Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 12/02/2026, n. 893
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Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Accolto
    Regolarità della notifica delle cartelle di pagamento presupposte

    La Corte ha riscontrato la mancata produzione di prove di notifica per alcune cartelle, l'invalidità di altre notifiche e la validità di altre ancora. In particolare, per le cartelle n. 09720170019734038000, 09720170067479632000, 09720170186241844000 e l'avviso di addebito INPS n. 39720150023764203000, non è stata fornita prova di notifica valida. Per la cartella n. 09720160143322159000, la prova di notifica è insufficiente. Per le restanti cartelle, le notifiche (principalmente via PEC o con ricevuta del portiere) sono state ritenute valide.

  • Rigettato
    Prescrizione dei tributi

    La questione della prescrizione è stata dichiarata assorbita dalla Corte di Cassazione e non è stata riesaminata in dettaglio in questa sede, ma la decisione sulla validità delle notifiche ha implicitamente affrontato la questione della tempestività dell'azione impositiva.

  • Rigettato
    Tardiva costituzione in giudizio dell'esattoria e violazione del Processo Tributario Telematico

    La Corte ha ritenuto infondata la censura sulla tardiva costituzione, poiché la documentazione è stata prodotta nei termini previsti. La questione sulla validità delle notifiche PEC è stata affrontata nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 12/02/2026, n. 893
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 893
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo