Sentenza 25 marzo 2003
Massime • 1
A norma degli artt. 168 e 169 cod. proc. civ., (applicabili anche al giudizio dinanzi al giudice di pace), all'atto della costituzione dell'attore (o, se questi non si sia costituito, del convenuto), su presentazione della nota di iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale, onde sulla stessa citazione non possono aversi più iscrizioni a ruolo con formazione di più fascicoli d'ufficio e designazione di più giudici e, ove tale duplicazione avvenga, dovrà provvedersi alla riunione dei diversi fascicoli erroneamente formatisi ai sensi dell'art. 273 cod. proc. civ.. Nell'ipotesi in cui la riunione non sia stata disposta e il procedimento iscritto a ruolo per secondo sia proseguito fino alla sentenza in assenza dell'attore, pur costituito, deve ritenersi la nullità di tale procedimento e della relativa sentenza in quanto la violazione dell'art. 168 cod. proc. civ, con formazione di un secondo procedimento in base alla costituzione del convenuto successiva a quella dell'attore (che aveva già provveduto all'iscrizione a ruolo) si traduce in una violazione del contraddittorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/2003, n. 4376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4376 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - rel. Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER ZI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA UGO DE CAROLIS 62, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ARICÒ, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO DI VIALE VATICANO 46 ROMA, in persona del suo amministratore pro tempore Signor SE RO, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA AMERIGO CAPPONI 16, presso lo studio dell'avvocato AURELIO GIORGINI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 230/00 del Giudice di pace di ROMA, emessa il 10/01/00 e depositata l'11/01/00 (R.G. 45242/99);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Il giudice di pace di Roma, con sentenza 11.1.2000, ha rigettato l'opposizione a precetto che AB ME, con la citazione notificata il 5.10.1999, aveva proposto contro il Condominio di viale Vaticano 46.
AB ME ha chiesto la cassazione della sentenza. Il Condominio ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso contiene tre motivi.
2. - Il primo ed il secondo denunciano vizi di violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 168, 171, 273 e 290 dello stesso codice).
Il ricorrente deduce i seguenti fatti, che attengono allo svolgimento del processo concluso con la sentenza impugnata. Dopo avere notificato la citazione, si è costituito in cancelleria il 20.10.1999 e ciò ha dato luogo alla iscrizione della causa a ruolo con il n. 41281/99 del ruolo generale.
L'udienza per la prima comparizione delle parti avrebbe dovuto essere tenuta, anziché il 20.11.1999, data indicata nella citazione, il 25.11.1999.
Dopo che egli s'era costituito, accadeva, il 15.11.1999, che anche il convenuto, nel costituirsi dal canto suo in giudizio, chiedesse di iscrivere la causa a ruolo e ciò dava luogo ad una seconda iscrizione, col n. 45242/99 del ruolo generale.
In questo procedimento, l'udienza per la prima comparizione delle parti veniva tenuta, in sua assenza, il 22.12.1999 e la causa era trattenuta in decisione e poi decisa con la sentenza impugnata. Il ricorrente sostiene che questo modo di svolgimento del processo ha dato luogo ad una sentenza nulla per violazione delle norme che regolano l'iscrizione della causa a ruolo, la riunione dei procedimenti relativi alla stessa causa, la contumacia e la mancata comparizione dell'attore.
2.1. - Il resistente non contesta i fatti, peraltro documentati, ma obietta che sarebbe stato onere dell'attore verificare che la causa non fosse stata iscritta a ruolo anche dal convenuto come è possibile.
3. - La nullità del procedimento e della sentenza denunciata nella parte dei primi due motivi prima riassunta sussiste. 3.1. - L'art. 168 cod. proc. civ. dispone che, all'atto della costituzione dell'attore, o, se questi non si è costituito, del convenuto, su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale e forma il fascicolo di ufficio.
Il cancelliere presenta poi senza indugio il fascicolo al capo dell'ufficio per la designazione del giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire.
Queste norme si applicano anche nel giudizio davanti al giudice di pace (art. 311 cod. proc. civ.), perché non sono derogate dall'art. 319, che detta regole sulla costituzione delle parti davanti allo stesso giudice.
Dagli artt. 168 e 169 del codice si traggono due dati.
Il primo è che la costituzione del convenuto può dare luogo ad iscrizione della causa a ruolo solo se avviene prima che si sia costituito l'attore e la seconda che, sulla stessa citazione, non possono aversi più iscrizioni a ruolo con formazione di più fascicoli di ufficio e designazione di più giudici, di tal che, se a costituirsi in giudizio per secondo è l'attore, alla sua costituzione in giudizio non può seguire altra iscrizione della causa nel ruolo.
Quando ciò avvenga, anche a questa situazione, per eliminarla, potrà applicarsi l'art. 273 cod. proc. civ., con conseguente riunione dei due procedimenti.
Se però il congegno non riesca ad operare, sorge il problema se la sentenza pronunciata nel secondo procedimento, sull'unica causa, nella mancata comparizione di una delle parti, sia nulla. Il caso da esaminare qui è quello del processo che si sia svolta nella mancata comparizione dell'attore, pur costituito, e la risposta deve essere affermativa.
È bensì vero che, in base a quanto disposto dall'art. 181, secondo comma, cod. proc. civ., quando l'attore costituito non compare, il giudizio può proseguire in sua assenza se il convenuto comparso lo chiede, ma implicito presupposto della norma è la disciplina dettata per l'iscrizione della causa a ruolo dall'art. 168 e dunque che l'assenza dell'attore costituito si manifesti nell'ambito dell'unico procedimento, cui deve aver dato luogo la prima in ordine di tempo tra le costituzioni delle partì e che dunque sia volontaria.
Ciò non può dirsi del caso in esame, e la sentenza è da considerare nulla perché la violazione dell'art. 168, con la conseguente formazione di un secondo procedimento in base alla costituzione del convenuto successiva a quella dell'attore, si traduce in violazione del principio del contraddittorio (art. 111, secondo comma, Cost.).
4. - Il terzo motivo è assorbito, così come la residua censura del secondo.
5. - Il ricorso è accolto.
La sentenza deve essere cassata senza rinvio.
Sulla domanda proposta dal ricorrente si sarebbe infatti dovuto pronunciare nell'ambito del procedimento cui ha dato luogo la prima, in ordine di tempo, delle costituzioni in giudizio avutesi sulla base dell'unica citazione.
6. - Le spese del giudizio di Cassazione debbono essere poste a carico del resistente che soccombe, mentre per quelle del giudizio di primo grado resta escluso il diritto del Condominio al loro rimborso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e in parte il secondo motivo, assorbito il terzo;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
condanna il resistente a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi 500 Euro, 400 dei quali per onorari di avvocato;
nulla per le spese del giudizio di primo grado. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2003