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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 30/01/2026, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 516/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AS EP, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 8447/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033337957000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036309388000 TARSU/TIA 2008 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il signor Ricorrente_2 n.q. di erede del signor Nominativo_1 agisce nei confronti di Agenzia delle entrate riscossione e Società_1 spa i liquidazione per l'annullamento delle cartelle esattoriali n.29520230033337957000 TARSU/TIA 2007 e n.29520240036309388000 TARSU/TIA 2008, 2009, 2020,
2011, e 2012, notificate entrambe il 30/9/2024.
Il ricorrente eccepisce principalmente il decorso del termine di prescrizione quinquennale della pretesa.
Si è costituita Agenzia delle entrate riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si è costituita l'Società_1 spa in liquidazione chiedendo il rigetto del ricorso, precisando di aver regolarmente interrotto il suddetto termine prescrizionale con con due intimazioni: la n.294525 presupposta alla prima cartella di pagamento e n.235100 presupposta alla seconda cartella, il cui effetto notificatorio si sarebbe perfezionato per compiuta giacenza.
Il ricorso è infondato .
Deve ritenersi decorso il termine prescizionale quinquennale di cui all'art. 1 comma 161 della legge
296/2006, atteso che, ai sensi dell'art. 26 del DPR 602 /1973, essendo l'atto di intimazione un atto di riscossione, ad esso si applica la disciplina delle cartelle esattoriali prevista nella suddetta norma, la quale nei casi di comunicazione/notificazione mediante semplice raccomandata postale prevede la sottoscrizione del destinatario
Pertanto la compiuta giacenza non Banca_1 il perfezionamento dell'effetto notificatorio.
Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
La Ct1 di Messina sez.VIII accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e per gli effetti annulla gli atti impugnati.
Dichiara il difetto di legittitmazione passiva dell'Agenzia entrate riscossione.
Condanna l'Società_1 spa in liquidazione, al rimborso delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in €600,00 oltre iva, cp e cu con distrazione a favore del difensore . Il giudice unico monocratico
Dott. Giuseppe Grasso
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AS EP, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 8447/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033337957000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036309388000 TARSU/TIA 2008 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il signor Ricorrente_2 n.q. di erede del signor Nominativo_1 agisce nei confronti di Agenzia delle entrate riscossione e Società_1 spa i liquidazione per l'annullamento delle cartelle esattoriali n.29520230033337957000 TARSU/TIA 2007 e n.29520240036309388000 TARSU/TIA 2008, 2009, 2020,
2011, e 2012, notificate entrambe il 30/9/2024.
Il ricorrente eccepisce principalmente il decorso del termine di prescrizione quinquennale della pretesa.
Si è costituita Agenzia delle entrate riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si è costituita l'Società_1 spa in liquidazione chiedendo il rigetto del ricorso, precisando di aver regolarmente interrotto il suddetto termine prescrizionale con con due intimazioni: la n.294525 presupposta alla prima cartella di pagamento e n.235100 presupposta alla seconda cartella, il cui effetto notificatorio si sarebbe perfezionato per compiuta giacenza.
Il ricorso è infondato .
Deve ritenersi decorso il termine prescizionale quinquennale di cui all'art. 1 comma 161 della legge
296/2006, atteso che, ai sensi dell'art. 26 del DPR 602 /1973, essendo l'atto di intimazione un atto di riscossione, ad esso si applica la disciplina delle cartelle esattoriali prevista nella suddetta norma, la quale nei casi di comunicazione/notificazione mediante semplice raccomandata postale prevede la sottoscrizione del destinatario
Pertanto la compiuta giacenza non Banca_1 il perfezionamento dell'effetto notificatorio.
Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
La Ct1 di Messina sez.VIII accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e per gli effetti annulla gli atti impugnati.
Dichiara il difetto di legittitmazione passiva dell'Agenzia entrate riscossione.
Condanna l'Società_1 spa in liquidazione, al rimborso delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in €600,00 oltre iva, cp e cu con distrazione a favore del difensore . Il giudice unico monocratico
Dott. Giuseppe Grasso