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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/11/2025, n. 2319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2319 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 18/11/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 1951/2025 promossa da
Parte_1 rappr. e dif. dall' avv. STOLFA PAOLO contro
Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. LORUSSO LUIGI
Fatto e diritto
La domanda giudiziale va rigettata in quanto inammissibile, per le ragioni che di seguito si espongono.
In punto di fatto occorre premettere che la ricorrente – dopo avere evidenziato di essere bracciante agricolo a tempo determinato e di avere espletato 153 giornate lavorative nell'anno 2021 – ha contestato la decisione CP_ dell' di cancellare le suddette giornate di lavoro per le quali era stata regolarmente iscritta nell'elenco anagrafico, chiedendo la condanna dell'Istituto previdenziale all'accreditamento sulla sua posizione assicurativa dei contributi maturati per le indicate giornate di lavoro. CP_ La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell' al pagamento della DS agricola di competenza dell'anno 2021, regolarmente chiesta in sede amministrativa. CP_ L' costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda attorea, eccependo in via preliminare la decadenza di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970 e, in ogni caso, l'infondatezza dell'avversa domanda.
All'odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con il deposito contestuale della sentenza. CP_ L'eccezione di decadenza sollevata dall' in ragione del decorso del termine di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. in l. n. 83 del 1979, è fondata e va accolta.
L'art. 22 citato così recita: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi,
l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di
120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
L'art. 11, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 375 del 1993,dispone: “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello Pt_2 possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Com'è noto, «in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza» (v. Cass. sez. VI-L ord. n. 29070/11, che ha affermato detto principio ai sensi dell'art. 360bis, comma 1, cod. proc. civ.).
Quanto al caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che:
-la ricorrente ha subito il disconoscimento delle giornate lavorative in agricoltura nell'anno 2021, sicché è stato cancellato dagli elenchi OTD di competenza della suddetta annualità;
-il provvedimento è stato notificato in data 24.11.2022 (vedasi documentazione CP_ prodotta dall' ;
-la ricorrente, avverso il provvedimento di disconoscimento, non ha spiegato il ricorso amministrativo previsto dall'art.11 del d.lgs. n. 375 del 1993,
-pertanto, il termine di centoventi giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria –che é iniziato a decorrere in concomitanza con la scadenza del termine per la presentazione del ricorso amministrativo di cui la ricorrente non si è avvalsa- era destinato a scadere nel mese di aprile 2023;
-il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 24.2.2025, cioè oltre lo spirare del termine di decadenza previsto dalla legge. CP_ Attesa la fondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dall' la domanda attorea volta all'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi OTD, va disattesa nel suo complesso.
Ne consegue il rigetto della domanda volta alla liquidazione delle prestazioni previdenziali connesse alla predetta iscrizione.
Nulla per le spese di lite, avendo la ricorrente prodotto la dichiarazioni ex art. 152 disp. att. c.p.c.. (nella fattispecie in esame tale dichiarazione può considerarsi valida avendo la ricorrente spiegato anche una domanda avente ad oggetto la richiesta delle prestazioni previdenziali o assistenziali;
sul punto si veda Cass. Civ. sez. Lav.
4.8.2020 n. 16676, Cassazione civile, sez. VI, 11/06/2021, n. 16535, Cass.
233/2023, Cass. 34603/2022; Cass. 29010/2020; Cass. 16535/2021; Cass.
38701/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1951 /2025 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: -dichiara l'inammissibilità della domanda;
- nulla per le spese di lite.
Foggia, 18.11.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 18/11/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 1951/2025 promossa da
Parte_1 rappr. e dif. dall' avv. STOLFA PAOLO contro
Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. LORUSSO LUIGI
Fatto e diritto
La domanda giudiziale va rigettata in quanto inammissibile, per le ragioni che di seguito si espongono.
In punto di fatto occorre premettere che la ricorrente – dopo avere evidenziato di essere bracciante agricolo a tempo determinato e di avere espletato 153 giornate lavorative nell'anno 2021 – ha contestato la decisione CP_ dell' di cancellare le suddette giornate di lavoro per le quali era stata regolarmente iscritta nell'elenco anagrafico, chiedendo la condanna dell'Istituto previdenziale all'accreditamento sulla sua posizione assicurativa dei contributi maturati per le indicate giornate di lavoro. CP_ La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell' al pagamento della DS agricola di competenza dell'anno 2021, regolarmente chiesta in sede amministrativa. CP_ L' costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda attorea, eccependo in via preliminare la decadenza di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970 e, in ogni caso, l'infondatezza dell'avversa domanda.
All'odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con il deposito contestuale della sentenza. CP_ L'eccezione di decadenza sollevata dall' in ragione del decorso del termine di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. in l. n. 83 del 1979, è fondata e va accolta.
L'art. 22 citato così recita: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi,
l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di
120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
L'art. 11, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 375 del 1993,dispone: “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello Pt_2 possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Com'è noto, «in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza» (v. Cass. sez. VI-L ord. n. 29070/11, che ha affermato detto principio ai sensi dell'art. 360bis, comma 1, cod. proc. civ.).
Quanto al caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che:
-la ricorrente ha subito il disconoscimento delle giornate lavorative in agricoltura nell'anno 2021, sicché è stato cancellato dagli elenchi OTD di competenza della suddetta annualità;
-il provvedimento è stato notificato in data 24.11.2022 (vedasi documentazione CP_ prodotta dall' ;
-la ricorrente, avverso il provvedimento di disconoscimento, non ha spiegato il ricorso amministrativo previsto dall'art.11 del d.lgs. n. 375 del 1993,
-pertanto, il termine di centoventi giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria –che é iniziato a decorrere in concomitanza con la scadenza del termine per la presentazione del ricorso amministrativo di cui la ricorrente non si è avvalsa- era destinato a scadere nel mese di aprile 2023;
-il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 24.2.2025, cioè oltre lo spirare del termine di decadenza previsto dalla legge. CP_ Attesa la fondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dall' la domanda attorea volta all'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi OTD, va disattesa nel suo complesso.
Ne consegue il rigetto della domanda volta alla liquidazione delle prestazioni previdenziali connesse alla predetta iscrizione.
Nulla per le spese di lite, avendo la ricorrente prodotto la dichiarazioni ex art. 152 disp. att. c.p.c.. (nella fattispecie in esame tale dichiarazione può considerarsi valida avendo la ricorrente spiegato anche una domanda avente ad oggetto la richiesta delle prestazioni previdenziali o assistenziali;
sul punto si veda Cass. Civ. sez. Lav.
4.8.2020 n. 16676, Cassazione civile, sez. VI, 11/06/2021, n. 16535, Cass.
233/2023, Cass. 34603/2022; Cass. 29010/2020; Cass. 16535/2021; Cass.
38701/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1951 /2025 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: -dichiara l'inammissibilità della domanda;
- nulla per le spese di lite.
Foggia, 18.11.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti