Sentenza 13 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/2002, n. 2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2024 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL POP LO02024 /02 REPUBBLICA ITALIANA PREMAD CASSAZIONELA CORTE Oggetto J SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IN TREZZA Presidente R.G.N. 7584/99 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere 18899/99 Dott. Arcangelo DE BIASE Rel. Consigliere Cron. 4387 Dott. Paolo STILE Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Consigliere Ud. 17/10/01 ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: ZE IN, AN RD, OL NT, VO OR, DE IM RM, RICCIARDI: OL, VA RM, CI NT, OS BE, ST RM, NO BE, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati е difesi dall'avvocato PREVE GUGLIELMO, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI FFSS S.P.A. TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale 2001 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 3911 -1- in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato VESCI RD, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati ALVINO GIANCARLO, DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, TOSI PAOLO, giusta delega in atti;
- controricorrente e sul 2° ricorso n° 18899/99 proposto da: GI, elettivamente domiciliato in ROMA GEMI presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO MAJORINO, giusta delega in atti;
ricorrente nonchè
contro
FFSS S.P.A., FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGRE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, PAOLO TOSI, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avversO la sentenza n. 3844/98 del Tribunale di TORINO, depositata il 07/10/98 R.G.N. 1843/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/01 dal Consigliere Dott. Arcangelo -2- DE BIASE;
l'Avvocato MITTIGA ZANDRI per delega VESCI E udito MARESCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 24. II.1997 e ritualmente notificato, TZ IN e gli altri litisconsorti di cui in epigrafe evocavano in giudizio innanzi al Pretore del Lavoro di Torino la s.p.a. Ferrovie dello ST lamentando che la convenuta, nel computare l'indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1 1. 29. I.1994, n.87, aveva erroneamente determinato l'incidenza della prima nella misura del 48% anziché nella quota del 60%. Chiedevano quindi i ricorrenti la condanna di parte convenuta al pagamento (in loro favore) dell'importo corrispondente alla differenza tra quanto percepito e quanto dovuto. costituitasi, La convenuta, contestava chiedendone la l'avversa pretesa, reiezione. Prodotti documenti e discussa la causa, il Pretore, con sentenza del 27.V. 1997, accoglieva le domande e condannava la convenuta alle spese. Avverso detta pronuncia la s.p.a. Ferrovie dello ST proponeva gravame con ricorso del 23.XII.1997, a mezzo del quale reiterando quanto già dedotto (e disatteso dal Pretore) > chiedeva 3 l'accoglimento delle originarie conclusioni, limitatamente alla domanda concernente l'incidenza dell'indennità i. speciale sul calcolo della indennità di buonuscita. Gli appellati resistevano al gravame, di cui chiedevano il rigetto. °Il Tribunale di Torino, con sentenza n 3844, pubblicata, il 7.X.1998, in accoglimento dell'appello proposto dalla s.p.a. Ferrovie dello ST, riformava la sentenza del Pretore e quindi respingeva le domande proposte dall'TZ e litisconsorti, compensando tra le parti le spese del doppio grado. Per la cassazione di detta sentenza propongono ricorso l'TZ e litisconsorti con un unico motivo di gravame, nonché EM PE con motivazione similare. Resiste con controricorso la s.p.a. Ferrovie dello ST (ora Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.). MOTIVI DELLA DECISIONE Con il proposto motivo di gravame i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge n.829/1973, in riferimento all'art. 1 della legge n.87/1994, alla luce dell'art. 360, n° 3 del codice di rito. 4 In proposito deducono: 1a) L'art. 14 legge n.829/73 stabiliva che "1'Opera Previdenza e Assistenza delle Ferrovie dello ST (O.P.A.F.S.) corrisponde ai dipendenti cessati dal servizio, а titolo di indennità di buonuscita, la somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'80% del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile..... n.243/93 la 1b) Con sentenza Corte Costituzionale dichiarava illegittimi gli artt. 14 1. n.829/73 e 21 1. n.210/85 (per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Corte Costituzionale) nella parte in cui non prevedono per i trattamenti di meccanismi legislativi di computo fine rapporto dell'indennità integrativa speciale. Soppressa 1'O.P.A. F. S. (con legge 537/93) al personale l'indennità di buonuscita è corrisposta direttamente dalla s.p.a. Ferrovie dello ST. Mentre per i dipendenti degli Enti di cui alla lettera a) dell'art. 1 1. n. 87/94 la base di calcolo è costituita dall'intero stipendio, per quelli della lettera b) la base di calcolo non l'intero stipendio, ma una quota dell'80% dello stesso. 5 La tesi delle Ferrovie dello ST, condivisa dal Tribunale di Torino, richiede di separare a frazione 80% dalla base di calcolo come se detta base di calcolo fosse l'intero aggiungerebbe il 60%stipendio mensile, cui si dell'indennità integrativa;
per poi abbattere tale risultato all'80%. Dalla piana lettura della norma, però sempre ad avviso dei ricorrenti, si dovrebbe ricavare invece che la base di calcolo era 1'80% dello stipendio, ed a questo va aggiunto il 60% dell'indennità integrativa speciale, in quanto deve esserci corrispondenza tra la quota dell'Indennità Integrativa Speciale che è utile per il computo della buonuscita e quella sulla quale si pagano i contributi. Detto 60% dell'I.I.S. dovrebbe quindi e la aggiungersi alla quota (80%) dello stipendio, costituisce la "base di calcolo", integrata somma precedente "disciplina del trattamento di nella fine servizio" (1/12 dell'80% dell'ultimo stipendio + 1/12 del 60% dell'I.I.S.; il tutto moltiplicato per i mesi di servizio utile). La tesi delle parti ricorrenti risulta però in contrasto con la consolidata giurisprudenza, gal punto, di questa Suprema Corte. 6 L'art. 1 della legge 29 gennaio 1994, n.87, nello stabilire l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di computo dell'indennità di buonuscita e nel limitare, contestualmente, tale inclusione alla percentuale del 60%, ha perseguito esclusivamente lo scopo di fissare la misura nella quale il primo dei detti emolumenti è da comprendere nel coacervo di quelli destinati а confluire nella base contributiva necessaria alla liquidazione del secondo, non anche ad impedire che la determinazione della consistenza di quest'ultima avvenga mediante applicazione generalizzata a tutte le componenti della base di computo, e quindi anche alla suddetta percentuale dell'indennità integrativa speciale, della falcidia ex D.P.R. n. 1032 del 1973, imposta per giungere alla quantificazione della frazione di indennità di buonuscita riferibile a ciascun anno di servizio n.13624/2000; Cass. n.14926 del (cfr. Cass. nonché n.14927 e 14945 dello stesso 18.XI.2000; e ancora 18.XI.2000; concessa n. 7090/2001). Alla luce di quanto innanzi richiamato i ricorsi, previa riunione di quello n.18899/99 а quello recante il n. 7584/99 essendo i due atti e le vanno leg questioni dibattute perfettamente identici, 7 respinti. Ricorrono tuttavia giusti motivi, consistenti soprattutto nel fatto che i citati precedenti giurisprudenziali sono successivi ai proposti integrale compensazione delle ricorsi, per la spese.
P.Q.M.
La Corte riunisce il ricorso n. 18899/1999 al ricorso n. 7584/1999 e li rigetta. Compensa le spese. Roma, 17.X.2001 il Presidente: Sh IL CANCELLIERE Cancelleria 13 FEB. 2002 Oest IL CANCELLIERE I D , A O S L 0 S L 1 A O , T . 3 B T 3 I A R 5 S D 'A E . P L A N S L T I S E 3 N O D -7 G P I S O 8 IM - N A 1 E A D 1 S D E J , E E A O T G R O N G T T E E IS IT S L E G IR E A R D L L O E D 8