Sentenza breve 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 09/02/2026, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00379/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02772/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2772 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Piero Sabellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, n. 149;
nei confronti
per l’annullamento
del diniego di permesso di soggiorno per attesa occupazione, emesso in data 27 ottobre 2025 dalla Regione Siciliana;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa NU CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con provvedimento prot. n. -OMISSIS- la Regione Siciliana – Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività formative ha rigettato l’istanza di rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione presentata dal sig. -OMISSIS-, per la seguente motivazione: “ lo stesso è entrato in Italia il giorno 20 ottobre 2024 e solo dopo 1 anno ha ben pensato di rivolgersi ad un legale per regolarizzare la propria posizione…la normativa in materia di ingressi per motivi di lavoro onera le parti contrattuali a definire la promessa di lavoro entro 8 giorni dall’ingresso dello straniero nel territorio nazionale ”.
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, notificato il 29 novembre 2025 e depositato il 20 dicembre 2025, il sig. -OMISSIS-, censurandolo sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere.
In particolare, il ricorrente lamenta la violazione delle garanzie partecipative e sostiene l’illegittimità del diniego impugnato in ragione dell’assenza di sua responsabilità rispetto alla mancata conclusione del contratto di lavoro.
Resistono al ricorso il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Ragusa, eccependone l’inammissibilità per mancata notifica all’Amministrazione regionale che ha adottato l’atto impugnato.
Formulato avviso di profili d’inammissibilità del ricorso, per come già eccepito dalla difesa erariale, e di possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., alla camera di consiglio del 29 gennaio 2026, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Come correttamente eccepito dall’Amministrazione resistente, il ricorso è manifestamente inammissibile.
Osserva il Collegio che:
- il provvedimento impugnato è stato adottato dalla Regione Siciliana, come inequivocabilmente risulta dall’intestazione dello stesso;
- nondimeno, il ricorso non risulta notificato alla Regione Siciliana.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in un caso analogo a quello oggetto di causa, ha condivisibilmente chiarito che:
“ - l’art. 41 Cod. proc. Amm. stabilisce che qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso, a pena di decadenza, deve essere notificato entro il termine di legge alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato;
- la violazione di tale onere determina pertanto l’inammissibilità del ricorso per originario e assoluto difetto del contraddittorio;
- l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2018 ha chiarito che l’art. 41 Cod. proc. amm. identifica l’amministrazione cui deve essere notificato il ricorso giudiziale amministrativo esclusivamente in quella che ha emesso l’atto impugnato, escludendo che l’atto introduttivo del giudizio debba essere notificato anche ad amministrazioni o enti che a diverso titolo abbiano avuto modo di partecipare al procedimento, adempimento che è necessario solo quando l’atto finale sia imputabile a più amministrazioni (concerti, accordi di programma etc.). Ciò in quanto le partecipazioni al procedimento, anche laddove giuridicamente qualificate (come quelle concernenti il potere di iniziativa o di proposta, la partecipazione all’intesa che abbia preceduto l’adozione del provvedimento finale ovvero gli atti preparatori), in carenza di una formale imputazione del provvedimento finale a una pluralità di amministrazioni, non sono idonee a estendere la veste di parte necessaria del giudizio a soggetti diversi dall’autorità emanante ” (Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 10 novembre 2023, nn. 764, 765 e 766; nello stesso senso, T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. IV, 14 marzo 2023, nn. 823, 827 e 828; 24 giugno 2024, n. 2309; 30 ottobre 2024, n. 3597; 20 gennaio 2025, n. 222).
Tanto chiarito, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo l’atto oggetto di impugnativa adottato dalla Regione Siciliana, cui l’interessato non ha notificato il ricorso e che non si è costituita in giudizio.
Esclude, peraltro, il Collegio che sussista una condizione di errore scusabile in capo al ricorrente, in condivisione all’orientamento giurisprudenziale secondo cui “ nel processo amministrativo il rimedio del riconoscimento dell’errore scusabile, codificato dall’art. 37 cod. proc. amm., presuppone una situazione di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento di fatto tale da provocare - senza alcuna colpa della parte interessata - menomazioni o maggiore difficoltà nell’esercizio dei diritti di difesa; la disposizione è di stretta interpretazione, in quanto relativa ad un istituto di carattere eccezionale, dal momento che un uso troppo ampio della discrezionalità giudiziaria che essa presuppone può compromettere il principio di parità delle parti (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 15 marzo 2021 n. 2166) ” (Cons. Stato, Sez. VII, 7 febbraio 2023, n. 1346), non essendo l’assenza della notifica alla Regione Siciliana riconducibile a nessuna delle due ipotesi.
In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non potendosi nemmeno disporre la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., atteso che nel caso di specie non si tratta di nullità della notificazione, ma di notifica radicalmente inesistente, in quanto non effettuata (cfr. T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. IV, 14 marzo 2023, n. 823).
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura formale della pronuncia e alle limitate difese spiegate dall’Amministrazione statale costituita, con l’eccezione di quanto corrisposto a titolo di contributo unificato da parte ricorrente, che rimane a carico di quest’ultima.
Attesa la manifesta inammissibilità del ricorso, si revoca il decreto n. -OMISSIS- di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Infine, ritiene il Collegio che, sussistendo i sussistendo i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, occorra mandare alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato in sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara inammissibile;
- compensa le spese di lite, salvo quanto corrisposto a titolo di contributo unificato da parte ricorrente, che rimane a carico di quest’ultima;
- revoca l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato disposta con decreto n. -OMISSIS-;
- manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato in sentenza, sussistendo i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
GO MP, Presidente FF
NU CC, Primo Referendario, Estensore
Andrea Maisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NU CC | GO MP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.