CASS
Sentenza 11 ottobre 2023
Sentenza 11 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/10/2023, n. 41319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41319 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IA IO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 18 aprile 2023 dal Tribunale di Nocera Inferiore visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
letta la memoria del difensore avv. Francesco Matrone che conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore ha applicato su accordo delle parti nei confronti di IO IA, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta per i reati di cui agli artt. 81, 319-ter e 319-quater cod. pen., commessi nell'anno 2018 (plurime induzioni e corruzioni in atti giudiziari quale Giudice di Pace di Torre Annunziata). Penale Sent. Sez. 6 Num. 41319 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 13/09/2023 Il Con .dri e estensore Presi ente 2. Il ricorso di NN IO è inammissibile perché impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore, deducendo il vizio di motivazione in merito all'accertamento dei reati ex art. 129 cod. proc. pen., alla causa di non punibilità prevista dall'art. 323-ter cod. pen., alla congruità della pena ed alla valutazione della gravità dei fatti, con riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen. della riparazione del danno, con censure che non rientrano evidentemente fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. (l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza). 3. Le doglianze sulla assenza di una normativa transitoria rispetto alla introduzione della causa di non punibilità di cui all'art. 323-ter cod.pen., ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. r), legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono del tutto eccentriche rispetto al caso in esame, in cui non è in discussione l'applicazione retroattiva di detta norma, trattandosi di modifica normativa già vigente al momento in cui è stata richiesta ed accolta la pena concordata tra le parti, né essendo stata fornita alcuna indicazione circa l'anteriorità della collaborazione rispetto alla conoscenza da parte dell'indagato delle indagini a suo carico, che costituisce presupposto indispensabile della invocata causa di non punibilità oltre e a prescindere dal termine di quattro mesi dalla commissione del fatto oggetto delle censure di incostituzionalità del ricorrente. 4. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13 settembre 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
letta la memoria del difensore avv. Francesco Matrone che conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore ha applicato su accordo delle parti nei confronti di IO IA, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta per i reati di cui agli artt. 81, 319-ter e 319-quater cod. pen., commessi nell'anno 2018 (plurime induzioni e corruzioni in atti giudiziari quale Giudice di Pace di Torre Annunziata). Penale Sent. Sez. 6 Num. 41319 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 13/09/2023 Il Con .dri e estensore Presi ente 2. Il ricorso di NN IO è inammissibile perché impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore, deducendo il vizio di motivazione in merito all'accertamento dei reati ex art. 129 cod. proc. pen., alla causa di non punibilità prevista dall'art. 323-ter cod. pen., alla congruità della pena ed alla valutazione della gravità dei fatti, con riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen. della riparazione del danno, con censure che non rientrano evidentemente fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. (l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza). 3. Le doglianze sulla assenza di una normativa transitoria rispetto alla introduzione della causa di non punibilità di cui all'art. 323-ter cod.pen., ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. r), legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono del tutto eccentriche rispetto al caso in esame, in cui non è in discussione l'applicazione retroattiva di detta norma, trattandosi di modifica normativa già vigente al momento in cui è stata richiesta ed accolta la pena concordata tra le parti, né essendo stata fornita alcuna indicazione circa l'anteriorità della collaborazione rispetto alla conoscenza da parte dell'indagato delle indagini a suo carico, che costituisce presupposto indispensabile della invocata causa di non punibilità oltre e a prescindere dal termine di quattro mesi dalla commissione del fatto oggetto delle censure di incostituzionalità del ricorrente. 4. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13 settembre 2023