Decreto presidenziale 27 ottobre 2025
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00507/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01678/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1678 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
CPL Concordia Società Cooperativa, in relazione alla procedura CIG B76ED2419C, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Lombardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Modena, Via V. Borelli 1;
contro
Università degli Studi di Catania, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosaria Maria Pulvirenti e Vincenzo Reina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ecosfera Servizi S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
degli atti indicati nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti, debitamente specificati nella parte motiva della presente decisione.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. IE LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro nel rapporto, ha impugnato: a) gli atti della procedura indetta dall’Università degli Studi di Catania per l’affidamento, mediante concessione di servizi decennale, del servizio di gestione di energia, del servizio di manutenzione immobili e degli interventi di riqualificazione sismica e/o energetica degli edifici di Ateneo pubblicata in data 30 giugno 2025; b) il decreto del Direttore Generale in data 26 giugno 2025, n. 0120272, di approvazione del disciplinare e di avvio della procedura; c) la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 17 giugno 2025 di approvazione dell’iniziativa progettuale; d) la dichiarazione di pubblico interesse della proposta del raggruppamento CONMAR-ECOSFERA; e) la nota in data 5 luglio 2022 del Gruppo di lavoro.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) la ricorrente ha interesse a proporre il presente gravame quale operatore del settore e appaltatore uscente del servizio e al riguardo richiama l’esistenza di un recente contratto stipulato con l'Università che rischierebbe di sovrapporsi al partenariato oggetto della procedura in questione; b) l’operazione oggetto della procedura non è una concessione di partenariato pubblico-privato, ma un appalto, in quanto il contributo pubblico è superiore al 50% dell’investimento, anche considerando gli incentivi del conto termico 2.0 e 3.0, da qualificare come contributi pubblici a carico dello Stato, risultando pertanto violati gli artt. 175, 176, 177 e 193 del decreto legislativo n. 36/2023; c) occorre aggiungere che la convenzione non assicura una reale traslazione sul concessionario del rischio operativo ai sensi del citato art. 177, con particolare riferimento al rischio relativo alla disponibilità e al rischio di costruzione, in ragione di quanto previsto in materia di penali e decurtazioni, delineandosi così un rapporto tipicamente sinallagmatico; d) si deduce altresì l’incompetenza dell’Università a bandire la procedura, per assenza della qualificazione richiesta dagli artt. 62 e 63 e dall’allegato II.4 del decreto legislativo n. 36/2023 per le concessioni di partenariato pubblico-privato.
Mediante motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato: a) il decreto n. 0146008 in data 28 luglio 2025 di rettifica del disciplinare; b) il bando e il disciplinare rettificati e pubblicati in data 31 luglio 2025; c) la clausola del paragrafo 4.2 del disciplinare rettificato, la quale contempla la possibilità di modificare i documenti di gara, la convenzione e l’assetto dei rischi dopo l’aggiudicazione e prima della stipula.
Con i motivi aggiunti sono state reiterate le censure di cui al ricorso introduttivo e si è inoltre precisato che: a) la menzionata clausola del paragrafo 4.2 violava gli artt. 189 e 192 del decreto legislativo n. 36/2023, introducendo un potere di modifica ampio e non tipizzato prima della stipula, sintomatico di una struttura non coerente con la concessione di partenariato pubblico-privato; b) è stata omessa l’acquisizione del prescritto parere preventivo, in violazione dell’art. 175, comma 3, del decreto legislativo n. 36/2023 e dell’art. 18-bis del decreto-legge n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022, venendo in rilievo un’operazione di valore superiore ad € 50.000.000.
L’Università degli Studi di Catania si è costituita in giudizio e ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) il ricorso principale è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, a seguito della disposta integrazione del bando; b) con decreto n. 4109 in data 16 ottobre 2025 è stata poi revocata la procedura, sicché risulta improcedibile anche il ricorso per motivi aggiunti.
Il raggruppamento controinteressato si è costituito in giudizio e ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) ciò che rileva per la corretta qualificazione dell’operazione e per i relati benefici contabili è la non prevalenza dell’apporto finanziario diretto dell’ente concedente, con riferimento alla componente dell’investimento relativa ai lavori, come esplicitato dal disciplinare (contributo del 49% per i lavori), mentre il conto termico è configurato come ricavo successivo di cui concessionario assume il rischio, salvo profili eccezionali legati a innovazioni normative; b) l’art. 174, comma 5, del decreto legislativo n. 36/2023 rileva soprattutto ai fini della stipula e, in ogni caso, la qualificazione si considera acquisita dalla data di presentazione dell’istanza nel sistema ANAC, sicché, come risulta dalla documentazione depositata, l’Ateneo risultava in possesso del requisito; c) in relazione ai motivi aggiunti si rileva che
l’obbligo di acquisire il parere di cui all'art. 175, comma 3, del decreto legislativo n. 36/2023 sussiste solo se l’ammontare dei lavori o dei servizi è pari o superiore ad € 50.000.000 e la ricorrente ha individuato tale soglia sommando impropriamente valori eterogenei o addirittura includendo nel computo ricavi del concessionario.
Con memoria in data 17 gennaio 2026 la controinteressata, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, quanto segue: a) la ricorrente ha formulato istanza di rinvio ritenendo pregiudiziale la definizione del parallelo giudizio n. 2691/25, ma in realtà un rinvio non è necessario in quanto il ricorso n. 2691/25 è stato assegnato alla medesima udienza del 12 febbraio 2026; b) a seguito della ripubblicazione del disciplinare di gara da parte dell’Università il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato differito al 7 ottobre 2025 ed entro tale data la ricorrente non ha presentato istanza; c) la mancata partecipazione della ricorrente ad una procedura in relazione alla quale non è stata dedotta la presenza di clausole autoescludenti comporta l’inammissibilità dell’impugnazione o quantomeno l’improcedibilità del gravame.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
Non occorre disporre il rinvio della decisione, in quanto, a giudizio del Collegio, il presente ricorso è inammissibile per difetto di interesse, sicché la sua definizione può interamente prescindere dalla sorte del ricorso n. 2691/25.
La ricorrente, infatti, non ha partecipato alla procedura di gara e ha affermato di essere l’operatore uscente e che l’affidamento “rischierebbe di sovrapporsi” ad un recente contratto stipulato dalla stessa con l’Università.
Quanto a tale ultima circostanza, a parte la genericità del riferimento al mero rischio di sovrapposizione (con conseguente inammissibilità del rilievo), il contratto stipulato dalla società con l’Amministrazione ha chiaramente un oggetto diverso (come risulta dall’allegato 019 al ricorso, secondo la numerazione del sistema NSIGA).
Inoltre, l’operatore economico che non partecipi alla gara non può contestare la relativa procedura e l’aggiudicazione in favore di imprese terze, perché la sua posizione giuridica sostanziale non è sufficientemente differenziata ed è riconducibile a un mero interesse di fatto (Consiglio di Stato, III, 10 giugno 2016, n. 2507; Consiglio di Stato, III, 2 febbraio 2015, n. 491; Consiglio di Stato, VI, 10 dicembre 2014, n. 6048; Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9; Consiglio di
Stato, Adunanza plenaria, 7 aprile 2011, n. 4), fatta eccezione per l’ipotesi delle clausole immediatamente escludenti
Nel caso in esame, però, l’oggetto del giudizio non concerne clausole immediatamente escludenti.
Le doglianze proposte riguardano infatti: a) l’errata qualificazione giuridica del rapporto: - trattasi di censura che non impedisce di per sé la partecipazione alla procedura; - un operatore economico è, infatti, in grado di formulare un'offerta anche se ritiene che il contratto sia stato qualificato erroneamente (Consiglio di Stato, n. 2732/2019; T.A.R. Liguria, n. 283/2009; b) incompetenza dell'Università a bandire la procedura: - anche tale vizio non impedisce la formulazione dell'offerta; - la ricorrente, invero, avrebbe potuto partecipare alla gara e, in caso di mancata aggiudicazione, sollevare la censura in sede di impugnazione degli atti della procedura; c) omessa acquisizione del parere preventivo e previsione di un potere di modifica post-aggiudicazione: neppure i in questione ostavano alla presentazione di un un’offerta.
Né può assumere rilievo la dedotta posizione di operatore uscente, in quanto la ricorrente non contesta l’ an (cioè il se) della gara, ma il quomodo , cioè come la procedura è stata impostata. In altri termini, la società non rivendica il proprio diritto alla prosecuzione del contratto, che risulterebbe incompatibile con l'indizione di qualsiasi nuova gara, ma contesta la legittimità della procedura per come essa è stata strutturata.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.850,00 in favore di ciascuna delle controparti, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE LI, Presidente, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IE LI |
IL SEGRETARIO