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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 12/02/2026, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 893/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SORRENTINO FEDERICO, Presidente e Relatore
BLASI LUCA MARIA, Giudice
SCARZELLA FABRIZIO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4361/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2749/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 10 e pubblicata il 26/02/2019
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780201800001572000 00000000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 707/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha proposto appello contro la sentenza 2749/10/2019, con la quale la CTP di Roma, nel contraddittorio con l'Agenzia delle entrate – IS (di seguito ADER), ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo conseguente a diverse cartelle di pagamento, confermando la statuizione dei giudici di primo grado sulla regolarità della notifica delle cartelle indicate nel fermo.
Il successivo ricorso per cassazione proposto dal contribuente è stato accolto con rinvio da Cass. 21479/2025 dep. 26/07/2025.
2. Ricorrente_1 ha quindi tempestivamente depositato (in data 04/09/2025) istanza di riassunzione.
3. In data odierna la controversia è stata ritenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La materia del contendere è circoscritta al preavviso di fermo 09780201800001572000 del 2018, preavviso di fermo che è stato impugnato con tre ricorsi distinti, poi riuniti dalla Commissione tributaria provinciale di
Roma, con decisione di inammissibilità dei ricorsi “perché tardivi”rispetto a notifiche delle cartelle ritenute valide, decisione confermata dalla prima sentenza d'appello emessa della CTR del Lazio, ma, tuttavia, cassata con rinvio da Cass. 21479/2025 dep. 26/07/2025 per avere la CTR “apoditticamente affermato che la società [ADER] aveva dimostrato la regolarità della notifica delle cartelle, in guisa che il preavviso era impugnabile solo per vizi propri”.
1.1. I giudici di legittimità, oltre alla descritta questione oggetto di rinvio, hanno inoltre dichiarato assorbiti
(su cui infra punto 6) gli altri due motivi di ricorso, così sintetizzati dalla Suprema Corte come segue: «2. Il secondo mezzo di impugnazione reca il vizio di relazione agli articoli 112 e 116 c.p.c.; contrasto tra chiesto e pronunciato;
omessa disamina dei motivi dl opposizione e appello - omesso esame delle contestate notificazioni delle cartelle presupposte omesso esame di otto delle undici cartelle impugnate – esame apparente>. Il ricorrente insiste nella declaratoria di prescrizione dei tributi relativi alle undici cartelle impugnate, evidenziando che la IS ha depositato solo in sede di appello le < presunte prove di notifica>, riferite a tre cartelle, ignorando le altre perché non aventi natura tributaria. Il Collegio d'appello non avrebbe esaminato le censure relative alla omessa indicazione della natura dei tributi indicati nel preavviso di fermo.
3. Con il terzo motivo di ricorso si prospetta la articoli 16-bis, 25-bis e 54; omessa disamina della contestata produzione documentale - informative delle cartelle - tardiva ed inesistente costituzione in giudizio della esattoria>. Si deduce che i giudici di primo e secondo grado non hanno esaminato la tardiva e inesistente costituzione in giudizio dell'esattoria e la violazione del Processo Tributario Telematico (PTT), che impone il deposito telematico degli atti, vietando il deposito cartaceo. Difatti, in appello, le notifiche via PEC sono state depositate senza attestazione di conformità, prive di correlazione con le cartelle esattoriali, rendendo impossibile provare la regolarità delle notificazioni. Si lamenta che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sulla nullità della costituzione per mancanza della procura notarile del funzionario delegante, violando l'art. 112 c.p.c.».
2. Oggetto del rinvio è quindi innanzitutto la verifica della notifica delle seguenti cartelle (come indicate nel preavviso di fermo), tenendo conto che si tratta di tre ricorsi introduttivi poi riuniti.
Quelle impugnate con il ricorso di primo grado RGR 10883/2018 sono le seguenti:
1) cartella n. 09720170019734038000, relativa all'imposta di registro per l'anno 2013, importo euro 168, oltre accessori, che si assume notificata il 22/03/2017;
2) cartella n. 09720170067479632000, avente per oggetto la tassa automobilistica per l'anno 2014, importo euro 249,48, oltre accessori, che si assume notificata il 07/04/2017;
3) cartella n. 09720170186241844000 concernente la tassa automobilistica per l'anno 2015, importo euro 249.48, oltre accessori, che si assume notificata il 22/11/2017.
Quelle impugnate con il ricorso di primo grado RGR 10884/2018 sono le seguenti (per maggiore chiarezza si continua, nell'elenco, la numerazione che precede):
4) cartella n. 09720160092302258000 relativa a ritenute alla fonte su “indennità per cessazione rapp lavoro”, pari ad euro 499,88, oltre accessori, ad euro 100,42, oltre accessori a titolo di “ritenuta fonte retribuzi. pens. trasferte mens. agg.”, nonché, a titolo di tassa automobilistica 2013, importo euro 134,62 (113,60 +
21,02), oltre accessori, che si assume notificata il 22/11/2016;
5) cartella n. 09720160143322159000, della Dir.prov. I di Roma – ufficio Roma 2 AU anno 2012,
“registro varie proporzionali”, importo euro 168, oltre accessori, che si assume notificata il 26/08/2016;
6) cartella n. 09720160164277887001 della Dir.prov. I di Roma – ufficio Roma 2 AU anno 2005, “registro varie proporzionali”, importo euro 168, oltre accessori, che si assume notificata il 18/10/2016;
7) cartella 09720160183986110000 della Dir.prov. Frosinone - ufficio Cassino;
anno 2014, “registro varie proporzionali”, importo euro 260,00 (200 +60, oltre accessori, che si assume notificata il 21/11/2016;
8) cartella n. 09720170011570153000 della Dir.prov. I di Roma – ufficio Roma 2 AU anno 2013,
“registro varie proporzionali”, importo euro 336,00, oltre accessori, che si assume notificata il 16/02/2017;
9) cartella n. 09720170011570254000 della Dir.prov. I di Roma – ufficio Roma 2 AU anno 2013,
“registro varie proporzionali”, importo euro 558,00, oltre accessori, che si assume notificata il 16/02/2017;
Infine, quelle impugnate con il ricorso di primo grado RGR 10885/2018 (per maggiore chiarezza si continua, nell'elenco, la numerazione che precede):
10) cartella n. 097201500627559112000, tassa automobilistica 2012, importo euro 249,48, oltre accessori, che si assume notificata il 22/01/2016;
11) cartella n. 09720160052042558000 della Dir.prov. I di Roma – ufficio Roma AU anno 2012, a titolo di “registro varie proporzionali”, pari ad € 168,00, oltre accessori, nonché, a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, pari ad € 65,81, oltre accessori, e ad euro 153,84 a titolo di addizionale regionale all'IRPEF, oltre accessori (e non, come erroneamente riportato, nel ricorso: “ente ruolo dir.prov. I di Roma – ufficio Roma
AU anno 2012; irpef (?)”), che si assume notificata il 15/12/2016;
12) avviso di addebito n. 39720150023764203000, anno 2011 dell'INPS per € 94,57, oltre accessori, che si assume notificato il 26/01/2016. 2.1 Orbene, va innanzi tutto chiarito che, con riferimento all'ultima pretesa sopra menzionata (avviso di addebito 39720150023764203000, anno 2011 dell'INPS per € 239,56), non può essere rilevato l'evidente difetto di giurisdizione tributaria, poiché, a seguito delle prime due pronunce di primo e secondo grado con le quali si affermava la regolarità della notifica di tutti gli atti oggetto del giudizio con pronunce quindi di merito sul punto implicanti l'affermazione della giurisdizione tributaria, la questione del difetto di giurisdizione sull'avviso di addebito indicato non risulta essere stata evidenziata in sede di giudizio di legittimità specificamente (lamentandosi solo della incerta natura delle pretese di cui alle prime tre cartelle, chiaramente rientranti nella giurisdizione tributaria), né comunque essendo stata detta questione di giurisdizione dalla stessa Corte Suprema rilevata (neppure tra le questioni assorbite).
Ciò comporta la preclusione del rilievo in questa sede del difetto di giurisdizione perché, per un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il giudizio di rinvio è un giudizio sostanzialmente “chiuso”, per cui ad es. “la parte soccombente non può dolersi dell'omesso rilievo officioso di una questione di diritto nuova, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l'operatività del principio di diritto in essa enunciato” (vedi Cass. n. 19436/2018), né possono essere avanzate “richieste diverse da quelle già prese, né formulare difese che, per la loro novità, alterino completamente il tema di decisione o evidenzino un fatto "ex lege" ostativo all'accoglimento dell'avversa pretesa, la cui affermazione sia in contrasto con il giudicato implicito ed interno, sì da porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ed il principio di diritto che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale” (Cass. n. 18600/2015).
3. Gli stessi principi sopra richiamati valgono anche per la produzione documentale, essendosi consolidato il principio secondo cui: “Nel rito tributario, il divieto di produrre nuovi documenti in sede di rinvio (salvo che la loro produzione fosse impossibile in precedenza ovvero sia scaturita dalla pronuncia di legittimità) è posto a tutela di un interesse di natura pubblicistica, sicché la relativa violazione è rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio, in caso di mancata eccezione d'inammissibilità o di accettazione del contraddittorio.” (da ultimo Cass. 10274/2024; nonché Cass. n. 28976/2023; Cass. n. 27823/2018; Cass. n. 9768/2017).
Ciò comporta nella fattispecie l'inammissibilità o inutilizzabilità di tutti i documenti prodotti dall'ADER in data
10/10/2025, cioè successivamente alla sentenza della Suprema Corte (depositata in data 26/07/2025) e all'istanza di riassunzione (in data 04/09/2025), a sostegno della validità delle notifiche degli atti indicati
(sopra menzionati) nel preavviso di fermo impugnato nei tre ricorsi riuniti in primo grado, non risultando dedotta (né comunque sussistente) la clausola di salvezza di tale tardiva produzione - come risultante dalla citata giurisprudenza di legittimità - relativa all'ipotesi di “impossibilità” di una precedente allegazione ovvero a quella che tale produzione “sia scaturita dalla pronuncia di legittimità”.
4. Ciò chiarito, l'esame delle notifiche va effettuato dunque su quanto prodotto dall'ADER nei due gradi di giudizio precedenti la Cassazione, in particolare su quanto prodotto nel giudizio avanti alla CTR del Lazio
(posto che, in primo grado, nulla al riguardo risulta prodotto dall'ADER).
5. Orbene, seguendo l'ordine delle cartelle come sopra enunciato, vanno presi in esame i singoli allegati in data 17/10/2019 da parte dell'ADER, prodotti peraltro in ordine sparso (e quindi con difficoltoso abbinamento di quanto prodotto alle singole cartelle).
5.1. Prova della notifica delle cartelle impugnate con il ricorso di primo grado RGR 10883/2018:
1) cartella n. 09720170019734038000, relativa all'imposta di registro per l'anno 2013, importo euro 168, oltre accessori, che si assume notificata il 22/03/2017;
Su tale cartella non risulta essere stato prodotto alcun allegato, comprovante l'avvenuta notifica. L'appello del contribuente va quindi accolto in parte qua.
2) cartella n. 09720170067479632000, avente per oggetto la tassa automobilistica per l'anno 2014, importo euro 249,48, oltre accessori, che si assume notificata il 07/04/2017;
Su tale cartella non risulta essere stato prodotto alcun allegato, comprovante l'avvenuta notifica.
L'appello va quindi accolto in parte qua.
3) cartella n. 09720170186241844000 concernente la tassa automobilistica per l'anno 2015, importo euro 249.48, oltre accessori, che si assume notificata il 22/11/2017:
Su tale cartella non risulta essere stato prodotto alcun allegato, comprovante l'avvenuta notifica.
L'appello va quindi accolto in parte qua.
5.2. Prova della notifica delle cartelle impugnate con il ricorso di primo grado RGR 10884/2018:
4) cartella n. 09720160092302258000 relativa a ritenute alla fonte su “indennità per cessazione rapp lavoro”, pari ad euro 499,88, oltre accessori, ad euro 100,42, oltre accessori a titolo di “ritenuta fonte retribuzi. pens. trasferte mens. agg.”, nonché, a titolo di tassa automobilistica 2013, importo euro 134,62 (113,60 +
21,02), oltre accessori, che si assume notificata il 22/11/2016;
Su tale cartella l'ADER ha prodotto sei allegati delle notifiche (Allegati: 20, 23, 24, 21, 19 e 22).
Gli allegati 20, 23, 24 e 21 (di contenuto identico) concernono la notifica effettuata a mezzo pec in data
22/11/2016 ore 16.08 all'indirizzo “Email_1”.
Questa tipologia di notifica appare valida poiché dal 1° giugno 2016 (e quindi prima della data di notifica
22/11/2016) la notifica di qualsiasi atto della riscossione destinato ad imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi “può essere eseguita” a mezzo pec ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (attuativo della delega fiscale contenuta nella L. 23/2014) che ha modificato l'art. 26 del d.P.R. 29/09/1973, n. 600, consentendo la notifica delle cartelle esattoriali e degli atti successivi (quali i pignoramenti) mediante la posta elettronica certificata.
L'appello va dunque respinto in parte qua.
5) cartella n. 09720160143322159000, della Dir.prov. I di Roma – ufficio Roma 2 AU anno 2012,
“registro varie proporzionali”, importo euro 168, oltre accessori, che si assume notificata il 26/08/2016;
Su tale cartella l'ADER ha prodotto l'allegato 25, ma da tale allegato non è dato evincere alcuna attestazione di ricevimento, poiché si tratta della cartella stessa con in calce la relata di notifica lasciata in bianco.
Invero, è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello di ritenere che in caso di notificazione ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, questa si perfeziona “alla data di consegna al destinatario attestata nell'avviso di ricevimento” [che nella fattispecie manca] anche se non è necessaria la stesura di alcuna relata (Cass. n. 13628/2025) e ove l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, per cui “essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto” (Cass. n. 8293/2018).
In conclusione, va rilevata la carenza di prova della regolarità della notifica e quindi accolto l'appello in parte qua.
6) cartella n. 09720160164277887001 della Dir.prov. I di Roma – ufficio Roma 2 AU anno 2005,
“registro varie proporzionali”, importo euro 168, oltre accessori, che si assume notificata il 18/10/2016;
Su tale cartella l'ADER ha prodotto gli allegati 26, 27 e 28.
Gli allegati 26 e 27 (di contenuto identico) concernono la notifica effettuata a mezzo pec in data 18/10/2016 ore 10,45 all'indirizzo “Email_1”.
Questa tipologia di notifica, come già sopra osservato, appare valida poiché dal 1° giugno 2016 (e quindi prima della data di notifica 18/10/2016) la notifica di qualsiasi atto della riscossione destinato ad imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi “può essere eseguita” a mezzo pec ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (attuativo della delega fiscale contenuta nella L. 23/2014) che ha modificato l'art. 26 del d.P.R. 29/09/1973, n. 600, consentendo la notifica delle cartelle esattoriali e degli atti successivi (quali i pignoramenti) mediante la posta elettronica certificata.
L'appello va dunque respinto in parte qua, con assorbimento dell'esame dell'allegato 28 (concernente la cartella stessa con in calce la relata di notifica lasciata in bianco).
7) cartella 09720160183986110000 della Dir.prov. Frosinone - ufficio Cassino;
anno 2014, “registro varie proporzionali”, importo euro 260,00 (200 +60, oltre accessori, che si assume notificata il 21/11/2016;
Su tale cartella l'ADER ha prodotto gli allegati 30 e 29 (di contenuto identico) concernono la notifica effettuata a mezzo pec in data 21/11/2016, ore 16.27 all'indirizzo “Email_1”.
Questa tipologia di notifica, come già osservato in precedenza, appare valida poiché dal 1° giugno 2016 (e quindi prima della data di notifica 21/11/2016) la notifica di qualsiasi atto della riscossione destinato ad imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi “può essere eseguita” a mezzo pec ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (attuativo della delega fiscale contenuta nella L. 23/2014) che ha modificato l'art. 26 del d.P.R. 29/09/1973, n. 600, consentendo la notifica delle cartelle esattoriali e degli atti successivi (quali i pignoramenti) mediante la posta elettronica certificata.
L'appello va dunque respinto in parte qua.
8) cartella n. 09720170011570153000 della Dir.prov. I di Roma – ufficio Roma 2 AU anno 2013,
“registro varie proporzionali”, importo euro 336,00, oltre accessori, che si assume notificata il 16/02/2017;
Su tale cartella l'ADER ha prodotto gli allegati 33, 32 e 35. Gli allegati 33 e 32 (di contenuto identico) concernono la notifica effettuata a mezzo pec in data 16/02/2017 ore 12,35 all'indirizzo “Email_1”.
Questa tipologia di notifica appare valida - si ripete - poiché dal 1° giugno 2016 (e quindi prima della data di notifica 16/02/2017) la notifica di qualsiasi atto della riscossione destinato ad imprese individuali, società
e professionisti iscritti in albi o elenchi “può essere eseguita” a mezzo pec ai sensi dell'articolo 14, comma
1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (attuativo della delega fiscale contenuta nella L. 23/2014) che ha modificato l'art. 26 del d.P.R. 29/09/1973, n. 600, consentendo la notifica delle cartelle esattoriali e degli atti successivi (quali i pignoramenti) mediante la posta elettronica certificata.
L'appello va dunque respinto in parte qua, con assorbimento dell'esame dell'allegato 35 (concernente la cartella stessa con in calce la relata di notifica lasciata in bianco).
9) cartella n. 09720170011570254000 della Dir.prov. I di Roma – ufficio Roma 2 AU anno 2013,
“registro varie proporzionali”, importo euro 558,00, oltre accessori, che si assume notificata il 16/02/2017;
Su tale cartella l'ADER ha prodotto gli allegati 36, 37 e 38.
Gli allegati 36 e 37 (di contenuto identico) concernono la notifica effettuata a mezzo pec in data 16/02/2017, ore 12,39 all'indirizzo “Email_1”.
Questa tipologia di notifica, come già osservato, appare valida poiché dal 1° giugno 2016 (e quindi prima della data di notifica 16/02/2017) la notifica di qualsiasi atto della riscossione destinato ad imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi “può essere eseguita” a mezzo pec ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (attuativo della delega fiscale contenuta nella
L. 23/2014) che ha modificato l'art. 26 del d.P.R. 29/09/1973, n. 600, consentendo la notifica delle cartelle esattoriali e degli atti successivi (quali i pignoramenti) mediante la posta elettronica certificata.
L'appello va dunque respinto in parte qua, con assorbimento dell'esame dell'allegato 38 (concernente la cartella stessa con in calce la relata di notifica lasciata in bianco).
5.3. Prova della notifica delle cartelle impugnate con il ricorso di primo grado RGR 10885/2018:
10) cartella n. 097201500627559112000, tassa automobilistica 2012, importo euro 249,48, oltre accessori, che si assume notificata il 22/01/2016;
Su tale cartella l'ADER ha prodotto gli allegati 16 e 14.
Mentre l'allegato 14 appare irrilevante allo scopo, in quanto si tratta di una visura dei dati del destinatario,
l'allegato 16 consiste nell'avviso di ricevimento ricevuto dal portiere.
La notifica appare valida. Infatti, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario (e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982), sicché, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto (come si evince dall'avviso di ricevimento, allegato 16), senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario Cass. n. 8393/2018)
L'appello va dunque respinto in parte qua. 11) cartella n. 09720160052042558000 della Dir.prov. I di Roma – ufficio Roma AU anno 2012, a titolo di “registro varie proporzionali”, pari ad € 168,00, oltre accessori, nonché, a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, pari ad € 65,81, oltre accessori, e ad euro 153,84 a titolo di addizionale regionale all'IRPEF, oltre accessori (e non, come erroneamente riportato, nel ricorso: “ente ruolo dir.prov. I di Roma – ufficio Roma
AU anno 2012; irpef (?)”), che si assume notificata il 15/12/2016;
Su tale cartella l'ADER ha prodotto gli allegati 17, 18 e 19.
Gli allegati 17 e 18 (di contenuto identico) concernono la notifica effettuata a mezzo pec in data 15/12/2016, ore 15,00 all'indirizzo “Email_1”.
Questa tipologia di notifica, come già più volte osservato, appare valida poiché dal 1° giugno 2016 (e quindi prima della data di notifica 16/02/2017) la notifica di qualsiasi atto della riscossione destinato ad imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi “può essere eseguita” a mezzo pec ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (attuativo della delega fiscale contenuta nella L. 23/2014) che ha modificato l'art. 26 del d.P.R. 29/09/1973, n. 600, consentendo la notifica delle cartelle esattoriali e degli atti successivi (quali i pignoramenti) mediante la posta elettronica certificata.
L'appello va dunque respinto in parte qua, con assorbimento dell'esame dell'allegato 19 (concernente la cartella stessa con in calce la relata di notifica lasciata in bianco).
12) avviso di addebito n. 39720150023764203000, anno 2011 dell'INPS per € 94,57, oltre accessori, che si assume notificato il 26/01/2016.
Su tale atto l'ADER non ha prodotto alcunché, quindi l'appello va accolto in parte qua.
6. Come accennato sopra al punto 1.1. i giudici di legittimità, oltre alla descritta questione oggetto di rinvio, hanno inoltre dichiarato assorbiti gli altri due motivi di ricorso, così sintetizzati dalla Suprema Corte:
«2. Il secondo mezzo di impugnazione reca il vizio di c., in relazione agli articoli 112 e 116 c.p.c.; contrasto tra chiesto e pronunciato;
omessa disamina dei motivi dl opposizione e appello - omesso esame delle contestate notificazioni delle cartelle presupposte omesso esame di otto delle undici cartelle impugnate – esame apparente>. Il ricorrente insiste nella declaratoria di prescrizione dei tributi relativi alle undici cartelle impugnate, evidenziando che la IS ha depositato solo in sede di appello le < presunte prove di notifica>, riferite a tre cartelle, ignorando le altre perché non aventi natura tributaria. Il Collegio d'appello non avrebbe esaminato le censure relative alla omessa indicazione della natura dei tributi indicati nel preavviso di fermo.
3. Con il terzo motivo di ricorso si prospetta la articoli 16-bis, 25-bis e 54; omessa disamina della contestata produzione documentale - informative delle cartelle - tardiva ed inesistente costituzione in giudizio della esattoria>. Si deduce che i giudici di primo e secondo grado non hanno esaminato la tardiva e inesistente costituzione in giudizio dell'esattoria e la violazione del Processo Tributario Telematico (PTT), che impone il deposito telematico degli atti, vietando il deposito cartaceo. Difatti, in appello, le notifiche via PEC sono state depositate senza attestazione di conformità, prive di correlazione con le cartelle esattoriali, rendendo impossibile provare la regolarità delle notificazioni. Si lamenta che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sulla nullità della costituzione per mancanza della procura notarile del funzionario delegante, violando l'art. 112 c.p.c.».
6.1. Orbene, la questione sollevata con il secondo motivo di ricorso per cassazione sopra riportato
(motivazione apparente, omessa pronuncia) appare infondata alla luce delle considerazioni che precedono, in quanto con la presente decisione di appello il Collegio ha affrontato il problema delle notifiche di tutte le cartelle di pagamento oggetto di contestazione con i tre originari ricorsi in primo grado, anche individuando dagli atti l'oggetto specifico di ogni pretesa.
6.2. Con la terza censura, dichiarata assorbita dalla Corte di cassazione, il contribuente aveva sollecitato la Suprema Corte a rilevare, con un primo profilo, la tardiva costituzione in giudizio dell'ADER e, con un secondo profilo, la carenza di prova da parte dell'ADER della regolarità delle notifiche PEC.
Sul secondo profilo di censura (e cioè sulla validità delle notifiche PEC) questo Collegio ha già dato (cfr. supra) specifica risposta in relazione alle singole cartelle notificate a mezzo PEC.
Con riferimento al primo profilo, che va esaminato con riferimento al giudizio di secondo grado avanti alla
CTR del Lazio (ove sono stati prodotti i documenti relativi alle notifiche, sopra esaminati), la censura appare infondata.
Invero a fronte dell'udienza fissata in data 19/12/2019 le controdeduzioni dell'ADER e la relativa produzione documentale sono avvenute in data 17/10/2019 (ben prima quindi del termine dei “venti giorni liberi prima della data di trattazione” ex art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992).
In effetti la violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente (sessanta giorni dalla notifica del ricorso in appello, nella fattispecie avvenuta in data
11/04/2019) comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del medesimo d.lgs. (Cass. n. 12672/2025;
Cass. n. 2585/2019).
E nella specie nessuna eccezione processuale o di merito non rilevabile d'ufficio (altrimenti tardive e quindi non da porre a base della decisione) è stata dedotta dall'ADER con tali controdeduzioni.
7. La reciproca soccombenza e la pluralità delle questioni affrontate integrano le eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese tra le parti dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SORRENTINO FEDERICO, Presidente e Relatore
BLASI LUCA MARIA, Giudice
SCARZELLA FABRIZIO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4361/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2749/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 10 e pubblicata il 26/02/2019
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780201800001572000 00000000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 707/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha proposto appello contro la sentenza 2749/10/2019, con la quale la CTP di Roma, nel contraddittorio con l'Agenzia delle entrate – IS (di seguito ADER), ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo conseguente a diverse cartelle di pagamento, confermando la statuizione dei giudici di primo grado sulla regolarità della notifica delle cartelle indicate nel fermo.
Il successivo ricorso per cassazione proposto dal contribuente è stato accolto con rinvio da Cass. 21479/2025 dep. 26/07/2025.
2. Ricorrente_1 ha quindi tempestivamente depositato (in data 04/09/2025) istanza di riassunzione.
3. In data odierna la controversia è stata ritenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La materia del contendere è circoscritta al preavviso di fermo 09780201800001572000 del 2018, preavviso di fermo che è stato impugnato con tre ricorsi distinti, poi riuniti dalla Commissione tributaria provinciale di
Roma, con decisione di inammissibilità dei ricorsi “perché tardivi”rispetto a notifiche delle cartelle ritenute valide, decisione confermata dalla prima sentenza d'appello emessa della CTR del Lazio, ma, tuttavia, cassata con rinvio da Cass. 21479/2025 dep. 26/07/2025 per avere la CTR “apoditticamente affermato che la società [ADER] aveva dimostrato la regolarità della notifica delle cartelle, in guisa che il preavviso era impugnabile solo per vizi propri”.
1.1. I giudici di legittimità, oltre alla descritta questione oggetto di rinvio, hanno inoltre dichiarato assorbiti
(su cui infra punto 6) gli altri due motivi di ricorso, così sintetizzati dalla Suprema Corte come segue: «2. Il secondo mezzo di impugnazione reca il vizio di relazione agli articoli 112 e 116 c.p.c.; contrasto tra chiesto e pronunciato;
omessa disamina dei motivi dl opposizione e appello - omesso esame delle contestate notificazioni delle cartelle presupposte omesso esame di otto delle undici cartelle impugnate – esame apparente>. Il ricorrente insiste nella declaratoria di prescrizione dei tributi relativi alle undici cartelle impugnate, evidenziando che la IS ha depositato solo in sede di appello le < presunte prove di notifica>, riferite a tre cartelle, ignorando le altre perché non aventi natura tributaria. Il Collegio d'appello non avrebbe esaminato le censure relative alla omessa indicazione della natura dei tributi indicati nel preavviso di fermo.
3. Con il terzo motivo di ricorso si prospetta la articoli 16-bis, 25-bis e 54; omessa disamina della contestata produzione documentale - informative delle cartelle - tardiva ed inesistente costituzione in giudizio della esattoria>. Si deduce che i giudici di primo e secondo grado non hanno esaminato la tardiva e inesistente costituzione in giudizio dell'esattoria e la violazione del Processo Tributario Telematico (PTT), che impone il deposito telematico degli atti, vietando il deposito cartaceo. Difatti, in appello, le notifiche via PEC sono state depositate senza attestazione di conformità, prive di correlazione con le cartelle esattoriali, rendendo impossibile provare la regolarità delle notificazioni. Si lamenta che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sulla nullità della costituzione per mancanza della procura notarile del funzionario delegante, violando l'art. 112 c.p.c.».
2. Oggetto del rinvio è quindi innanzitutto la verifica della notifica delle seguenti cartelle (come indicate nel preavviso di fermo), tenendo conto che si tratta di tre ricorsi introduttivi poi riuniti.
Quelle impugnate con il ricorso di primo grado RGR 10883/2018 sono le seguenti:
1) cartella n. 09720170019734038000, relativa all'imposta di registro per l'anno 2013, importo euro 168, oltre accessori, che si assume notificata il 22/03/2017;
2) cartella n. 09720170067479632000, avente per oggetto la tassa automobilistica per l'anno 2014, importo euro 249,48, oltre accessori, che si assume notificata il 07/04/2017;
3) cartella n. 09720170186241844000 concernente la tassa automobilistica per l'anno 2015, importo euro 249.48, oltre accessori, che si assume notificata il 22/11/2017.
Quelle impugnate con il ricorso di primo grado RGR 10884/2018 sono le seguenti (per maggiore chiarezza si continua, nell'elenco, la numerazione che precede):
4) cartella n. 09720160092302258000 relativa a ritenute alla fonte su “indennità per cessazione rapp lavoro”, pari ad euro 499,88, oltre accessori, ad euro 100,42, oltre accessori a titolo di “ritenuta fonte retribuzi. pens. trasferte mens. agg.”, nonché, a titolo di tassa automobilistica 2013, importo euro 134,62 (113,60 +
21,02), oltre accessori, che si assume notificata il 22/11/2016;
5) cartella n. 09720160143322159000, della Dir.prov. I di Roma – ufficio Roma 2 AU anno 2012,
“registro varie proporzionali”, importo euro 168, oltre accessori, che si assume notificata il 26/08/2016;
6) cartella n. 09720160164277887001 della Dir.prov. I di Roma – ufficio Roma 2 AU anno 2005, “registro varie proporzionali”, importo euro 168, oltre accessori, che si assume notificata il 18/10/2016;
7) cartella 09720160183986110000 della Dir.prov. Frosinone - ufficio Cassino;
anno 2014, “registro varie proporzionali”, importo euro 260,00 (200 +60, oltre accessori, che si assume notificata il 21/11/2016;
8) cartella n. 09720170011570153000 della Dir.prov. I di Roma – ufficio Roma 2 AU anno 2013,
“registro varie proporzionali”, importo euro 336,00, oltre accessori, che si assume notificata il 16/02/2017;
9) cartella n. 09720170011570254000 della Dir.prov. I di Roma – ufficio Roma 2 AU anno 2013,
“registro varie proporzionali”, importo euro 558,00, oltre accessori, che si assume notificata il 16/02/2017;
Infine, quelle impugnate con il ricorso di primo grado RGR 10885/2018 (per maggiore chiarezza si continua, nell'elenco, la numerazione che precede):
10) cartella n. 097201500627559112000, tassa automobilistica 2012, importo euro 249,48, oltre accessori, che si assume notificata il 22/01/2016;
11) cartella n. 09720160052042558000 della Dir.prov. I di Roma – ufficio Roma AU anno 2012, a titolo di “registro varie proporzionali”, pari ad € 168,00, oltre accessori, nonché, a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, pari ad € 65,81, oltre accessori, e ad euro 153,84 a titolo di addizionale regionale all'IRPEF, oltre accessori (e non, come erroneamente riportato, nel ricorso: “ente ruolo dir.prov. I di Roma – ufficio Roma
AU anno 2012; irpef (?)”), che si assume notificata il 15/12/2016;
12) avviso di addebito n. 39720150023764203000, anno 2011 dell'INPS per € 94,57, oltre accessori, che si assume notificato il 26/01/2016. 2.1 Orbene, va innanzi tutto chiarito che, con riferimento all'ultima pretesa sopra menzionata (avviso di addebito 39720150023764203000, anno 2011 dell'INPS per € 239,56), non può essere rilevato l'evidente difetto di giurisdizione tributaria, poiché, a seguito delle prime due pronunce di primo e secondo grado con le quali si affermava la regolarità della notifica di tutti gli atti oggetto del giudizio con pronunce quindi di merito sul punto implicanti l'affermazione della giurisdizione tributaria, la questione del difetto di giurisdizione sull'avviso di addebito indicato non risulta essere stata evidenziata in sede di giudizio di legittimità specificamente (lamentandosi solo della incerta natura delle pretese di cui alle prime tre cartelle, chiaramente rientranti nella giurisdizione tributaria), né comunque essendo stata detta questione di giurisdizione dalla stessa Corte Suprema rilevata (neppure tra le questioni assorbite).
Ciò comporta la preclusione del rilievo in questa sede del difetto di giurisdizione perché, per un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il giudizio di rinvio è un giudizio sostanzialmente “chiuso”, per cui ad es. “la parte soccombente non può dolersi dell'omesso rilievo officioso di una questione di diritto nuova, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l'operatività del principio di diritto in essa enunciato” (vedi Cass. n. 19436/2018), né possono essere avanzate “richieste diverse da quelle già prese, né formulare difese che, per la loro novità, alterino completamente il tema di decisione o evidenzino un fatto "ex lege" ostativo all'accoglimento dell'avversa pretesa, la cui affermazione sia in contrasto con il giudicato implicito ed interno, sì da porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ed il principio di diritto che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale” (Cass. n. 18600/2015).
3. Gli stessi principi sopra richiamati valgono anche per la produzione documentale, essendosi consolidato il principio secondo cui: “Nel rito tributario, il divieto di produrre nuovi documenti in sede di rinvio (salvo che la loro produzione fosse impossibile in precedenza ovvero sia scaturita dalla pronuncia di legittimità) è posto a tutela di un interesse di natura pubblicistica, sicché la relativa violazione è rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio, in caso di mancata eccezione d'inammissibilità o di accettazione del contraddittorio.” (da ultimo Cass. 10274/2024; nonché Cass. n. 28976/2023; Cass. n. 27823/2018; Cass. n. 9768/2017).
Ciò comporta nella fattispecie l'inammissibilità o inutilizzabilità di tutti i documenti prodotti dall'ADER in data
10/10/2025, cioè successivamente alla sentenza della Suprema Corte (depositata in data 26/07/2025) e all'istanza di riassunzione (in data 04/09/2025), a sostegno della validità delle notifiche degli atti indicati
(sopra menzionati) nel preavviso di fermo impugnato nei tre ricorsi riuniti in primo grado, non risultando dedotta (né comunque sussistente) la clausola di salvezza di tale tardiva produzione - come risultante dalla citata giurisprudenza di legittimità - relativa all'ipotesi di “impossibilità” di una precedente allegazione ovvero a quella che tale produzione “sia scaturita dalla pronuncia di legittimità”.
4. Ciò chiarito, l'esame delle notifiche va effettuato dunque su quanto prodotto dall'ADER nei due gradi di giudizio precedenti la Cassazione, in particolare su quanto prodotto nel giudizio avanti alla CTR del Lazio
(posto che, in primo grado, nulla al riguardo risulta prodotto dall'ADER).
5. Orbene, seguendo l'ordine delle cartelle come sopra enunciato, vanno presi in esame i singoli allegati in data 17/10/2019 da parte dell'ADER, prodotti peraltro in ordine sparso (e quindi con difficoltoso abbinamento di quanto prodotto alle singole cartelle).
5.1. Prova della notifica delle cartelle impugnate con il ricorso di primo grado RGR 10883/2018:
1) cartella n. 09720170019734038000, relativa all'imposta di registro per l'anno 2013, importo euro 168, oltre accessori, che si assume notificata il 22/03/2017;
Su tale cartella non risulta essere stato prodotto alcun allegato, comprovante l'avvenuta notifica. L'appello del contribuente va quindi accolto in parte qua.
2) cartella n. 09720170067479632000, avente per oggetto la tassa automobilistica per l'anno 2014, importo euro 249,48, oltre accessori, che si assume notificata il 07/04/2017;
Su tale cartella non risulta essere stato prodotto alcun allegato, comprovante l'avvenuta notifica.
L'appello va quindi accolto in parte qua.
3) cartella n. 09720170186241844000 concernente la tassa automobilistica per l'anno 2015, importo euro 249.48, oltre accessori, che si assume notificata il 22/11/2017:
Su tale cartella non risulta essere stato prodotto alcun allegato, comprovante l'avvenuta notifica.
L'appello va quindi accolto in parte qua.
5.2. Prova della notifica delle cartelle impugnate con il ricorso di primo grado RGR 10884/2018:
4) cartella n. 09720160092302258000 relativa a ritenute alla fonte su “indennità per cessazione rapp lavoro”, pari ad euro 499,88, oltre accessori, ad euro 100,42, oltre accessori a titolo di “ritenuta fonte retribuzi. pens. trasferte mens. agg.”, nonché, a titolo di tassa automobilistica 2013, importo euro 134,62 (113,60 +
21,02), oltre accessori, che si assume notificata il 22/11/2016;
Su tale cartella l'ADER ha prodotto sei allegati delle notifiche (Allegati: 20, 23, 24, 21, 19 e 22).
Gli allegati 20, 23, 24 e 21 (di contenuto identico) concernono la notifica effettuata a mezzo pec in data
22/11/2016 ore 16.08 all'indirizzo “Email_1”.
Questa tipologia di notifica appare valida poiché dal 1° giugno 2016 (e quindi prima della data di notifica
22/11/2016) la notifica di qualsiasi atto della riscossione destinato ad imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi “può essere eseguita” a mezzo pec ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (attuativo della delega fiscale contenuta nella L. 23/2014) che ha modificato l'art. 26 del d.P.R. 29/09/1973, n. 600, consentendo la notifica delle cartelle esattoriali e degli atti successivi (quali i pignoramenti) mediante la posta elettronica certificata.
L'appello va dunque respinto in parte qua.
5) cartella n. 09720160143322159000, della Dir.prov. I di Roma – ufficio Roma 2 AU anno 2012,
“registro varie proporzionali”, importo euro 168, oltre accessori, che si assume notificata il 26/08/2016;
Su tale cartella l'ADER ha prodotto l'allegato 25, ma da tale allegato non è dato evincere alcuna attestazione di ricevimento, poiché si tratta della cartella stessa con in calce la relata di notifica lasciata in bianco.
Invero, è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello di ritenere che in caso di notificazione ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, questa si perfeziona “alla data di consegna al destinatario attestata nell'avviso di ricevimento” [che nella fattispecie manca] anche se non è necessaria la stesura di alcuna relata (Cass. n. 13628/2025) e ove l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, per cui “essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto” (Cass. n. 8293/2018).
In conclusione, va rilevata la carenza di prova della regolarità della notifica e quindi accolto l'appello in parte qua.
6) cartella n. 09720160164277887001 della Dir.prov. I di Roma – ufficio Roma 2 AU anno 2005,
“registro varie proporzionali”, importo euro 168, oltre accessori, che si assume notificata il 18/10/2016;
Su tale cartella l'ADER ha prodotto gli allegati 26, 27 e 28.
Gli allegati 26 e 27 (di contenuto identico) concernono la notifica effettuata a mezzo pec in data 18/10/2016 ore 10,45 all'indirizzo “Email_1”.
Questa tipologia di notifica, come già sopra osservato, appare valida poiché dal 1° giugno 2016 (e quindi prima della data di notifica 18/10/2016) la notifica di qualsiasi atto della riscossione destinato ad imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi “può essere eseguita” a mezzo pec ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (attuativo della delega fiscale contenuta nella L. 23/2014) che ha modificato l'art. 26 del d.P.R. 29/09/1973, n. 600, consentendo la notifica delle cartelle esattoriali e degli atti successivi (quali i pignoramenti) mediante la posta elettronica certificata.
L'appello va dunque respinto in parte qua, con assorbimento dell'esame dell'allegato 28 (concernente la cartella stessa con in calce la relata di notifica lasciata in bianco).
7) cartella 09720160183986110000 della Dir.prov. Frosinone - ufficio Cassino;
anno 2014, “registro varie proporzionali”, importo euro 260,00 (200 +60, oltre accessori, che si assume notificata il 21/11/2016;
Su tale cartella l'ADER ha prodotto gli allegati 30 e 29 (di contenuto identico) concernono la notifica effettuata a mezzo pec in data 21/11/2016, ore 16.27 all'indirizzo “Email_1”.
Questa tipologia di notifica, come già osservato in precedenza, appare valida poiché dal 1° giugno 2016 (e quindi prima della data di notifica 21/11/2016) la notifica di qualsiasi atto della riscossione destinato ad imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi “può essere eseguita” a mezzo pec ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (attuativo della delega fiscale contenuta nella L. 23/2014) che ha modificato l'art. 26 del d.P.R. 29/09/1973, n. 600, consentendo la notifica delle cartelle esattoriali e degli atti successivi (quali i pignoramenti) mediante la posta elettronica certificata.
L'appello va dunque respinto in parte qua.
8) cartella n. 09720170011570153000 della Dir.prov. I di Roma – ufficio Roma 2 AU anno 2013,
“registro varie proporzionali”, importo euro 336,00, oltre accessori, che si assume notificata il 16/02/2017;
Su tale cartella l'ADER ha prodotto gli allegati 33, 32 e 35. Gli allegati 33 e 32 (di contenuto identico) concernono la notifica effettuata a mezzo pec in data 16/02/2017 ore 12,35 all'indirizzo “Email_1”.
Questa tipologia di notifica appare valida - si ripete - poiché dal 1° giugno 2016 (e quindi prima della data di notifica 16/02/2017) la notifica di qualsiasi atto della riscossione destinato ad imprese individuali, società
e professionisti iscritti in albi o elenchi “può essere eseguita” a mezzo pec ai sensi dell'articolo 14, comma
1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (attuativo della delega fiscale contenuta nella L. 23/2014) che ha modificato l'art. 26 del d.P.R. 29/09/1973, n. 600, consentendo la notifica delle cartelle esattoriali e degli atti successivi (quali i pignoramenti) mediante la posta elettronica certificata.
L'appello va dunque respinto in parte qua, con assorbimento dell'esame dell'allegato 35 (concernente la cartella stessa con in calce la relata di notifica lasciata in bianco).
9) cartella n. 09720170011570254000 della Dir.prov. I di Roma – ufficio Roma 2 AU anno 2013,
“registro varie proporzionali”, importo euro 558,00, oltre accessori, che si assume notificata il 16/02/2017;
Su tale cartella l'ADER ha prodotto gli allegati 36, 37 e 38.
Gli allegati 36 e 37 (di contenuto identico) concernono la notifica effettuata a mezzo pec in data 16/02/2017, ore 12,39 all'indirizzo “Email_1”.
Questa tipologia di notifica, come già osservato, appare valida poiché dal 1° giugno 2016 (e quindi prima della data di notifica 16/02/2017) la notifica di qualsiasi atto della riscossione destinato ad imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi “può essere eseguita” a mezzo pec ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (attuativo della delega fiscale contenuta nella
L. 23/2014) che ha modificato l'art. 26 del d.P.R. 29/09/1973, n. 600, consentendo la notifica delle cartelle esattoriali e degli atti successivi (quali i pignoramenti) mediante la posta elettronica certificata.
L'appello va dunque respinto in parte qua, con assorbimento dell'esame dell'allegato 38 (concernente la cartella stessa con in calce la relata di notifica lasciata in bianco).
5.3. Prova della notifica delle cartelle impugnate con il ricorso di primo grado RGR 10885/2018:
10) cartella n. 097201500627559112000, tassa automobilistica 2012, importo euro 249,48, oltre accessori, che si assume notificata il 22/01/2016;
Su tale cartella l'ADER ha prodotto gli allegati 16 e 14.
Mentre l'allegato 14 appare irrilevante allo scopo, in quanto si tratta di una visura dei dati del destinatario,
l'allegato 16 consiste nell'avviso di ricevimento ricevuto dal portiere.
La notifica appare valida. Infatti, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario (e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982), sicché, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto (come si evince dall'avviso di ricevimento, allegato 16), senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario Cass. n. 8393/2018)
L'appello va dunque respinto in parte qua. 11) cartella n. 09720160052042558000 della Dir.prov. I di Roma – ufficio Roma AU anno 2012, a titolo di “registro varie proporzionali”, pari ad € 168,00, oltre accessori, nonché, a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, pari ad € 65,81, oltre accessori, e ad euro 153,84 a titolo di addizionale regionale all'IRPEF, oltre accessori (e non, come erroneamente riportato, nel ricorso: “ente ruolo dir.prov. I di Roma – ufficio Roma
AU anno 2012; irpef (?)”), che si assume notificata il 15/12/2016;
Su tale cartella l'ADER ha prodotto gli allegati 17, 18 e 19.
Gli allegati 17 e 18 (di contenuto identico) concernono la notifica effettuata a mezzo pec in data 15/12/2016, ore 15,00 all'indirizzo “Email_1”.
Questa tipologia di notifica, come già più volte osservato, appare valida poiché dal 1° giugno 2016 (e quindi prima della data di notifica 16/02/2017) la notifica di qualsiasi atto della riscossione destinato ad imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi “può essere eseguita” a mezzo pec ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (attuativo della delega fiscale contenuta nella L. 23/2014) che ha modificato l'art. 26 del d.P.R. 29/09/1973, n. 600, consentendo la notifica delle cartelle esattoriali e degli atti successivi (quali i pignoramenti) mediante la posta elettronica certificata.
L'appello va dunque respinto in parte qua, con assorbimento dell'esame dell'allegato 19 (concernente la cartella stessa con in calce la relata di notifica lasciata in bianco).
12) avviso di addebito n. 39720150023764203000, anno 2011 dell'INPS per € 94,57, oltre accessori, che si assume notificato il 26/01/2016.
Su tale atto l'ADER non ha prodotto alcunché, quindi l'appello va accolto in parte qua.
6. Come accennato sopra al punto 1.1. i giudici di legittimità, oltre alla descritta questione oggetto di rinvio, hanno inoltre dichiarato assorbiti gli altri due motivi di ricorso, così sintetizzati dalla Suprema Corte:
«2. Il secondo mezzo di impugnazione reca il vizio di c., in relazione agli articoli 112 e 116 c.p.c.; contrasto tra chiesto e pronunciato;
omessa disamina dei motivi dl opposizione e appello - omesso esame delle contestate notificazioni delle cartelle presupposte omesso esame di otto delle undici cartelle impugnate – esame apparente>. Il ricorrente insiste nella declaratoria di prescrizione dei tributi relativi alle undici cartelle impugnate, evidenziando che la IS ha depositato solo in sede di appello le < presunte prove di notifica>, riferite a tre cartelle, ignorando le altre perché non aventi natura tributaria. Il Collegio d'appello non avrebbe esaminato le censure relative alla omessa indicazione della natura dei tributi indicati nel preavviso di fermo.
3. Con il terzo motivo di ricorso si prospetta la articoli 16-bis, 25-bis e 54; omessa disamina della contestata produzione documentale - informative delle cartelle - tardiva ed inesistente costituzione in giudizio della esattoria>. Si deduce che i giudici di primo e secondo grado non hanno esaminato la tardiva e inesistente costituzione in giudizio dell'esattoria e la violazione del Processo Tributario Telematico (PTT), che impone il deposito telematico degli atti, vietando il deposito cartaceo. Difatti, in appello, le notifiche via PEC sono state depositate senza attestazione di conformità, prive di correlazione con le cartelle esattoriali, rendendo impossibile provare la regolarità delle notificazioni. Si lamenta che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sulla nullità della costituzione per mancanza della procura notarile del funzionario delegante, violando l'art. 112 c.p.c.».
6.1. Orbene, la questione sollevata con il secondo motivo di ricorso per cassazione sopra riportato
(motivazione apparente, omessa pronuncia) appare infondata alla luce delle considerazioni che precedono, in quanto con la presente decisione di appello il Collegio ha affrontato il problema delle notifiche di tutte le cartelle di pagamento oggetto di contestazione con i tre originari ricorsi in primo grado, anche individuando dagli atti l'oggetto specifico di ogni pretesa.
6.2. Con la terza censura, dichiarata assorbita dalla Corte di cassazione, il contribuente aveva sollecitato la Suprema Corte a rilevare, con un primo profilo, la tardiva costituzione in giudizio dell'ADER e, con un secondo profilo, la carenza di prova da parte dell'ADER della regolarità delle notifiche PEC.
Sul secondo profilo di censura (e cioè sulla validità delle notifiche PEC) questo Collegio ha già dato (cfr. supra) specifica risposta in relazione alle singole cartelle notificate a mezzo PEC.
Con riferimento al primo profilo, che va esaminato con riferimento al giudizio di secondo grado avanti alla
CTR del Lazio (ove sono stati prodotti i documenti relativi alle notifiche, sopra esaminati), la censura appare infondata.
Invero a fronte dell'udienza fissata in data 19/12/2019 le controdeduzioni dell'ADER e la relativa produzione documentale sono avvenute in data 17/10/2019 (ben prima quindi del termine dei “venti giorni liberi prima della data di trattazione” ex art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992).
In effetti la violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente (sessanta giorni dalla notifica del ricorso in appello, nella fattispecie avvenuta in data
11/04/2019) comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del medesimo d.lgs. (Cass. n. 12672/2025;
Cass. n. 2585/2019).
E nella specie nessuna eccezione processuale o di merito non rilevabile d'ufficio (altrimenti tardive e quindi non da porre a base della decisione) è stata dedotta dall'ADER con tali controdeduzioni.
7. La reciproca soccombenza e la pluralità delle questioni affrontate integrano le eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese tra le parti dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate.