Art. 6. Clausola di invarianza finanziaria 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 5).
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14 giugno 2024
14 giugno 2024
Giurisprudenza • 11
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