Art. 8.
All' articolo 23 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 , e' aggiunto il seguente comma:
"Tali indicazioni debbono essere riportate direttamente sull'impianto di spillatura in maniera ben visibile al consumatore".
All' articolo 23 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 , e' aggiunto il seguente comma:
"Tali indicazioni debbono essere riportate direttamente sull'impianto di spillatura in maniera ben visibile al consumatore".