Articolo 4 della Legge 4 febbraio 1958, n. 23
Articolo 3Articolo 5
Versione
2 marzo 1958
Art. 4.
Restano escluse dalla operazione di conglobamento di cui al precedente articolo le indennita' supplementari stabilite dai contratti provinciali ed in atto vigenti che debbono continuare ad essere corrisposte separatamente dai nuovi minimi derivanti dall'effettuato conglobamento. Anche dette indennita' supplementari saranno aumentate del 20 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1957.
Entrata in vigore il 2 marzo 1958