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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 16/02/2026, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1534/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente CANANZI FRANCESCO, Relatore LUCREZI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 837/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11700/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 6 e pubblicata il 17/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN01991.2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN01991.2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN01991.2023 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN01991.2023 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 709/2026 depositato il 12/02/2026
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di appello l'Agenzia delle Entrate di Napoli DP II impugna la sentenza indicata in epigrafe della Corte di Giustizia di primo grado di Napoli, che ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1, che aveva impugnato l'avviso di accertamento n. TF501EN01991.2023 relativo al periodo d'imposta 2017. L'Agenzia riscontrava una incongruenza tra i dati indicati nella dichiarazione IVA del contribuente e le informazioni del c.d. “Spesometro”. Emergeva che le operazioni attive indicate nel quadro VE (dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 2017) fossero pari a € 33.743,00, quindi in misura inferiore rispetto all'ammontare complessivo delle operazioni di acquisto comunicate dai relativi clienti e delle cessioni effettuate nei confronti di consumatori finali pari a € 61.974,44. Tale differenza ammontava a euro 28.231,44. Dall'atto di accertamento emerge che veniva invitato il contribuente a regolarizzare la posizione anche con dichiarazione integrativa a mezzo ravvedimento operoso. Il contribuente rappresentava che l'importo di 28.211,00 derivava da rivalsa clienti per spese anticipate e registrate in contabilità, ex art. 15 d.P.R. 633/72, e l'Agenzia chiedeva l'esibizione della documentazione giustificativa necessaria a comprovare che si verteva di anticipazioni spese sostenute in nome e per conto del cliente, così da essere escluse dalla base imponibile IVA. La documentazione allegata consisteva in fatture di acquisto e non nella documentazione che comprovava spese sostenute in nome e per conto del cliente, cosicché Agenzia delle Entrate computava l'importo di euro 28.210,94 nell'imponibile. Inoltre dall'esame delle fatture esibite Agenzia delle Entrate ne traeva la corrispondenza con la voce Altre spese documentate rigo RE19 della dichiarazione dei redditi, e l'Agenzia per un verso giudicava generiche le fatture medesime, ritenendoli costi indeducibili per € 14.647,40, per altro verso verificata come gli stessi fossero non inerenti – si trattava di acquisti per beni per tipologia e numero non congrui rispetto alla attività professionale del contribuente;
per altro, dato l'importo singolo, non potevano essere considerati come di valore inferiore a 516,00 euro e quindi considerati spese annuali, ma andavano capitalizzati e dedotti in quote secondo le regole dell'ammortamento, per cui venivano dall'Agenzia riconosciuti come spese solo per la quota deducibile dell'ammortamento (20%) per l'anno 2017 pari ad € 2.839,50, risultando costi indeducibili pari a € 11.358,00. Il ricorrente contestava tale ricostruzione, con i motivi poi riproposti con le controdeduzioni appello, che si leggono a seguire. L'Agenzia non si costituiva. La Corte di primo grado di Napoli riteneva intervenuta la decadenza dal potere impositivo, essendo stato notificato l'avviso di accertamento oltre il 31.12.2023, in data 08.02.2024. L'Agenzia veniva condannata alla rifusione delle spese in favore del ricorrente.
2. L' Agenzia con l'appello censura la sentenza di primo grado evidenziando che: a) non si stata tenuto in conto la sospensione ex art. 67 d.l. 18 del 2020; b) nel merito deducendo la fondatezza e l'adeguata motivazione dell'avviso di accertamento rappresentando come spetti al contribuente dimostrare e provare il costo, l'inerenza dello stesso, la congruità rispetto all'attività dello stesso. Chiede la vittoria quanto alle spese.
3. Si è costituito il contribuente che ha controdedotto: a) l'intervenuta decadenza dal potere di accertamento, in quanto il pronunciamento della Corte di cassazione indicato dall'appellante risulterebbe relativo alla riscossione (prescrizione) e non all'accertamento (decadenza); b) l'ufficio non avrebbe tenuto conto della dichiarazione integrativa con la quale il contribuente si adeguava al ritenere i costi indeducibili per l'importo di euro 11.358,00, per i quali avrebbe già versato le imposte il contribuente allegando le relative quietanze;
c) in relazione al disconoscimento dei costi
2 per 14.647,40 euro – relativamente a 5 fatture - l'avviso sarebbe illegittimo in quanto fondato su presunzioni semplici e non gravi precisi e concordanti, non potendo il pagamento in contanti per forniture di cancelleria e di ufficio essere ritenuto un elemento indiziario decisivo, né risultando dimostrata la non inerenza delle spese, dovendosi anche contestare l'affermazione della genericità della indicazione della causale in fattura;
d) l'illegittimità del disconoscimento del diritto alla detrazione Iva, in quanto a tal fine i parametri della inerenza ex art. 109 TUIR rispetto alla deducibilità del reddito di impresa non incidono sulla detraibilità dell'IVA dei beni acquisiti nell'esercizio dell'impresa, non risultando contestata né l'inesistenza dell'operazione né la sovrafatturazione, cosicché a fronte della effettività dell'acquisto deve eseguire anche la legittima detrazione dell'Iva; e) illegittimità per violazione dell'art. 41-bis d.P.R. 600/73, in quanto l'Ufficio non si è avvalso di accertamenti di altri Uffici ma ha invece effettuato ulteriori contestazioni a seguito del contraddittorio, con una procedura non consentita in quanto per tale accertamento non è previsto l'invito al contraddittorio;
f) le spese anticipate e ribaltate sul cliente sono state ritenute oggetto di recupero Iva illegittimamente in quanto operazioni non imponibili. L'appellato chiede la conferma della sentenza di primo grado e la vittoria per le spese del grado con distrazione.
4. Alla udienza, dopo l'esposizione del relatore, sentite le parti, la Corte di secondo grado ha deciso come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di appello è fondato. A ben vedere l'avviso di accertamento andava notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, quindi entro il 31.12.2023.
L'art. 67 d.l. 18 del 2020 recita: «1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all'articolo». Si tratta di una disposizione che non fa alcun riferimento agli anni di imposta cosicché gli 85 giorni devono essere posti in aggiunta al termine decadenziale e riguardano anche la fase dell'accertamento, a differenza di quanto ritiene l'appellato, cosicché errata è la decisione di primo grado che non computa la sospensione di 85 giorni. In tal senso depone, infatti, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 960 del 15/01/2025 (Rv. 673835 - 01), per la quale la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. Nello stesso senso va anche il decreto n. 1630/2025 della Prima Presidente della Corte di Cassazione. Ne consegue che la notifica intervenuta in data 8 febbraio 2024 è tempestiva, in quanto il termine andava a scadere il 24 marzo 2024.
2. L'appellato reitera correttamente i motivi di ricorso sui quali la Corte di primo grado non ha deciso ritenendoli erroneamente assorbiti. Quanto controdeduzione sub b) effettivamente il contribuente ha effettuato il versamento in data 21.12.2023 per l'importo di 1752,50 con dichiarazione integrativa riducendo le «altre spese
3 documentate» del rigo RE 19 ad euro 27.614,00. In sostanza vi è stato riconoscimento del debito da parte del contribuente quanto a costi indeducibili per €11.358,00, con versamento dell'imposta. L'appello sul punto è quindi fondato. Quanto alla doglianza sub c) in relazione al disconoscimento dei costi per 14.647,40 euro – relativamente a 6 fatture – a ben vedere gli acquisiti vengono indicati nell'avviso di accertamento come avvenuti nell'arco del 2017 per il menzionato importo: la causale per cinque fatture è «fornitura cancelleria e articoli di studio», nonché per la sesta «materiale di cancelleria e per accessori hardware n. 6 tastiere e mouse per pc».
A riguardo l'Agenzia ha ritenuto che gli acquisiti venivano effettuati in contanti e le fatture recavano descrizioni generiche, non inerenti e non congrui all'attività del contribuente. A ben vedere il contribuente, commercialista, avrebbe dovuto adempiere all'onere di dimostrare l'inerenza di tali acquisti all'attività di impresa anche da un punto di vista dimensionale, trattandosi di correlazione rispetto alla attività professionale svolta. A tal proposito, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11999 del 07/05/2025- Rv. 675038 – 01 ha chiarito che in tema di imposte dirette, l'Amministrazione finanziaria, nel negare l'inerenza di un costo per mancanza, insufficienza od inadeguatezza degli elementi dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da inficiarne la validità o la rilevanza, può contestare l'incongruità e l'antieconomicità della spesa, che assumono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza di inerenza, pur non identificandosi in essa;
in tal caso è onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell'attività d'impresa ed alle scelte imprenditoriali (In applicazione del principio la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, pur riconoscendo l'eccessività dei costi pubblicitari rispetto ai ricavi, li aveva ritenuti inerenti all'attività d'impresa sul mero rilievo che la pubblicità può costituire strumento di ampliamento della clientela e di incremento del volume di affari, senza alcuna verifica, da compiersi sulla scorta di precise allegazioni e prove da offrirsi dal contribuente, della loro concreta destinazione alla produzione;
conf. N. 18904 del 2018 Rv. 649772
– 04). Nel caso in esame acquisti fra i 2300 e i 2500 euro circa per sei volte in un anno, per più di 14mila euro, già per un profilo qualitativo e quantitativo, come anche per l'utilizzo del contante – in vero non si tratta dell'unico elemento a carico, come ritiene la difesa del contribuente - risultano effettivamente non inerenti alla attività professionale del contribuente, in assenza di prova contraria. D'altro canto, Cass. Sez. 5, n. 13588 del 30/05/2018 (Rv. 648671 - 01) ha affermato che in tema di deducibilità dei costi, l'inerenza, desumibile dall'art. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986 (in precedenza, art. 75, comma 5, del detto decreto), deve essere riferita all'oggetto sociale dell'impresa, in quanto non integra un nesso di tipo utilitaristico tra costo e ricavo, bensì una correlazione tra costo ed attività di impresa, anche solo potenzialmente capace di produrre reddito imponibile, ma - a differenza di quanto avviene ai fini della detrazione dell'IVA, rispetto alla quale il concetto ha valenza esclusivamente qualitativa - nelle imposte dirette l'antieconomicità di una spesa, ossia la sproporzione sul piano quantitativo, può costituire significativo sintomo della non inerenza della stessa. La doglianza è infondata. Quanto alla doglianza sub d), invece, non contestando l'Amministrazione l'inesistenza oggettiva o soggettiva della operazione, deve ritenersi che le operazioni di acquisto siano avvenute e che quindi il contribuente abbia diritto alla detrazione ai fini Iva. Sul punto l'appellante nulla deduce pur a fronte del motivo di ricorso già formulato in primo grado.
Quanto alla doglianza sub e) che deduce la violazione dell'art. 41-bis d.P.R. 600/73, in quanto l'Ufficio non si è avvalso di accertamenti di altri Uffici, deve osservarsi come l'accertamento parziale, che è uno strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le stesse regole, per cui può basarsi senza limiti anche sul metodo induttivo e il relativo avviso può essere emesso pur in presenza di una contabilità tenuta in modo regolare (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 28681 del 07/11/2019 - Rv. 655548 – 01; conf. N. 21984 del 2015 Rv. 637198 – 01). Pertanto, la doglianza è infondata, in quanto non si confronta con la previsione dell'art. 39, comma 1, lett. d) cit. e con l'orientamento giurisprudenziale richiamato.
4 Quanto alla doglianza sub f) – in ordine alle spese anticipate e ribaltate sul cliente – in vero la pretesa tributaria è fondata in quanto il contribuente non ha comprovato che si tratti di spese anticipate.
3. Pertanto l'appello va parzialmente accolto, risultando fondate le eccezioni del contribuente quanto al punto b) e quanto al punto d). Le spese processuali vanno compensate nel doppio grado per la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado di Napoli accoglie parzialmente l'appello, nei termini di cui in motivazione, e compensa le spese del doppio grado. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.2.26
Il Giudice est. Il Presidente
ES NZ IM ON
5
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente CANANZI FRANCESCO, Relatore LUCREZI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 837/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11700/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 6 e pubblicata il 17/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN01991.2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN01991.2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN01991.2023 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN01991.2023 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 709/2026 depositato il 12/02/2026
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di appello l'Agenzia delle Entrate di Napoli DP II impugna la sentenza indicata in epigrafe della Corte di Giustizia di primo grado di Napoli, che ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1, che aveva impugnato l'avviso di accertamento n. TF501EN01991.2023 relativo al periodo d'imposta 2017. L'Agenzia riscontrava una incongruenza tra i dati indicati nella dichiarazione IVA del contribuente e le informazioni del c.d. “Spesometro”. Emergeva che le operazioni attive indicate nel quadro VE (dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 2017) fossero pari a € 33.743,00, quindi in misura inferiore rispetto all'ammontare complessivo delle operazioni di acquisto comunicate dai relativi clienti e delle cessioni effettuate nei confronti di consumatori finali pari a € 61.974,44. Tale differenza ammontava a euro 28.231,44. Dall'atto di accertamento emerge che veniva invitato il contribuente a regolarizzare la posizione anche con dichiarazione integrativa a mezzo ravvedimento operoso. Il contribuente rappresentava che l'importo di 28.211,00 derivava da rivalsa clienti per spese anticipate e registrate in contabilità, ex art. 15 d.P.R. 633/72, e l'Agenzia chiedeva l'esibizione della documentazione giustificativa necessaria a comprovare che si verteva di anticipazioni spese sostenute in nome e per conto del cliente, così da essere escluse dalla base imponibile IVA. La documentazione allegata consisteva in fatture di acquisto e non nella documentazione che comprovava spese sostenute in nome e per conto del cliente, cosicché Agenzia delle Entrate computava l'importo di euro 28.210,94 nell'imponibile. Inoltre dall'esame delle fatture esibite Agenzia delle Entrate ne traeva la corrispondenza con la voce Altre spese documentate rigo RE19 della dichiarazione dei redditi, e l'Agenzia per un verso giudicava generiche le fatture medesime, ritenendoli costi indeducibili per € 14.647,40, per altro verso verificata come gli stessi fossero non inerenti – si trattava di acquisti per beni per tipologia e numero non congrui rispetto alla attività professionale del contribuente;
per altro, dato l'importo singolo, non potevano essere considerati come di valore inferiore a 516,00 euro e quindi considerati spese annuali, ma andavano capitalizzati e dedotti in quote secondo le regole dell'ammortamento, per cui venivano dall'Agenzia riconosciuti come spese solo per la quota deducibile dell'ammortamento (20%) per l'anno 2017 pari ad € 2.839,50, risultando costi indeducibili pari a € 11.358,00. Il ricorrente contestava tale ricostruzione, con i motivi poi riproposti con le controdeduzioni appello, che si leggono a seguire. L'Agenzia non si costituiva. La Corte di primo grado di Napoli riteneva intervenuta la decadenza dal potere impositivo, essendo stato notificato l'avviso di accertamento oltre il 31.12.2023, in data 08.02.2024. L'Agenzia veniva condannata alla rifusione delle spese in favore del ricorrente.
2. L' Agenzia con l'appello censura la sentenza di primo grado evidenziando che: a) non si stata tenuto in conto la sospensione ex art. 67 d.l. 18 del 2020; b) nel merito deducendo la fondatezza e l'adeguata motivazione dell'avviso di accertamento rappresentando come spetti al contribuente dimostrare e provare il costo, l'inerenza dello stesso, la congruità rispetto all'attività dello stesso. Chiede la vittoria quanto alle spese.
3. Si è costituito il contribuente che ha controdedotto: a) l'intervenuta decadenza dal potere di accertamento, in quanto il pronunciamento della Corte di cassazione indicato dall'appellante risulterebbe relativo alla riscossione (prescrizione) e non all'accertamento (decadenza); b) l'ufficio non avrebbe tenuto conto della dichiarazione integrativa con la quale il contribuente si adeguava al ritenere i costi indeducibili per l'importo di euro 11.358,00, per i quali avrebbe già versato le imposte il contribuente allegando le relative quietanze;
c) in relazione al disconoscimento dei costi
2 per 14.647,40 euro – relativamente a 5 fatture - l'avviso sarebbe illegittimo in quanto fondato su presunzioni semplici e non gravi precisi e concordanti, non potendo il pagamento in contanti per forniture di cancelleria e di ufficio essere ritenuto un elemento indiziario decisivo, né risultando dimostrata la non inerenza delle spese, dovendosi anche contestare l'affermazione della genericità della indicazione della causale in fattura;
d) l'illegittimità del disconoscimento del diritto alla detrazione Iva, in quanto a tal fine i parametri della inerenza ex art. 109 TUIR rispetto alla deducibilità del reddito di impresa non incidono sulla detraibilità dell'IVA dei beni acquisiti nell'esercizio dell'impresa, non risultando contestata né l'inesistenza dell'operazione né la sovrafatturazione, cosicché a fronte della effettività dell'acquisto deve eseguire anche la legittima detrazione dell'Iva; e) illegittimità per violazione dell'art. 41-bis d.P.R. 600/73, in quanto l'Ufficio non si è avvalso di accertamenti di altri Uffici ma ha invece effettuato ulteriori contestazioni a seguito del contraddittorio, con una procedura non consentita in quanto per tale accertamento non è previsto l'invito al contraddittorio;
f) le spese anticipate e ribaltate sul cliente sono state ritenute oggetto di recupero Iva illegittimamente in quanto operazioni non imponibili. L'appellato chiede la conferma della sentenza di primo grado e la vittoria per le spese del grado con distrazione.
4. Alla udienza, dopo l'esposizione del relatore, sentite le parti, la Corte di secondo grado ha deciso come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di appello è fondato. A ben vedere l'avviso di accertamento andava notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, quindi entro il 31.12.2023.
L'art. 67 d.l. 18 del 2020 recita: «1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all'articolo». Si tratta di una disposizione che non fa alcun riferimento agli anni di imposta cosicché gli 85 giorni devono essere posti in aggiunta al termine decadenziale e riguardano anche la fase dell'accertamento, a differenza di quanto ritiene l'appellato, cosicché errata è la decisione di primo grado che non computa la sospensione di 85 giorni. In tal senso depone, infatti, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 960 del 15/01/2025 (Rv. 673835 - 01), per la quale la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. Nello stesso senso va anche il decreto n. 1630/2025 della Prima Presidente della Corte di Cassazione. Ne consegue che la notifica intervenuta in data 8 febbraio 2024 è tempestiva, in quanto il termine andava a scadere il 24 marzo 2024.
2. L'appellato reitera correttamente i motivi di ricorso sui quali la Corte di primo grado non ha deciso ritenendoli erroneamente assorbiti. Quanto controdeduzione sub b) effettivamente il contribuente ha effettuato il versamento in data 21.12.2023 per l'importo di 1752,50 con dichiarazione integrativa riducendo le «altre spese
3 documentate» del rigo RE 19 ad euro 27.614,00. In sostanza vi è stato riconoscimento del debito da parte del contribuente quanto a costi indeducibili per €11.358,00, con versamento dell'imposta. L'appello sul punto è quindi fondato. Quanto alla doglianza sub c) in relazione al disconoscimento dei costi per 14.647,40 euro – relativamente a 6 fatture – a ben vedere gli acquisiti vengono indicati nell'avviso di accertamento come avvenuti nell'arco del 2017 per il menzionato importo: la causale per cinque fatture è «fornitura cancelleria e articoli di studio», nonché per la sesta «materiale di cancelleria e per accessori hardware n. 6 tastiere e mouse per pc».
A riguardo l'Agenzia ha ritenuto che gli acquisiti venivano effettuati in contanti e le fatture recavano descrizioni generiche, non inerenti e non congrui all'attività del contribuente. A ben vedere il contribuente, commercialista, avrebbe dovuto adempiere all'onere di dimostrare l'inerenza di tali acquisti all'attività di impresa anche da un punto di vista dimensionale, trattandosi di correlazione rispetto alla attività professionale svolta. A tal proposito, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11999 del 07/05/2025- Rv. 675038 – 01 ha chiarito che in tema di imposte dirette, l'Amministrazione finanziaria, nel negare l'inerenza di un costo per mancanza, insufficienza od inadeguatezza degli elementi dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da inficiarne la validità o la rilevanza, può contestare l'incongruità e l'antieconomicità della spesa, che assumono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza di inerenza, pur non identificandosi in essa;
in tal caso è onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell'attività d'impresa ed alle scelte imprenditoriali (In applicazione del principio la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, pur riconoscendo l'eccessività dei costi pubblicitari rispetto ai ricavi, li aveva ritenuti inerenti all'attività d'impresa sul mero rilievo che la pubblicità può costituire strumento di ampliamento della clientela e di incremento del volume di affari, senza alcuna verifica, da compiersi sulla scorta di precise allegazioni e prove da offrirsi dal contribuente, della loro concreta destinazione alla produzione;
conf. N. 18904 del 2018 Rv. 649772
– 04). Nel caso in esame acquisti fra i 2300 e i 2500 euro circa per sei volte in un anno, per più di 14mila euro, già per un profilo qualitativo e quantitativo, come anche per l'utilizzo del contante – in vero non si tratta dell'unico elemento a carico, come ritiene la difesa del contribuente - risultano effettivamente non inerenti alla attività professionale del contribuente, in assenza di prova contraria. D'altro canto, Cass. Sez. 5, n. 13588 del 30/05/2018 (Rv. 648671 - 01) ha affermato che in tema di deducibilità dei costi, l'inerenza, desumibile dall'art. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986 (in precedenza, art. 75, comma 5, del detto decreto), deve essere riferita all'oggetto sociale dell'impresa, in quanto non integra un nesso di tipo utilitaristico tra costo e ricavo, bensì una correlazione tra costo ed attività di impresa, anche solo potenzialmente capace di produrre reddito imponibile, ma - a differenza di quanto avviene ai fini della detrazione dell'IVA, rispetto alla quale il concetto ha valenza esclusivamente qualitativa - nelle imposte dirette l'antieconomicità di una spesa, ossia la sproporzione sul piano quantitativo, può costituire significativo sintomo della non inerenza della stessa. La doglianza è infondata. Quanto alla doglianza sub d), invece, non contestando l'Amministrazione l'inesistenza oggettiva o soggettiva della operazione, deve ritenersi che le operazioni di acquisto siano avvenute e che quindi il contribuente abbia diritto alla detrazione ai fini Iva. Sul punto l'appellante nulla deduce pur a fronte del motivo di ricorso già formulato in primo grado.
Quanto alla doglianza sub e) che deduce la violazione dell'art. 41-bis d.P.R. 600/73, in quanto l'Ufficio non si è avvalso di accertamenti di altri Uffici, deve osservarsi come l'accertamento parziale, che è uno strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le stesse regole, per cui può basarsi senza limiti anche sul metodo induttivo e il relativo avviso può essere emesso pur in presenza di una contabilità tenuta in modo regolare (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 28681 del 07/11/2019 - Rv. 655548 – 01; conf. N. 21984 del 2015 Rv. 637198 – 01). Pertanto, la doglianza è infondata, in quanto non si confronta con la previsione dell'art. 39, comma 1, lett. d) cit. e con l'orientamento giurisprudenziale richiamato.
4 Quanto alla doglianza sub f) – in ordine alle spese anticipate e ribaltate sul cliente – in vero la pretesa tributaria è fondata in quanto il contribuente non ha comprovato che si tratti di spese anticipate.
3. Pertanto l'appello va parzialmente accolto, risultando fondate le eccezioni del contribuente quanto al punto b) e quanto al punto d). Le spese processuali vanno compensate nel doppio grado per la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado di Napoli accoglie parzialmente l'appello, nei termini di cui in motivazione, e compensa le spese del doppio grado. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.2.26
Il Giudice est. Il Presidente
ES NZ IM ON
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