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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 157/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MINESTRONI MAURO, Presidente e Relatore
BELLITTI GIUSEPPE, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 458/2020 depositato il 26/06/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 450/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ANCONA sez. 3 e pubblicata il 25/09/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2018ORA00023 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel ricorso per decreto ingiuntivo n. 1441/2018 del Tribunale di Ancona, si evinceva che la Sig.ra Ricorrente_1
era debitrice di un importo complessivo pari ad euro 101.980,00 nei confronti delle Sig.re Nominativo_2
e Nominativo_3 come risulta dall'atto allegato al ricorso di prime cure in cui veniva depositata la scrittura privata del 05.01.2018, non autenticata sottoscritta dalle Sig.re Nominativo_2, Nominativo_3 e Ricorrente_1 atto per il quale viene richiesta la registrazione. Attraverso quell'atto l'odierna appellante Ricorrente_1 attraverso una dichiarazione di scienza, si è riconosciuta debitrice nei confronti delle sorelle, assumendosi l'obbligo di restituzione della somma. L'Agenzia delle Entrate per tale atto (riconoscimento di debito) emetteva l'avviso di liquidazione n. 2018 ora 00023 con il quale ha provveduto alla registrazione d'ufficio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 comma e 15 comma 1 lettera b) del D.P.R. n. 131/1986, con il recupero a tassazione dell'imposta di registro proporzionale, con applicazione dell'aliquota dell'1% su una base imponibile di euro
101.980,00 (pertanto pari ad euro 1.020,00) per tale scrittura non registrata, oltre alla relativa sanzione prevista dall'art. 69 del D.P.R. n. 131/1986, pari al 120% dell'imposta dovuta (pertanto pari ad euro 1.224,00).
Veniva, inoltre, recuperata a tassazione l'imposta di bollo dovuta e non versata per la scrittura privata non registrata: essa doveva essere redatta in due copie originali con n. 1 marche da bollo da euro 16,00 per ogni copia, oltre alla sanzione ex art. 25 comma 1 del DPR 642 del 1972, pari al 100% del tributo non versato.
Esperita la fase della mediazione la contribuente proponeva ricorso con effetti di reclamo ai sensi dell'art. 17 bis D. Lgs 546/92, sostenendo che, essendo la ricognizione di debito atto privo di qualsiasi effetto sostanziale, come tale non comportava l'applicazione dell'imposta contestata, che riguarderebbe solo gli atti che modificano la sfera patrimoniale delle parti interessate e che non sarebbe comunque soggetta alla registrazione in termine fisso, ma solo in caso d'uso in sede processuale. Si costituiva in giudizio l'Ufficio dell'agenzia delle Entrate replicando alle eccezioni mosse con proprie controdeduzioni depositate in data
15/03/2019.
Con sentenza n. 450/03/2019 del 17/06/2019 depositata il 25/09/2019 la Commissione Tributaria Provinciale di Ancona respingeva il ricorso e condannava la ricorrente alla rifusione delle spese, riconoscendo la legittimità e la fondatezza della pretesa erariale.
Contro tale pronuncia ha proposto appello la controparte rinnovando la pretesa e contestando l'iter logico- giuridico seguito dal giudice di prime cure, il tutto con vittoria di spese di giustizia per entrambi i gradi. Al riguardo occorre prendere atto, che l'avviso di liquidazione n. 2018 ora 00023 impugnato in primo grado da
Ricorrente_1 è stato notificato nel settembre 2018 anche alle altre sorelle creditrici coobbligate solidali nei confronti dell'erario, Nominativo_2 e Nominativo_3, ed è stato oggetto di analoga e congiunta impugnativa di cui al R.G.R. 99/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, anch'esso già deciso dalla
Sez. 3 con sentenza n. 451/03/2019 depositata il 25/09/2019, divenuta definitiva per mancata impugnazione, sentenza che ha respinto il ricorso. Nelle more di questo giudizio di appello occorre prendere atto che le destinatarie del medesimo avviso di liquidazione, le Sig.re Nominativo_2 e Nominativo_3, in quanto coobbligate in solido, non avendo impugnato la sentenza a loro sfavorevole, come ha fatto l'odierna appellante Ricorrente_1, hanno provveduto al pagamento degli importi iscritti a ruolo a titolo provvisorio in pendenza di giudizio con applicazione della sanzione del 30% ex art. 13 D.Lgs 471/1997 per complessivi euro 1.438,97 estinguendo l'obbligazione tributaria. L'agenzia delle entrate costiutita in giudizio, con memoria depositata nei termini ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La Corte di giustizia di secondo grado delle Marche letti gli atti del processo udite le parti intervenute alla odierna pubblica udienza come da processo verbale redatto, trattiene la causa in decisione ed osserva quanto segue:
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
L'appello proposto nonostante il pagamento del tributo da parte dei coobbligati conserva l'interesse ad agire ex art. 100 cpc. In verità l'estensione degli effetti di un eventuale giudicato favorevole ottenuto dall'odierna appellante troverà un limite nella formazione del giudicato (sfavorevole) diretto nei confronti delle coobbligate che pagando hanno peraltro estinto l'obbligazione tributaria,
Al riguardo, si richiama l'ordinanza 13 settembre 2010, n. 19482, nella quale la Corte di Cassazione, alla luce del proprio consolidato orientamento, ha confermato che “…in tema di solidarietà tributaria, il principio che il coobbligato d'imposta può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro obbligato, secondo la regola generale stabilita dall'art. 1306 cod. civ., opera sempre che non si sia già formato un diverso giudicato”. Pertanto, prosegue la Corte, “il coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronuncia emessa nei riguardi di altro debitore in solido, nel caso in cui egli non sia rimasto inerte, ma abbia a propria volta promosso un giudizio già conclusosi (in modo a lui sfavorevole) con una decisione avente autonoma efficacia nei suoi confronti (ex plurimis, Cass. nn. 13997 del 2002, 3306
e 5595 del 2003, 18025 del 2004, 1589 del 2006, 28881 del 2008)”. Sull'argomento, la Corte di Cassazione
a Sezioni Unite, nella citata sentenza n. 7053 del 1991, aveva già affermato il principio secondo cui il coobbligato solidale soggiace ai limiti “derivanti dal giudicato diretto formatosi nei suoi confronti (perché non si potrebbe determinare un conflitto di giudicati e il condebitore inerte non potrebbe invocare un diverso giudicato contro il „suo‟ giudicato) e, in generale, da preclusioni processuali: o verificatesi nello stesso processo (come nel caso in cui il condebitore, presente in giudizio, non impugni la sentenza a lui sfavorevole che altri invece impugnino) o in altro processo, come nel caso in cui il condebitore abbia separatamente agito per contestare l'obbligazione e sia rimasto definitivamente soccombente” (v. anche sentenze 26 gennaio
2006, n. 1589; 10 giugno 2005, n. 12367; 19 maggio 2003, n. 7783. La corte osserva come i predetti principi valgono anche laddove il condebitore anziché soccombente sia stato invece vincitore come nel caso di specie. In verità la Suprema Corte di cassazione con due recenti arresti ha qualificato “la dichiarazione e/o riconoscimento di debito” come atto da assoggettare a tassazione ad imposta fissa e non proporzionale non avendo contenuto patrimoniale;
vedi al riguardo Cassazione n° 7682 del 2023 e Cassazione 6028 del
2024. Per le suesposte ragioni l'appello proposto merita accoglimento. In verità la Corte Tributaria ai sensi dell'art. 2 comma 3 d.lgs 546/92 decide incidentalmente anche questioni estranee alla sua giurisdizione come la coobbligazione, ma nel caso di specie conserva la piena giurisdizione avendo la contribuente impugnato uno specifico atto tributario a lei diretto anche se coobbligata con altri soggetti. Data la particolarità della materia trattata ed il fatto che la giurisprudenza di legittimità solo recentemente ha chiarito il trattamento, dopo una ondivaga giurisprudenza di merito, sussistono valide ragioni per la compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado delle Marche accoglie l'appello e per l'effetto annulla l'atto di accertamento impugnato da Ricorrente_1; spese compensate.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MINESTRONI MAURO, Presidente e Relatore
BELLITTI GIUSEPPE, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 458/2020 depositato il 26/06/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 450/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ANCONA sez. 3 e pubblicata il 25/09/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2018ORA00023 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel ricorso per decreto ingiuntivo n. 1441/2018 del Tribunale di Ancona, si evinceva che la Sig.ra Ricorrente_1
era debitrice di un importo complessivo pari ad euro 101.980,00 nei confronti delle Sig.re Nominativo_2
e Nominativo_3 come risulta dall'atto allegato al ricorso di prime cure in cui veniva depositata la scrittura privata del 05.01.2018, non autenticata sottoscritta dalle Sig.re Nominativo_2, Nominativo_3 e Ricorrente_1 atto per il quale viene richiesta la registrazione. Attraverso quell'atto l'odierna appellante Ricorrente_1 attraverso una dichiarazione di scienza, si è riconosciuta debitrice nei confronti delle sorelle, assumendosi l'obbligo di restituzione della somma. L'Agenzia delle Entrate per tale atto (riconoscimento di debito) emetteva l'avviso di liquidazione n. 2018 ora 00023 con il quale ha provveduto alla registrazione d'ufficio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 comma e 15 comma 1 lettera b) del D.P.R. n. 131/1986, con il recupero a tassazione dell'imposta di registro proporzionale, con applicazione dell'aliquota dell'1% su una base imponibile di euro
101.980,00 (pertanto pari ad euro 1.020,00) per tale scrittura non registrata, oltre alla relativa sanzione prevista dall'art. 69 del D.P.R. n. 131/1986, pari al 120% dell'imposta dovuta (pertanto pari ad euro 1.224,00).
Veniva, inoltre, recuperata a tassazione l'imposta di bollo dovuta e non versata per la scrittura privata non registrata: essa doveva essere redatta in due copie originali con n. 1 marche da bollo da euro 16,00 per ogni copia, oltre alla sanzione ex art. 25 comma 1 del DPR 642 del 1972, pari al 100% del tributo non versato.
Esperita la fase della mediazione la contribuente proponeva ricorso con effetti di reclamo ai sensi dell'art. 17 bis D. Lgs 546/92, sostenendo che, essendo la ricognizione di debito atto privo di qualsiasi effetto sostanziale, come tale non comportava l'applicazione dell'imposta contestata, che riguarderebbe solo gli atti che modificano la sfera patrimoniale delle parti interessate e che non sarebbe comunque soggetta alla registrazione in termine fisso, ma solo in caso d'uso in sede processuale. Si costituiva in giudizio l'Ufficio dell'agenzia delle Entrate replicando alle eccezioni mosse con proprie controdeduzioni depositate in data
15/03/2019.
Con sentenza n. 450/03/2019 del 17/06/2019 depositata il 25/09/2019 la Commissione Tributaria Provinciale di Ancona respingeva il ricorso e condannava la ricorrente alla rifusione delle spese, riconoscendo la legittimità e la fondatezza della pretesa erariale.
Contro tale pronuncia ha proposto appello la controparte rinnovando la pretesa e contestando l'iter logico- giuridico seguito dal giudice di prime cure, il tutto con vittoria di spese di giustizia per entrambi i gradi. Al riguardo occorre prendere atto, che l'avviso di liquidazione n. 2018 ora 00023 impugnato in primo grado da
Ricorrente_1 è stato notificato nel settembre 2018 anche alle altre sorelle creditrici coobbligate solidali nei confronti dell'erario, Nominativo_2 e Nominativo_3, ed è stato oggetto di analoga e congiunta impugnativa di cui al R.G.R. 99/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, anch'esso già deciso dalla
Sez. 3 con sentenza n. 451/03/2019 depositata il 25/09/2019, divenuta definitiva per mancata impugnazione, sentenza che ha respinto il ricorso. Nelle more di questo giudizio di appello occorre prendere atto che le destinatarie del medesimo avviso di liquidazione, le Sig.re Nominativo_2 e Nominativo_3, in quanto coobbligate in solido, non avendo impugnato la sentenza a loro sfavorevole, come ha fatto l'odierna appellante Ricorrente_1, hanno provveduto al pagamento degli importi iscritti a ruolo a titolo provvisorio in pendenza di giudizio con applicazione della sanzione del 30% ex art. 13 D.Lgs 471/1997 per complessivi euro 1.438,97 estinguendo l'obbligazione tributaria. L'agenzia delle entrate costiutita in giudizio, con memoria depositata nei termini ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La Corte di giustizia di secondo grado delle Marche letti gli atti del processo udite le parti intervenute alla odierna pubblica udienza come da processo verbale redatto, trattiene la causa in decisione ed osserva quanto segue:
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
L'appello proposto nonostante il pagamento del tributo da parte dei coobbligati conserva l'interesse ad agire ex art. 100 cpc. In verità l'estensione degli effetti di un eventuale giudicato favorevole ottenuto dall'odierna appellante troverà un limite nella formazione del giudicato (sfavorevole) diretto nei confronti delle coobbligate che pagando hanno peraltro estinto l'obbligazione tributaria,
Al riguardo, si richiama l'ordinanza 13 settembre 2010, n. 19482, nella quale la Corte di Cassazione, alla luce del proprio consolidato orientamento, ha confermato che “…in tema di solidarietà tributaria, il principio che il coobbligato d'imposta può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro obbligato, secondo la regola generale stabilita dall'art. 1306 cod. civ., opera sempre che non si sia già formato un diverso giudicato”. Pertanto, prosegue la Corte, “il coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronuncia emessa nei riguardi di altro debitore in solido, nel caso in cui egli non sia rimasto inerte, ma abbia a propria volta promosso un giudizio già conclusosi (in modo a lui sfavorevole) con una decisione avente autonoma efficacia nei suoi confronti (ex plurimis, Cass. nn. 13997 del 2002, 3306
e 5595 del 2003, 18025 del 2004, 1589 del 2006, 28881 del 2008)”. Sull'argomento, la Corte di Cassazione
a Sezioni Unite, nella citata sentenza n. 7053 del 1991, aveva già affermato il principio secondo cui il coobbligato solidale soggiace ai limiti “derivanti dal giudicato diretto formatosi nei suoi confronti (perché non si potrebbe determinare un conflitto di giudicati e il condebitore inerte non potrebbe invocare un diverso giudicato contro il „suo‟ giudicato) e, in generale, da preclusioni processuali: o verificatesi nello stesso processo (come nel caso in cui il condebitore, presente in giudizio, non impugni la sentenza a lui sfavorevole che altri invece impugnino) o in altro processo, come nel caso in cui il condebitore abbia separatamente agito per contestare l'obbligazione e sia rimasto definitivamente soccombente” (v. anche sentenze 26 gennaio
2006, n. 1589; 10 giugno 2005, n. 12367; 19 maggio 2003, n. 7783. La corte osserva come i predetti principi valgono anche laddove il condebitore anziché soccombente sia stato invece vincitore come nel caso di specie. In verità la Suprema Corte di cassazione con due recenti arresti ha qualificato “la dichiarazione e/o riconoscimento di debito” come atto da assoggettare a tassazione ad imposta fissa e non proporzionale non avendo contenuto patrimoniale;
vedi al riguardo Cassazione n° 7682 del 2023 e Cassazione 6028 del
2024. Per le suesposte ragioni l'appello proposto merita accoglimento. In verità la Corte Tributaria ai sensi dell'art. 2 comma 3 d.lgs 546/92 decide incidentalmente anche questioni estranee alla sua giurisdizione come la coobbligazione, ma nel caso di specie conserva la piena giurisdizione avendo la contribuente impugnato uno specifico atto tributario a lei diretto anche se coobbligata con altri soggetti. Data la particolarità della materia trattata ed il fatto che la giurisprudenza di legittimità solo recentemente ha chiarito il trattamento, dopo una ondivaga giurisprudenza di merito, sussistono valide ragioni per la compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado delle Marche accoglie l'appello e per l'effetto annulla l'atto di accertamento impugnato da Ricorrente_1; spese compensate.