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Sentenza 27 dicembre 2024
Sentenza 27 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/12/2024, n. 47539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47539 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARI nel procedimento a carico di: OT MI RI nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE d'APPELLO di BARI Udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria trasmessa dalla difesa Penale Sent. Sez. 2 Num. 47539 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 27/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bari ha rifiutato la consegna di OT IH EL, richiesta dall'Autorità giudiziaria rumena in forza di mandato di arresto n. 3 del 12/03/2024, poi sostituito dal mandato di arresto n. 10 del 20/9/2024, per l'esecuzione della sentenza penale n. 48 del 29/03/2023 del Tribunale di Valcea, modificata e divenuta definitiva con decisione n. 58/A del 27/02/2024 della Corte d'appello di Pitesti, che ha condannato il OT alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione per i reati di riciclaggio e frode informatica in concorso (artt. 49 par. 1 lett. a della legge 129/2019 e 48 e 249 del codice penale rumeno), commessi quale autore materiale tra il novembre 2017 ed il novembre 2018. 2. La Corte d'appello di Bari, con sentenza del 23/5/2024, aveva già rifiutato la consegna del OT all'Autorità giudiziaria rumena, ritenendo sussistente il requisito della stabile dimora dello stesso nel territorio italiano da oltre cinque anni, dall'aprile 2018 fino all'arresto del 12/4/2024, circostanza ritenuta titolo per il valido esercizio del rifiuto facoltativo della consegna all'autorità richiedente. La Corte aveva riconosciuto, però, la sentenza penale di condanna emessa dall'autorità giudiziaria rumena e conseguentemente disposto l'esecuzione in TA, secondo il diritto interno, della pena inflitta al OT dalla Corte di Appello di Pitesti. 3. Decidendo su ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bari, la Sesta sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 277 del 27/06/2024, aveva annullato con rinvio la pronuncia della Corte territoriale, in quanto questa aveva ritenuto la ricorrenza del requisito della ultraquinquennalità della stabile residenza del OT nel territorio italiano valorizzando dati soprattutto di natura formale, a fronte di una presenza del predetto sul territorio nazionale discontinua e non stabile, e senza valutare la presenza del predetto in territorio rumeno negli anni di commissione dei reati. 4. Nelle more del predetto giudizio di cassazione, intanto, il Tribunale di Valcea, con sentenza del 27/02/2024, aveva revocato il mandato di esecuzione della pena emesso nei confronti del OT ed ogni altra forma di esecuzione emessa nella stessa procedura, a seguito della presa in carico dell'esecuzione da parte delle autorità italiane;
a seguito della sentenza della Sesta sezione penale di questa Corte di cassazione, nelle more del giudizio di rinvio, l'autorità giudiziaria rumena ha emesso nuovo mandato di arresto n. 10 del 20/09/2024, in sostituzione del precedente, e mandato di esecuzione della pena n. 72bis avente ad oggetto la richiesta di consegna del OT per la medesima condanna e per la medesima pena oggetto del precedente mandato di arresto n. 3 del 12/03/2024. 5. Come dinanzi premesso, la Corte d'appello di Bari, con sentenza del 06/12/2024 ha rifiutato "allo stato", la consegna del OT all'Autorità Giudiziaria della Romania, sul rilievo che, 1 pur non sussistendo il requisito della quinquennalità del radicamento del OT nel territorio italiano rispetto alla data di arresto del 12/04/2024, le risultanze documentali in atti, anche all'esito delle informazioni richieste all'udienza del 16/10/2024 all'Autorità Giudiziaria rumena e da questa trasmesse, per il tramite del Ministero della Giustizia il 07/11/2024, giustificavano comunque il rifiuto della consegna sotto il profilo della configurazione di un serio e concreto rischio nei riguardi del OT di un trattamento penitenziario inumano e degradante, come tale contrario ai dettami dell'art. 3 CEDU. 6. Avverso la sentenza emessa in sede di rinvio dalla Corte d'appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bari, chiedendone l'annullamento per inosservanza o, comunque, erronea applicazione dell'art. 16, comma 1, I. n. 69 del 2005, come modificato dall'art. 12, comma 1, lett. a), d. Igs. n. 10 del 2021, nella parte in cui dispone che "qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione richiede con urgenza allo stesso direttamente o per il tramite del Ministro della Giustizia , le informazioni integrative occorrenti". Nella prospettazione dell'ufficio ricorrente la Corte di appello, avendo rilevato il "tenore generico, neutro e non adeguatamente individualizzato delle informazioni trasmesse dall'Autorità rumena con riferimento alle condizioni detentive cui sarà sottoposto OT IH EL nell'eventualità della sua consegna alle autorità romene", avrebbe dovuto procedere alla richiesta di informazioni integrative occorrenti per colmare le lacune informative ravvisate, ai sensi dell'art. 16 I. n. 69 del 2005, anziché pronunciare un rifiuto "allo stato", della consegna del OT. La Corte territoriale, infatti, all'udienza del 16/10/2024 aveva emesso un provvedimento interlocutorio con il quale chiedeva all'autorità giudiziaria rumena di comunicare la struttura penitenziaria della Romania dove sarebbe stato detenuto il OT, se questa garantisse dal rischio concreto di trattamento inumano e degradante in ragione dello spazio superficiario della cella al netto degli arredi, e se nella struttura fossero praticati metodi di tortura. L'Autorità giudiziaria rumena aveva fornito le indicazioni richieste con relazione del 04/11/2024, trasmessa per il tramite del Ministero della Giustizia il 07/12/2024, con l'indicazione degli istituti penitenziari in cui il condannato sarebbe stato verosimilmente allocato, assicurando che "l'Amministrazione nazionale penitenziaria garantisce l'esecuzione della pena detentiva per tutta la sua in condizioni dignitose che garantiscano il rispetto della dignità umana". Ad avviso dell'ufficio ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe violato l'art. 16 d. Igs. n. 69 del 2005 per non aver richiesto la Corte territoriale informazioni integrative, volte a chiarire se, dopo l'allarmante rapporto redatto dal Comitato per la prevenzione della tortura, protocollo n. CPT/inf. (2002-06), citato - oltre che dalla sentenza impugnata - anche nella sentenza della sezione feriale di questa Corte n. 32431 del 01/09/2022, ma non menzionato nella richiesta di informazioni alle Autorità rumene, fossero state adottate misure adeguate a prevenire il pericolo di trattamenti disumani o degradanti. A sostegno di tale assunto, ha richiamato anche la 2 giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza del 18/04/2023 nella causa C-699/21 E.D.L.), che ha sottolineato l'importanza fondamentale, nel diritto dell'Unione, del principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri, al pari del principio del mutuo riconoscimento, che si fonda sul primo, e costituiscono, alla luce dell'art. 6 della decisione quadro 2002/548, il fondamento della cooperazione giudiziaria in materia penale sicché, mentre l'esecuzione del mandato di arresto costituisce il principio, il rifiuto di esecuzione è concepito come un'eccezione da interpretare restrittivamente: alla luce di tali considerazioni, prima di addivenire ad una decisione di rifiuto della consegna, sia pure "allo stato", si imponeva l'acquisizione di doverose ulteriori informazioni integrative da parte dell'organo investito della richiesta di consegna che avesse ritenuto l'incompletezza e genericità delle informazioni ricevute. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. La sentenza impugnata non può ritenersi aver violato il disposto dell'art. 16, comma 1, I. n. 69 del 2005, non emergendo da essa in alcun modo che la Corte di appello abbia ritenuto insufficienti, ai fini della decisione, le informazioni ricevute dall'Autorità giudiziaria rumena con nota del 04/11/2024, trasmessa per il tramite del Ministero della Giustizia il 07/12/2024, dalle quali la predetta Corte ha, invece, rilevato la configurazione di un serio e concreto rischio nei riguardi del OT di un trattamento penitenziario inumano e degradante, e come tale contrario ai dettami dell'art. 3 CEDU, quantomeno per l'insufficienza dello spazio individuale di cui il predetto avrebbe beneficiato in caso di consegna alle autorità romene. Per quanto la sentenza impugnata abbia inizialmente rilevato "il tenore generico, neutro e perciò stesso non adeguatamente Individualizzato' delle informazioni trasmesse dall'Autorità rumena con riferimento alle condizioni detentive" alle quali sarebbe stato sottoposto il OT ove consegnato alle autorità romene (pag. 5), la Corte territoriale ha poi esaminato nel dettaglio le informazioni ricevute in ordine al trattamento a questo riservato, evidenziandone gli elementi ritenuti di per sé comunque sufficienti a riconoscere un concreto rischio di un trattamento inumano e degradante. Dall'informativa ricevuta, infatti, è emersa la prevista probabile assegnazione del OT al penitenziario di Bucarest - HO per una quarantena di ventuno giorni in una stanza tale da garantirgli "uno spazio minimo di 3 mq.", e successivamente, al termine della quarantena, l'assegnazione del predetto ad altra struttura, "molto probabilmente nel penitenziario di Craiova", senza alcuna specificazione dello spazio superficiario fruibile in tale sede dal e condannato, ed infine è stata ipotizzata la possibilità alternativa di ammissione del OT al : regime semiaperto o aperto del penitenziario di TA Jiu, ove avrebbe beneficiato "di uno spazio ' individuale minimo di 3 metri quadrati durante tutto il periodo di esecuzione della pena, ad eccezione della distribuzione in regime aperto, durante la quale beneficerà di 4 metri quadrati, 3 compreso il letto e relativo armadio, escluso lo spazio destinato al gruppo sanitario" (così pag. 6 della sentenza impugnata). La sentenza impugnata ha ritenuto che tali informazioni, per quanto a tratti incomplete, comunque rivelino che "non sussiste garanzia alcuna che per il richiesto di consegna lo spazio individuale minimo usufruibile in ciascuna cella corrisponda ad almeno tre metri quadrati effettivamente calpestabili", come richiesto dalla giurisprudenza della Corte EDU ed anche delle Sezioni unite di questa Corte di cassazione. 2. La Corte EDU, infatti, con le note sentenze RR
contro
TA e MU contro Croazia, ha delineato gli spazi applicativi dell'art. 3 della Convenzione, che disciplina il divieto di trattamenti inumani o degradanti del detenuto, con specifico riferimento allo spazio individuale di cui i detenuti devono usufruire durante la carcerazione (v. anche Corte EDU, SC contro Portogallo, 20 ottobre 2020). Il tema, nell'ordinamento italiano, è stato affrontato anche in correlazione alla questione dell'applicazione del rimedio riparatorio previsto dall'art. 35-ter ord. pen., sul quale la giurisprudenza di legittimità si è confrontata a partire dalla prima delle due decisioni citate. Le Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Commisso, Rv. 280433) hanno statuito che «nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello». Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha rilevato che durante la quarantena nel penitenziario di Bucarest - HO sarebbe stato garantito al OT "uno spazio minimo di 3 mq.", ma senza alcuna specificazione se si tratti di spazio comprensivo o meno degli arredi tendenzialmente fissi al suolo;
con riferimento al successivo periodo di detenzione previsto nel penitenziario di Craiova, invece, l'informativa non ha fornito alcuna specificazione in ordine allo spazio minimo usufruibile da ciascun detenuto nella stanza, ed infine, solo con riferimento alla detenzione nel penitenziario di TA Jiu, si è indicato come previsto uno spazio individuale minimo di 3 metri quadrati o, nel periodi di esecuzione aperta, di uno spazio di "4 metri quadrati, compreso il letto e relativo armadio": la Corte territoriale ha rilevato a tal proposito che "la possibilità per il OT di fruire dello spazio minimale di sopravvivenza è oltremodo eventuale ed aleatoria in quanto nei 3 o 4 mq., a seconda del regime semiaperto o aperto, devono includersi i letti e il relativo armadio in modo da far residuare una disponibilità superficiaria in entrambi i casi inferiore al mq., atteso il ragionevole impegno per il solo letto, senza calcolare l'armadio, di un valore superficiario di certo superiore ad 1 mq." Dal percorso argomentativo della sentenza impugnata, pertanto, appare evidente che, almeno con riferimento al penitenziario di TA .Jiu - quello oggetto di informazioni meno vaghe con riferimento alle modalità di calcolo dello spazio disponibile - la Corte ha ritenuto che queste fossero sufficienti a rivelare che non si è garantito che lo spazio individuale minimo usufruibile in ciascuna cella corrisponda ad almeno tre metri quadrati effettivamente calpestabili, così come 4 richiesto dalla giurisprudenza in materia (Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Commisso, Rv. 280433 cit.; cfr. anche Sez. 1, n. 34150 del 31/05/2024, Pistola, Rv. 286714; Sez. 6 - , Sentenza n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347). 3. Il ricorrente censura, però, che la sentenza impugnata non si sia confrontata con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, nelle ipotesi in cui lo spazio calpestabile individuale della cella, così determinato, sia inferiore alla misura di tre metri quadri, ci si trova di fronte a una elevata presunzione di violazione dell'art. 3 della Convenzione, che può però essere superata attraverso adeguati fattori compensativi. Come rilevato dalle Sezioni unite di questa Corte - in coerenza con quanto già affermato dalla Corte EDU con la citata sentenza 20 ottobre 2020, MU c. Croazia - tali fattori compensativi, costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose residue condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, se congiuntamente ricorrenti, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 della CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati, mentre, nel caso di disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione (Sez. U, Sentenza n. 6551 del 24/09/2020, dep. 19/02/2021, Rv. 280433 - 02 cit.). Peraltro, le Sezioni unite hanno nel contempo ribadito che tali fattori possono operare solo nel caso in cui il detenuto sia sottoposto al regime c.d "semiaperto", mentre rimane «incontrastato il principio secondo cui, se il detenuto è sottoposto al regime c.d. "chiuso", è necessario che gli venga assicurato uno spazio minimo di tre metri quadrati, detratto quello impegnato da strutture sanitarie e arredi fissi» (così anche Sez. 1, Sentenza n. 34150 del 31/05/2024, Pistola Rv. 286714; Sez. 2, n. 27661 del 13/07/2021, Zlotea, Rv. 281554 - 01). Anche alla luce di tali principi, la censura del ricorrente non coglie nel segno, ove si consideri che la sentenza della Corte EDU MU c. Croazia - sul punto richiamata dalle Sezioni Unite di questa Corte - ha rilevato che il primo di tali fattori compensativi è la brevità del periodo in cui avviene la riduzione dello spazio personale in rapporto al minimo obbligatorio (§§ 130 e 131): nel caso di specie, a fronte di una condanna del OT alla pena, certo non breve, di anni quattro e mesi due di reclusione, l'informativa trasmessa dall'Autorità giudiziaria romena, richiamata dalla sentenza impugnata, non indica in alcun modo il periodo di detenzione in ciascuno dei diversi penitenziari, ai quali il predetto viene indicato come solo "probabilmente" destinato. Deve ritenersi, pertanto, implicita la valutazione della Corte territoriale in ordine all'insussistenza dei fattori compensativi predetti "cumulativamente" considerati 3.1. Peraltro, anche un'eventuale insufficienza della motivazione sul punto non sarebbe: censurabile in questa sede, non potendo certo ritenersi meramente apparente la motivazione 5 del provvedimento impugnato, così come dinanzi richiamata, in violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. Giova, infatti, ricordare che, in tema di mandato di arresto europeo, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 18 d.lgs. n. 10 del 2021 all'art. 22 della legge n. 69 del 2005, non è ammissibile il ricorso per cassazione per vizi di motivazione avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna dell'interessato, essendo stato espunto dalla norma il riferimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito» e, al contempo, essendosi circoscritto il potere di sindacato della Corte di cassazione ai soli motivi previsti dall'art. 606, lett. a), b) e c). (cfr. Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022, Rv. 282911). 3.2. Ad avvalorare un giudizio di insussistenza di garanzie idonee ad assicurare al OT uno spazio individuale minimo conforme ai dettami dell'art. 3 CEDU e, più in generale, a garantirgli di non essere sottoposto a condizioni inumane e degradanti, la sentenza impugnata ha richiamato il resoconto offerto dal Rapporto redatto da un organo istituito a fini conoscitivi dal Consiglio d'Europa, quale il Comitato per la prevenzione della tortura, in ordine alle condizioni, riferite come perduranti all'attualità, delle carceri rumene, sia in ordine all'inadeguatezza degli spazi vitali assicurabili ai detenuti, sia in ordine ai maltrattamenti fisici subìti dai detenuti all'interno dei penitenziari ispezionati, per quanto diversi da quelli indicati nell'informativa trasmessa dall'Autorità giudiziaria romena, rapporto il cui contenuto è già stato riconosciuto da questa Corte di cassazione quale "fonte attendibile, specifica ed aggiornata su cui poter fondare la ragionevole affermazione dell'esistenza di un concreto pericolo di trattamento inumano e degradante determinato dalle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente" (cfr. Sez. fer., n. 32431 del 01/09/2022). 4. Infine, non può riconoscersi alcuna violazione del disposto dell'art. 16, comma 1, I. n. 69 del 2005, nella sentenza impugnata, laddove questa è stata emessa "allo stato", risultando esplicitato dalla motivazione del provvedimento il senso di tale inciso non già nel senso dell'insufficienza delle informazioni ricevute ai fini del giudizio richiesto, bensì nella prospettiva della possibilità della futura adozione, entro un tempo ragionevole, di misure necessarie al rispetto dei diritti inviolabili della persona umana, sanciti dalla Carta fondamentale dell'Unione Europea, riconosciuta allo Stato richiedente in coerenza con il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri, posto, alla luce dell'art. 6 della decisione quadro 2002/548, a fondamento della cooperazione giudiziaria in materia penale. Come questa Corte di cassazione ha già avuto modo di rilevare, «la decisione "allo stato degli atti" si giustifica in conformità alle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia, nella prospettiva che, entro un tempo ragionevole, lo Stato di emissione possa adottare in relazione alla persona richiesta in consegna le misure necessarie per assicurare le condizioni essenziali pe la consegna stessa, ovvero il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana, sanciti dalla Carta fondamentale dell'Unione europea. Il che significa che, laddove l'autorità giudiziaria dello Stato 6 di emissione faccia pervenire, successivamente e comunque entro un termine ragionevole, le suddette informazioni, alla luce dei parametri sopra indicati, il giudicato allo stato degli atti formatosi sul rifiuto della consegna, se rende irretrattabili le altre questioni già decise, non impedisce la pronuncia di una successiva sentenza favorevole alla consegna, in relazione ai nuovi elementi sopravvenuti sulle condizioni di futura detenzione» (così Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, Rv. 267296 - 01). 5. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deliberato in camera di consiglio, il 27 dicembre 2024
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria trasmessa dalla difesa Penale Sent. Sez. 2 Num. 47539 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 27/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bari ha rifiutato la consegna di OT IH EL, richiesta dall'Autorità giudiziaria rumena in forza di mandato di arresto n. 3 del 12/03/2024, poi sostituito dal mandato di arresto n. 10 del 20/9/2024, per l'esecuzione della sentenza penale n. 48 del 29/03/2023 del Tribunale di Valcea, modificata e divenuta definitiva con decisione n. 58/A del 27/02/2024 della Corte d'appello di Pitesti, che ha condannato il OT alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione per i reati di riciclaggio e frode informatica in concorso (artt. 49 par. 1 lett. a della legge 129/2019 e 48 e 249 del codice penale rumeno), commessi quale autore materiale tra il novembre 2017 ed il novembre 2018. 2. La Corte d'appello di Bari, con sentenza del 23/5/2024, aveva già rifiutato la consegna del OT all'Autorità giudiziaria rumena, ritenendo sussistente il requisito della stabile dimora dello stesso nel territorio italiano da oltre cinque anni, dall'aprile 2018 fino all'arresto del 12/4/2024, circostanza ritenuta titolo per il valido esercizio del rifiuto facoltativo della consegna all'autorità richiedente. La Corte aveva riconosciuto, però, la sentenza penale di condanna emessa dall'autorità giudiziaria rumena e conseguentemente disposto l'esecuzione in TA, secondo il diritto interno, della pena inflitta al OT dalla Corte di Appello di Pitesti. 3. Decidendo su ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bari, la Sesta sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 277 del 27/06/2024, aveva annullato con rinvio la pronuncia della Corte territoriale, in quanto questa aveva ritenuto la ricorrenza del requisito della ultraquinquennalità della stabile residenza del OT nel territorio italiano valorizzando dati soprattutto di natura formale, a fronte di una presenza del predetto sul territorio nazionale discontinua e non stabile, e senza valutare la presenza del predetto in territorio rumeno negli anni di commissione dei reati. 4. Nelle more del predetto giudizio di cassazione, intanto, il Tribunale di Valcea, con sentenza del 27/02/2024, aveva revocato il mandato di esecuzione della pena emesso nei confronti del OT ed ogni altra forma di esecuzione emessa nella stessa procedura, a seguito della presa in carico dell'esecuzione da parte delle autorità italiane;
a seguito della sentenza della Sesta sezione penale di questa Corte di cassazione, nelle more del giudizio di rinvio, l'autorità giudiziaria rumena ha emesso nuovo mandato di arresto n. 10 del 20/09/2024, in sostituzione del precedente, e mandato di esecuzione della pena n. 72bis avente ad oggetto la richiesta di consegna del OT per la medesima condanna e per la medesima pena oggetto del precedente mandato di arresto n. 3 del 12/03/2024. 5. Come dinanzi premesso, la Corte d'appello di Bari, con sentenza del 06/12/2024 ha rifiutato "allo stato", la consegna del OT all'Autorità Giudiziaria della Romania, sul rilievo che, 1 pur non sussistendo il requisito della quinquennalità del radicamento del OT nel territorio italiano rispetto alla data di arresto del 12/04/2024, le risultanze documentali in atti, anche all'esito delle informazioni richieste all'udienza del 16/10/2024 all'Autorità Giudiziaria rumena e da questa trasmesse, per il tramite del Ministero della Giustizia il 07/11/2024, giustificavano comunque il rifiuto della consegna sotto il profilo della configurazione di un serio e concreto rischio nei riguardi del OT di un trattamento penitenziario inumano e degradante, come tale contrario ai dettami dell'art. 3 CEDU. 6. Avverso la sentenza emessa in sede di rinvio dalla Corte d'appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bari, chiedendone l'annullamento per inosservanza o, comunque, erronea applicazione dell'art. 16, comma 1, I. n. 69 del 2005, come modificato dall'art. 12, comma 1, lett. a), d. Igs. n. 10 del 2021, nella parte in cui dispone che "qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione richiede con urgenza allo stesso direttamente o per il tramite del Ministro della Giustizia , le informazioni integrative occorrenti". Nella prospettazione dell'ufficio ricorrente la Corte di appello, avendo rilevato il "tenore generico, neutro e non adeguatamente individualizzato delle informazioni trasmesse dall'Autorità rumena con riferimento alle condizioni detentive cui sarà sottoposto OT IH EL nell'eventualità della sua consegna alle autorità romene", avrebbe dovuto procedere alla richiesta di informazioni integrative occorrenti per colmare le lacune informative ravvisate, ai sensi dell'art. 16 I. n. 69 del 2005, anziché pronunciare un rifiuto "allo stato", della consegna del OT. La Corte territoriale, infatti, all'udienza del 16/10/2024 aveva emesso un provvedimento interlocutorio con il quale chiedeva all'autorità giudiziaria rumena di comunicare la struttura penitenziaria della Romania dove sarebbe stato detenuto il OT, se questa garantisse dal rischio concreto di trattamento inumano e degradante in ragione dello spazio superficiario della cella al netto degli arredi, e se nella struttura fossero praticati metodi di tortura. L'Autorità giudiziaria rumena aveva fornito le indicazioni richieste con relazione del 04/11/2024, trasmessa per il tramite del Ministero della Giustizia il 07/12/2024, con l'indicazione degli istituti penitenziari in cui il condannato sarebbe stato verosimilmente allocato, assicurando che "l'Amministrazione nazionale penitenziaria garantisce l'esecuzione della pena detentiva per tutta la sua in condizioni dignitose che garantiscano il rispetto della dignità umana". Ad avviso dell'ufficio ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe violato l'art. 16 d. Igs. n. 69 del 2005 per non aver richiesto la Corte territoriale informazioni integrative, volte a chiarire se, dopo l'allarmante rapporto redatto dal Comitato per la prevenzione della tortura, protocollo n. CPT/inf. (2002-06), citato - oltre che dalla sentenza impugnata - anche nella sentenza della sezione feriale di questa Corte n. 32431 del 01/09/2022, ma non menzionato nella richiesta di informazioni alle Autorità rumene, fossero state adottate misure adeguate a prevenire il pericolo di trattamenti disumani o degradanti. A sostegno di tale assunto, ha richiamato anche la 2 giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza del 18/04/2023 nella causa C-699/21 E.D.L.), che ha sottolineato l'importanza fondamentale, nel diritto dell'Unione, del principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri, al pari del principio del mutuo riconoscimento, che si fonda sul primo, e costituiscono, alla luce dell'art. 6 della decisione quadro 2002/548, il fondamento della cooperazione giudiziaria in materia penale sicché, mentre l'esecuzione del mandato di arresto costituisce il principio, il rifiuto di esecuzione è concepito come un'eccezione da interpretare restrittivamente: alla luce di tali considerazioni, prima di addivenire ad una decisione di rifiuto della consegna, sia pure "allo stato", si imponeva l'acquisizione di doverose ulteriori informazioni integrative da parte dell'organo investito della richiesta di consegna che avesse ritenuto l'incompletezza e genericità delle informazioni ricevute. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. La sentenza impugnata non può ritenersi aver violato il disposto dell'art. 16, comma 1, I. n. 69 del 2005, non emergendo da essa in alcun modo che la Corte di appello abbia ritenuto insufficienti, ai fini della decisione, le informazioni ricevute dall'Autorità giudiziaria rumena con nota del 04/11/2024, trasmessa per il tramite del Ministero della Giustizia il 07/12/2024, dalle quali la predetta Corte ha, invece, rilevato la configurazione di un serio e concreto rischio nei riguardi del OT di un trattamento penitenziario inumano e degradante, e come tale contrario ai dettami dell'art. 3 CEDU, quantomeno per l'insufficienza dello spazio individuale di cui il predetto avrebbe beneficiato in caso di consegna alle autorità romene. Per quanto la sentenza impugnata abbia inizialmente rilevato "il tenore generico, neutro e perciò stesso non adeguatamente Individualizzato' delle informazioni trasmesse dall'Autorità rumena con riferimento alle condizioni detentive" alle quali sarebbe stato sottoposto il OT ove consegnato alle autorità romene (pag. 5), la Corte territoriale ha poi esaminato nel dettaglio le informazioni ricevute in ordine al trattamento a questo riservato, evidenziandone gli elementi ritenuti di per sé comunque sufficienti a riconoscere un concreto rischio di un trattamento inumano e degradante. Dall'informativa ricevuta, infatti, è emersa la prevista probabile assegnazione del OT al penitenziario di Bucarest - HO per una quarantena di ventuno giorni in una stanza tale da garantirgli "uno spazio minimo di 3 mq.", e successivamente, al termine della quarantena, l'assegnazione del predetto ad altra struttura, "molto probabilmente nel penitenziario di Craiova", senza alcuna specificazione dello spazio superficiario fruibile in tale sede dal e condannato, ed infine è stata ipotizzata la possibilità alternativa di ammissione del OT al : regime semiaperto o aperto del penitenziario di TA Jiu, ove avrebbe beneficiato "di uno spazio ' individuale minimo di 3 metri quadrati durante tutto il periodo di esecuzione della pena, ad eccezione della distribuzione in regime aperto, durante la quale beneficerà di 4 metri quadrati, 3 compreso il letto e relativo armadio, escluso lo spazio destinato al gruppo sanitario" (così pag. 6 della sentenza impugnata). La sentenza impugnata ha ritenuto che tali informazioni, per quanto a tratti incomplete, comunque rivelino che "non sussiste garanzia alcuna che per il richiesto di consegna lo spazio individuale minimo usufruibile in ciascuna cella corrisponda ad almeno tre metri quadrati effettivamente calpestabili", come richiesto dalla giurisprudenza della Corte EDU ed anche delle Sezioni unite di questa Corte di cassazione. 2. La Corte EDU, infatti, con le note sentenze RR
contro
TA e MU contro Croazia, ha delineato gli spazi applicativi dell'art. 3 della Convenzione, che disciplina il divieto di trattamenti inumani o degradanti del detenuto, con specifico riferimento allo spazio individuale di cui i detenuti devono usufruire durante la carcerazione (v. anche Corte EDU, SC contro Portogallo, 20 ottobre 2020). Il tema, nell'ordinamento italiano, è stato affrontato anche in correlazione alla questione dell'applicazione del rimedio riparatorio previsto dall'art. 35-ter ord. pen., sul quale la giurisprudenza di legittimità si è confrontata a partire dalla prima delle due decisioni citate. Le Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Commisso, Rv. 280433) hanno statuito che «nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello». Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha rilevato che durante la quarantena nel penitenziario di Bucarest - HO sarebbe stato garantito al OT "uno spazio minimo di 3 mq.", ma senza alcuna specificazione se si tratti di spazio comprensivo o meno degli arredi tendenzialmente fissi al suolo;
con riferimento al successivo periodo di detenzione previsto nel penitenziario di Craiova, invece, l'informativa non ha fornito alcuna specificazione in ordine allo spazio minimo usufruibile da ciascun detenuto nella stanza, ed infine, solo con riferimento alla detenzione nel penitenziario di TA Jiu, si è indicato come previsto uno spazio individuale minimo di 3 metri quadrati o, nel periodi di esecuzione aperta, di uno spazio di "4 metri quadrati, compreso il letto e relativo armadio": la Corte territoriale ha rilevato a tal proposito che "la possibilità per il OT di fruire dello spazio minimale di sopravvivenza è oltremodo eventuale ed aleatoria in quanto nei 3 o 4 mq., a seconda del regime semiaperto o aperto, devono includersi i letti e il relativo armadio in modo da far residuare una disponibilità superficiaria in entrambi i casi inferiore al mq., atteso il ragionevole impegno per il solo letto, senza calcolare l'armadio, di un valore superficiario di certo superiore ad 1 mq." Dal percorso argomentativo della sentenza impugnata, pertanto, appare evidente che, almeno con riferimento al penitenziario di TA .Jiu - quello oggetto di informazioni meno vaghe con riferimento alle modalità di calcolo dello spazio disponibile - la Corte ha ritenuto che queste fossero sufficienti a rivelare che non si è garantito che lo spazio individuale minimo usufruibile in ciascuna cella corrisponda ad almeno tre metri quadrati effettivamente calpestabili, così come 4 richiesto dalla giurisprudenza in materia (Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Commisso, Rv. 280433 cit.; cfr. anche Sez. 1, n. 34150 del 31/05/2024, Pistola, Rv. 286714; Sez. 6 - , Sentenza n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347). 3. Il ricorrente censura, però, che la sentenza impugnata non si sia confrontata con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, nelle ipotesi in cui lo spazio calpestabile individuale della cella, così determinato, sia inferiore alla misura di tre metri quadri, ci si trova di fronte a una elevata presunzione di violazione dell'art. 3 della Convenzione, che può però essere superata attraverso adeguati fattori compensativi. Come rilevato dalle Sezioni unite di questa Corte - in coerenza con quanto già affermato dalla Corte EDU con la citata sentenza 20 ottobre 2020, MU c. Croazia - tali fattori compensativi, costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose residue condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, se congiuntamente ricorrenti, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 della CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati, mentre, nel caso di disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione (Sez. U, Sentenza n. 6551 del 24/09/2020, dep. 19/02/2021, Rv. 280433 - 02 cit.). Peraltro, le Sezioni unite hanno nel contempo ribadito che tali fattori possono operare solo nel caso in cui il detenuto sia sottoposto al regime c.d "semiaperto", mentre rimane «incontrastato il principio secondo cui, se il detenuto è sottoposto al regime c.d. "chiuso", è necessario che gli venga assicurato uno spazio minimo di tre metri quadrati, detratto quello impegnato da strutture sanitarie e arredi fissi» (così anche Sez. 1, Sentenza n. 34150 del 31/05/2024, Pistola Rv. 286714; Sez. 2, n. 27661 del 13/07/2021, Zlotea, Rv. 281554 - 01). Anche alla luce di tali principi, la censura del ricorrente non coglie nel segno, ove si consideri che la sentenza della Corte EDU MU c. Croazia - sul punto richiamata dalle Sezioni Unite di questa Corte - ha rilevato che il primo di tali fattori compensativi è la brevità del periodo in cui avviene la riduzione dello spazio personale in rapporto al minimo obbligatorio (§§ 130 e 131): nel caso di specie, a fronte di una condanna del OT alla pena, certo non breve, di anni quattro e mesi due di reclusione, l'informativa trasmessa dall'Autorità giudiziaria romena, richiamata dalla sentenza impugnata, non indica in alcun modo il periodo di detenzione in ciascuno dei diversi penitenziari, ai quali il predetto viene indicato come solo "probabilmente" destinato. Deve ritenersi, pertanto, implicita la valutazione della Corte territoriale in ordine all'insussistenza dei fattori compensativi predetti "cumulativamente" considerati 3.1. Peraltro, anche un'eventuale insufficienza della motivazione sul punto non sarebbe: censurabile in questa sede, non potendo certo ritenersi meramente apparente la motivazione 5 del provvedimento impugnato, così come dinanzi richiamata, in violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. Giova, infatti, ricordare che, in tema di mandato di arresto europeo, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 18 d.lgs. n. 10 del 2021 all'art. 22 della legge n. 69 del 2005, non è ammissibile il ricorso per cassazione per vizi di motivazione avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna dell'interessato, essendo stato espunto dalla norma il riferimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito» e, al contempo, essendosi circoscritto il potere di sindacato della Corte di cassazione ai soli motivi previsti dall'art. 606, lett. a), b) e c). (cfr. Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022, Rv. 282911). 3.2. Ad avvalorare un giudizio di insussistenza di garanzie idonee ad assicurare al OT uno spazio individuale minimo conforme ai dettami dell'art. 3 CEDU e, più in generale, a garantirgli di non essere sottoposto a condizioni inumane e degradanti, la sentenza impugnata ha richiamato il resoconto offerto dal Rapporto redatto da un organo istituito a fini conoscitivi dal Consiglio d'Europa, quale il Comitato per la prevenzione della tortura, in ordine alle condizioni, riferite come perduranti all'attualità, delle carceri rumene, sia in ordine all'inadeguatezza degli spazi vitali assicurabili ai detenuti, sia in ordine ai maltrattamenti fisici subìti dai detenuti all'interno dei penitenziari ispezionati, per quanto diversi da quelli indicati nell'informativa trasmessa dall'Autorità giudiziaria romena, rapporto il cui contenuto è già stato riconosciuto da questa Corte di cassazione quale "fonte attendibile, specifica ed aggiornata su cui poter fondare la ragionevole affermazione dell'esistenza di un concreto pericolo di trattamento inumano e degradante determinato dalle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente" (cfr. Sez. fer., n. 32431 del 01/09/2022). 4. Infine, non può riconoscersi alcuna violazione del disposto dell'art. 16, comma 1, I. n. 69 del 2005, nella sentenza impugnata, laddove questa è stata emessa "allo stato", risultando esplicitato dalla motivazione del provvedimento il senso di tale inciso non già nel senso dell'insufficienza delle informazioni ricevute ai fini del giudizio richiesto, bensì nella prospettiva della possibilità della futura adozione, entro un tempo ragionevole, di misure necessarie al rispetto dei diritti inviolabili della persona umana, sanciti dalla Carta fondamentale dell'Unione Europea, riconosciuta allo Stato richiedente in coerenza con il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri, posto, alla luce dell'art. 6 della decisione quadro 2002/548, a fondamento della cooperazione giudiziaria in materia penale. Come questa Corte di cassazione ha già avuto modo di rilevare, «la decisione "allo stato degli atti" si giustifica in conformità alle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia, nella prospettiva che, entro un tempo ragionevole, lo Stato di emissione possa adottare in relazione alla persona richiesta in consegna le misure necessarie per assicurare le condizioni essenziali pe la consegna stessa, ovvero il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana, sanciti dalla Carta fondamentale dell'Unione europea. Il che significa che, laddove l'autorità giudiziaria dello Stato 6 di emissione faccia pervenire, successivamente e comunque entro un termine ragionevole, le suddette informazioni, alla luce dei parametri sopra indicati, il giudicato allo stato degli atti formatosi sul rifiuto della consegna, se rende irretrattabili le altre questioni già decise, non impedisce la pronuncia di una successiva sentenza favorevole alla consegna, in relazione ai nuovi elementi sopravvenuti sulle condizioni di futura detenzione» (così Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, Rv. 267296 - 01). 5. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deliberato in camera di consiglio, il 27 dicembre 2024