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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/12/2025, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7456/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa DI NO Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
17.11.2025, assunto in decisione in data 9.12.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con l'avvocato Cristina Martinoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Meda, Viale Francia
n. 23;
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'avvocato Nadia Fortunata Grande ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cinisello Balsamo,
Via Daniele Manin n. 48;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI che l'Ecc.mo Tribunale di Monza, sentite le parti, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, Voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi e il figlio minorenne nelle modalità di seguito indicate:
A) affido ad entrambi i genitori del figlio minore , secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1 condiviso, con collocamento prevalente presso il padre nell'abitazione sita in Meda, L.go Giorgetti, 2, per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
B) Piano genitoriale:
La Signora compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé Parte_1 il figlio indicativamente a fine settimana alternati, oltre che a un giorno infrasettimanale, rispettando gli impegni del ragazzo e la sua volontà, con rientro il lunedì mattina a scuola;
- Ulteriori periodi di visita/frequentazione comprese le festività natalizie, pasquali, da calendario, e le vacanze estive, potranno essere concordati di volta in volta direttamente tra madre e figlio, attesa l'età dello stesso, nel rispetto della sua volontà;
C) II Padre si rende disponibile nel permettere alla Signora quando si sarà trasferita altrove, Parte_1 di frequentare la sua dimora quotidianamente per far visita al figlio, occuparsi dello stesso, verificare l'andamento scolastico, accertarsi che segua una corretta alimentazione, prendendosi cura di tutto ciò che lo riguarda, compreso cucinare per lui, qualora fosse necessario;
D) Mantenimento:
Il Sig. si occuperà di garantire economicamente per il figlio con lo stesso convivente a mezzo di Pt_2 mantenimento diretto in suo favore, mentre la madre apporterà il suo contributo economico occupandosi di contribuire per le necessità del figlio, compatibilmente con le sue entrate economiche;
-Relativamente alle faccende domestiche, il padre usufruirà dell'aiuto di una collaboratrice domestica due volte alla settimana per garantire la pulizia e l'igiene dell'ambiente in cui vive il figlio;
- Il padre nel corso degli anni ha accumulato una somma arretrata a titolo di mantenimento verso il figlio pari a euro 12.000 che verrà corrisposta a quest'ultimo secondo le modalità che si indicano qui di seguito:
1) la somma di euro 8.000 verrà versata su un conto corrente postale, intestato esclusivamente al ragazzo, vincolandola sino al compimento dei 21 anni dello stesso;
2) la restante somma pari a euro 4.000, verrà utilizzata dal padre per sostenere i costi della patente di per intero, della visita dal podologo e delle scarpe adatte a tale problematica, qualora dalle ricevute Per_1 che verranno esibite, risultasse una rimanenza rispetto alla somma indicata, questa verrà impegnata per ulteriori necessità del figlio sino alla concorrenza della stessa;
La madre contribuirà economicamente relativamente alle spese straordinarie per il figlio, nella misura di sua spettanza, versando direttamente sul conto corrente postale di quest'ultimo le somme concordate di volta in volta per le sue necessità, secondo le sue disponibilità economiche;
-Per le spese straordinarie nello specifico, ci si attiene all'indicazione del Protocollo del Tribunale di
Monza che si produce in atti, (Doc.5);
L'assegno unico nell'interesse del minore verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% che utilizzeranno per le esigenze di Per_1
E) 1 genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
F) Il padre si impegna a far osservare a un'alimentazione corretta, a cucinare per quest'ultimo, a Per_1 controllare che non faccia tardi la sera per coricarsi oltre che a verificare che abbia una corretta igiene, mantenendo l'abitazione pulita;
G) Le parti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono. Motivi della decisione
Premesso che:
- e anno intrattenuto una relazione dalla quale Parte_1 Parte_2
è nato in data [...]. Per_1
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 28.1.2008) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_1 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
All'udienza del 9.12.2025 dichiarava: Parte_1
“abbiamo vissuto un po' di anni ed io in Repubblica Ceca, poi lui ha sentito la mancanza del padre e io l'ho lasciato Per_1 libero di decidere, lui è tornato qui. Poi sono tornata qui anche io, perché e suo papà mi hanno chiesto di venire in Per_1
Italia, adesso vive con il padre e io lo vedo in tutte le occasioni possibili, visto che lavoro, e poi lo vado a trovare a Meda a casa di suo padre, adesso io vivo a Mozzate. ha studiato, poi ha avuto problemi di salute, e non riusciva a finire la Per_1 scuola, ha iniziato un'altra scuola, ma non è sicuro che gli piaccia, e in questo momento non sta andando a scuola. Io sono tornata in Italia perché lui soffre di depressione e ADHD, anche in Repubblica Ceca gli hanno diagnosticato la ADHD;
invece adesso ha avuto un po' di depressione e sta facendo percorso presso psicologa, che sta diagnosticando un lieve disturbo dell'autismo, che rende difficile il fatto che faccia un percorso di studi. Per quello è che lui è un po' indeciso, anche rispetto al futuro.”
Alla luce di quanto precede, le condizioni convenute tra le parti appaiono idonee a garantire a , nel Per_1 breve lasso di tempo che lo separa dal raggiungimento della maggiore età, il pieno diritto alla bigenitorialità.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 17.11.2025, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.12.2025
Il Presidente est.
DI NO
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa DI NO Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
17.11.2025, assunto in decisione in data 9.12.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con l'avvocato Cristina Martinoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Meda, Viale Francia
n. 23;
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'avvocato Nadia Fortunata Grande ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cinisello Balsamo,
Via Daniele Manin n. 48;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI che l'Ecc.mo Tribunale di Monza, sentite le parti, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, Voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi e il figlio minorenne nelle modalità di seguito indicate:
A) affido ad entrambi i genitori del figlio minore , secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1 condiviso, con collocamento prevalente presso il padre nell'abitazione sita in Meda, L.go Giorgetti, 2, per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
B) Piano genitoriale:
La Signora compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé Parte_1 il figlio indicativamente a fine settimana alternati, oltre che a un giorno infrasettimanale, rispettando gli impegni del ragazzo e la sua volontà, con rientro il lunedì mattina a scuola;
- Ulteriori periodi di visita/frequentazione comprese le festività natalizie, pasquali, da calendario, e le vacanze estive, potranno essere concordati di volta in volta direttamente tra madre e figlio, attesa l'età dello stesso, nel rispetto della sua volontà;
C) II Padre si rende disponibile nel permettere alla Signora quando si sarà trasferita altrove, Parte_1 di frequentare la sua dimora quotidianamente per far visita al figlio, occuparsi dello stesso, verificare l'andamento scolastico, accertarsi che segua una corretta alimentazione, prendendosi cura di tutto ciò che lo riguarda, compreso cucinare per lui, qualora fosse necessario;
D) Mantenimento:
Il Sig. si occuperà di garantire economicamente per il figlio con lo stesso convivente a mezzo di Pt_2 mantenimento diretto in suo favore, mentre la madre apporterà il suo contributo economico occupandosi di contribuire per le necessità del figlio, compatibilmente con le sue entrate economiche;
-Relativamente alle faccende domestiche, il padre usufruirà dell'aiuto di una collaboratrice domestica due volte alla settimana per garantire la pulizia e l'igiene dell'ambiente in cui vive il figlio;
- Il padre nel corso degli anni ha accumulato una somma arretrata a titolo di mantenimento verso il figlio pari a euro 12.000 che verrà corrisposta a quest'ultimo secondo le modalità che si indicano qui di seguito:
1) la somma di euro 8.000 verrà versata su un conto corrente postale, intestato esclusivamente al ragazzo, vincolandola sino al compimento dei 21 anni dello stesso;
2) la restante somma pari a euro 4.000, verrà utilizzata dal padre per sostenere i costi della patente di per intero, della visita dal podologo e delle scarpe adatte a tale problematica, qualora dalle ricevute Per_1 che verranno esibite, risultasse una rimanenza rispetto alla somma indicata, questa verrà impegnata per ulteriori necessità del figlio sino alla concorrenza della stessa;
La madre contribuirà economicamente relativamente alle spese straordinarie per il figlio, nella misura di sua spettanza, versando direttamente sul conto corrente postale di quest'ultimo le somme concordate di volta in volta per le sue necessità, secondo le sue disponibilità economiche;
-Per le spese straordinarie nello specifico, ci si attiene all'indicazione del Protocollo del Tribunale di
Monza che si produce in atti, (Doc.5);
L'assegno unico nell'interesse del minore verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% che utilizzeranno per le esigenze di Per_1
E) 1 genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
F) Il padre si impegna a far osservare a un'alimentazione corretta, a cucinare per quest'ultimo, a Per_1 controllare che non faccia tardi la sera per coricarsi oltre che a verificare che abbia una corretta igiene, mantenendo l'abitazione pulita;
G) Le parti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono. Motivi della decisione
Premesso che:
- e anno intrattenuto una relazione dalla quale Parte_1 Parte_2
è nato in data [...]. Per_1
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 28.1.2008) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_1 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
All'udienza del 9.12.2025 dichiarava: Parte_1
“abbiamo vissuto un po' di anni ed io in Repubblica Ceca, poi lui ha sentito la mancanza del padre e io l'ho lasciato Per_1 libero di decidere, lui è tornato qui. Poi sono tornata qui anche io, perché e suo papà mi hanno chiesto di venire in Per_1
Italia, adesso vive con il padre e io lo vedo in tutte le occasioni possibili, visto che lavoro, e poi lo vado a trovare a Meda a casa di suo padre, adesso io vivo a Mozzate. ha studiato, poi ha avuto problemi di salute, e non riusciva a finire la Per_1 scuola, ha iniziato un'altra scuola, ma non è sicuro che gli piaccia, e in questo momento non sta andando a scuola. Io sono tornata in Italia perché lui soffre di depressione e ADHD, anche in Repubblica Ceca gli hanno diagnosticato la ADHD;
invece adesso ha avuto un po' di depressione e sta facendo percorso presso psicologa, che sta diagnosticando un lieve disturbo dell'autismo, che rende difficile il fatto che faccia un percorso di studi. Per quello è che lui è un po' indeciso, anche rispetto al futuro.”
Alla luce di quanto precede, le condizioni convenute tra le parti appaiono idonee a garantire a , nel Per_1 breve lasso di tempo che lo separa dal raggiungimento della maggiore età, il pieno diritto alla bigenitorialità.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 17.11.2025, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.12.2025
Il Presidente est.
DI NO