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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 78/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DRAGO TIZIANA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1549/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Melito Di Porto VO - Viale Delle Rimembranze 89063 Melito Di Porto VO RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 777 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7750/2025 depositato il
30/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: Il comune non si oppone alla richiesta di rinuncia del ricorso con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Melito Porto VO TA RI ha impugnato l'avviso di accertamento per omesso versamento Tasi anno 2019 deducendo di non essere proprietaria dell'immobile identificato in catasto al fg. 42 ex p.lla 798.
Si è costituito l'ente impositore che ha resistito al ricorso rilevando che l'immobile non figura tra quelli oggetto di imposizione.
Con atto depositato in data 26.06.2025 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite. Il Comune ha accettato la rinuncia con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La rinuncia al ricorso impone la declaratoria di estinzione del giudizio.
Le spese, stante l'accordo delle parti, vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. III – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara estinto il giudizio per rinuncia;
compensa le spese.
Reggio Calabria, 18.12.2025
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DRAGO TIZIANA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1549/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Melito Di Porto VO - Viale Delle Rimembranze 89063 Melito Di Porto VO RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 777 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7750/2025 depositato il
30/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: Il comune non si oppone alla richiesta di rinuncia del ricorso con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Melito Porto VO TA RI ha impugnato l'avviso di accertamento per omesso versamento Tasi anno 2019 deducendo di non essere proprietaria dell'immobile identificato in catasto al fg. 42 ex p.lla 798.
Si è costituito l'ente impositore che ha resistito al ricorso rilevando che l'immobile non figura tra quelli oggetto di imposizione.
Con atto depositato in data 26.06.2025 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite. Il Comune ha accettato la rinuncia con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La rinuncia al ricorso impone la declaratoria di estinzione del giudizio.
Le spese, stante l'accordo delle parti, vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. III – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara estinto il giudizio per rinuncia;
compensa le spese.
Reggio Calabria, 18.12.2025