Ordinanza collegiale 6 febbraio 2026
Sentenza breve 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 17/04/2026, n. 6970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6970 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06970/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00442/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 442 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliana Nifo Sarrapochiello, Luca Di Natale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS- di protocollo emesso dalla Commissione per gli Accertamenti psico-fisici in data 23.10.2025 relativo al “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale", pubblicato in data 06.06.2025, con il quale il ricorrente è stato dichiarato "NON IDONEO”
, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente e per il conseguente accertamento
del diritto del ricorrente ad essere riammesso alla procedura concorsuale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. AN NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato
- che l’istruttoria è completa e che le parti sono state sentite in ordine alla definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
- che con il ricorso in epigrafe -OMISSIS- ha contestato il giudizio di inidoneità riportato nell’ambito del concorso pubblico, per esami e titoli, indetto dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri;
- che il giudizio di inidoneità è basato sulla seguente diagnosi: “ strabismo convergente manifesto in OD stereopsi assente (lettera S punto 3) ”;
- che si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero della Difesa;
- che con ordinanza n. -OMISSIS-del 6 febbraio 2026 è stata disposta verificazione, affidata alla Commissione sanitaria di appello dell’Aeronautica Militare;
- che in data 6 marzo 2026 l’Organo verificatore ha deposito relazione, nella quale è stato espresso giudizio di inidoneità, con la seguente diagnosi:
“ 1. sussiste in capo al ricorrente un disturbo della motilità oculare estrinseca riportato in dettaglio nell'allegato referto specialistico;
2. tale condizione clinica NON rientra tra le cause di inidoneità previste dal D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 Sezione II, Art. 582 lettera s) punto 3), ma comporta l'attribuzione di un coefficiente 4 AV-OC a mente del D.M. 04 giugno 2014 codice 118, rendendo il ricorrente NON IDONEO al concorso de quo ”.
Ritenuto
- che l’esito della verificazione, la cui correttezza metodologica non è stata contestata, abbia dato sufficiente conferma del giudizio di inidoneità espresso in sede concorsuale;
- che il ricorso, pertanto, debba essere rigettato;
- che le spese di verificazione debbano essere poste a carico del ricorrente e che debba reputarsi congrua la relativa liquidazione nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00), richiesta dall’Organo verificatore, da corrispondersi secondo le modalità indicate dal medesimo Organo nella nota allegata alla relazione di verificazione, depositata in atti;
- che le spese del presente giudizio debbano seguire la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente -OMISSIS- al pagamento in favore del Ministero della Difesa di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, e accessori di legge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di verificazione, che liquida nell’importo di euro 500,00 (cinquecento/00), da corrispondersi in favore dell’Organo verificatore con le modalità indicate in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN NI, Presidente, Estensore
Claudio Vallorani, Consigliere
Chiara Cavallari, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.