Ordinanza cautelare 15 marzo 2024
Rigetto
Sentenza 6 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 06/03/2026, n. 1813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1813 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01813/2026REG.PROV.COLL.
N. 01360/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1360 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Fachile, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Oslavia, n. 30, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
la Questura di Trieste, in persona del Questore pro tempore , e il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , e rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza ex articolo 60 c.p.a. del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, Sezione III, 1° dicembre 2023, n. 371, resa tra le parti, non notificata e concernente il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione della Questura di Trieste e del Ministero dell’interno;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026, il consigliere CA Di DO e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro rilasciato al ricorrente, che si basa sulla sentenza irrevocabile di condanna per detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti in concorso.
2. Il ricorrente in primo grado, oggi appellante, ha dedotto di:
- essere cittadino albanese, giunto in Italia nel 2016 come minore solo;
- aver ricevuto un permesso di soggiorno a motivo della minore età, successivamente convertito in un permesso per motivi di lavoro;
- aver ottenuto l’assunzione a tempo indeterminato presso una ditta idraulica di Trieste;
- aver subito dal Tribunale di Trieste la condanna alla pena detentiva di anni 2 e mesi otto con sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. del 14 luglio 2020, divenuta irrevocabile il 3 maggio 2021, per il reato di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti in concorso (gr. 77 di cocaina);
- aver impugnato dinanzi al Tar Friuli Venezia Giulia il decreto del Questore di Trieste di revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
3. Con sentenza ai sensi dell’articolo 60 c.p.a. 1° dicembre 2023, n. 371, oggetto del presente giudizio, il Tribunale territoriale ha respinto il ricorso, ritenendo il provvedimento oggetto di gravame adeguatamente motivato sulla base dell’automatismo previsto dalla normativa in materia di immigrazione in relazione alle disposizioni sulle sostanze stupefacenti per ipotesi come quella per cui è causa.
4. Con ricorso notificato il 29 gennaio 2024 e depositato 19 febbraio successivo, l’appellante ha impugnato, chiedendone la riforma previa istanza cautelare, la citata decisione di prime cure, affidando il gravame a due motivi, con i quali, anche in chiave critica della decisione del Tar, ha riproposto le censure dedotte dinanzi al primo giudice, lamentando:
“ I. ERROR IN IUDICANDO: VIOLAZIONE DI LEGGE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 4 c. 3 E 5 C. 5 d.lgs 286/98 IN RELAZIONE ALL’ART. 3 COST. ”: la sentenza di prime cure sarebbe erronea con riferimento all’applicazione nel caso di specie dell’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dovendo il provvedimento di revoca presupporre la verifica in concreto della pericolosità sociale dello straniero, secondo un’interpretazione estensiva, ragionevole e proporzionata della sentenza della Corte costituzionale 8 maggio 2023, n. 88, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui ricomprende, tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle, pur non definitive, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e quelle definitive per il reato di cui all’art. 474, secondo comma, del codice penale, senza prevedere che l’autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente;
“ II. ERROR IN IUDICANDO: VIOLAZIONE DI LEGGE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 4 c. 3 E 5 C. 5 d.lgs 286/98 IN RELAZIONE ALL’ART. 8 CEDU ”: la sentenza di primo grado sarebbe erronea anche per la mancata, corretta applicazione dell’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza e che comprende, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, anche il diritto di un individuo a formare e sviluppare relazioni con altri esseri umani, anche di tipo professionale o commerciale.
L’appellante ha chiesto in subordine di sollevare la quesitone di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 per violazione degli articoli 3 e 117 della Costituzione.
5. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni appellate con atto depositato 21 febbraio 2024 e, con ordinanza 14 marzo 2024, n. 981, la Sezione ha respinto la domanda di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, non risultando assistiti da profili di sicura fondatezza i motivi di appello, salvo il loro compiuto esame nella propria sede di merito, e considerando, quanto al periculum , che il provvedimento impugnato in prime cure prevede la sua esecuzione allo scadere del periodo di affidamento in prova ai servizi sociali fissato per il 19 ottobre 2024, successivamente anticipato al 4 settembre 2024.
6. All’udienza del 5 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.
7. La sentenza impugnata va confermata e l’appello non può trovare accoglimento, potendosi esaminare congiuntamente i motivi nei quali si articola, per ragioni di economia processuale.
8. Correttamente il Tar ha stabilito che l’Amministrazione procedente non avesse alcun margine di discrezionalità nell’emanare il provvedimento di revoca, tenuto conto i ) del carattere automaticamente ostativo della condanna riportata dall’appellante, la cui definizione ai sensi dell’articolo 444 c.p.a. e i cui effetti non possono essere rimessi in discussione in questa sede dal giudice amministrativo e ii ) dell’impossibilità di estendere gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023 al di là della specifica fattispecie cui è riferita.
In questa prospettiva, risulta immune dai vizi denunciati la sentenza del Tribunale territoriale, che ha condivisibilmente ritenuto che dalla citata decisione del giudice delle leggi “ non è invece possibile ricavare un principio teso a vietare qualsiasi automatismo e ad imporre sempre una valutazione in concreto della pericolosità dello straniero ”, non essendo possibile ricondurre il reato in materia di stupefacenti commesso dal ricorrente “ all’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5 del T.U., ma a quella generale prevista e punita dall’art. 73, comma 1 che, anche dopo la sentenza 88 del 2023, conserva la propria rilevanza ostativa all’ingresso e alla permanenza dello straniero nel territorio nazionale, senza necessità di ulteriori valutazioni da parte dell’autorità ”.
Ritiene il Collegio che la sentenza del primo giudice resista alle critiche dell’appellante anche con riguardo alla disposizione della cui applicazione si controverte, atteso che, secondo il Tar, la norma in questione “ rappresenta l’esito di un bilanciamento non irragionevole tra i diritti dello straniero e le esigenze di ordine pubblico, alla luce dell’elevato allarme sociale generato dallo spaccio e dal consumo di stupefacenti, quale fenomeno che colpisce in particolare le giovani generazioni, incide sulla salute pubblica, alimenta ulteriori episodi delittuosi, genera occasioni di contatto con la criminalità organizzata e ne consente il finanziamento ”, con la dovuta conseguenza, secondo cui “ nell’attuale contesto culturale, sociale e giuridico, le valutazioni della Consulta non appaiono quindi estensibili oltre all’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5 del T.U., né il Tribunale ritiene vi siano i presupposti per sollevare una nuova questione di costituzionalità ”.
In questo quadro di riferimento, l’attività istruttoria del Questore si limita al rilievo della sussistenza dell’elemento ostativo costituito dalla condanna riportata dall’interessato, che ne impedisce il regolare soggiorno in Italia, dovendosi ritenere esclusa ogni ulteriore attività valutativa della pericolosità in concreto del cittadino straniero, del percorso riabilitativo da lui seguito o del suo inserimento sociale o lavorativo (tra le tante, cfr. Consiglio di Stato, sezione III, 12 dicembre 2025, n. 9839, 10 dicembre 2025, n. 9718, 19 settembre 2025, n. 7387, 11 agosto 2025, n. 6998).
Né a conclusioni diverse potrebbe ragionevolmente giungersi, come sostiene l’appellante, muovendo dall’analisi delle risultanze statistiche indicate nella sentenza della Corte di Cassazione penale n. 45061/2022, secondo la quale nel triennio 2020-2022 il range quantitativo della lieve entità è variato dai 23 gr. ai 150 gr.: rimane sempre, da questo punto di vista, il vincolo ostativo costituito dalla condanna riportata dall’interessato con sentenza irrevocabile.
A ciò si aggiunga, in ogni caso, che dall’atto impugnato in prime cure risulta che l’Amministrazione, pur in presenza di una condanna definitiva del ricorrente per reato rientrante fra quelli ostativi di cui all’articolo 5, comma 4, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, non abbia applicato un automatismo espulsivo, ma abbia motivato – sia pure in modo sintetico – la decisione di revocare il permesso di soggiorno tenendo conto della complessiva condotta di vita dell’interessato, oltre che di quanto dallo stesso rappresentato in sede procedimentale, e pervenendo alla conclusione che l’allarme sociale del reato suindicato è di per sé sufficiente a elidere le dette circostanze e fondare un giudizio di mancato inserimento dello straniero nel tessuto sociale e di pericolosità dello stesso per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Tale valutazione, stante l’ampia discrezionalità che la connota, può essere sindacata in sede giurisdizionale soltanto in presenza di profili di erroneità o irragionevolezza ictu oculi evidente, che nella specie non si ravvisano (tanto più che si è in presenza di condanna penale che a stretto rigore avrebbe legittimato l’Amministrazione anche ad omettere ogni ulteriore valutazione oltre a quella dell’ostatività della condanna medesima).
Conseguentemente, viene depotenziata la portata della questione di legittimità costituzionale articolata dall’appellante in via subordinata, che va disattesa per difetto di rilevanza, dal momento che – oltre a quanto già rilevato dal primo giudice – la stessa si fonda sul presupposto che nella specie nei confronti del ricorrente sia stato applicato un automatismo espulsivo, ciò che non è come si è sopra visto.
9. In conclusione, ritiene il Collegio che le norme richiamate siano state applicate correttamente dall’Amministrazione procedente e dal primo giudice.
La revoca, emanata a seguito della valutazione della memoria dall’interessato in sede di partecipazione procedimentale, si basa anche sulla valutazione comparativa degli interessi in gioco, laddove il Questore ha rilevato che l’interessato “ non ha dato prova di inserimento sociale perché, pur essendo stato assunto con contratto a tempo indeterminato, non si è astenuto dal compiere un reato di forte allarme sociale e di oggettiva pericolosità per la sicurezza e l’incolumità pubblica, deducibile anche dall’entità della pena inflitta ”.
10. Anche sulla base di tale rilievo, le disposizioni applicabili alla fattispecie non presentano dubbi di costituzionalità, non sussistendo i requisiti della manifesta fondatezza e, soprattutto, della rilevanza.
11. In base a tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, l’appello va respinto.
12. Sussistono, tuttavia, giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere allìoscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AE RE, Presidente
CA Di DO, Consigliere, Estensore
Raffaello Scarpato, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA Di DO | AE RE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.