Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/2003, n. 4376
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Sentenza 25 marzo 2003

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A norma degli artt. 168 e 169 cod. proc. civ., (applicabili anche al giudizio dinanzi al giudice di pace), all'atto della costituzione dell'attore (o, se questi non si sia costituito, del convenuto), su presentazione della nota di iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale, onde sulla stessa citazione non possono aversi più iscrizioni a ruolo con formazione di più fascicoli d'ufficio e designazione di più giudici e, ove tale duplicazione avvenga, dovrà provvedersi alla riunione dei diversi fascicoli erroneamente formatisi ai sensi dell'art. 273 cod. proc. civ.. Nell'ipotesi in cui la riunione non sia stata disposta e il procedimento iscritto a ruolo per secondo sia proseguito fino alla sentenza in assenza dell'attore, pur costituito, deve ritenersi la nullità di tale procedimento e della relativa sentenza in quanto la violazione dell'art. 168 cod. proc. civ, con formazione di un secondo procedimento in base alla costituzione del convenuto successiva a quella dell'attore (che aveva già provveduto all'iscrizione a ruolo) si traduce in una violazione del contraddittorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/2003, n. 4376
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4376
    Data del deposito : 25 marzo 2003

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