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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 3021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3021 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 09.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 12463/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. DE CARLO MARIA LUISA Parte_1
Ricorrente nei confronti di con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente OGGETTO: art. 445-bis co. 6 c.p.c. – assegno/pensione di invalidità civile
*** FATTO E DIRITTO La ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile e dell'indennità di accompagnamento, l'accertamento della condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/92 e il ripristino dell'assegno di invalidità civile (revocato con visita medica del 05.12.2023) con condanna dell' al pagamento della prestazione, CP_1 contestando le conclusioni del CTU nominato in ATP. L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. La materia è disciplinata dal D.L. 30/1/1971 n. 5, convertito con modificazioni in L. 30/3/1971 n. 118; in particolare, in base all'art. 12, il requisito sanitario per la pensione è costituito dalla totale inabilità lavorativa (100%), mentre, in base al successivo art. 13 (modificato dall'art. 1 co. 35 L. 247/07), il requisito sanitario richiesto per l'assegno è costituito dalla riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%. Tanto premesso, il CTU ha accertato a carico dell'istante un quadro patologico che, alla luce dell'anamnesi familiare, fisiologica e patologica, la rende attualmente invalida civile in misura pari al 80% con decorrenza da Maggio 2025. Il CTU ha così concluso: “Diagnosi medico legale: Obesità e artrosi polidistrettuale ad incidenza funzionale (cod. 7105); Cardiopatia ipertensivo-aritmica (cod. 6441); Diabete mellito tipo2 senza complicanze d'organo (cod. 6465 ana.); Stato ansioso-depressivo (cod. 2207); Esiti miomectomia e annessiectomia sx per fibromatosi (cod. 9322). Pertanto, in conclusione, valutata la storia clinica e tutta la documentazione medica, effettuata la visita peritale, espresse le motivazioni suddette e considerate le patologie elencate in diagnosi con i tempi di loro insorgenza e progressione, si ritiene che queste determinino nella perizianda un attuale grado di invalidità dell'80% (ottanta), per accertamento nel maggio 2025 anche dello stato ansioso-depressivo ma, per risposta completa all'oggetto di causa, già 75% sin dalla revoca per sussistenza già in quell'epoca nella individuata misura di degenerazione artrosica plurima in obesa, diabete mellito tipo2, ipertensione arteriosa ed extrasistolia ventricolare, esiti di chirurgia ginecologica. Relativamente ai benefici previsti dalla Legge 104/92, considerato che 'e' persona con handicap colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà……..e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione', e ancora 'qualora la minorazione abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale….., la situazione assume connotazione di gravità', si reputa che per la Pt_1 sulla scorta del dato oggettivo e del grado e tipo delle patologie accertate come specificate, concordemente con il giudizio formulato in sede e ATP, non ricorra la condizione di handicap in situazione di gravità CP_1 sec. L. 104/92. Sulla base della visita medica effettuata, della diagnosi posta e di quanto esposto, si ritiene la ricorrente invalida al 75% (settantacinque) Parte_1 dall'epoca della revoca e 80% (ottanta) da maggio 2025, esprimendo quindi parere positivo relativamente al riconoscimento dell'assegno di invalidità e negativo per lo stato di portatore di handicap in situazione di gravità.”
Ritiene il Giudicante di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, non contestate dalle parti. Pertanto, sussiste il requisito sanitario previsto dalla legge per l'assegno di invalidità civile con la decorrenza indicata dal CTU. Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/2019, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma “deve imitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); pertanto, l'accertamento dei requisiti extra-sanitari deve essere demandato all' ed il pagamento della prestazione richiesta CP_1
è subordinato all'esito positivo di tale ve a parte dell' . CP_2
Le spese seguono la soccombenza, in considerazione del fatto che il diritto all'assegno è stato riconosciuto con decorrenza dal momento della revoca.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto il 18.10.2024 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e d equisito sanitario ssegno di invalidità civile con decorrenza dalla revoca del beneficio (avvenuta in data 05.12.2023) e condanna l' CP_1 al pagamento del dovuto, previa verifica a cura dell'Istituto dei requisiti extra-sanitari.
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3900,00 (compresa la CP_1 fase di ATP), mborso forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 10.12.2025 Il Giudice Dott. Luca Notarangelo