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Sentenza 5 aprile 2023
Sentenza 5 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2023, n. 14553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14553 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NG ND nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che il difensore dell'imputato ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art.
5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199 (comunicando successivamente di voler rinunciare alla trattazione orale). Udito in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 14553 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 19/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 05/03/2021, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del 05/06/2018 con la quale, per quanto è qui di interesse, il Tribunale di Modena aveva dichiarato DR GA, responsabile, in concorso con LI ET (classe 1995) e LI ET (classe 1996), dei reati, in danno di IA TT, di lesioni volontarie (capo A), danneggiamento aggravato (capo B) e violenza privata (capo D) e lo aveva condannato alla pena di mesi 10 di reclusione e al risarcimento dei danni a favore della parte civile. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione DR GA, attraverso il difensore Avv. Roberto Ghini, articolando quattro motivo di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo invoca l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando la violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., nonché 24 Cost. e 6 Cedu, per violazione del diritto di difesa conseguito alla tardività del rilascio di copia della sentenza impugnata, rilascio - chiesto il 09/06/2021, il 18/06/2021 e il 28/06/2021 - effettuato solo il 29/06/2021, ossia 20 giorni dopo il deposito della sentenza, con concrete ripercussioni sull'esercizio dell'attività difensiva. 2.2. Il secondo motivo denuncia manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova con riguardo alle imputazioni per le quali è intervenuta condanna. In dibattimento, la persona offesa TT ha confermato di non aver individuato subito dopo i fatti GA, ma solo i due complici, quale autore dell'aggressione, limitandosi a collocare un terzo soggetto sul cofano della propria auto, descrivendo sommariamente gli aggressori, che indossavano una maglietta verde, un cappellino, pantaloni o maglietta beige o nocciola. L'IS RA riferiva di un suo intervento presso il locale Frozen nel cui parcheggio individuava la vettura indicata come degli aggressori e all'interno GA, che indossava una maglietta verde e dei pantaloni neri e chiamava gli amici con i quali si trovava, identificati nei due LI, il primo con maglia e pantaloni verdi, il secondo con maglia nocciola e pantaloni beige. In quel frangente, transitava su un'auto SI La SA, in auto con TT al momento dell'aggressione, che riconosceva i soggetti. In sede di ricognizione fotografica, La SA non aveva riconosciuto GA, ma solo i cugini LI, uno dei quali indossava una maglietta verde, così come il ricorrente. Nel dar conto di quanto riferito dal teste RA, che si trovava insieme con i tre imputati all'interno della Panda, la sentenza impugnata sostiene che 2 LI cl. 1995 si trovava nei pressi del finestrino dell'auto guidata dalla persona offesa e che GA si trovava nei pressi del finestrino posteriore (andato in frantumi). La Corte di appello, inoltre, sostiene che GA fu riconosciuto senza incertezza da La SA, anche nell'immediatezza dei fatti e alla presenza del teste ZA, il quale, tuttavia, riferiva solo del passaggio della teste in auto senza fermarsi e che la stessa aveva riconosciuto i soggetti. Diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di appello, tali dichiarazioni danno conto del travisamento della prova circa la responsabilità e il ruolo del ricorrente, in quanto aver danneggiamento l'auto o aver aggredito la persona offesa non sono indici del medesimo ruolo e della medesima incidenza in ordine al dolo e all'attribuzione del fatto. 2.3. Il terzo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 610 cod. pen. e vizi di motivazione. Nella sua testimonianza, TT riferisce che la propria auto non era bloccata posteriormente e che poteva effettuare una retromarcia, così come La SA ha dichiarato che dietro alla macchina non vi era nessuno, se non le auto che passavano, sicché argomentare che l'auto della persona offesa non avrebbe avuto alcuna possibilità di manovra è frutto di un travisamento della prova. 2.4. Il quarto motivo denuncia erronea applicazione della legge e vizi di motivazione in ordine alla conferma della determinazione della pena e del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. In premessa, la Corte rileva che, come risulta dalla sentenza di primo grado, la persona offesa ha presentato querela e che, comunque, la stessa si è costituita parte civile (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551), il che esclude la necessità di approfondimenti in ordine al regime di procedibilità dei reati contestati. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'ordinamento processuale è dotato di uno strumento da far valere in presenza di situazione di forza maggiore che abbiano impedito alle parti di osservare un termine stabilito a pena di decadenza, ossia la restituzione nel termine. Il ricorrente non si è avvalso di tale istituto, il che dimostra che il prospettato ritardo nella consegna della copia della sentenza della Corte di appello non ha in alcun modo compromesso la possibilità di presentare - come ha presentato - un articolato atto di impugnazione. Peraltro, come puntualmente rilevato dal Procuratore generale questa Corte, il prospettato ritardo, in quanto successivo alla deliberazione della sentenza e, 3 addirittura, al deposito della relativa motivazione, non integra alcuna nullità e giammai potrebbe determinare l'annullamento della sentenza, ma, in ipotesi, la sola restituzione nel termine per l'impugnazione. 3. Il secondo motivo è inammissibile. 3.1. In limine, mette conto ribadire che in virtù della previsione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., novellata dall'art. 8 I. n. 46 del 2006, il controllo del giudice di legittimità si estende al travisamento della prova, purché decisiva, con la precisazione che ciò che è deducibile in sede di legittimità e rientra, pertanto, in detto controllo è solo l'errore revocatorio (sul significante), in quanto il rapporto di contraddizione esterno al testo della sentenza impugnata, introdotto con la suddetta novella, non può che essere inteso in senso stretto, quale rapporto di negazione (sulle premesse), mentre ad esso è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168) e, dunque, estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in ordine al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167); in altri termini, il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). Come di recente 4 ribadito da questa Corte, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370). 3.2. Rilevato come sia pacifico che GA, la sera dei fatti fosse in compagnia dei due LI, la Corte di appello sottolinea che le incongruenze nel racconto di TT e in quello di La SA non sono tali da inficiare il nucleo centrale dei fatti, perché i due testi hanno riferito del coinvolgimento di tutti i tre soggetti usciti dalla Panda sia nell'aggressione ai danni della vittima, sia nel danneggiamento della sua auto. Lo stesso teste RA, che si trovava all'interno della Panda, ma non scese e non partecipò all'aggressione, ha riferito che i due LI si trovavano, l'uno, nei pressi del finestrino dell'auto guidata dalla persona offesa e, l'altro, in piedi sul parabrezza, mentre GA si trovava nei pressi del finestrino posteriore, andato in frantumi, dell'auto della persona offesa. Tutti i tre imputati, come risulta dalla testimonianza del verbalizzante ZA, presentavano escoriazioni sulle nocche delle mani e tracce ematiche sui loro vestiti. Osserva quindi il giudice di appello che del tutto convergente e univoca è la prova della responsabilità di GA, il quale veniva riconosciuto senza incertezze da SI La SA nell'immediatezza dei fatti e alla presenza del teste ZA e il cui protagonismo nella vicenda è confermato dall'entità e dalla natura delle lesioni riportate. Rileva quindi la Corte distrettuale che causa unica e determinante delle lesioni cagionate a TT e del danneggiamento della sua auto è stata l'azione congiunta dei tre imputati, tra cui determinante è stata anche l'azione di GA, nell'ambito dell'agire concorsuale. Nei termini in sintesi indicati, la Corte distrettuale ha fatto buon governo del principio di diritto in forza del quale l'aggressione fisica collettiva, caratterizzata dalla reciproca consapevolezza della convergente, ancorché non simultanea, condotta dei correi, comporta che ciascuno di essi risponde del complesso delle lesioni riportate dalla vittima e, dunque, anche di quelle non causate in via diretta dall'azione materialmente posta in essere dal singolo (Sez. 5, n. 35274 del 14/07/2022, Taietti, Rv. 283648). 3.3. Le doglianze del ricorrente sono manifestamente inidonee a inficiare la motivazione della sentenza impugnata. 5 La Corte distrettuale ha dato atto delle discrasie nei racconti di TT e di La SA, rilevando che tali discrasie non inficiano la ricostruzione del nucleo centrale dei fatti e valorizzando i dati probatori richiamati. Nessuna delle deduzioni del ricorrente dà corpo a un vero e proprio travisamento della prova, da intendersi, come si è visto, quale incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato" del dato probatorio. La Corte distrettuale non attribuisce l'individuazione di GA alla persona offesa, che non ha individuato il terzo aggressore, ma a La SA, che lo riconobbe nell'immediatezza dei fatti. DE resto, la presenza del ricorrente tra i tre aggressori è, in buona sostanza, riferita anche dal loro amico RA. Dunque, nessun travisamento probatorio è effettivamente denunciato con riguardo alle dichiarazioni della vittima (e alla sua querela acquisita agli atti con il consenso delle parti). D'altra parte, quello dei LI che indossava, come GA, una maglietta verde risulta individuato da La SA anche in virtù del cappellino da baseball che indossava, come risulta dalla sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di appello (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145). La circostanza che La SA non abbia riconosciuto GA in sede di ricognizione fotografica non è negata dalla sentenza impugnata, ma evidentemente ritenuta, rispetto alla ricognizione personale effettuata nell'immediatezza dei fatti, recessiva, sulla base di una valutazione che chiama in causa l'attribuzione della valenza probatoria della prova (il che ulteriormente esclude la riconoscibilità, nella motivazione della sentenza impugnata, di travisamenti probatori). La testimonianza di ZA circa il riconoscimento effettuato dall'auto dei tre imputati non è riportata dalla Corte di appello in termini idonei, ancora una volta, a dar corpo a un travisamento della prova, in quanto chiama in causa, al più, l'attitudine conoscitiva del dato, la cui definizione è prerogativa del giudice di merito esorbitante dall'ambito della denunciabilità della c.d. contraddittorietà processuale. Considerato nel suo complesso, il motivo risulta indirizzato a denunciare non già travisamenti della prova, ma un travisamento del fatto, che anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. dalla I. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; conf., ex plurimis, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). In altri termini, le deduzioni articolate dal motivo in esame sono volte a proporre una diversa ricostruzione del ruolo di GA nell'aggressione collettiva di cui fu vittima TT, che - anche a voler prescindere dal principio di diritto 6 affermato, come si è visto, da Sez. 5, n. 35274 del 2022, Taietti, cit. — è comunque preclusa dal persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5. 26455 del 2022, Dos Santos, cit.). 4. Il terzo motivo è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni. La Corte distrettuale ha rilevato che la condotta degli imputati era consistita nel fermare la propria auto davanti a quella persona offesa, in modo da ostacolarne una sicura ripartenza con un'aggressione subitanea e violenta ai danni di TT, così da impedirgli qualsiasi iniziativa, tanto meno quello poter far retromarcia, così impendendogli di procedere. Le doglianze del ricorrente, per un verso, risultano reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). Per altro verso, esse sono manifestamente infondate, in quanto isolano il segmento iniziale della condotta (l'aver tagliato la strada all'auto della persona offesa) da quello immediatamente ad essa successiva (subitaneo, nella definizione della sentenza impugnata), ossia l'aggressione — prima di tutto, ma non solo, fisica — di TT. 5. Il quarto motivo è del pari inammissibile. Le doglianze relative alla determinazione della pena sono inammissibili, posto che il relativo motivo di appello era del tutto aspecifico, in quanto si limitava a stigmatizzare il riferimento del giudice di primo grado all'equità della pena irrogata, mentre la sentenza di primo grado aveva diffusamente argomentato sulla gravità del fatto. Quanto agli aumenti della pena per i due reati-satellite, la questione non era stata devoluta con l'atto di appello e, comunque, è manifestamente infondata alla luce del già richiamato riferimento alla gravità della vicenda. Quanto alla conferma del diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte distrettuale ha congruamente argomentato in relazione all'assenza di qualsiasi resipiscenza o comportamento critico, laddove, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque 7 rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). 6. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso — che preclude la rilevabilità della prescrizione dei reati che sarebbe maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266) - consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/01/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che il difensore dell'imputato ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art.
5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199 (comunicando successivamente di voler rinunciare alla trattazione orale). Udito in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 14553 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 19/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 05/03/2021, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del 05/06/2018 con la quale, per quanto è qui di interesse, il Tribunale di Modena aveva dichiarato DR GA, responsabile, in concorso con LI ET (classe 1995) e LI ET (classe 1996), dei reati, in danno di IA TT, di lesioni volontarie (capo A), danneggiamento aggravato (capo B) e violenza privata (capo D) e lo aveva condannato alla pena di mesi 10 di reclusione e al risarcimento dei danni a favore della parte civile. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione DR GA, attraverso il difensore Avv. Roberto Ghini, articolando quattro motivo di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo invoca l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando la violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., nonché 24 Cost. e 6 Cedu, per violazione del diritto di difesa conseguito alla tardività del rilascio di copia della sentenza impugnata, rilascio - chiesto il 09/06/2021, il 18/06/2021 e il 28/06/2021 - effettuato solo il 29/06/2021, ossia 20 giorni dopo il deposito della sentenza, con concrete ripercussioni sull'esercizio dell'attività difensiva. 2.2. Il secondo motivo denuncia manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova con riguardo alle imputazioni per le quali è intervenuta condanna. In dibattimento, la persona offesa TT ha confermato di non aver individuato subito dopo i fatti GA, ma solo i due complici, quale autore dell'aggressione, limitandosi a collocare un terzo soggetto sul cofano della propria auto, descrivendo sommariamente gli aggressori, che indossavano una maglietta verde, un cappellino, pantaloni o maglietta beige o nocciola. L'IS RA riferiva di un suo intervento presso il locale Frozen nel cui parcheggio individuava la vettura indicata come degli aggressori e all'interno GA, che indossava una maglietta verde e dei pantaloni neri e chiamava gli amici con i quali si trovava, identificati nei due LI, il primo con maglia e pantaloni verdi, il secondo con maglia nocciola e pantaloni beige. In quel frangente, transitava su un'auto SI La SA, in auto con TT al momento dell'aggressione, che riconosceva i soggetti. In sede di ricognizione fotografica, La SA non aveva riconosciuto GA, ma solo i cugini LI, uno dei quali indossava una maglietta verde, così come il ricorrente. Nel dar conto di quanto riferito dal teste RA, che si trovava insieme con i tre imputati all'interno della Panda, la sentenza impugnata sostiene che 2 LI cl. 1995 si trovava nei pressi del finestrino dell'auto guidata dalla persona offesa e che GA si trovava nei pressi del finestrino posteriore (andato in frantumi). La Corte di appello, inoltre, sostiene che GA fu riconosciuto senza incertezza da La SA, anche nell'immediatezza dei fatti e alla presenza del teste ZA, il quale, tuttavia, riferiva solo del passaggio della teste in auto senza fermarsi e che la stessa aveva riconosciuto i soggetti. Diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di appello, tali dichiarazioni danno conto del travisamento della prova circa la responsabilità e il ruolo del ricorrente, in quanto aver danneggiamento l'auto o aver aggredito la persona offesa non sono indici del medesimo ruolo e della medesima incidenza in ordine al dolo e all'attribuzione del fatto. 2.3. Il terzo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 610 cod. pen. e vizi di motivazione. Nella sua testimonianza, TT riferisce che la propria auto non era bloccata posteriormente e che poteva effettuare una retromarcia, così come La SA ha dichiarato che dietro alla macchina non vi era nessuno, se non le auto che passavano, sicché argomentare che l'auto della persona offesa non avrebbe avuto alcuna possibilità di manovra è frutto di un travisamento della prova. 2.4. Il quarto motivo denuncia erronea applicazione della legge e vizi di motivazione in ordine alla conferma della determinazione della pena e del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. In premessa, la Corte rileva che, come risulta dalla sentenza di primo grado, la persona offesa ha presentato querela e che, comunque, la stessa si è costituita parte civile (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551), il che esclude la necessità di approfondimenti in ordine al regime di procedibilità dei reati contestati. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'ordinamento processuale è dotato di uno strumento da far valere in presenza di situazione di forza maggiore che abbiano impedito alle parti di osservare un termine stabilito a pena di decadenza, ossia la restituzione nel termine. Il ricorrente non si è avvalso di tale istituto, il che dimostra che il prospettato ritardo nella consegna della copia della sentenza della Corte di appello non ha in alcun modo compromesso la possibilità di presentare - come ha presentato - un articolato atto di impugnazione. Peraltro, come puntualmente rilevato dal Procuratore generale questa Corte, il prospettato ritardo, in quanto successivo alla deliberazione della sentenza e, 3 addirittura, al deposito della relativa motivazione, non integra alcuna nullità e giammai potrebbe determinare l'annullamento della sentenza, ma, in ipotesi, la sola restituzione nel termine per l'impugnazione. 3. Il secondo motivo è inammissibile. 3.1. In limine, mette conto ribadire che in virtù della previsione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., novellata dall'art. 8 I. n. 46 del 2006, il controllo del giudice di legittimità si estende al travisamento della prova, purché decisiva, con la precisazione che ciò che è deducibile in sede di legittimità e rientra, pertanto, in detto controllo è solo l'errore revocatorio (sul significante), in quanto il rapporto di contraddizione esterno al testo della sentenza impugnata, introdotto con la suddetta novella, non può che essere inteso in senso stretto, quale rapporto di negazione (sulle premesse), mentre ad esso è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168) e, dunque, estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in ordine al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167); in altri termini, il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). Come di recente 4 ribadito da questa Corte, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370). 3.2. Rilevato come sia pacifico che GA, la sera dei fatti fosse in compagnia dei due LI, la Corte di appello sottolinea che le incongruenze nel racconto di TT e in quello di La SA non sono tali da inficiare il nucleo centrale dei fatti, perché i due testi hanno riferito del coinvolgimento di tutti i tre soggetti usciti dalla Panda sia nell'aggressione ai danni della vittima, sia nel danneggiamento della sua auto. Lo stesso teste RA, che si trovava all'interno della Panda, ma non scese e non partecipò all'aggressione, ha riferito che i due LI si trovavano, l'uno, nei pressi del finestrino dell'auto guidata dalla persona offesa e, l'altro, in piedi sul parabrezza, mentre GA si trovava nei pressi del finestrino posteriore, andato in frantumi, dell'auto della persona offesa. Tutti i tre imputati, come risulta dalla testimonianza del verbalizzante ZA, presentavano escoriazioni sulle nocche delle mani e tracce ematiche sui loro vestiti. Osserva quindi il giudice di appello che del tutto convergente e univoca è la prova della responsabilità di GA, il quale veniva riconosciuto senza incertezze da SI La SA nell'immediatezza dei fatti e alla presenza del teste ZA e il cui protagonismo nella vicenda è confermato dall'entità e dalla natura delle lesioni riportate. Rileva quindi la Corte distrettuale che causa unica e determinante delle lesioni cagionate a TT e del danneggiamento della sua auto è stata l'azione congiunta dei tre imputati, tra cui determinante è stata anche l'azione di GA, nell'ambito dell'agire concorsuale. Nei termini in sintesi indicati, la Corte distrettuale ha fatto buon governo del principio di diritto in forza del quale l'aggressione fisica collettiva, caratterizzata dalla reciproca consapevolezza della convergente, ancorché non simultanea, condotta dei correi, comporta che ciascuno di essi risponde del complesso delle lesioni riportate dalla vittima e, dunque, anche di quelle non causate in via diretta dall'azione materialmente posta in essere dal singolo (Sez. 5, n. 35274 del 14/07/2022, Taietti, Rv. 283648). 3.3. Le doglianze del ricorrente sono manifestamente inidonee a inficiare la motivazione della sentenza impugnata. 5 La Corte distrettuale ha dato atto delle discrasie nei racconti di TT e di La SA, rilevando che tali discrasie non inficiano la ricostruzione del nucleo centrale dei fatti e valorizzando i dati probatori richiamati. Nessuna delle deduzioni del ricorrente dà corpo a un vero e proprio travisamento della prova, da intendersi, come si è visto, quale incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato" del dato probatorio. La Corte distrettuale non attribuisce l'individuazione di GA alla persona offesa, che non ha individuato il terzo aggressore, ma a La SA, che lo riconobbe nell'immediatezza dei fatti. DE resto, la presenza del ricorrente tra i tre aggressori è, in buona sostanza, riferita anche dal loro amico RA. Dunque, nessun travisamento probatorio è effettivamente denunciato con riguardo alle dichiarazioni della vittima (e alla sua querela acquisita agli atti con il consenso delle parti). D'altra parte, quello dei LI che indossava, come GA, una maglietta verde risulta individuato da La SA anche in virtù del cappellino da baseball che indossava, come risulta dalla sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di appello (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145). La circostanza che La SA non abbia riconosciuto GA in sede di ricognizione fotografica non è negata dalla sentenza impugnata, ma evidentemente ritenuta, rispetto alla ricognizione personale effettuata nell'immediatezza dei fatti, recessiva, sulla base di una valutazione che chiama in causa l'attribuzione della valenza probatoria della prova (il che ulteriormente esclude la riconoscibilità, nella motivazione della sentenza impugnata, di travisamenti probatori). La testimonianza di ZA circa il riconoscimento effettuato dall'auto dei tre imputati non è riportata dalla Corte di appello in termini idonei, ancora una volta, a dar corpo a un travisamento della prova, in quanto chiama in causa, al più, l'attitudine conoscitiva del dato, la cui definizione è prerogativa del giudice di merito esorbitante dall'ambito della denunciabilità della c.d. contraddittorietà processuale. Considerato nel suo complesso, il motivo risulta indirizzato a denunciare non già travisamenti della prova, ma un travisamento del fatto, che anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. dalla I. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; conf., ex plurimis, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). In altri termini, le deduzioni articolate dal motivo in esame sono volte a proporre una diversa ricostruzione del ruolo di GA nell'aggressione collettiva di cui fu vittima TT, che - anche a voler prescindere dal principio di diritto 6 affermato, come si è visto, da Sez. 5, n. 35274 del 2022, Taietti, cit. — è comunque preclusa dal persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5. 26455 del 2022, Dos Santos, cit.). 4. Il terzo motivo è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni. La Corte distrettuale ha rilevato che la condotta degli imputati era consistita nel fermare la propria auto davanti a quella persona offesa, in modo da ostacolarne una sicura ripartenza con un'aggressione subitanea e violenta ai danni di TT, così da impedirgli qualsiasi iniziativa, tanto meno quello poter far retromarcia, così impendendogli di procedere. Le doglianze del ricorrente, per un verso, risultano reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). Per altro verso, esse sono manifestamente infondate, in quanto isolano il segmento iniziale della condotta (l'aver tagliato la strada all'auto della persona offesa) da quello immediatamente ad essa successiva (subitaneo, nella definizione della sentenza impugnata), ossia l'aggressione — prima di tutto, ma non solo, fisica — di TT. 5. Il quarto motivo è del pari inammissibile. Le doglianze relative alla determinazione della pena sono inammissibili, posto che il relativo motivo di appello era del tutto aspecifico, in quanto si limitava a stigmatizzare il riferimento del giudice di primo grado all'equità della pena irrogata, mentre la sentenza di primo grado aveva diffusamente argomentato sulla gravità del fatto. Quanto agli aumenti della pena per i due reati-satellite, la questione non era stata devoluta con l'atto di appello e, comunque, è manifestamente infondata alla luce del già richiamato riferimento alla gravità della vicenda. Quanto alla conferma del diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte distrettuale ha congruamente argomentato in relazione all'assenza di qualsiasi resipiscenza o comportamento critico, laddove, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque 7 rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). 6. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso — che preclude la rilevabilità della prescrizione dei reati che sarebbe maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266) - consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/01/2023.