Articolo 6 della Legge 17 maggio 2024, n. 70
Articolo 5
Versione
14 giugno 2024
Art. 6. Clausola di invarianza finanziaria 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 5).
Entrata in vigore il 14 giugno 2024
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