Decreto cautelare 3 giugno 2025
Ordinanza cautelare 13 settembre 2025
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00065/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00257/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 257 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Meotto PE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Carlin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lignano Sabbiadoro, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Tudor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del medesimo in Trieste, Galleria Protti 1;
Ricorso in data 30/5/2025 e ricorso per motivi aggiunti in data 11/7/2025 per l'annullamento
della determinazione n. 446 del 27.5.2025 a firma del “Responsabile Settore Edilizia e Territorio” con cui è stato prorogato il termine, scadente il 28.5.2025, per la presentazione delle offerte e richieste di chiarimenti nello ambito degli “avvisi di selezione pubblica per l''affidamento di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa ricadenti nel litorale di Lignano Sabbiadoro”;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lignano Sabbiadoro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2026 la dott.ssa UE GO e uditi per la società ricorrente l’avv. Massimo Carlin e per il Comune intimato l’avv. Alessandro Tudor come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo notificato e depositato il 29 maggio 2025 e successivo ricorso per motivi aggiunti notificato il 10 luglio 2025 e depositato l’11 luglio 2025, la società Meotto PE s.r.l., già affidataria della concessione demaniale marittima con finalità turistico ricreativa in via Lungomare Trieste, Stabilimento balneare “Portofino” (PUD 188) nel Comune di Lignano Sabbiadoro - oggetto, per quanto qui rileva, dell’Avviso di selezione pubblica n. 5 emesso dal Comune ai fini dell’affidamento della nuova concessione per la durata massima di quindici anni - ha impugnato, invocandone l’annullamento, il provvedimento in epigrafe compiutamente indicato, con cui è stato disposto il differimento al 20 giugno 2025 del termine di presentazione delle offerte.
1.1. La ricorrente – che denuncia la violazione di diversi principi e disposizioni di legge e l’eccesso di potere sotto plurimi profili - contesta, in estrema sintesi, che:
- è stata illegittimamente ampliata la platea dei concorrenti, esponendo a maggiori rischi di concorrenzialità gli operatori economici che avevano fatto fede sul termine di presentazione delle offerte stabilito all’atto della riattivazione della procedura a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, 4 aprile 2025, n. 2907. L’assunto è che tale termine (pari a 7 gg.) fosse in sostanza sufficiente, dato che dalla pubblicazione dell’avviso originario (avvenuta antecedentemente alla parentesi dei giudizi instaurati innanzi a questo TAR e poi, per l’appunto, al Consiglio di Stato) gli operatori del settore hanno avuto a disposizione 100 (cento) giorni per esaminare gli avvisi, formulare quesiti e presentare le offerte. Si duole, inoltre, della mancata pubblicazione sul BUR della disposta proroga;
- il provvedimento gravato è stato adottato in violazione o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 2907 del 4 aprile 2025;
- due operatori economici su tre di quelli che hanno chiesto il differimento del termine di presentazione delle offerte non hanno titolo a partecipare personalmente alla gara, né hanno esibito un mandato conferito da operatori aventi titolo. Un operatore economico è, peraltro, radicato sul territorio e, quindi, doveva essere comunque a conoscenza del procedimento in essere.
2. Il Comune di Lignano Sabbiadoro, costituito, ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti per carenza di interesse a ricorrere in capo alla ricorrente, nonché, comunque, controdedotto nel merito a difesa della legittimità dell’attività provvedimentale posta in essere. Ha, quindi, concluso per la reiezione della domanda ex adverso azionata.
3. Dopo la rinuncia di parte ricorrente all’istanza cautelare proposta ex art. 55 c.p.a. (ord. caut. n. 69 in data 13 settembre 2025), in ragione della quale è stata fissata per la trattazione del ricorso l’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 ( rectius 9 febbraio 2026 a seguito della modifica del calendario delle udienze, disposta, da ultimo, con decreto presidenziale n. 36/Pres del 4 dicembre 2025), le parti hanno dimesso memorie ex art. 73 c.p.a., cui ha fatto seguito la replica della ricorrente.
3.1. Il Comune ha, inoltre, in limine versato in atti copia della determinazione della Responsabile del Settore Edilizia e Territorio n. 44 in data 23 gennaio 2025, con la quale, in esito alla procedura selettiva esperita: i) sono stati approvati i verbali della procedura stessa e la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice, che vede collocata al primo posto la società Fast Eat Italy s.r.l. con punti complessivi 71,47 (OT 61,47 e OE 10,00), al secondo posto la società Levante s.r.l. con punti complessivi 68,73 (OT 66,23 e OE 2,50), al terzo posto l’odierna ricorrente con punti complessivi 61,28 (OT 59,68 e OE 1,60) e al quarto posto la società La Notte s.r.l. con punti complessivi 44,23 (OT 43,43 e OE 0,80); ii) è stata aggiudicata la concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa alla prima graduata, Fast Eat Italy s.r.l..
4. L’affare è stato, quindi, chiamato all’udienza su indicata ed ampiamente e a lungo discusso dalle parti, come da evidenza a verbale.
4.1. In particolare:
- la ricorrente – che ha, preliminarmente, chiesto di essere autorizzata a depositare alcuni documenti acquisiti tra il 31/1/2026 e il 6/2/2026, deposito al quale si è opposto il Comune intimato e che è stato, conseguentemente, denegato dal Presidente del Tribunale - ha diffusamente insistito nelle censure dedotte e sviluppate nel ricorso introduttivo e nel ricorso per motivi aggiunti. Inoltre, pur ventilando l’intenzione di gravare l’aggiudicazione, ha reiteratamente insistito per la decisione del gravame in trattazione;
- il Comune – che ha, preliminarmente, rilevato l’improcedibilità del ricorso per la mancata evocazione in giudizio dei controinteressati e la mancata impugnazione dell’aggiudicazione della concessione disposta nelle more del giudizio - si è soffermato, in primo luogo, a richiamare i principi più volte espressi dalla CGUE e dal Consiglio di Stato in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime ( ex multis anche Cons. Stato, sez. VII, nella sentenza n. 2907 del 4 aprile 2025, in esecuzione della quale è stata riattivata, tra le altre, la procedura selettiva per l’affidamento della concessione demaniale che qui occupa), sottolineando che la procedura svolta e l’aggiudicazione disposta in esito alla stessa è espressiva/attuativa proprio dell’obbligo di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali, al fine di evitare un’ulteriore proroga delle concessioni demaniali in essere. Ha, indi, ribadito le controdeduzioni difensive già sviluppate negli atti di difesa dimessi, nonché osservato che l’interesse pubblico perseguito dall’Amministrazione comunale, nel caso di specie, è stato proprio quello di assegnare i beni demaniali mediante una procedura di selezione improntata all’applicazione e all’osservanza dei principi dell’evidenza pubblica, favorendo la massima partecipazione, cui è stato, tra l’altro, strumentale il disposto differimento del termine di presentazione delle offerte.
4.2. Dopo una breve sospensione, funzionale a consentire al Collegio di ritirarsi in camera di consiglio, l’udienza pubblica è proseguita con il rilievo di improcedibilità del ricorso, formulato dal Presidente del Tribunale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 73, comma 3, c.p.a., mediante richiamo alle ragioni già, al riguardo, evidenziate dalla difesa del Comune.
4.3. Parte ricorrente, udito tale (ulteriore) rilievo, nulla ha chiesto o replicato, limitandosi a ribadire la volontà che la causa venisse trattenuta in decisione.
4.4. L’affare è stato, indi, introitato.
5. Il ricorso è improcedibile per le ragioni (da ultimo) compendiate nel rilievo d’ufficio.
5.1. E’, infatti, evidente che, allo stato degli atti adottati dal Comune intimato in relazione alla procedura selettiva che qui occupa, alcuna utilità potrebbe trarre l’odierna ricorrente dall’eventuale accoglimento del gravame in decisione (Cons. Stato, sez. IV, 24 luglio 2017, n. 3638).
E’, invero, consolidato in giurisprudenza, sia con riguardo alle procedure in materia di appalti pubblici che di concorsi/selezioni pubbliche, dei/delle quali quella che occupa condivide gli stessi principi fondanti, che è l’aggiudicazione/l’approvazione della graduatoria/la dichiarazione del vincitore, attributiva, per l’appunto, della utilitas all’aggiudicatario/al primo graduato/al vincitore, a rendere definitiva la lesione dell’interesse azionato dal soggetto che ha impugnato gli atti antecedenti, quali ad esempio il Bando/l’Avviso di selezione (o, come nel caso di specie, la proroga del termine stabilito per la presentazione delle offerte) e/o l’atto di esclusione che specificamente lo riguarda.
5.2. L’eventuale annullamento dell’atto precedente ha, in ogni caso, effetto viziante, non caducante, su quello conclusivo della procedura (TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 17 ottobre 2025, n. 6773).
L’aggiudicazione/l’approvazione della graduatoria/la dichiarazione del vincitore non si pone, infatti, come atto meramente consequenziale rispetto a quelli che l’hanno preceduto nella sequela procedimentale, essendo rispetto ad essi formalmente autonomo, in quanto emesso all’esito di una nuova/diversa/ulteriore istruttoria e una nuova/diversa/ulteriore ponderazione degli interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso ( ex multis Cons. Stato, sez. II, 8 novembre 2024, n. 8935).
5.3. Sicché, nel caso che occupa, è indubbio che, sussistendo un’aggiudicazione - ad oggi non impugnata, sebbene nota alla ricorrente – la eventuale caducazione della determinazione dirigenziale con cui è stata disposta la proroga del termine di presentazione delle offerte che qui occupa non sarebbe idonea ad attribuire alla società ricorrente alcun effetto utile, in quanto, per l’appunto, ad essa sopravvive comunque l’aggiudicazione nel frattempo disposta ( ex multis Cons. St., sez. V, 7 aprile 2023 n. 3623; id., 20 maggio 2020, n. 3200; TAR Lazio, Roma, Sez. IV Ter, 8 ottobre 2025, n. 17242).
Ne consegue che “il concorrente, il quale abbia impugnato gli atti della procedura di gara precedenti l’aggiudicazione, è tenuto ad impugnare anche il provvedimento di aggiudicazione sopravvenuto nel corso del giudizio (Cons. Stato, sez. V, 16 luglio 2018, n. 4304; V, 28 luglio 2015, n. 3708; V, 4 giugno 2015, n. 2759, V, 9 marzo 2015, n. 1185; V, 17 maggio 2012, n. 2826) a pena di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Ciò in ragione del carattere inoppugnabile del provvedimento finale, attributivo dell’utilitas all’aggiudicatario (Cons. Stato, sez. VI, 17 maggio 2006 n. 2846)” (Cons. St., sez. III, 8 settembre 2025 n. 7229).
5.4. A diversamente opinare, si giungerebbe, infatti, all’aberrante risultato che il vero soggetto controinteressato (ovvero ad oggi, in primis , l’aggiudicatario della concessione che qui rileva) si troverebbe a subire, senza potervi contraddire nel processo, la caducazione del provvedimento a lui favorevole, in violazione del diritto di difesa.
Sotto tale profilo, non può, infatti, trascurarsi di considerare che il ricorso e il ricorso per motivi aggiunti in trattazione sono stati notificati dalla ricorrente unicamente a soggetti che parrebbero, addirittura, non avere partecipato alla procedura selettiva che qui specificamente occupa.
Si tratta, infatti, degli operatori economici che avevano avanzato al Comune istanza di proroga del termine di presentazione delle offerte, che, però, sono totalmente estranei alla procedura che qui interessa e alla sopravvenuta aggiudicazione, la quale ultima – si ribadisce – ad oggi non è stata, comunque, impugnata.
5. In definitiva, questo Collegio non può che dichiarare il ricorso e il ricorso per motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), del c.p.a..
6. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale. La sussistenza in capo alla società ricorrente di un interesse concreto ed attuale a ricorre era, infatti, dubbia sin dalla proposizione del ricorso introduttivo, difettando, segnatamente, l’attualità della lesione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto d’interesse.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Comune intimato, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
UE GO, Consigliere, Estensore
Daniele Busico, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UE GO | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO