CASS
Sentenza 1 ottobre 2024
Sentenza 1 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/10/2024, n. 36461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36461 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL SO SS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 36461 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 11/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di condanna di DA SO MA per il reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2, cod. pen., per aver cagionato per negligenza, imprudenza, imperizia e violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la morte di IO RG, passeggero dell'autovettura Fiat Punto (tg DS444AX), poiché, quale conducente del complesso veicolare, formato dal trattore stradale MAN AG18 (tg DC209TA) e dal semirimorchio IT (tg AC20480), avendo perduto per scoppio lo pneumatico dell'asse centrale sinistro del semirimorchio, la cui carcassa rimaneva ad ingombrare il centro della carreggiata, si allontanava senza adottare immediatamente tutte le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito, segnalando agli altri utenti della strada il pericolo mediante l'esposizione del relativo segnale triangolare mobile (art. 161, commi 1 e 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Sopraggiungeva un autocarro guidato da AL IN che, omettendo di tenere un'adeguata distanza di sicurezza dai veicoli che lo precedevano (tra i quali quello condotto dal DA SO), in modo da poter arrestare tempestivamente il proprio, si accorgeva con ritardo che i veicoli che lo precedevano stavano rallentando in modo deciso per la presenza della carcassa di pneumatico al centro della carreggiata. Eseguiva pertanto una frenata di emergenza la quale, tuttavia, non gli consentiva di evitare l'impatto violento con la Fiat Punto condotta da IO IO, che andava a collidere prima contro la barriera di protezione e poi contro il fianco anteriore sinistro di un autocarro dei Vigili del Fuoco. Per la gravità delle ferite riportate, il passeggero della Fiat Punto, IO RG, decedeva sul posto. 2. Il ricorso consta di tre motivi: 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge in relazione alla individuazione della regola cautelare. Sostiene la difesa che la sentenza impugnata individuerebbe in modo illogico e contraddittorio, anche sotto il profilo della norma specifica violata, le cautele che l'imputato avrebbe dovuto porre in essere: la Corte territoriale, infatti, da un lato afferma che l'imputato sarebbe dovuto scendere dal mezzo e liberare la sede stradale dai residui di copertone;
dall'altro, imputa al prevenuto di non avere posto i segnali di pericolo in modo che fossero visibili agli utenti. a 2.2. Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta violazione delle cautele di cui all'art. 161 cod. strada, nonché alla loro esigibilità da parte dell'imputato; mancanza della motivazione in ordine alla omessa individuazione del nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'evento. DAla lettura della sentenza, non risulta affatto chiaro quale sarebbe stata la cautela doverosa omessa dal ricorrente. Non si comprende cioè se i brandelli di copertone andassero ricercati, trovati e rimossi dalla sede autostradale oppure se questi dovessero essere lasciati in sede e semplicemente segnalati mediante l'apposizione della relativa segnaletica. In ogni caso, entrambe le condotte sono inesigibili perché presuppongono che il DA SO dovesse percorrere a piedi la carreggiata, con i mezzi in transito ad alta velocità su un tratto autostradale a tre corsie. Questo argomento è stato superato dalla Corte territoriale con una motivazione illogica, sostenendo che, per compiere tali attività, l'imputato avrebbe "potuto attendere che la strada fosse meno trafficata". Generica ed illogica appare altresì l'affermazione per la quale "le dimensioni della carreggiata e la velocità dei veicoli sul tratto di strada non giustificano tale grave omissione". Già nell'atto di appello la difesa aveva affermato che non era possibile ipotizzare, da parte dell'imputato, una condotta differente da quella che ha posto in essere, senza mettere a repentaglio la propria sicurezza e senza essere d'ingombro per la circolazione stessa. Si tratta di argomentazioni su cui la Corte di merito non si è espressa. Difetta poi, sostiene la difesa, ogni scrutinio sul nesso causale tra la condotta colposa ascritta all'imputato e l'evento morte di IO RG. Per la Corte territoriale la morte di quest'ultimo è stata conseguenza immediata e diretta del violento tamponamento da parte del mezzo condotto dall'imputato AL. Proprio in ragione di questo contesto causale, l'avvenuta perdita di pezzi di pneumatico da parte del mezzo condotto dall'imputato DA SO si pone come antecedente la cui rilevanza, ai sensi dell'art. 41 cod. pen., avrebbe dovuto essere analizzata. Il ricorrente ribadisce che, qualora fosse stato posizionato il segnale di pericolo, lo stesso non sarebbe stato idoneo ad impedire l'evento e non sarebbe servito ad evitare la grave e decisiva disattenzione del AL, posto che tutti gli altri mezzi nella medesima direzione di marcia avevano già rallentato procedendo ad una velocità di 8,5 km/h. Già con l'atto di appello, l'imputato aveva invocato l'applicazione dell'art. 41, comma 2, cod. pen. con riferimento alla causa sopravvenuta del tamponamento da parte del veicolo condotto dal AL, che aveva di fatto scavalcato ogni antecedente causale. La sentenza impugnata non ha 3 operato alcuna verifica sulla prevedibilità dell'evento e sulla esigibilità del comportamento alternativo lecito;
2.3. Con il terzo motivo, si deduce mancanza di motivazione in ordine alla durata della sospensione della patente di guida, disposta in misura pari ad otto volte il minimo edittale. Si tratta peraltro di una scelta illogica perché la durata della sanzione amministrativa accessoria è sproporzionata rispetto a quella inflitta al responsabile dell'impatto diretto, ossia il AL. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. Quanto ai primi due motivi, la Corte territoriale, ha correttamente individuato nel disposto dell'art. 161, commi 1 e 2, cod. strada, la regola cautelare violata dall'imputato: egli aveva l'obbligo di segnalare agli altri utenti della strada il pericolo rappresentato dalla presenza dello pneumatico sulla carreggiata, mediante l'esposizione del segnale triangolare mobile di pericolo di cui all'art. 162 medesimo codice. Rispetto poi alla asserita inesigibilità della condotta richiesta all'imputato per il contesto pericoloso della circolazione stradale in quel tratto, ha congruamente affermato che questi «avrebbe dovuto comunque accertarsi delle conseguenze o almeno sottoporle al vaglio del 113 al momento della chiamata e nel contempo avrebbe dovuto porre sulla sede stradale dei segnali di pericolo che consentissero agli utenti di vedere per tempo l'ostacolo». Condotte all'evidenza del tutto esigibili, tenuto altresì conto che il segnale poteva essere posto anche sul margine destro della strada, così inducendo i veicoli sopravvenienti a rallentare la propria marcia. Tale omissione, pertanto, si è ineluttabilmente posta come antecedente causale dell'evento mortale. Il DA SO ha invero posto in essere un fattore causale originario di rischio (ingombro della carreggiata) dei successivi eventi collisivi, e l'eventuale condotta colposa (eccessiva velocità o mancato rispetto della distanza di sicurezza) dei guidatori dei veicoli sopraggiunti, seppure sinergica, non può ritenersi da sola sufficiente a determinare l'evento, non essendo qualificabile come atipica ed eccezionale, potendo, al contrario, collocarsi nell'ambito della prevedibilità (Sez. 4, n. 10676 del 11/02/2010, Esposito, Rv. 246422; , Sez. 4, n. 12224 del 19/06/2006, dep. 2007, Cordella, Rv. 236185). Per le anzidette ragioni, non può sostenersi, come afferma il ricorrente, che la condotta di guida del AL si sia posta come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, tale, cioè, da avere provocato l'interruzione del nesso causale tra l'azione dell'imputato e l'evento stesso. Trattasi di conclusione che si pone in sintonia con i principi che regolano la materia del concorso di cause;
anche in questa circostanza deve infatti ribadirsi che la causa sopravvenuta sufficiente da sola alla produzione dell'evento e, quindi, avente efficacia interruttiva del nesso di causalità, è quella del tutto indipendente dal fatto posto in essere dall'agente, avulsa totalmente dalla sua condotta ed operante in assoluta autonomia, in modo da sfuggire al controllo ed alla prevedibilità dell'agente medesimo;
con la conseguenza che tale non può considerarsi la causa sopravvenuta legata a quella preesistente da un nesso di interdipendenza;
in questo caso, le cause concorrenti - che non siano da sole sufficienti a determinare l'evento per il necessario porsi della prima come condizione necessaria antecedente - sono tutte e ciascuna causa dell'evento in base al principio della causalità materiale fondato sull'equivalenza delle condizioni. Il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha disposto la sanzione per la durata di soli quattro mesi (in misura peraltro inferiore a quella disposta per il AL), avendola «commisurata al grado della colpa e al personale apporto causale evento mortale». Si tratta di motivazione sufficiente che, in quanto tale, si sottrae al sindacato di legittimità, poiché in tal modo la Corte di appello dimostra di avere effettuato una analisi globale comprensiva dell'entità del fatto e della condotta dell'imputato. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 11 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il fresinte I *
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 36461 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 11/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di condanna di DA SO MA per il reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2, cod. pen., per aver cagionato per negligenza, imprudenza, imperizia e violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la morte di IO RG, passeggero dell'autovettura Fiat Punto (tg DS444AX), poiché, quale conducente del complesso veicolare, formato dal trattore stradale MAN AG18 (tg DC209TA) e dal semirimorchio IT (tg AC20480), avendo perduto per scoppio lo pneumatico dell'asse centrale sinistro del semirimorchio, la cui carcassa rimaneva ad ingombrare il centro della carreggiata, si allontanava senza adottare immediatamente tutte le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito, segnalando agli altri utenti della strada il pericolo mediante l'esposizione del relativo segnale triangolare mobile (art. 161, commi 1 e 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Sopraggiungeva un autocarro guidato da AL IN che, omettendo di tenere un'adeguata distanza di sicurezza dai veicoli che lo precedevano (tra i quali quello condotto dal DA SO), in modo da poter arrestare tempestivamente il proprio, si accorgeva con ritardo che i veicoli che lo precedevano stavano rallentando in modo deciso per la presenza della carcassa di pneumatico al centro della carreggiata. Eseguiva pertanto una frenata di emergenza la quale, tuttavia, non gli consentiva di evitare l'impatto violento con la Fiat Punto condotta da IO IO, che andava a collidere prima contro la barriera di protezione e poi contro il fianco anteriore sinistro di un autocarro dei Vigili del Fuoco. Per la gravità delle ferite riportate, il passeggero della Fiat Punto, IO RG, decedeva sul posto. 2. Il ricorso consta di tre motivi: 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge in relazione alla individuazione della regola cautelare. Sostiene la difesa che la sentenza impugnata individuerebbe in modo illogico e contraddittorio, anche sotto il profilo della norma specifica violata, le cautele che l'imputato avrebbe dovuto porre in essere: la Corte territoriale, infatti, da un lato afferma che l'imputato sarebbe dovuto scendere dal mezzo e liberare la sede stradale dai residui di copertone;
dall'altro, imputa al prevenuto di non avere posto i segnali di pericolo in modo che fossero visibili agli utenti. a 2.2. Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta violazione delle cautele di cui all'art. 161 cod. strada, nonché alla loro esigibilità da parte dell'imputato; mancanza della motivazione in ordine alla omessa individuazione del nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'evento. DAla lettura della sentenza, non risulta affatto chiaro quale sarebbe stata la cautela doverosa omessa dal ricorrente. Non si comprende cioè se i brandelli di copertone andassero ricercati, trovati e rimossi dalla sede autostradale oppure se questi dovessero essere lasciati in sede e semplicemente segnalati mediante l'apposizione della relativa segnaletica. In ogni caso, entrambe le condotte sono inesigibili perché presuppongono che il DA SO dovesse percorrere a piedi la carreggiata, con i mezzi in transito ad alta velocità su un tratto autostradale a tre corsie. Questo argomento è stato superato dalla Corte territoriale con una motivazione illogica, sostenendo che, per compiere tali attività, l'imputato avrebbe "potuto attendere che la strada fosse meno trafficata". Generica ed illogica appare altresì l'affermazione per la quale "le dimensioni della carreggiata e la velocità dei veicoli sul tratto di strada non giustificano tale grave omissione". Già nell'atto di appello la difesa aveva affermato che non era possibile ipotizzare, da parte dell'imputato, una condotta differente da quella che ha posto in essere, senza mettere a repentaglio la propria sicurezza e senza essere d'ingombro per la circolazione stessa. Si tratta di argomentazioni su cui la Corte di merito non si è espressa. Difetta poi, sostiene la difesa, ogni scrutinio sul nesso causale tra la condotta colposa ascritta all'imputato e l'evento morte di IO RG. Per la Corte territoriale la morte di quest'ultimo è stata conseguenza immediata e diretta del violento tamponamento da parte del mezzo condotto dall'imputato AL. Proprio in ragione di questo contesto causale, l'avvenuta perdita di pezzi di pneumatico da parte del mezzo condotto dall'imputato DA SO si pone come antecedente la cui rilevanza, ai sensi dell'art. 41 cod. pen., avrebbe dovuto essere analizzata. Il ricorrente ribadisce che, qualora fosse stato posizionato il segnale di pericolo, lo stesso non sarebbe stato idoneo ad impedire l'evento e non sarebbe servito ad evitare la grave e decisiva disattenzione del AL, posto che tutti gli altri mezzi nella medesima direzione di marcia avevano già rallentato procedendo ad una velocità di 8,5 km/h. Già con l'atto di appello, l'imputato aveva invocato l'applicazione dell'art. 41, comma 2, cod. pen. con riferimento alla causa sopravvenuta del tamponamento da parte del veicolo condotto dal AL, che aveva di fatto scavalcato ogni antecedente causale. La sentenza impugnata non ha 3 operato alcuna verifica sulla prevedibilità dell'evento e sulla esigibilità del comportamento alternativo lecito;
2.3. Con il terzo motivo, si deduce mancanza di motivazione in ordine alla durata della sospensione della patente di guida, disposta in misura pari ad otto volte il minimo edittale. Si tratta peraltro di una scelta illogica perché la durata della sanzione amministrativa accessoria è sproporzionata rispetto a quella inflitta al responsabile dell'impatto diretto, ossia il AL. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. Quanto ai primi due motivi, la Corte territoriale, ha correttamente individuato nel disposto dell'art. 161, commi 1 e 2, cod. strada, la regola cautelare violata dall'imputato: egli aveva l'obbligo di segnalare agli altri utenti della strada il pericolo rappresentato dalla presenza dello pneumatico sulla carreggiata, mediante l'esposizione del segnale triangolare mobile di pericolo di cui all'art. 162 medesimo codice. Rispetto poi alla asserita inesigibilità della condotta richiesta all'imputato per il contesto pericoloso della circolazione stradale in quel tratto, ha congruamente affermato che questi «avrebbe dovuto comunque accertarsi delle conseguenze o almeno sottoporle al vaglio del 113 al momento della chiamata e nel contempo avrebbe dovuto porre sulla sede stradale dei segnali di pericolo che consentissero agli utenti di vedere per tempo l'ostacolo». Condotte all'evidenza del tutto esigibili, tenuto altresì conto che il segnale poteva essere posto anche sul margine destro della strada, così inducendo i veicoli sopravvenienti a rallentare la propria marcia. Tale omissione, pertanto, si è ineluttabilmente posta come antecedente causale dell'evento mortale. Il DA SO ha invero posto in essere un fattore causale originario di rischio (ingombro della carreggiata) dei successivi eventi collisivi, e l'eventuale condotta colposa (eccessiva velocità o mancato rispetto della distanza di sicurezza) dei guidatori dei veicoli sopraggiunti, seppure sinergica, non può ritenersi da sola sufficiente a determinare l'evento, non essendo qualificabile come atipica ed eccezionale, potendo, al contrario, collocarsi nell'ambito della prevedibilità (Sez. 4, n. 10676 del 11/02/2010, Esposito, Rv. 246422; , Sez. 4, n. 12224 del 19/06/2006, dep. 2007, Cordella, Rv. 236185). Per le anzidette ragioni, non può sostenersi, come afferma il ricorrente, che la condotta di guida del AL si sia posta come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, tale, cioè, da avere provocato l'interruzione del nesso causale tra l'azione dell'imputato e l'evento stesso. Trattasi di conclusione che si pone in sintonia con i principi che regolano la materia del concorso di cause;
anche in questa circostanza deve infatti ribadirsi che la causa sopravvenuta sufficiente da sola alla produzione dell'evento e, quindi, avente efficacia interruttiva del nesso di causalità, è quella del tutto indipendente dal fatto posto in essere dall'agente, avulsa totalmente dalla sua condotta ed operante in assoluta autonomia, in modo da sfuggire al controllo ed alla prevedibilità dell'agente medesimo;
con la conseguenza che tale non può considerarsi la causa sopravvenuta legata a quella preesistente da un nesso di interdipendenza;
in questo caso, le cause concorrenti - che non siano da sole sufficienti a determinare l'evento per il necessario porsi della prima come condizione necessaria antecedente - sono tutte e ciascuna causa dell'evento in base al principio della causalità materiale fondato sull'equivalenza delle condizioni. Il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha disposto la sanzione per la durata di soli quattro mesi (in misura peraltro inferiore a quella disposta per il AL), avendola «commisurata al grado della colpa e al personale apporto causale evento mortale». Si tratta di motivazione sufficiente che, in quanto tale, si sottrae al sindacato di legittimità, poiché in tal modo la Corte di appello dimostra di avere effettuato una analisi globale comprensiva dell'entità del fatto e della condotta dell'imputato. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 11 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il fresinte I *