Sentenza breve 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza breve 06/05/2026, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01358/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00794/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 794 del 2026, proposto da
RI Lo FA, AT NA e MA CU, rappresentati e difesi dall'avvocato Bonaventura Lo Duca, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, Piazza Cavour n. 14 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di NT, non costituito in giudizio;
Consiglio comunale del Comune di NT, non costituito in giudizio;
Regione Siciliana, non costituita in giudizio;
Presidenza della Regione Siciliana e Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica (Dipartimento Autonomie Locali), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domiciliano in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
Commissario straordinario del Comune di NT nominato con D.P. n. 525/Gab del 26.3.2026, non costituito in giudizio;
DR CI, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in NT, Piazza della Resistenza n. 25 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
GI SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Virzì, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Enna, Corso Sicilia 123 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC avv.salvatore.virzi@pec.it;
e con l'intervento di
ad opponendum :
GI TA, rappresentato e difeso dall'avvocato Ottavio Vaccaro, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, Via Francesco Crispi n. 225, e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC ottavio.vaccaro@pec.ordineavvocaticatania.it;
ad opponendum :
IN GR e DA RC, rappresentati e difesi dall'avvocato Gianluca Rossitto, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, Corso Italia n. 46, e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC gianluca.rossitto@avvocatisiracusa.legalmail.it;
ad opponendum :
NI AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Di Pace, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, Via Umberto 255 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC mauro.dipace@pec.ordineavvocaticatania.it;
per l'annullamento e/o la dichiarazione di nullità, previa sospensione degli effetti,
- della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di NT n. 16 del 16.3.2026 avente ad oggetto “ Art. 10, comma 2, della L.R. n. 37/97 e ss.mm.ii. - Mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco RI Lo FA presentata da n. 9 Consiglieri Comunali con nota prot. n. 5258 in data 2 marzo 2026 ”;
nonché, di ogni altro atto e/o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale, anche di natura istruttoria, allo stato non conosciuti, ivi comprese:
- la nota prot. n. 5258 del 2.3.2026 recante la mozione di sfiducia al Sindaco del Comune di NT, dott. Lo FA RI, presentata, ai sensi dell’art. 10, L.R. n. 35 del 15 settembre 1997, dai Consiglieri Comunali TA GI, GR IN, Bosco Santacono Silvana, Reale Francesca, Cunsolo MA, SI GI, AN NI, Consiglio Francesca, Pericone Diletta;
- il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 9 marzo 2026 con la quale si dispone il rinvio dell’esame dell’ordine del giorno concernente l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale “… a data da destinarsi e comunque successivamente alla seduta del 16 marzo 2026 fissata per la discussione e votazione della mozione di sfiducia dei confronti del Sindaco ”;
- la proposta di deliberazione n. 13 del 10.3.2026 del Comune di NT - Settore 1 avente ad oggetto “ Art. 10, comma 2, della L.R. n. 37/97 e ss.mm.ii. - Mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco RI Lo FA presentata da n. 9 Consiglieri Comunali con nota prot. n. 5258 in data 2 marzo 2026 ”;
- la nota prot. n. 0006045/2026 del 9.3.2026 con cui il Vice Presidente del Consiglio Comunale ha convocato il Consiglio Comunale del Comune di NT per la trattazione della mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco nella seduta del 16.3.2026;
- il D.A. n. 125 Servizio 5 Elettorale del 23.3.2026 di indizione delle elezioni amministrativi e alla convocazione dei comizi elettorali per l’elezione dei sindaci e dei rispettivi consigli comunali nonché dei presidenti dei consigli circoscrizionali, di cui all’allegato “A” al suddetto decreto, per quanto d’interesse;
- deliberazione della Giunta Regionale n. 88 del 4 marzo 2026, per quanto d’interesse;
- il D.P. n. 525/Gab del 26.3.2026 con cui, dichiarata la cessazione del Sindaco e della Giunta e, contestualmente, disposto lo scioglimento del Consiglio comunale del Comune di NT (SR), il Presidente della regione Siciliana ha nominato il dott. Salvatore Marco Puglisi, con la qualifica di Segretario Comunale, fascia A, Commissario Straordinario per la gestione del Comune di NT in sostituzione del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale, fino all’insediamento degli organi ordinari, eletti nella prima tornata elettorale utile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’avvocato DR CI, del dott. GI SI, della Presidenza della Regione Siciliana e dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica (Dipartimento Autonomie Locali);
Visto l’intervento ad opponendum di GI TA;
Visto l’intervento ad opponendum di IN GR e DA RC;
Visto l’intervento ad opponendum di NI AN;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 il dott. Giovanni GI ON TO e uditi i difensori della parte ricorrente, dell’interveniente ad opponendum sig. GI TA, degli intervenienti ad opponendum sig.ri IN GR e DA RC, dell’interveniente ad opponendum sig. NI AN, dell’avvocato DR CI, del dott. GI SI nonché l’Avvocatura erariale per le Amministrazioni regionali resistenti, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
1. Con ricorso notificato e depositato in data 15 aprile 2026 i deducenti hanno rappresentato quanto segue.
L’avvocato RI Lo FA è stato proclamato sindaco del Comune di NT a seguito delle elezioni amministrative del 2021; la sig.ra AT NA e la sig.ra MA CU, invece, hanno rivestito la carica di consigliere comunale nell’ultima consiliatura.
In data 3 febbraio 2026, i consiglieri comunali sig.ri GI TA, IN GR, Silvana Bosco Santacono, Francesca Reale, MA Cunsolo, GI SI, NI AN, Francesca Consiglio e Diletta Pericone hanno sottoscritto e presentato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, a seguito di una prima mozione di sfiducia respinta in data 18 febbraio 2026.
Nelle more, la carica di presidente del consiglio comunale si è resa vacante a seguito delle dimissioni del titolare avvenute in data 24 febbraio 2026.
Il consiglio comunale, appositamente convocato per l’elezione del nuovo presidente, ha deliberato il differimento della trattazione del relativo punto dell’ordine del giorno, lasciando la carica, “… a data da destinarsi e comunque successivamente alla seduta del 16 marzo 2026 fissata per la discussione e votazione della mozione di sfiducia al Sindaco ”.
Con nota prot. n. 0006045/2026 del 9 marzo 2026, prima ancora dello svolgimento della suddetta seduta, il vice presidente del consiglio comunale, ha convocato il consiglio comunale per la discussione e la votazione della predetta mozione nella seduta del 16 marzo 2026.
Con nota prot. 6462 del 12 marzo 2026, il segretario generale del Comune di NT, esitando la richiesta di parere presentata in ordine alla competenza del vice presidente del consiglio comunale in caso di vacanza della carica di presidente, riteneva che la convocazione di sedute aventi ad oggetto questioni di particolare rilievo politico-istituzionale non fosse ricompresa tra le facoltà riconosciute alla carica di vice presidente ai sensi del vigente quadro normativo, in ragione della natura vicaria che la connota, precisando, inoltre, che in caso di dimissioni e/o decadenza del presidente del consiglio comunale avrebbe dovuto correttamente procedersi con una nuova nomina da parte del consiglio comunale.
Con deliberazione n. 16 del 16 marzo 2026, il consiglio comunale, con undici voti a favore e tre contrari, ha approvato la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco prot. n. 5258 del 2 marzo 2026.
Con successivo D.P. n. 525/Gab del 26 marzo 2026, per l’effetto, è stata dichiarata la cessazione del sindaco e della giunta e, contestualmente, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale del Comune di NT, nominando il commissario straordinario per la gestione del Comune di NT in sostituzione del sindaco, della giunta e del consiglio comunale, fino all’insediamento degli organi ordinari, eletti nella prima tornata elettorale utile.
Medio tempore , con D.A. n. 125 del 23 marzo 2026, sono stati convocati i comizi elettorali per l’elezione dei sindaci e dei rispettivi consigli comunali, ivi compreso il Comune di NT, per i giorni di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, con eventuale ballottaggio nei giorni di domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026, giusta deliberazione della Giunta Regionale n. 88 del 4 marzo 2026.
Con l’atto introduttivo del giudizio i deducenti hanno, dunque, avanzato le domande in epigrafe.
1.1. Con atto di intervento ad opponendum , notificato in data 27 aprile 2026 e depositato in data 28 aprile 2026, il sig. GI TA, già consigliere comunale del Comune di NT e sottoscrittore, unitamente ad altri otto consiglieri comunali della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, ha chiesto il rigetto dell’istanza cautelare proposta e, quindi, nel merito, il rigetto del ricorso perché inammissibile e, comunque, infondato.
1.2. Si sono costituiti in giudizio la Presidenza della Regione Siciliana e l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica (Dipartimento Autonomie Locali), chiedendo - previa dichiarazione di estraneità della Regione Siciliana e della Presidenza della Regione Siciliana - di dichiarare il ricorso inammissibile e/o comunque di rigettarlo, siccome infondato in fatto e in diritto.
1.3. Si è altresì costituito in giudizio l’avvocato DR CI, consigliere comunale che ha partecipato alle sedute consiliari del 9 e del 16 marzo 2026, argomentando in merito all’esistenza di un vizio procedimentale attinente alla illegittima convocazione e alla irregolare costituzione dell’organo consiliare, idoneo ad incidere sulla legittimità della deliberazione impugnata.
1.4. Con ulteriore atto di intervento ad opponendum , notificato e depositato in data 30 aprile 2026, i sig.ri IN GR e DA RC, consiglieri comunali della Città di NT che hanno partecipato alla seduta del consiglio comunale del 16 marzo 2026, hanno eccepito il difetto di integrità del contraddittorio e l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse concreto e attuale dei ricorrenti; quindi gli intervenienti ad opponendum hanno contrastato le domande proposte dalla parte ricorrente, concludendo per il rigetto dell’istanza cautelare e per l’inammissibilità o, in ogni caso, per il rigetto del ricorso.
1.5. Si è costituito in giudizio, inoltre, il dott. GI SI, chiedendo di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei consiglieri comunali che hanno votato la mozione di sfiducia al sindaco e, nel merito, di respingere il ricorso siccome infondato.
1.6. Con ulteriore atto di intervento ad opponendum , notificato e depositato in data 30 aprile 2026, il sig. NI AN, quale consigliere firmatario della mozione di sfiducia votata favorevolmente, ha chiesto il rigetto dell’istanza cautelare e del ricorso.
1.7. In vista dell’udienza camerale fissata per la trattazione della proposta domanda cautelare hanno depositato memorie - in data 30 aprile 2026 - la parte ricorrente e il dott. GI SI.
1.8. Alla camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026, presenti i difensori della parte ricorrente, dell’interveniente ad opponendum GI TA, degli intervenienti ad opponendum IN GR e DA RC, dell’interveniente ad opponendum NI AN, dell’avvocato DR CI, del dott. GI SI nonché l’Avvocatura erariale per le Amministrazioni regionali resistenti, come da verbale, il Collegio, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., si è riservata la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
Dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
IR
1. La causa, trattata nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 per la domanda di concessione di misure cautelari, può essere decisa con sentenza in forma semplificata secondo la disciplina dettata dal codice del processo amministrativo, sussistendo i presupposti di legge, tenuto anche conto del fatto che al giudizio in esame - in ragione della proposizione con il ricorso, tra le altre, della domanda di annullamento del decreto di dichiarazione di cessazione del sindaco e della giunta e di scioglimento del consiglio comunale del Comune di NT - si applica l'art. 119, comma 1, lett. e), cod. proc. amm., che prevede l’applicazione del rito abbreviato alle controversie relative ai “ provvedimenti di scioglimento degli organi di governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano la loro formazione e il loro funzionamento ”.
2. In via preliminare, deve essere disposta l’estromissione dal giudizio della Regione Siciliana, che per costante indirizzo giurisprudenziale - condiviso dal Collegio - per quanto concerne l’attività amministrativa, non ha una propria soggettività unitaria, facendo essa capo ai singoli Assessori, cui nell’ambito delle rispettive funzioni è attribuita una propria competenza con rilevanza esterna, talché ciascun assessore è legittimato a stare in giudizio per il ramo di attività amministrativa che a lui fa capo (cfr., ex plurimis , T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 5 maggio 2025, n. 963).
La notificazione del ricorso - anche - alla Presidenza della Regione appare invece necessaria in ragione dell’impugnazione del D.A. n. 125 del 23 marzo 2026 e del D.P. n. 525/Gab del 26 marzo 2026.
3. Il Collegio ritiene infondata l’eccezione di non integrità del contraddittorio.
Occorre infatti osservare che, da un lato, quanto ai consiglieri comunali, gli stessi concorrono, con la loro manifestazione di volontà, a formare la volontà dell'Ente di cui fanno parte, inteso nella sua unitarietà e nella sua significazione pubblica (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 dicembre 2020, n. 8344); dall’altro, il controinteressato, sotto il profilo sostanziale, è tale se l'atto gli attribuisce in via diretta e immediata una situazione giuridica di vantaggio, mentre, nel caso in esame, nessun consigliere comunale è destinatario di una situazione giuridica di vantaggio concreta e diretta derivante dai provvedimenti impugnati (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 26 marzo 2025, n. 565).
4. La parte ricorrente ha affidato il gravame ai seguenti motivi (in sintesi):
- con il primo ha dedotto i vizi di Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 39, D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, commi 1 e 2, L.R. Sicilia n. 35 del 15 settembre 1997. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 230, Testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli enti locali – Art. 48, L.R. n. 16/1963. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 114, comma 2, Cost. Violazione del principio di legalità. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14 e 15, Statuto della Regione Siciliana. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, Statuto del Comune di NT (Delibera del consiglio comunale n. 66 del 15 ottobre 2015). Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 30 e 31, Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti del Comune di NT (Delibera del consiglio comunale n. 40 del 29 giugno 2015). Incompetenza .
Per gli esponenti la deliberazione consiliare n. 16 del 16 marzo 2026, con la quale è stata approvata la mozione di sfiducia, è innanzitutto illegittima in quanto adottata in violazione del quadro normativo applicabile in materia, sì come definito dai principi dell’ordinamento costituzionale e dalla vigente disciplina legislativa, statutaria e regolamentare.
Dopo aver richiamato, fra gli altri, l’art. 230 del Testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli enti locali – art. 48, L.R. n. 16/1963, l’art. 12 dello statuto del Comune di NT e gli artt. 30 e 31 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti del Comune di NT, i deducenti hanno argomentato che dalla cornice normativa emergerebbe una puntuale delimitazione della sfera di attribuzioni e di prerogative riferibili alle cariche di presidente e di vice presidente del consiglio comunale che, nel caso in esame, appaiono obliterate; in particolare, la difesa di parte ricorrente sostiene che il munus rivestito dal vice presidente del consiglio comunale si caratterizza per l’occasionalità e la temporaneità delle funzioni a questi attribuite nelle ipotesi di impedimento od assenza del titolare dell’ufficio e non già anche, come avvenuto nel caso di specie, nel caso di dimissioni volontarie del presidente (posto che l’assenza e l’impedimento sono situazioni temporanee e contingenti che non privano il titolare della sua carica; la vacanza, invece, che si verifica in caso di morte, decadenza o, come nel caso di specie, dimissioni, comporta la cessazione definitiva del titolare dall'ufficio).
Sul punto, aggiungono gli esponenti, il Ministero dell’Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali in un recente parere, richiamato dalla nota prot. 6462 del 12 marzo 2026 del segretario generale del Comune di NT, nel distinguere fa assenza e impedimento, da un lato, e dimissioni, dall’altro, ha concluso che le dimissioni dalla carica del titolare comportano l’immediata elezione di un nuovo presidente; ne consegue che in caso di dimissioni del presidente del consiglio comunale, i poteri sostitutivi del vice presidente devono ritenersi limitati alla sola convocazione del consiglio comunale per l’elezione del nuovo presidente, non potendo estendersi, salvo diversa espressa previsione normativa o statutaria, alla convocazione di sedute aventi ad oggetto questioni ulteriori e diverse come quella concernente la trattazione della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco. La funzione vicariale del vicepresidente del consiglio comunale risulta intimamente connessa all’espletamento delle competenze che fanno capo al presidente impossibilitato ad esercitarle, al fine di darne continuità, con esclusione di ogni altra prerogativa non espressamente prevista dallo statuto.
Nel caso in esame, lamentano gli esponenti, la scelta di non trattare e di rinviare a data da destinarsi (e, comunque, successivamente alla seduta del 16 marzo 2026, fissata per la discussione e votazione della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco) l’elezione del presidente del consiglio comunale, regolarmente iscritta all’ordine del giorno della seduta del 9 marzo 2026, non risulta motivata da impossibilità oggettiva o da impedimenti sopravvenuti, ma è il frutto di una precisa scelta politica che esula dai presupposti (oggettiva impossibilità o impedimenti sopravvenuti del presidente) che legittimerebbero l’esercizio delle funzioni vicarie proprie della figura del vice presidente; tale scelta procedimentale ha quale conseguenza quella di consentire al vice presidente l’esercizio di poteri ritenuti ulteriori rispetto a quelli previsti dall’ordinamento statale e regionale, nonché dalle fonti comunali, finalizzati alla convocazione della seduta per l’elezione del nuovo presidente.
Osservano i ricorrenti che il denunciato vizio di convocazione della seduta consiliare ridonda nell’illegittimità dell’impugnata deliberazione consiliare n. 16 del 16 marzo 2026 e nella violazione dell’art. 10 della L.R. 35 del 15 settembre 1997.
Inoltre, evidenziano gli esponenti, la funzione del presidente del consiglio comunale non ha un rilievo meramente procedurale, ma riveste un ruolo di garanzia, imparzialità e tutela delle prerogative dell’intero consesso, rappresentando un equilibrato punto di sintesi tra maggioranza e minoranza e permettere che una deliberazione di tale rilievo (mozione di sfiducia al sindaco) venga gestita da un organo vicario, la cui funzione è per natura “occasionale e temporanea”, significa snaturare l’architettura istituzionale e privare il dibattito della figura di garanzia preposta alla sua corretta conduzione.
In aggiunta, concludono gli esponenti, il vice presidente, convocando, prima, e presiedendo, dopo, la seduta del 16 marzo 2026 per la trattazione della mozione di sfiducia, ha agito al di fuori delle proprie competenze, esercitando poteri che non gli spettavano;
- con il secondo ha dedotto i vizi di Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione. Sviamento di potere. Violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento della P.A.
Per i deducenti, inoltre, è palese il difetto di istruttoria, avendo il segretario generale del Comune di NT manifestato la propria contrarietà rispetto alla procedura seguita, richiamando il parere del Ministero dell’Interno del 22 marzo 2021; in particolare, il parere prot. 6462 del 12 marzo 2026, disatteso dall’organo deliberante, ha evidenziato che “ la convocazione del Consiglio Comunale prot. n.0006045/2026 del 09/03/2026, formalizzata dal Vice Presidente per la trattazione della mozione di sfiducia nella seduta del 16 marzo 2026, esula dai compiti specifici del vice presidente ”.
Parimenti censurabile, per gli esponenti, appare la scelta del consiglio comunale di rinviare deliberatamente l’elezione del presidente “ ad altra seduta, da tenersi dopo la seduta dedicata alla mozione di sfiducia ”, nonostante tale elezione fosse regolarmente iscritta all’ordine del giorno: sul punto, il segretario generale ha rilevato che tale rinvio: non fosse dovuto a impossibilità oggettiva o impedimenti sopravvenuti; fosse, al contrario, frutto di una scelta politica consapevole del consiglio avente lo scopo e l’effetto di legittimare surrettiziamente il vice presidente all’esercizio di poteri ulteriori rispetto a quelli previsti dallo statuto e dal regolamento.
Pur non vincolante, evidenziano i deducenti, il parere del segretario generale rappresenta un elemento istruttorio difficilmente obliterabile senza adeguata motivazione, nel caso assente; inoltre, alla data di votazione della mozione di sfiducia risultavano pendenti due diverse richieste di chiarimenti trasmesse alla Regione Siciliana e alla Prefettura di Siracusa, allo stato non esitate, ciò che imponeva all’assemblea di attendere i chiarimenti richiesti.
Il difetto di istruttoria denota inoltre, per gli esponenti, lo sviamento di potere rispetto alle prerogative riconosciute dallo statuto e dal regolamento al vicepresidente e al consiglio comunale: il quadro normativo delineato funzionalizza e vincola i poteri degli organi elettivi dell’ente locale, con esclusione di ogni altra competenza non espressamente prevista qualora non delegata dal legittimo titolare.
I vizi denunciati, aggiungono i deducenti, sono resi ancor più manifesti, ove occorresse, dalla condotta del consiglio comunale nella seduta del 9 marzo 2026 (rinvio dell’elezione del nuovo presidente a un momento successivo alla votazione sulla sfiducia) volta all’obiettivo di giungere alla votazione sulla sfiducia il più rapidamente possibile, sacrificando le garanzie procedurali e la figura neutrale del presidente, essenziale in un dibattito così delicato, e per evitare di eleggere un presidente che sarebbe potuto durare in carica solo pochi giorni; peraltro, evidenziano gli esponenti, non soccorre nemmeno (e non è invocabile come argomentazione giustificativa) una presunta necessità di accelerazione dei tempi, ritenuto che il termine ultimo per la trattazione in consiglio comunale della mozione di sfiducia scadeva il giorno 1 aprile 2026.
In conclusione, per i ricorrenti, i vizi denunciati non costituiscono mere irregolarità formali, ma ledono la sostanza della corretta formazione della volontà dell’organo collegiale;
- infine, con il terzo ha dedotto i vizi di Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 39, 52 e 141, D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, commi 1 e 2, L.R. Sicilia n. 35 del 15 settembre 1997. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 230, Testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli enti locali – art. 48, L.R. n. 16/1963. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 114, comma 2, Cost. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14 e 15, Statuto della Regione Siciliana. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, Statuto del Comune di NT (Delibera del consiglio comunale n. 66 del 15 ottobre 2015). Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 30 e 31, regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti del Comune di NT (Delibera del consiglio comunale n. 40 del 29 giugno 2015). Eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti. Illegittimità derivata .
Per gli esponenti, infine, risultano illegittimi, in derivata, gli atti della catena procedimentale successivi alla delibera consiliare n. 16 del 16 marzo 2026, mutuandone i vizi.
In primo luogo, il D.A. n. 125 Servizio 5 Elettorale del 23 marzo 2026 di indizione delle elezioni amministrative e alla convocazione dei comizi elettorali (nella parte in cui inserisce il Comune di NT fra quelli chiamati al rinnovo degli organi elettivi nel primo turno elettorale utile).
Parimenti illegittimo, per la parte ricorrente, risulta il D.P. n. 525/Gab del 26 marzo 2026 con cui, dichiarata la cessazione del sindaco e della giunta e, contestualmente, disposto lo scioglimento del consiglio comunale del Comune di NT, è stato nominato il commissario straordinario per la gestione del Comune di NT in sostituzione del sindaco, della giunta e del consiglio comunale, fino all’insediamento degli organi ordinari, eletti nella prima tornata elettorale utile.
Infine, evidenziano gli esponenti, il D.A. n. 125 del 23 marzo 2026, di convocazione dei comizi elettorali per l’elezione dei sindaci e dei rispettivi consigli comunali - ivi compreso il Comune di NT - è stato adottato prima e in difetto dell’adozione del decreto di dichiarazione della cessazione del sindaco e della giunta e di scioglimento del consiglio comunale del Comune di NT, provvedimento adottato il 26 marzo 2026.
5. Il ricorso è inammissibile e, comunque, infondato.
5.1. In primo luogo, quanto all’impugnazione della deliberazione consiliare n. 16 del 16 marzo 2026 e con specifico riferimento alla posizione delle ricorrenti sig.re AT NA e MA CU, già consigliere comunali del Comune di NT, il Collegio ritiene che tutte le irregolarità che afferiscono alla fase di convocazione del consiglio comunale in tanto possono essere fatte valere dai consiglieri per dedurre la illegittimità delle deliberazioni assunte dall’assise civica in quanto esse abbiano determinato la lesione delle prerogative dei consiglieri medesimi (cfr. T.A.R. Marche, sez. I, 23 novembre 2020, n. 686).
Infatti, anche con riguardo alla fattispecie in esame, valgono i consolidati principi giurisprudenziali in tema di legittimazione dei componenti di un organo assembleare a contestare in sede giurisdizionale gli atti adottati dall’organo stesso; sul punto occorre, infatti, ricordare che per costante e condiviso orientamento giurisprudenziale i consiglieri comunali, in quanto tali, non sono legittimati ad agire contro l'amministrazione di appartenenza, essendo necessario dedurre una lesione delle loro prerogative, dato che questa non discende automaticamente da violazioni di forma o di sostanza nell'adozione di un atto deliberativo e che gli stessi non possono esercitare un controllo generalizzato, con funzione paragiurisdizionale, sulla vita dell'ente locale, in nome di un astratto principio di legalità, promuovendo così un'inammissibile azione popolare di tipo oggettivo (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. I, 1 settembre 2025, n. 961).
Invero, il processo amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive tenuto anche conto che i conflitti interorganici dovrebbero trovare la loro composizione in via amministrativa; in tal senso, va esclusa la legittimazione dei consiglieri comunali a impugnare in sede giurisdizionale un atto emesso da un organo dello stesso ente al quale essi appartengono, a eccezione dei casi in cui le censure proposte siano rivolte a contestare lesioni della propria sfera giuridica o della propria posizione all'interno dell'organo o dell'ente medesimo, ovvero a contestare la modifica della composizione dell'organo e il relativo funzionamento, ma sempre in relazione a un interesse connesso alla propria sfera giuridica o alla propria posizione all'interno dell'organo o dell'ente. Sulla base del richiamato orientamento, dunque, la legittimazione all’impugnazione delle deliberazioni collegiali può essere riconosciuta laddove siano addotte violazioni procedurali direttamente lesive del munus rivestito dal componente dell'organo o vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sullo ius ad officium , che compromettano il corretto esercizio del mandato (cfr., ex plurimis , T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 27 marzo 2026, n. 402).
In sintesi, la legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare dinanzi al giudice amministrativo le deliberazioni del consiglio comunale può essere riconosciuta nei soli casi in cui vengano formalmente in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all'ufficio e sul rispetto delle proprie prerogative, come definite dalle norme che regolano il funzionamento dell'organo di appartenenza (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 25 novembre 2025, n. 1920).
Nella specie non emergono lesioni dei diritti dei consiglieri comunali - ed in particolare di quelli che hanno proposto l’atto introduttivo del giudizio - visto che le sig.re AT NA e MA CU erano presenti alla seduta del 16 marzo 2026, hanno partecipato ai lavori dell’assise civica e hanno votato contro la proposta mozione di sfiducia, con la conseguenza che non risulta provato sotto quale profilo siano state concretamente lese le loro prerogative di consiglieri comunali, donde il difetto di legittimazione delle stesse ricorrenti.
5.2. Inoltre, sempre in relazione all’impugnazione della deliberazione consiliare n. 16 del 16 marzo 2026 e quanto alla specifica posizione del sindaco ricorrente, il Collegio ritiene che lo stesso sia carente di legittimazione quanto alla contestazione di vizi discendenti - in tesi - dalla violazione delle norme concernenti la convocazione dell’organo consiliare e, più in generale, il funzionamento del medesimo consesso, apparendo quelle norme poste a presidio delle prerogative dei consiglieri comunali, con la conseguenza che la violazione delle dette norme determina conseguenze invalidanti solo se si produce una lesione del munus rivestito dal componente dell'organo collegiale ovvero laddove venga compromesso il corretto esercizio del mandato dei consiglieri.
5.3. Comunque, il ricorso è manifestamente infondato.
5.3.1. In primo luogo, dalla disciplina racchiusa nello statuto (art. 12) e nel regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti (art. 31) del Comune di NT si ricava che il vice presidente del consiglio comunale non ha - rispetto al presidente – competenze (“attribuzioni”) di minore latitudine.
Il vice presidente del consiglio comunale, dunque, è chiamato a sostituire il presidente – in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo o negli altri casi previsti dal regolamento – senza che possano essere individuati ambiti materiali ovvero oggetti preclusi alle funzioni ovvero non ricompresi nella competenza del vice presidente.
Ne discende l’infondatezza della tesi volta a distinguere – in base all’importanza o alla “sensibilità degli interessi coinvolti” - gli argomenti all’ordine del giorno o le deliberazioni consiliari da assumere al fine di farne discendere una sorta di “incompetenza” del vice presidente nella relativa trattazione o, più in generale, nell’esercizio delle prerogative correlate al ruolo di sostituto.
5.3.2. In secondo luogo, come sopra anticipato, il vice presidente del consiglio comunale è chiamato a sostituire il presidente in caso di “ assenza ” o “ impedimento ” del presidente ovvero negli altri casi previsti dalla disciplina regolamentare (citt. artt. 12 dello statuto e 31 del regolamento).
Nella presente fattispecie il concetto di “ assenza ” - a giudizio del Collegio - non può che ricomprendere anche la “ vacanza ” del presidente del consiglio comunale posto che, diversamente opinando, in caso di - come avvenuto nel caso di specie - dimissioni del presidente del consiglio comunale paradossalmente non potrebbe operare il meccanismo della sostituzione in questione.
Appare dunque conforme agli esiti dell’interpretazione letterale e dell’interpretazione sistematica ritenere che - alla luce delle pertinenti previsioni statutarie e regolamentari dell’Ente locale intimato - la sostituzione del vice presidente del consiglio comunale debba operare in tutti i casi in cui il presidente dell’assise civica sia “assente” (in senso lato, comprensivo anche dell’ipotesi di vacanza) o “impedito” (espressione legata, di regola, alla temporanea impossibilità di esercizio delle funzioni).
5.3.3. Fermo quanto sopra, proprio dalle pertinenti previsioni statutarie e regolamentari del Comune di NT si ricava che solo in un caso si impone la immediata elezione di un nuovo presidente del consiglio comunale a seguito di cessazione del precedente: è il caso dell’approvazione di una mozione motivata di revoca nei confronti del presidente stesso.
In detta ipotesi, infatti, l’art. 13, comma 3, dello statuto prevede che, una volta approvata la mozione, il consiglio deve procedere all’elezione del nuovo presidente “ nella seduta immediatamente successiva da tenersi entro e non oltre giorni dieci ”.
Ai fini di interesse appare significativa la circostanza che l’art. 13 dello statuto, nel prevedere la cessazione dalla carica del presidente del consiglio per dimissioni o per approvazione della mozione di revoca (comma 1) impone (al comma 3, come già detto) l’elezione di un nuovo presidente nella seduta immediatamente successiva in detta seconda ipotesi (mozione di revoca), senza imporre invece l’immediata elezione del nuovo presidente in relazione alla prima ipotesi (dimissioni) e senza, comunque, definire una precisa o stringente tempistica per l’elezione, appunto, del nuovo presidente nella ridetta ipotesi delle dimissioni.
5.3.4. Va poi evidenziato che anche a ritenere necessario – ciò che il Collegio, per le ragioni sopra precisate, esclude – procedere in via prioritaria alla elezione del nuovo presidente del consiglio comunale (prima, dunque, della discussione e votazione della proposta mozione di sfiducia), non si vede come la dedotta violazione possa essere idonea a produrre ripercussioni invalidanti rispetto alla deliberazione consiliare di approvazione della mozione di sfiducia e come la contestata posticipazione del voto di elezione del nuovo presidente del consiglio comunale abbia potuto alterare l’esito della votazione relativa alla mozione di sfiducia verso il sindaco.
Peraltro, si valorizza nel ricorso introduttivo del giudizio la figura di garante e di soggetto imparziale del presidente del consiglio comunale ma non si muove alcuna censura sulle modalità di conduzione della seduta del 16 marzo 2026 da parte del vice presidente del consiglio comunale, né comunque si formula rilievo alcuno sulla influenza (patologica) del contegno del medesimo vice presidente del consiglio comunale in ordine all’esito della votazione relativa alla mozione di sfiducia.
5.3.5. Per tutte le ragioni evidenziate, dunque, le contestazioni articolate con i primi due motivi di gravame si rivelano infondate.
Invero, sono prive di base anche le contestazioni relative al difetto di istruttoria e di motivazione, posto che la questione controversa è stata espressamente esaminata in sede consiliare (e fatta oggetto di deliberazione), proprio alla luce del parere reso dal segretario comunale.
Infondata è anche la contestazione di sviamento di potere in quanto la censura non è supportata da precisi e concordanti elementi di prova, idonei a dar conto delle divergenze dell'atto dalla sua tipica funzione istituzionale, non essendo a tal fine sufficienti semplici supposizioni o indizi che non si traducano nella dimostrazione dell'illegittima finalità perseguita in concreto dall'organo amministrativo; inoltre il vizio in questione non è ravvisabile allorquando gli atti o i comportamenti asseritamente viziati risultano comunque posti in essere nel rispetto delle norme che ne disciplinano la forma e il contenuto e risultano, altresì, in piena aderenza al fine pubblico al quale sono istituzionalmente preordinati (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 giugno 2025, n. 5585).
5.3.6. Quanto al terzo motivo di gravame, il Collegio rileva che l’infondatezza dei primi due motivi di ricorso esclude in via radicale la sussistenza di ogni ipotesi di illegittimità derivata quanto agli ulteriori atti avversati.
Infine, la circostanza che il decreto del 23 marzo 2026 di convocazione dei comizi elettorali sia stato adottato tre giorni prima del decreto di cessazione del sindaco e della giunta e di scioglimento del consiglio comunale del Comune di NT (26 marzo 2026) si rivela irrilevante, costituendo tutt’al più una mera irregolarità formale non invalidante, posto che il fatto (genetico) che costituisce il presupposto sostanziale - id est la delibera consiliare di approvazione della mozione di sfiducia verso il sindaco - è indiscutibilmente anteriore nel tempo, risalendo al 16 marzo 2026.
6. In conclusione, previa estromissione dal giudizio della Regione Siciliana, il ricorso deve essere respinto in ragione dell’infondatezza delle censure articolate dalla parte ricorrente.
7. Le spese di lite, tenuto conto della peculiarità della vicenda contenziosa e della natura interpretativa delle questioni esaminate, possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- estromette dal giudizio la Regione Siciliana;
- respinge il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE NN Barone, Presidente
Giovanni GI ON TO, Consigliere, Estensore
Paola NN Rizzo, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| Giovanni GI ON TO | SE NN Barone |
IL SEGRETARIO