CASS
Sentenza 4 dicembre 2023
Sentenza 4 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/2023, n. 48307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48307 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da SA AE n. a Enna il 31/5/1981 avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta in data 29/11/2022 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost.Proc.Gen. Fulvio Baldi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni rassegnate dall'Avv. Franco Puzzo RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza assolutoria emessa il 16/3/2022 dal Tribunale di Enna, dichiarava AN GA colpevole del delitto di truffa aggravata in danno dell'INPS limitatamente alle condotte commesse il 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 48307 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 02/11/2023 18/6/2015 e il 19/4/2016 e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 51,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Franco Puzzo, deducendo: 2.1 il vizio di motivazione e il travisamento della prova, avendo la Corte territoriale fondato il proprio convincimento su elementi probatori mai acquisiti agli atti del giudizio. La sentenza impugnata è pervenuta al ribaltamento della decisione assolutoria sull'assunto che gli elementi a fondamento della responsabilità del ricorrente siano contenuti nell'informativa a carico della ditta Bilardi, acquisita nel corso del giudizio, senza considerare, tuttavia, che il primo giudice all'udienza del 14/10/2020 aveva rigettato la richiesta del P.m. di acquisizione del cd-rom contenente tutta l'attività investigativa, onerando l'inquirente di produrre la documentazione in forma cartacea, condizione mai assolta. Inoltre, all'udienza del 3/11/2021 il Tribunale ammetteva la produzione del verbale d'accertamento del 20/7/2016, mai versato in atti dal P.m. Pertanto erroneamente la Corte d'Appello ha ritenuto di poter fondare il giudizio di responsabilità su documentazione contenuta nel cd-rom mai acquisito. A tanto consegue l'inesistenza nel fascicolo processuale dell'elenco formato excel asseritamente contenente i nominativi dei lavoratori che hanno prestato effettivamente attività presso la Ditta Bilardi;
2.2 la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in quanto la Corte territoriale ha ribaltato la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di una parziale rilettura dei fatti senza rendere una motivazione rafforzata capace di superare la trama giustificativa del primo giudice. La Corte d'appello, dopo aver premesso di condividere sotto il profilo metodologico l'approccio valutativo dei Tribunale, ha sostenuto che lo stesso avrebbe trascurato una serie di indizi convergenti nell'attestazione della responsabilità del ricorrente senza tuttavia fornire elementi in ordine a carenze e insufficienze della pronunzia impugnata. Aggiunge il difensore che i giudici d'appello non hanno fornito alcuna prova certa della mancata coltivazione dei fondi dichiarati né hanno addotto elementi certi per escludere l'imputato dal novero dei lavoratori effettivamente impiegati nell'azienda. CONSIDERATO IN DIRITTO III primo motivo è fondato e merita accoglimento. Secondo la Corte d'appello il cd-rom contenente gli atti di indagine sarebbe stato acquisito con il consenso delle parti contrariamente a quanto deduce la difesa in ricorso (pag. 3) e dai mastrini nello stesso riprodotti i giudici territoriali hanno ritenuto di escludere che il AN fosse uno dei soggetti effettivamente impiegato alle dipendenze della ditta Bilardi. 2 Sulla base di detti dati investigativi, che si assumono legittimamente acquisiti al processo, la sentenza impugnata è pervenuta al ribaltamento della decisione assolutoria. 1.1 Premesso che il processo si è svolto nelle forme ordinarie, il primo giudice ha richiamato come fonti di prova acquisite in dibattimento gli esami del Mar. EC e dell'Ispettore Lannino nonché il verbale della fonoregistrazione dell'esame dai medesimi reso in altro procedimento, acquisito previo consenso delle parti. Dai verbali di udienza prodotti ai fini dell'autosufficienza dell'impugnazione consta che all'udienza del 14/10/2020 il P.m. chiedeva l'acquisizione del CD controverso e il giudice, sull'opposizione della difesa, onerava la pubblica accusa "di produrre documentazione in forma cartacea in ordine alla posizione dell'imputato". All'udienza del 3/11/21, stante il mutamento del giudice, l'istruttoria veniva rinnovata: le parti si riportavano alle richieste già in precedenza formulate e il giudice confermava l'ordinanza ammissiva nei termini resi dal primo giudicante. In esito all'esame dei testi di P.g. EC e Lannino, il giudice rigettava la richiesta del P.m. di acquisizione del verbale di accertamento nei confronti della ditta Bilardi Filippo, ammetteva la produzione del prospetto riepilogativo e del verbale di accertamento del 20/7/2016, facendo carico al P.m. della relativa produzione. Non constano provvedimenti circa il conferimento della richiamata documentazione da parte dell'organo inquirente, il relativo recepimento e la conseguente declaratoria di utilizzabilità ai fini della decisione, secondo la scansione processuale dettata dagli artt. 511 e 515 cod.proc.pen. 2. Deve, pertanto, ritenersi che il sovvertimento della sentenza impugnata sia stato fondato su informazioni investigative non ritualmente acquisite in atti (pag. 3), stante il richiamo quali elementi decisivi "alla documentazione d'indagine acquisita all'inizio del processo" e "ai mastrini....riportati su un cd-rom acquisito con il consenso delle parti". Questa Corte ha in più occasioni chiarito che il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., può essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Rv. 276567 - 01; Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Rv. 280117 - 01). Nella specie, in difetto di formale acquisizione dei dati valorizzati dalla Corte territoriale si è in presenza di prove giuridicamente inesistenti. 3. Deve ulteriormente rilevarsi che, allo stato, è prescritta (in assenza delle condizioni legittimanti un proscioglimento nel merito) la condotta di truffa relativa all'anno 2015, consumata secondo contestazione alla data del 18/6/2015, risultando spirato in data 21/4/2023 il termine ultimo di anni sette e mesi sei, incrementato delle sospensioni, sicché in relazione a tale addebito deve pronunziarsi l'annullamento senza rinvio. 3 Con riguardo alla residua condotta del 19/4/2016 la sentenza impugnata deve essere, invece, annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Caltanissetta per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al fatto-reato del 18/6/2015 perché iI reato è estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al fatto-reato del 19/4/2016 con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Caltanissetta. Così deciso in Roma, 2 Novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presi ente
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost.Proc.Gen. Fulvio Baldi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni rassegnate dall'Avv. Franco Puzzo RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza assolutoria emessa il 16/3/2022 dal Tribunale di Enna, dichiarava AN GA colpevole del delitto di truffa aggravata in danno dell'INPS limitatamente alle condotte commesse il 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 48307 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 02/11/2023 18/6/2015 e il 19/4/2016 e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 51,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Franco Puzzo, deducendo: 2.1 il vizio di motivazione e il travisamento della prova, avendo la Corte territoriale fondato il proprio convincimento su elementi probatori mai acquisiti agli atti del giudizio. La sentenza impugnata è pervenuta al ribaltamento della decisione assolutoria sull'assunto che gli elementi a fondamento della responsabilità del ricorrente siano contenuti nell'informativa a carico della ditta Bilardi, acquisita nel corso del giudizio, senza considerare, tuttavia, che il primo giudice all'udienza del 14/10/2020 aveva rigettato la richiesta del P.m. di acquisizione del cd-rom contenente tutta l'attività investigativa, onerando l'inquirente di produrre la documentazione in forma cartacea, condizione mai assolta. Inoltre, all'udienza del 3/11/2021 il Tribunale ammetteva la produzione del verbale d'accertamento del 20/7/2016, mai versato in atti dal P.m. Pertanto erroneamente la Corte d'Appello ha ritenuto di poter fondare il giudizio di responsabilità su documentazione contenuta nel cd-rom mai acquisito. A tanto consegue l'inesistenza nel fascicolo processuale dell'elenco formato excel asseritamente contenente i nominativi dei lavoratori che hanno prestato effettivamente attività presso la Ditta Bilardi;
2.2 la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in quanto la Corte territoriale ha ribaltato la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di una parziale rilettura dei fatti senza rendere una motivazione rafforzata capace di superare la trama giustificativa del primo giudice. La Corte d'appello, dopo aver premesso di condividere sotto il profilo metodologico l'approccio valutativo dei Tribunale, ha sostenuto che lo stesso avrebbe trascurato una serie di indizi convergenti nell'attestazione della responsabilità del ricorrente senza tuttavia fornire elementi in ordine a carenze e insufficienze della pronunzia impugnata. Aggiunge il difensore che i giudici d'appello non hanno fornito alcuna prova certa della mancata coltivazione dei fondi dichiarati né hanno addotto elementi certi per escludere l'imputato dal novero dei lavoratori effettivamente impiegati nell'azienda. CONSIDERATO IN DIRITTO III primo motivo è fondato e merita accoglimento. Secondo la Corte d'appello il cd-rom contenente gli atti di indagine sarebbe stato acquisito con il consenso delle parti contrariamente a quanto deduce la difesa in ricorso (pag. 3) e dai mastrini nello stesso riprodotti i giudici territoriali hanno ritenuto di escludere che il AN fosse uno dei soggetti effettivamente impiegato alle dipendenze della ditta Bilardi. 2 Sulla base di detti dati investigativi, che si assumono legittimamente acquisiti al processo, la sentenza impugnata è pervenuta al ribaltamento della decisione assolutoria. 1.1 Premesso che il processo si è svolto nelle forme ordinarie, il primo giudice ha richiamato come fonti di prova acquisite in dibattimento gli esami del Mar. EC e dell'Ispettore Lannino nonché il verbale della fonoregistrazione dell'esame dai medesimi reso in altro procedimento, acquisito previo consenso delle parti. Dai verbali di udienza prodotti ai fini dell'autosufficienza dell'impugnazione consta che all'udienza del 14/10/2020 il P.m. chiedeva l'acquisizione del CD controverso e il giudice, sull'opposizione della difesa, onerava la pubblica accusa "di produrre documentazione in forma cartacea in ordine alla posizione dell'imputato". All'udienza del 3/11/21, stante il mutamento del giudice, l'istruttoria veniva rinnovata: le parti si riportavano alle richieste già in precedenza formulate e il giudice confermava l'ordinanza ammissiva nei termini resi dal primo giudicante. In esito all'esame dei testi di P.g. EC e Lannino, il giudice rigettava la richiesta del P.m. di acquisizione del verbale di accertamento nei confronti della ditta Bilardi Filippo, ammetteva la produzione del prospetto riepilogativo e del verbale di accertamento del 20/7/2016, facendo carico al P.m. della relativa produzione. Non constano provvedimenti circa il conferimento della richiamata documentazione da parte dell'organo inquirente, il relativo recepimento e la conseguente declaratoria di utilizzabilità ai fini della decisione, secondo la scansione processuale dettata dagli artt. 511 e 515 cod.proc.pen. 2. Deve, pertanto, ritenersi che il sovvertimento della sentenza impugnata sia stato fondato su informazioni investigative non ritualmente acquisite in atti (pag. 3), stante il richiamo quali elementi decisivi "alla documentazione d'indagine acquisita all'inizio del processo" e "ai mastrini....riportati su un cd-rom acquisito con il consenso delle parti". Questa Corte ha in più occasioni chiarito che il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., può essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Rv. 276567 - 01; Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Rv. 280117 - 01). Nella specie, in difetto di formale acquisizione dei dati valorizzati dalla Corte territoriale si è in presenza di prove giuridicamente inesistenti. 3. Deve ulteriormente rilevarsi che, allo stato, è prescritta (in assenza delle condizioni legittimanti un proscioglimento nel merito) la condotta di truffa relativa all'anno 2015, consumata secondo contestazione alla data del 18/6/2015, risultando spirato in data 21/4/2023 il termine ultimo di anni sette e mesi sei, incrementato delle sospensioni, sicché in relazione a tale addebito deve pronunziarsi l'annullamento senza rinvio. 3 Con riguardo alla residua condotta del 19/4/2016 la sentenza impugnata deve essere, invece, annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Caltanissetta per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al fatto-reato del 18/6/2015 perché iI reato è estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al fatto-reato del 19/4/2016 con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Caltanissetta. Così deciso in Roma, 2 Novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presi ente