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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/12/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4546/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente Relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
pronuncia
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. r.g. 4546/2025 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. TIMI Parte_1 C.F._1
GEMMA e (c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
BA IA
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
§
pagina 1 di 3 I ricorrenti esponevano che con sentenza n. 124/2019 pubblicata il 23/01/2019 Il Tribunale di
Modena, non definitivamente pronunciando, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio o concordatario contratto dalle parti, rimettendo la causa in istruttoria per la decisione delle ulteriori questioni. Con successiva sentenza n. 922/2020, pubblicata il
28/07/2020 all'esito del procedimento RG n. 6032/2016 il Tribunale, definitivamente decidendo, disponeva, fra le altre condizioni : “che il padre possa vedere Persona_1
liberamente, concordando tempi e modalità direttamente con il figlio;
quanto ai minori Per_2
e , qualora fosse intenzionato a riprendere con loro il rapporto, dovrà farlo tramite Per_3
il Servizio Sociale territorialmente competente, che avrà cura di predisporre un percorso di
graduale riavvicinamento con il genitore assente organizzando incontri protetti padre-figli,
ove non ritenuti pregiudizievoli o disturbanti per i minori. dispone che il corrisponda Pt_1
alla a titolo di contributo al mantenimento dei figli, in via anticipata entro il primo CP_1
giorno di ogni mese, l'assegno mensile di euro 450, rivalutabile annualmente secondo gli
indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (…).”
Con ricorso del 29/11/2025 le parti hanno dato atto che sono intervenuti giustificati motivi che rendono necessaria la modifica delle predette condizioni di divorzio, essendo il figlio maggiore divenuto maggiorenne ed economicamente indipendente ed essendosi Persona_4
costruito una propria famiglia, non convivendo più con la madre.
I ricorrenti, pertanto, hanno domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni della suddetta sentenza, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni:
“- Disporre che la sig.ra non debba più percepire il mantenimento ordinario in CP_1
favore del figlio , in quanto economicamente indipendente;
Persona_4
pagina 2 di 3 - Disporre che il sig. versi alla sig.ra un mantenimento Parte_1 CP_1
ordinario (con le modalità attualmente in vigore), per i figli, e pari ad Per_3 Per_2
Euro 300,00 al mese, importo da rivalutare secondo indici ISTAT annualmente;
- Per il resto confermare ogni altra statuizione della sentenza di divorzio”.
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 922/2020 del Tribunale di
Modena:
- recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti e trascritte in parte motiva;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data
17/12/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente Relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
pronuncia
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. r.g. 4546/2025 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. TIMI Parte_1 C.F._1
GEMMA e (c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
BA IA
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
§
pagina 1 di 3 I ricorrenti esponevano che con sentenza n. 124/2019 pubblicata il 23/01/2019 Il Tribunale di
Modena, non definitivamente pronunciando, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio o concordatario contratto dalle parti, rimettendo la causa in istruttoria per la decisione delle ulteriori questioni. Con successiva sentenza n. 922/2020, pubblicata il
28/07/2020 all'esito del procedimento RG n. 6032/2016 il Tribunale, definitivamente decidendo, disponeva, fra le altre condizioni : “che il padre possa vedere Persona_1
liberamente, concordando tempi e modalità direttamente con il figlio;
quanto ai minori Per_2
e , qualora fosse intenzionato a riprendere con loro il rapporto, dovrà farlo tramite Per_3
il Servizio Sociale territorialmente competente, che avrà cura di predisporre un percorso di
graduale riavvicinamento con il genitore assente organizzando incontri protetti padre-figli,
ove non ritenuti pregiudizievoli o disturbanti per i minori. dispone che il corrisponda Pt_1
alla a titolo di contributo al mantenimento dei figli, in via anticipata entro il primo CP_1
giorno di ogni mese, l'assegno mensile di euro 450, rivalutabile annualmente secondo gli
indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (…).”
Con ricorso del 29/11/2025 le parti hanno dato atto che sono intervenuti giustificati motivi che rendono necessaria la modifica delle predette condizioni di divorzio, essendo il figlio maggiore divenuto maggiorenne ed economicamente indipendente ed essendosi Persona_4
costruito una propria famiglia, non convivendo più con la madre.
I ricorrenti, pertanto, hanno domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni della suddetta sentenza, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni:
“- Disporre che la sig.ra non debba più percepire il mantenimento ordinario in CP_1
favore del figlio , in quanto economicamente indipendente;
Persona_4
pagina 2 di 3 - Disporre che il sig. versi alla sig.ra un mantenimento Parte_1 CP_1
ordinario (con le modalità attualmente in vigore), per i figli, e pari ad Per_3 Per_2
Euro 300,00 al mese, importo da rivalutare secondo indici ISTAT annualmente;
- Per il resto confermare ogni altra statuizione della sentenza di divorzio”.
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 922/2020 del Tribunale di
Modena:
- recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti e trascritte in parte motiva;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data
17/12/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3