, infine, verificare l'esistenza di riscontri esterni di natura individualizzante («gli altri elementi di prova» di cui è menzione nell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.), onde trarne la necessaria e definitiva conferma del costrutto accusatorio (ex pluribus, Sez. 2, n. 21171 del 07/05/2013, Lo Piccolo, Rv. 255553-01; Sez. 6, n. 16939 del 20/12/2011, dep. 2012, De Filippi, Rv. 252630-01; Sez. 5, n. 31442 del 28/06/2006, Salinitro, Rv. 235212-01). I riscontri esterni possono anche consistere in chiamate in reità o correità ulteriori, e quindi l'affermazione di penale responsabilità può certamente basarsi su dichiarazioni accusatorie plurime, tutte provenienti da soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., purché queste rivestano i caratteri di attendibilità e soggettiva credibilità di cui si è detto, e gli ulteriori caratteri di reciproca autonomia e adeguata convergenza individualizzante (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 20:13, Aquilina, Rv. 255143-01; v. anche Sez. 1, n. 18019 del 11/10/2017, dep. 2018, Calabria, Rv. 6 273301-01; Sez. 1, n. 34712 del 02/02/2016, Ausilio, Rv. 267528-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260607-01). Quando la chiamata abbia come fondamentale riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, chiamate di analogo tenore che siano anche de relato, il vaglio deve essere particolarmente stringente e devono essere riassuntivamente rispettate le seguenti condizioni: a) deve risultare positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, secondo i canoni già sopra enunciati;
b) devono essere accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo;
c) deve esservi la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum;
d) deve esservi l'indipendenza delle chiamate, nel senso che esse non devono rivelarsi frutto di intese fraudolente;
e) deve sussistere l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (tra le molte Sez. 1, n. 41238 del 26/06/2019, Vaccaro, Rv. 277134 - 01). Alla Corte Suprema compete il sindacato in ordine alla completezza, correttezza e logicità del ragionamento seguito al riguardo e delle argomentazioni sostenute per qualificare l'elemento probatorio (Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677), e in tale specifica prospettiva funzionale essa è chiamata a ripercorrere l'esperienza conoscitiva del giudice del merito. 3. Riguardata alla luce di tali criteri, la sentenza in verifica non supera il vaglio di legittimità. Essa, infatti, dovendo cimentarsi con il tema dell'apprezzamento istruttorio di plurime chiamata in correità, o anche solo in reità, per lo più de relato e non asseverate, o non asseverabili, dalla fonte diretta, se pure formalmente richiama i pertinenti parametri di valutazione, sopra sintetizzati, sfugge sul punto ad ogni vero approfondimento. Il giudice di appello effettua un acritico recepimento delle valutazioni e conclusioni cui era pervenuto il primo decisore e non riesarnina in concreto, anche solo per dimostrarne, se del caso, l'infondatezza, i profili di criticità che gli specifici motivi di appello avevano evidenziato, e che il primo motivo odierno in larga parte ripropone, in ordine all'attendibilità, intrinseca ed estrinseca, delle dichiarazioni, e in ordine all'effettivo grado di convergenza delle chiamate su punti non propriamente marginali del narrato (luogo di consumazione, modalità 7 omicida, movente); come pure in ordine alla congruenza della ricostruzione a quel narrato sottostante con gli accertamenti balistici e tecnico-scientifici condotti su persone e luoghi, oggetto di ulteriori e pertinenti censure, che non sono state prese in minima considerazione. Vero è che questa Corte suole affermare che la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice e recependo sostanzialmente i passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218- 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv. 236181). Tale principio non può essere inteso, tuttavia, come affrancazione del giudice di secondo grado da ogni serio impegno motivazionale, né rappresentare il pretesto per la sostanziale vanificazione del mezzo di impugnazione (Sez. U, n. 919 del 26/11/2003, dep. 2004, Gatto, Rv. 226488-01), quale opportunità che l'ordinamento riconosce alla parte processuale di ottenere una nuova valutazione, ispirata a canoni di appropriatezza, eventuale concisione ma comunque di effettività, di specifici temi e questioni che ritenga, spiegandone contestualmente le ragioni, la decisione impugnata non abbia affrontato in modo soddisfacente. A fronte delle ampie e puntuali deduzioni confutative dell'appellante, il giudice a quo avrebbe dovuto, ancorché sinteticamente, farsi nuovamente carico delle segnalate discrasie e degli elementi che si pretendevano dissonanti e svolgere un suo proprio ragionamento sul perché le relative doglianze fossero da ritenere inidonee ad infirmare la tenuta motivazionale della decisione appellata, senza rifugiarsi in proclamazioni assertive. Un serio confronto del secondo giudice con le argomentazioni difensive al riguardo è viceversa mancato. 4. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio, previo assorbimento dei motivi ulteriori di impugnazione, ai fini del rinnovato giudizio in ordine in ordine alla credibilità, attendibilità e reciproca capacità di riscontro delle fonti dichiarative alla luce delle contestazioni difensive. 8
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Napoli. Così deciso il 28/11/2023
udita la relazione svolta dal consigliere RA Centofanti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria ES OY, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilit:à del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avvocato Valerio Vianello Accorretti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11189 Anno 2024 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 28/11/2023 RITENUTO IN IIFATTO 1. RA PA US è stato tratto a giudizio per rispondere, in concorso con IN TO e MA RI, separatamente giudicati, e con altri soggetti non identificati: - dell'omicidio premeditato, mosso da motivi abietti e attuato il 2 dicembre 2012 con metodo e finalità mafiose, di KO RO;
- della detenzione e del porto illegali delle due armi comuni da sparo impiegate nel relativo agguato. 2. In prospettazione accusatoria: - RI e TO, al vertice del clan Amato-Pagano, avevano deliberato un'azione di fuoco diretta a colpire RO, soggetto affiliato alla compagine camorristica, nonché referente di essa sul territorio di Melito di Napoli nel settore degli stupefacenti. - US aveva materialmente eseguito l'omicidio. Egli aveva attirato la vittima in un tranello, per poi colpirla a morte con undici colpi di pistola al capo, al corpo e al braccio sinistro. - L'uccisione di RO era avvenuta nell'ambito della c.d. "terza faida" di Secondigliano. I rapporti tra RO e i suoi capi si erano deteriorati a causa dell'indisciplina mostrata nei loro confronti dalla vittima, che non si atteneva alle istruzioni date nella gestione degli affari illeciti. Questo comportamento aveva allarmato i vertici della cosca, che avevano timore che, in caso di arresto, egli potesse decidere di collaborare con la giustizia. 3. La Corte di assise di Napoli ha giudicato US colpevole dei reati ascritti, uniti in continuazione, esclusa l'aggravante dei motivi abietti, ritenuta invece la contestata recidiva, e, con sentenza 8 marzo 2021, lo ha condannato alla pena principale dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di un anno. Il quadro probatorio, a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità, poggia sulla chiamata in correità di TO e sui riscontri ricavabili dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia PA AZ, BI LI, CH AZ, TO AC, GA NU e IN NU. 4. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di assise di appello di Napoli ha respinto il gravame dell'imputato e ha confermato la decisione di primo grado. 2 4.1. Il giudice di appello ha anzitutto ripercorso le dichiarazioni di IN TO. Questi aveva riferito di avere ordinato l'omicidio di RO, insieme a RI, per le ragioni sopra indicate, e di avere dato mandato all'imputato, nonché ad LE IA e a tale Mustafà, di portare a compimento il mandato. Per quanto riguarda le modalità esecutive, TO aveva dichiarato di avere appreso da US che questi aveva sparato alla vittima, intenta alla guida della sua automobile lungo la strada statale Asse mediano, allorché RO si trovava ancora a bordo;
i colpi di grazia sarebbero stati però inferti quando RO, dopo essere disceso, stava tentando di fuggire a piedi;
il suo corpo senza vita veniva infatti ritrovato più tardi, a breve distanza. 4.2. Il giudice di appello si è quindi nuovamente soffermato sulle dichiarazioni a riscontro. PA AZ aveva dichiarato di avere saputo da LE IA, durante una comune successiva detenzione, che ad uccidere RO erano stati lo stesso IA assieme a US, e che il mandato era venuto da RI e TO. AZ aveva saputo altresì da IA che questi si sarebbe dovuto occupare del recupero e del trasporto del cadavere;
senonché l'autovettura originariamente destinata allo scopo si era guastata ed era stata utilizzata l'automobile della stessa vittima. Il collaboratore aveva altresì ricevuto le confidenze di MA CE, amico e guardaspalle di EN LE, a sua volta legato all'imputato. Secondo queste informazioni, l'omicidio era avvenuto in località CO LL nell'autorimessa ove era parcheggiata l'automobile. BI LI aveva dichiarato di aver appreso da US del suo coinvolgimento nell'omicidio, programmato da 13aiano su mandato di RI. CH AZ aveva confermato di avere saputo da US, il giorno stesso del fatto, che questi aveva commesso il delitto assieme a IA;
che l'ordine era stato dato da TO, perché RO si era «montato la testa» e si temeva che potesse collaborare con la giustizia, se catturato;
che l'omicidio era stato preceduto da una riunione;
che US e IA avevano ucciso la vittima nell'autorimessa della palazzina dove si era tenuta la riunione. Le dichiarazioni di TO AC, GA NU e IN NU apportavano ulteriori riscontri di contesto. 4.3. Il giudice di appello, in punto di idoneità e concludenza probatoria di tali narrati, si è interamente riportato alla decisione di primo grado, affermando che quest'ultima avesse adeguatamente motivato in ordine alla attendibilità e convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, facendo buon 3 governo delle regole dettate dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione delle chiamate in reità e in correità. 5. Avverso la sentenza di secondo grado RA PA US ricorre per cassazione, con il ministero dell'avvocato Claudio Davíno. Il ricorso è articolato in quattro motivi. 5.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità. La sentenza impugnata sarebbe totalmente priva di un autonomo apparato valutativo-motivazionale, essendo pervenuta alla conferma del giudizio di colpevolezza senza affatto confrontarsi con le doglianze difensive, ma limitandosi a richiamare la sentenza di primo grado. Il motivo riprende, quindi, il contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, per far risaltare le criticità e le incongruenze già denunciate nei motivi di appello e, in tesi, ignorate. TO intestava all'imputato la paternità dell'esecuzione dell'omicidio solo de relato, avendo asseritamente appreso proprio da US le relative modalità. La chiamata in correità, così costruita, non sarebbe stata sottoposta, tuttavia, ad alcun rinnovato vaglio critico a conferma della sua attendibilità. La chiamata sarebbe comunque priva di validi riscontri, non essendo il narrato sovrapponibile a quanto riferito, in modo peraltro incoerente e contraddittorio, dai collaboratori ulteriori. Quanto a PA AZ, questi era, a sua volta, dichiarante de relato, da duplice fonte: egli avrebbe infatti appreso dell'omicidio sia da LE IA, che gli avrebbe inattendibilmente confidato di avervi partecipato assieme all'imputato, sia da MA CE, che avrebbe appreso del fatto da EN LE, non si sa come informato. Si tratterebbe, in questo secondo caso, di una dichiarazione de relato di terzo grado, da fonte ignota e contrastante con quanto riferito da TO circa il luogo di avvenuta consumazione (non l'Asse mediano ma l'autorimessa di CO LL). Quanto a CH AZ, ulteriore testimone de relato, sarebbe agli atti un'intercettazione ambientale di una conversazione avvenuta tra il dichiarante e la fidanzata della vittima, in cui il dichiarante commenterebbe l'omicidio sostenendo che era stato eseguito da US per ragioni di natura personale. Anche CH AZ, poi, aveva indicato l'autorimessa di CO LL come luogo dell'uccisione; il cadavere sarebbe stato successivamente trasportato in automobile (una Ford Fiesta, e non una Fiat Panda) e abbandonato nei pressi del cimitero di Melito. Ulteriori divergenze si registrerebbero in merito ai nomi delle persone presenti alla riunione nei momenti antecedenti l'omicidio. 4 Per quanto riguardava BI LI, le sue dichiarazioni, oltre a contrastare con quelle di TO, sarebbero anche internamente contraddittorie. Il dichiarante avrebbe più volte cambiato versione in ordine alle persone presenti all'interno dell'appartamento prima dell'omicidio, al luogo dove egli si trovava, alle circostanze in cui egli avrebbe appreso della morte di RO, al movente. Sarebbe una fonte totalmente inaffidabile. Anche le risultanze tecnico-scientifiche di indagine sarebbero contrastanti con le dichiarazioni dei collaboratori. Dall'esame autoptico risulterebbe che il delitto fosse avvenuto antecedentemente alla mezzanotte del 2 dicembre 2012, ma la circostanza sarebbe inconciliabile con il narrato dei collaboratori, che avrebbero fatto riferimento alle prime ore del mattino del 3 dicembre. Né, prima di mezzanotte, la vittima avrebbe potuto essere uccisa sul luogo, assai trafficato, del ritrovamento, avvenuto alle 7 del mattino, perché il suo corpo sarebbe stato ben prima notato e segnalato. La macchia di sangue presente sull'asfalto, sotto il corpo della vittima, smentiva la tesi che l'esecuzione andasse collocata nell'autorimessa di CO LL. La vittima, infine, era stata attinta da colpi di arma da fuoco provenienti da armi di diverso calibro, in contrasto con quanto affermato sul punto dal collaboratore TO. Sulla base di queste considerazioni, la difesa ritiene che la sentenza impugnata debba essere annullata, essendo basata su dichiarazioni discordanti e inattendibili, impropriamente ritenute sovrapponibili e convergenti, in spregio ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione della prova dichiarativa e alle censure difensive che quei principi richiamavano. 5.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rilievo della premeditazione. La sentenza impugnata non avrebbe individuato il momento di insorgenza della volontà omicida difesa, né avrebbe argomentato in merito ai due elementi, l'uno cronologico, l'altro psicologico, necessari per ritenere sussistente l'aggravante in discorso. 5.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rilievo della recidiva. La relativa richiesta di esclusione non sarebbe stata esaminata. 5.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nella massima estensione ed in misura prevalente sulle contestate aggravanti. 5 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della sua penale responsabilità, assumendo violato, ad opera dlella sentenza impugnata, il metodo di valutazione prescritto dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in ragione della dedotta inaffidabilità soggettiva e oggettiva delle fonti dichiarative rappresentate dai collaboratori di giustizia, nonché di pretese insanabili incongruenze e antinomie dei relativi narrati, che - non adeguatamente superate dalla sentenza stessa - impedirebbero loro, in base ai criteri epistemologici elaborati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, di integrarsi vicendevolmente e assurgere a dignità di prova. Il motivo è fondato, nei termini e limiti di seguito precisati. 2. Noti sono i corretti criteri di valutazione delle chiamate in reità, o in correità, alla stregua dei principi sul tema ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice deve in primo luogo verificare la credibilità del dichiarante, valutando la sua personalità, le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i suoi rapporti con i chiamati ulteriori e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all'accusa dei coautori e complici;
in secondo luogo, deve verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese, valutandone l'intrinseca consistenza e le caratteristiche, avendo riguardo, tra l'altro, alla loro spontaneità e autonomia, alla loro precisione, alla completezza della narrazione dei fatti, alla loro coerenza e costanza;
deve, infine, verificare l'esistenza di riscontri esterni di natura individualizzante («gli altri elementi di prova» di cui è menzione nell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.), onde trarne la necessaria e definitiva conferma del costrutto accusatorio (ex pluribus, Sez. 2, n. 21171 del 07/05/2013, Lo Piccolo, Rv. 255553-01; Sez. 6, n. 16939 del 20/12/2011, dep. 2012, De Filippi, Rv. 252630-01; Sez. 5, n. 31442 del 28/06/2006, Salinitro, Rv. 235212-01). I riscontri esterni possono anche consistere in chiamate in reità o correità ulteriori, e quindi l'affermazione di penale responsabilità può certamente basarsi su dichiarazioni accusatorie plurime, tutte provenienti da soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., purché queste rivestano i caratteri di attendibilità e soggettiva credibilità di cui si è detto, e gli ulteriori caratteri di reciproca autonomia e adeguata convergenza individualizzante (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 20:13, Aquilina, Rv. 255143-01; v. anche Sez. 1, n. 18019 del 11/10/2017, dep. 2018, Calabria, Rv. 6 273301-01; Sez. 1, n. 34712 del 02/02/2016, Ausilio, Rv. 267528-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260607-01). Quando la chiamata abbia come fondamentale riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, chiamate di analogo tenore che siano anche de relato, il vaglio deve essere particolarmente stringente e devono essere riassuntivamente rispettate le seguenti condizioni: a) deve risultare positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, secondo i canoni già sopra enunciati;
b) devono essere accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo;
c) deve esservi la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum;
d) deve esservi l'indipendenza delle chiamate, nel senso che esse non devono rivelarsi frutto di intese fraudolente;
e) deve sussistere l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (tra le molte Sez. 1, n. 41238 del 26/06/2019, Vaccaro, Rv. 277134 - 01). Alla Corte Suprema compete il sindacato in ordine alla completezza, correttezza e logicità del ragionamento seguito al riguardo e delle argomentazioni sostenute per qualificare l'elemento probatorio (Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677), e in tale specifica prospettiva funzionale essa è chiamata a ripercorrere l'esperienza conoscitiva del giudice del merito. 3. Riguardata alla luce di tali criteri, la sentenza in verifica non supera il vaglio di legittimità. Essa, infatti, dovendo cimentarsi con il tema dell'apprezzamento istruttorio di plurime chiamata in correità, o anche solo in reità, per lo più de relato e non asseverate, o non asseverabili, dalla fonte diretta, se pure formalmente richiama i pertinenti parametri di valutazione, sopra sintetizzati, sfugge sul punto ad ogni vero approfondimento. Il giudice di appello effettua un acritico recepimento delle valutazioni e conclusioni cui era pervenuto il primo decisore e non riesarnina in concreto, anche solo per dimostrarne, se del caso, l'infondatezza, i profili di criticità che gli specifici motivi di appello avevano evidenziato, e che il primo motivo odierno in larga parte ripropone, in ordine all'attendibilità, intrinseca ed estrinseca, delle dichiarazioni, e in ordine all'effettivo grado di convergenza delle chiamate su punti non propriamente marginali del narrato (luogo di consumazione, modalità 7 omicida, movente); come pure in ordine alla congruenza della ricostruzione a quel narrato sottostante con gli accertamenti balistici e tecnico-scientifici condotti su persone e luoghi, oggetto di ulteriori e pertinenti censure, che non sono state prese in minima considerazione. Vero è che questa Corte suole affermare che la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice e recependo sostanzialmente i passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218- 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv. 236181). Tale principio non può essere inteso, tuttavia, come affrancazione del giudice di secondo grado da ogni serio impegno motivazionale, né rappresentare il pretesto per la sostanziale vanificazione del mezzo di impugnazione (Sez. U, n. 919 del 26/11/2003, dep. 2004, Gatto, Rv. 226488-01), quale opportunità che l'ordinamento riconosce alla parte processuale di ottenere una nuova valutazione, ispirata a canoni di appropriatezza, eventuale concisione ma comunque di effettività, di specifici temi e questioni che ritenga, spiegandone contestualmente le ragioni, la decisione impugnata non abbia affrontato in modo soddisfacente. A fronte delle ampie e puntuali deduzioni confutative dell'appellante, il giudice a quo avrebbe dovuto, ancorché sinteticamente, farsi nuovamente carico delle segnalate discrasie e degli elementi che si pretendevano dissonanti e svolgere un suo proprio ragionamento sul perché le relative doglianze fossero da ritenere inidonee ad infirmare la tenuta motivazionale della decisione appellata, senza rifugiarsi in proclamazioni assertive. Un serio confronto del secondo giudice con le argomentazioni difensive al riguardo è viceversa mancato. 4. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio, previo assorbimento dei motivi ulteriori di impugnazione, ai fini del rinnovato giudizio in ordine in ordine alla credibilità, attendibilità e reciproca capacità di riscontro delle fonti dichiarative alla luce delle contestazioni difensive. 8
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Napoli. Così deciso il 28/11/2023