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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 345/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
AN VA, Relatore
VOLPE ROSSELLA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2886/2022 depositato il 13/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420210006456074000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Ricorrente_1, con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione, ha impugnato la cartella di pagamento indicata per estremi in epigrafe per bollo auto anno 2016, deducendone la illegittimità per aver aderito in data 23 marzo 2023 alla definizione agevolata ex articolo 1, commi da 231 a 252 della legge n.
197/2022 c.d. “Rottamazione quater” per tutte le pendenze tributarie compreso il bollo auto 2016:
2. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione e con memoria illustrativa ha fatto presente che il ricorrente ha regolarmente pagato 10 rate scadute su 18 e che la Rottamazione quater cui ha aderito richiede la dichiarazione di rinuncia ai giudizi pendenti, sicché il giudizio qui in esame va dichiarato estinto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 236 della legge 197/22, conformemente all'orientamento della AS di cui alle sentenze n. 24428/24 e 20626/24.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Considerato, conformemente a AS (sentenze n.24428 e 20626/24), che il comma 236 della legge n. 197 del 2022 delinea una forma di estinzione del giudizio che prescinde dal pagamento delle rate perché chi si avvale della definizione agevolata delle pendenze tributarie in base alla suddetta legge, deve dichiarare di rinunciare ai giudizi in corso, va dichiarato estinto il giudizio per rinuncia del ricorrente ai giudizi pendenti ai sensi e per gli effetti del comma 236, art. 1 della legge 197/2022.
Le ragioni esposte comportano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
AN VA, Relatore
VOLPE ROSSELLA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2886/2022 depositato il 13/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420210006456074000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Ricorrente_1, con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione, ha impugnato la cartella di pagamento indicata per estremi in epigrafe per bollo auto anno 2016, deducendone la illegittimità per aver aderito in data 23 marzo 2023 alla definizione agevolata ex articolo 1, commi da 231 a 252 della legge n.
197/2022 c.d. “Rottamazione quater” per tutte le pendenze tributarie compreso il bollo auto 2016:
2. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione e con memoria illustrativa ha fatto presente che il ricorrente ha regolarmente pagato 10 rate scadute su 18 e che la Rottamazione quater cui ha aderito richiede la dichiarazione di rinuncia ai giudizi pendenti, sicché il giudizio qui in esame va dichiarato estinto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 236 della legge 197/22, conformemente all'orientamento della AS di cui alle sentenze n. 24428/24 e 20626/24.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Considerato, conformemente a AS (sentenze n.24428 e 20626/24), che il comma 236 della legge n. 197 del 2022 delinea una forma di estinzione del giudizio che prescinde dal pagamento delle rate perché chi si avvale della definizione agevolata delle pendenze tributarie in base alla suddetta legge, deve dichiarare di rinunciare ai giudizi in corso, va dichiarato estinto il giudizio per rinuncia del ricorrente ai giudizi pendenti ai sensi e per gli effetti del comma 236, art. 1 della legge 197/2022.
Le ragioni esposte comportano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.