CASS
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2025, n. 38956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38956 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - AE DI RO LL GI EVA CA - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da: Ministero della Giustizia c/ PA UI nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 22/05/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Perugia udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Vincenzo Senatore per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, con ordinanza in data 22 maggio 2025, ha rigettato il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia avverso l’ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha accolto il reclamo proposto da UI PA, ristretto in regime ex art. 41 bis ord. pen., e l’ha autorizzato a effettuare un colloquio telefonico con il fratello IO PA, anche lui ristretto in regime ex art. 41 bis ord. pen. presso la Casa di Reclusione di Parma.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il Ministero della Giustizia che, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, in due distinti motivi ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 69, comma 6, lett. b), 35-bis ord. pen. e 41 -bis ord. pen. evidenziando che il provvedimento impugnato non terrebbe nel dovuto conto il parere negativo espresso dalla D.D.A. di Napoli circa la rilevanza criminale di UI PA in seno alla propria organizzazione e i pericoli insiti nello svolgimento del colloquio. Nella prospettazione del ricorrente il parere della D.D.A. sarebbe stato travisato laddove, invece, quanto in questo rappresentato avrebbe dovuto essere attentamente valutato e considerato dal giudice della sorveglianza, ciò anche tenendo conto dei principi enucleati da ultimo dalla giurisprudenza di legittimità per cui i colloqui tra due soggetti in regime di 41-bis ord. pen. non sarebbero comunque consentiti.
3. In data 1° settembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. Vincenzo Senatore chiede il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
2. La richiesta aveva a oggetto un unico colloquio telefonico di brevissima durata da Penale Sent. Sez. 1 Num. 38956 Anno 2025 Presidente: DE RZ EP Relatore: AC RC RI Data Udienza: 14/11/2025 svolgersi con le modalità previste dalla circolare DAP 2 0ttobre 2017 n. 3676/6126 con le opportune prescrizioni, tra le quali l’ascolto diretto della conversazione. La circostanza che il colloquio sia già stato effettuato determina la sopravvenuta carenza di interesse dell’amministrazione all’impugnazione. L’autorizzazione, e così la decisione del provvedimento impugnato, infatti, si riferiscono a un colloquio straordinario che non costituisce di per sé il presupposto o la condizione per l’accesso a benefici penitenziari — come può essere ad esempio la concessione di un permesso premio che si inserisce nella progressione trattamentale — né comporta l’ammissione generale al regime dei colloqui.
3. In generale, d’altro canto, il Tribunale, aveva fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità in ordine alla possibilità di autorizzare in casi eccezionali un detenuto sottoposto a regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. a intrattenere colloqui telefonici o visivi con un familiare sottoposto al medesimo regime detentivo. Sul punto appare opportuno ricordare che la questione è stata oggetto di numerose pronunce di questa Corte. Il principio generale condiviso da tutte le sentenze intervenute sul punto è nel senso che «il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell’art. 41 bis ord. pen., può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal citato art. 41 bis» (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, Rv. 262417 – 01; Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Emmanuello, Rv. 281221 – 01; Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Min. Giustizia, Rv. 279577 – 01; Sez. 1, n. 29007 delll’11/6/2021, Gualtieri, n.m.; Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Emmanuello, Rv. 281221 – 01 alla quale si rinvia per l’inquadramento di carattere generale). In questo contesto la specifica situazione oggetto dell’attuale ricorso ha dato luogo a due diverse soluzioni interpretative. Secondo l’indirizzo maggioritario il principio che si deve applicare è quello per cui «la sottoposizione al regime carcerario differenziato di un detenuto non esclude, in via di principio, che lo stesso possa essere autorizzato ad avere colloqui, anche visivi, con altro detenuto sottoposto al regime dell’art. 41 bis ord. pen. legato a questo da rapporti genitoriali o familiari, mediante forme di comunicazione controllabili a distanza (come la videoconferenza), tali da consentire la coltivazione della relazione parentale e, allo stesso tempo, da impedire il compimento di comportamenti fra presenti, idonei a generare pericolo per la sicurezza interna dell’istituto o per quella pubblica» (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, Rv. 262417 – 01; Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Emmanuello, Rv. 281221 – 01; Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Min. Giustizia, Rv. 279577 – 01). Ad avviso di Sez. 1, n. 29007 dell’11/6/2021, G., n.m., invece, nel caso in cui entrambi i soggetti siano sottoposti a regime differenziato, il principio generale, pure condiviso, deve essere precisato nel senso che lo stesso «non può trovare applicazione nei casi in cui il colloquio — che si chiede di attuare — avviene con altro soggetto, al pari ristretto nella medesima forma». Come successivamente evidenziato, questa isolata interpretazione restrittiva non può essere condivisa. In assenza di uno specifico divieto normativo, e anche considerata l’evoluzione tecnologica per cui gli attuali sistemi di comunicazione danno adeguate garanzie di controllo (Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Min. Giustizia, Rv. 279577 – 01 che fornisce una puntuale 2 del sistema alla quale si rinvia), si deve ritenere, infatti, che la lettura cui è addivenuta la pressoché unanime giurisprudenza sul punto abbia correttamente individuato il punto di equilibrio tra le esigenze di sicurezza dell’ordinamento e il rispetto dei diritti costituzionalmente e convenzionalmente protetti del detenuto formulando lo specifico principio di diritto per cui «in tema di regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, il diritto di coltivare, mediante colloqui visivi, l’affettività familiare inerisce al nucleo essenziale dei diritti del detenuto, sicché può essere riconosciuto pur quando il familiare che si vuole incontrare è, anch’egli, sottoposto al regime speciale, dovendosi tuttavia operare un giudizio di bilanciamento, in concreto, tra le esigenze di affettività del soggetto ristretto e quelle di sicurezza pubblica, le quali, laddove ritenute prevalenti, non consentono di soddisfare tale diritto, nemmeno con l’impiego di strumenti audiovisivi» (così Sez. 1, n. 46809 del 21/11/2024, De Stefano, Rv. 287288 – 01; sempre con riferimento ai sistemi di videoconferenza Sez. 1, 46809 del 29/10/2024, Pagano, n.m.; in precedenza Sez. 1, Sez. 1, n. 31634 del 24/06/2022, CC Sassari, 283496 – 01). Nel caso di specie, quindi, il Tribunale si è comunque conformato ai principi indicati. Ciò procedendo a un coerente giudizio di bilanciamento dei diversi interessi e rendendo una motivazione completa e adeguata nella quale, diversamente da quanto rilevato nel ricorso, il tema della pericolosità è stato approfondito con degli accertamenti istruttorio ed è stato anche considerato il parere della D.D.A. dal quale il giudice della sorveglianza, seppure questo costituisce una fonte autorevole, può discostarsi. Alla inammissibilità non conseguono condanne a carico del Ministero ricorrente in ragione della natura pubblica delle funzioni svolte nel procedimento amministrativo sul quale il controllo giurisdizionale si innesta (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 14/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RC RI AC EP DE RZ 3
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Vincenzo Senatore per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, con ordinanza in data 22 maggio 2025, ha rigettato il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia avverso l’ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha accolto il reclamo proposto da UI PA, ristretto in regime ex art. 41 bis ord. pen., e l’ha autorizzato a effettuare un colloquio telefonico con il fratello IO PA, anche lui ristretto in regime ex art. 41 bis ord. pen. presso la Casa di Reclusione di Parma.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il Ministero della Giustizia che, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, in due distinti motivi ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 69, comma 6, lett. b), 35-bis ord. pen. e 41 -bis ord. pen. evidenziando che il provvedimento impugnato non terrebbe nel dovuto conto il parere negativo espresso dalla D.D.A. di Napoli circa la rilevanza criminale di UI PA in seno alla propria organizzazione e i pericoli insiti nello svolgimento del colloquio. Nella prospettazione del ricorrente il parere della D.D.A. sarebbe stato travisato laddove, invece, quanto in questo rappresentato avrebbe dovuto essere attentamente valutato e considerato dal giudice della sorveglianza, ciò anche tenendo conto dei principi enucleati da ultimo dalla giurisprudenza di legittimità per cui i colloqui tra due soggetti in regime di 41-bis ord. pen. non sarebbero comunque consentiti.
3. In data 1° settembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. Vincenzo Senatore chiede il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
2. La richiesta aveva a oggetto un unico colloquio telefonico di brevissima durata da Penale Sent. Sez. 1 Num. 38956 Anno 2025 Presidente: DE RZ EP Relatore: AC RC RI Data Udienza: 14/11/2025 svolgersi con le modalità previste dalla circolare DAP 2 0ttobre 2017 n. 3676/6126 con le opportune prescrizioni, tra le quali l’ascolto diretto della conversazione. La circostanza che il colloquio sia già stato effettuato determina la sopravvenuta carenza di interesse dell’amministrazione all’impugnazione. L’autorizzazione, e così la decisione del provvedimento impugnato, infatti, si riferiscono a un colloquio straordinario che non costituisce di per sé il presupposto o la condizione per l’accesso a benefici penitenziari — come può essere ad esempio la concessione di un permesso premio che si inserisce nella progressione trattamentale — né comporta l’ammissione generale al regime dei colloqui.
3. In generale, d’altro canto, il Tribunale, aveva fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità in ordine alla possibilità di autorizzare in casi eccezionali un detenuto sottoposto a regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. a intrattenere colloqui telefonici o visivi con un familiare sottoposto al medesimo regime detentivo. Sul punto appare opportuno ricordare che la questione è stata oggetto di numerose pronunce di questa Corte. Il principio generale condiviso da tutte le sentenze intervenute sul punto è nel senso che «il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell’art. 41 bis ord. pen., può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal citato art. 41 bis» (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, Rv. 262417 – 01; Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Emmanuello, Rv. 281221 – 01; Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Min. Giustizia, Rv. 279577 – 01; Sez. 1, n. 29007 delll’11/6/2021, Gualtieri, n.m.; Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Emmanuello, Rv. 281221 – 01 alla quale si rinvia per l’inquadramento di carattere generale). In questo contesto la specifica situazione oggetto dell’attuale ricorso ha dato luogo a due diverse soluzioni interpretative. Secondo l’indirizzo maggioritario il principio che si deve applicare è quello per cui «la sottoposizione al regime carcerario differenziato di un detenuto non esclude, in via di principio, che lo stesso possa essere autorizzato ad avere colloqui, anche visivi, con altro detenuto sottoposto al regime dell’art. 41 bis ord. pen. legato a questo da rapporti genitoriali o familiari, mediante forme di comunicazione controllabili a distanza (come la videoconferenza), tali da consentire la coltivazione della relazione parentale e, allo stesso tempo, da impedire il compimento di comportamenti fra presenti, idonei a generare pericolo per la sicurezza interna dell’istituto o per quella pubblica» (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, Rv. 262417 – 01; Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Emmanuello, Rv. 281221 – 01; Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Min. Giustizia, Rv. 279577 – 01). Ad avviso di Sez. 1, n. 29007 dell’11/6/2021, G., n.m., invece, nel caso in cui entrambi i soggetti siano sottoposti a regime differenziato, il principio generale, pure condiviso, deve essere precisato nel senso che lo stesso «non può trovare applicazione nei casi in cui il colloquio — che si chiede di attuare — avviene con altro soggetto, al pari ristretto nella medesima forma». Come successivamente evidenziato, questa isolata interpretazione restrittiva non può essere condivisa. In assenza di uno specifico divieto normativo, e anche considerata l’evoluzione tecnologica per cui gli attuali sistemi di comunicazione danno adeguate garanzie di controllo (Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Min. Giustizia, Rv. 279577 – 01 che fornisce una puntuale 2 del sistema alla quale si rinvia), si deve ritenere, infatti, che la lettura cui è addivenuta la pressoché unanime giurisprudenza sul punto abbia correttamente individuato il punto di equilibrio tra le esigenze di sicurezza dell’ordinamento e il rispetto dei diritti costituzionalmente e convenzionalmente protetti del detenuto formulando lo specifico principio di diritto per cui «in tema di regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, il diritto di coltivare, mediante colloqui visivi, l’affettività familiare inerisce al nucleo essenziale dei diritti del detenuto, sicché può essere riconosciuto pur quando il familiare che si vuole incontrare è, anch’egli, sottoposto al regime speciale, dovendosi tuttavia operare un giudizio di bilanciamento, in concreto, tra le esigenze di affettività del soggetto ristretto e quelle di sicurezza pubblica, le quali, laddove ritenute prevalenti, non consentono di soddisfare tale diritto, nemmeno con l’impiego di strumenti audiovisivi» (così Sez. 1, n. 46809 del 21/11/2024, De Stefano, Rv. 287288 – 01; sempre con riferimento ai sistemi di videoconferenza Sez. 1, 46809 del 29/10/2024, Pagano, n.m.; in precedenza Sez. 1, Sez. 1, n. 31634 del 24/06/2022, CC Sassari, 283496 – 01). Nel caso di specie, quindi, il Tribunale si è comunque conformato ai principi indicati. Ciò procedendo a un coerente giudizio di bilanciamento dei diversi interessi e rendendo una motivazione completa e adeguata nella quale, diversamente da quanto rilevato nel ricorso, il tema della pericolosità è stato approfondito con degli accertamenti istruttorio ed è stato anche considerato il parere della D.D.A. dal quale il giudice della sorveglianza, seppure questo costituisce una fonte autorevole, può discostarsi. Alla inammissibilità non conseguono condanne a carico del Ministero ricorrente in ragione della natura pubblica delle funzioni svolte nel procedimento amministrativo sul quale il controllo giurisdizionale si innesta (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 14/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RC RI AC EP DE RZ 3