CGT1
Sentenza 4 gennaio 2026
Sentenza 4 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 04/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 04/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PRATTICO' NATINA, Presidente
ASCIUTTO CATERINA, Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2575/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Reggio Calabria - Via Tommaso Campanella N, 22 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000333462000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000333462000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000333462000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000333462000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000333462000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000333462000 IRAP 2004
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 2575/2025, il ricorrente Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 09420259000333462000 notificata in data 29/1/2025 e le sottese cartelle di pagamento;
cartelle n.09420110005507055000, 09420120000945081000, 09420130003384290000, 09420130025506970000
e 09420140020069382000 riferite al diritto annuale relativo rispettivamente alle annualità 2008, 2009, 2010,
2011 e 2012 nonché cartella n. 09420200013553701000 relativa a IRAP e IVA anno 2004.
Eccepisce la prescrizione, rilevando che dalla data di notifica delle cartelle (sottese all'intimazione impugnata) alla data di notifica dell'intimazione stessa, è decorso il termine prescrizionale (decennale per IVA e IRAP
e quinquennale per diritto camera commercio).
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituisce altresì la Camera di Commercio di Reggio Calabria, eccependo la prescrizione decennale del tributo in esame, e chiedendo il rigetto del ricorso.
Infine, l'Agenzia Entrate Riscossione, allega documentazione probante l'interruzione del termine prescrizionale, con conseguente richiesta di rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, considerata la diversa prospettazione delle parti in merito al termine prescrizionale applicabile al tributo camerale, questa Corte ritiene opportuno premettere quanto segue.
Il diritto camerale è assimilabile a quei tributi aventi cadenza periodica, ogni anno o in termini più brevi configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, per la quale trova applicazione l'art. 2948 n. 4 cod. civ., il quale prevede la prescrizione quinquennale (Cass.sez Tributaria ord. n. 34890
13.12.2023).
In via preliminare va affermata la natura di tributo del diritto camerale ad opera della Legge Finanziaria per il 2003, art. 13 (L. n. 289 del 2002). L'art. 13, comma 3, (Definizione dei tributi locali) stabilisce, infatti, che
“ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonchè delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali”. Con il successivo D.L. n. 282 del 2002, art. 5 quater, comma 1 (introdotto in sede di conversione dalla L. n. 27 del 2003), la L. n. 289 del 2002, art. 13, è stato esteso anche alle Camere di Commercio, con riferimento al diritto annuale, demandando ad un successivo decreto del Ministero delle Attività produttive le modalità di attuazione.
Così individuata la natura del diritto camerale, esso è disciplinato dalla L. n. 580 del 1993, art. 18
(Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) il quale prevede che esso, finalizzato al finanziamento ordinario delle camere di commercio sia versato con cadenza annuale.
Il diritto camerale è, dunque, assimilabile a quei tributi aventi cadenza periodica, ogni anno o in termini più brevi configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, per la quale trova applicazione l'art. 2948 c.c., n. 4, il quale prevede la prescrizione quinquennale.
Tali tributi non richiedono, quanto alla sussistenza dei relativi presupposti, una valutazione autonoma per ogni anno di imposta, assumendo all'uopo, oltre alla suindicata periodicità, il versamento annuale in un'unica soluzione e il fatto che il presupposto per il sorgere dell'obbligo di pagamento la mera iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese. Quest'ultima, infatti, non è oggetto di riesame periodico, essendo onere dell'impresa, per non pagare più il diritto camerale, quello di richiedere la cancellazione dall'albo presso la
Camera di Commercio ed essendo prevista la cancellazione d'ufficio, ai sensi del D.P.R n. 247 del 2004, solo in presenza di precisi presupposti e comunque sempre con efficacia decorrente dalla data di avvio del procedimento di cancellazione.
Tali conclusioni trovano fondamento nell'univoco indirizzo (cfr. Cass. n. 4283 del 2010, n. 26013 del 2014) ribadito dalle Sezioni unite (Cass. n. 23397 del 2016) le quali hanno affermato che “il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti -in ogni modo denominati- di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via”;
L'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale al credito derivante dal diritto camerale si fonda, infine, sulla previsione del corrispondente termine fissato, in via generale, per l'irrogazione delle sanzioni dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3 e, con specifico riferimento a quelle dovute per omesso versamento dei diritti camerali, dal D.M. n. 54 del 2005, art. 10, secondo cui “l'atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data della notificazione dell'atto d'irrogazione”.
Tanto chiarito, nella fattispecie, è decisiva l'allegata documentazione da parte dell'ente della riscossione, idonea a provare l'interruzione del termine prescrizionale;
termine quinquennale per il diritto camerale e decennale per IRAP e IVA.
Preliminarmente, si rileva che le cartelle, sottese all'intimazione impugnata, sono state tutte regolarmente notificate. In particolare, la cartella n. 094 2010 0013553701.000 risulta notificata il 12.06.2010 a mani del destinatario;
la cartella n. 0942011 0005507055.000 è stata notificata il 21.02.2011 a mani del destinatario;
la cartella n.09420120000945081000 risulta notificata il 03.02.2012 a mani di familiare convivente;
la cartella n. 094
2013 0003384290 000 risulta notificata il 15.03.2013 a mani di familiare convivente;
la cartella n. 094 2013
0025506970 000 risulta notificata il 15.02.2014 a mani di familiare convivente;
infine, la cartella n.09420140020069382.000 è stata notificata il 17.09.2014 a mani di familiare convivente.
Ne consegue che la pretesa tributaria, portata da dette cartelle, in assenza di impugnazione delle stese, è divenuta definitiva.
Altresì, va rilevato che successivamente alla notifica dell'intimazione oggi impugnata, al ricorrente sono stati notificati i seguenti atti interruttivi della prescrizione: il 05.01.2015 la Comunicazione
Preventiva Iscrizione Ipoteca n.09476201400001463.000; il 03.8.2015 l'Avviso Intimazione Pagamento n.
09420159012304465.000; in data 19.11.2015
, 20.11.2019, 06.09.2022
, 17.01.2024 sono stati notificati avvisi di intimazione;
infine in data 16.12.2024
e 19.02.2025 sono stati notificati pignoramenti presso terzi ex art 72 bis.
Trattasi di atti relativi alle stesse cartelle sottese all'intimazione oggi impugnata, e come tali idonei ad interrompere la prescrizione.
Altresì, va considerato che nella specie si applica la sospensione del termine prescrizionale per emergenza
COVID. In particolare, a causa della nota emergenza epidemiologica, il legislatore ha introdotto – con il combinato disposto dell'art.68, c. 1 D.L. 17-03-2020, n.18 conv. in L.24-04-2020, N.27 ( cosi come modificato dall'art. 4, comm, lett.a ), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge L. 21 maggio
2021 n. 69 e dall'art.9, comma 1, D.L 25 maggio 2021, n.73) e dell'art. 12 d.lgs. 24.09.2015, n.159- la sospensione ex lege dei termini di prescrizione riguardanti l'attività di riscossione dei crediti affidati all'agente della riscossione. Dapprima, limitandola al periodo ricompreso tra il 9.3.2020 e il 31.05.2020, poi prorogandola di volta in volta con espresse disposizioni normative, da ultimo fino al 31-08-2021.
Per effetto di tali disposizione, “ con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nel periodo dell'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione ....Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015 , n. 159” ( art 68, c.1 d.l. n. 18/2020”).
Ne consegue che alcuna prescrizione a favore del ricorrente è maturata.
In merito alle spese di lite, questo Giudice ritiene che in ossequio al principio di soccombenza, le stesse debbano essere poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte costituita, delle spese di lite che liquida in
€ 550,00 oltre accessori come per legge.
Depositata il 04/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PRATTICO' NATINA, Presidente
ASCIUTTO CATERINA, Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2575/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Reggio Calabria - Via Tommaso Campanella N, 22 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000333462000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000333462000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000333462000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000333462000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000333462000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000333462000 IRAP 2004
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 2575/2025, il ricorrente Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 09420259000333462000 notificata in data 29/1/2025 e le sottese cartelle di pagamento;
cartelle n.09420110005507055000, 09420120000945081000, 09420130003384290000, 09420130025506970000
e 09420140020069382000 riferite al diritto annuale relativo rispettivamente alle annualità 2008, 2009, 2010,
2011 e 2012 nonché cartella n. 09420200013553701000 relativa a IRAP e IVA anno 2004.
Eccepisce la prescrizione, rilevando che dalla data di notifica delle cartelle (sottese all'intimazione impugnata) alla data di notifica dell'intimazione stessa, è decorso il termine prescrizionale (decennale per IVA e IRAP
e quinquennale per diritto camera commercio).
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituisce altresì la Camera di Commercio di Reggio Calabria, eccependo la prescrizione decennale del tributo in esame, e chiedendo il rigetto del ricorso.
Infine, l'Agenzia Entrate Riscossione, allega documentazione probante l'interruzione del termine prescrizionale, con conseguente richiesta di rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, considerata la diversa prospettazione delle parti in merito al termine prescrizionale applicabile al tributo camerale, questa Corte ritiene opportuno premettere quanto segue.
Il diritto camerale è assimilabile a quei tributi aventi cadenza periodica, ogni anno o in termini più brevi configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, per la quale trova applicazione l'art. 2948 n. 4 cod. civ., il quale prevede la prescrizione quinquennale (Cass.sez Tributaria ord. n. 34890
13.12.2023).
In via preliminare va affermata la natura di tributo del diritto camerale ad opera della Legge Finanziaria per il 2003, art. 13 (L. n. 289 del 2002). L'art. 13, comma 3, (Definizione dei tributi locali) stabilisce, infatti, che
“ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonchè delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali”. Con il successivo D.L. n. 282 del 2002, art. 5 quater, comma 1 (introdotto in sede di conversione dalla L. n. 27 del 2003), la L. n. 289 del 2002, art. 13, è stato esteso anche alle Camere di Commercio, con riferimento al diritto annuale, demandando ad un successivo decreto del Ministero delle Attività produttive le modalità di attuazione.
Così individuata la natura del diritto camerale, esso è disciplinato dalla L. n. 580 del 1993, art. 18
(Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) il quale prevede che esso, finalizzato al finanziamento ordinario delle camere di commercio sia versato con cadenza annuale.
Il diritto camerale è, dunque, assimilabile a quei tributi aventi cadenza periodica, ogni anno o in termini più brevi configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, per la quale trova applicazione l'art. 2948 c.c., n. 4, il quale prevede la prescrizione quinquennale.
Tali tributi non richiedono, quanto alla sussistenza dei relativi presupposti, una valutazione autonoma per ogni anno di imposta, assumendo all'uopo, oltre alla suindicata periodicità, il versamento annuale in un'unica soluzione e il fatto che il presupposto per il sorgere dell'obbligo di pagamento la mera iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese. Quest'ultima, infatti, non è oggetto di riesame periodico, essendo onere dell'impresa, per non pagare più il diritto camerale, quello di richiedere la cancellazione dall'albo presso la
Camera di Commercio ed essendo prevista la cancellazione d'ufficio, ai sensi del D.P.R n. 247 del 2004, solo in presenza di precisi presupposti e comunque sempre con efficacia decorrente dalla data di avvio del procedimento di cancellazione.
Tali conclusioni trovano fondamento nell'univoco indirizzo (cfr. Cass. n. 4283 del 2010, n. 26013 del 2014) ribadito dalle Sezioni unite (Cass. n. 23397 del 2016) le quali hanno affermato che “il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti -in ogni modo denominati- di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via”;
L'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale al credito derivante dal diritto camerale si fonda, infine, sulla previsione del corrispondente termine fissato, in via generale, per l'irrogazione delle sanzioni dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3 e, con specifico riferimento a quelle dovute per omesso versamento dei diritti camerali, dal D.M. n. 54 del 2005, art. 10, secondo cui “l'atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data della notificazione dell'atto d'irrogazione”.
Tanto chiarito, nella fattispecie, è decisiva l'allegata documentazione da parte dell'ente della riscossione, idonea a provare l'interruzione del termine prescrizionale;
termine quinquennale per il diritto camerale e decennale per IRAP e IVA.
Preliminarmente, si rileva che le cartelle, sottese all'intimazione impugnata, sono state tutte regolarmente notificate. In particolare, la cartella n. 094 2010 0013553701.000 risulta notificata il 12.06.2010 a mani del destinatario;
la cartella n. 0942011 0005507055.000 è stata notificata il 21.02.2011 a mani del destinatario;
la cartella n.09420120000945081000 risulta notificata il 03.02.2012 a mani di familiare convivente;
la cartella n. 094
2013 0003384290 000 risulta notificata il 15.03.2013 a mani di familiare convivente;
la cartella n. 094 2013
0025506970 000 risulta notificata il 15.02.2014 a mani di familiare convivente;
infine, la cartella n.09420140020069382.000 è stata notificata il 17.09.2014 a mani di familiare convivente.
Ne consegue che la pretesa tributaria, portata da dette cartelle, in assenza di impugnazione delle stese, è divenuta definitiva.
Altresì, va rilevato che successivamente alla notifica dell'intimazione oggi impugnata, al ricorrente sono stati notificati i seguenti atti interruttivi della prescrizione: il 05.01.2015 la Comunicazione
Preventiva Iscrizione Ipoteca n.09476201400001463.000; il 03.8.2015 l'Avviso Intimazione Pagamento n.
09420159012304465.000; in data 19.11.2015
, 20.11.2019, 06.09.2022
, 17.01.2024 sono stati notificati avvisi di intimazione;
infine in data 16.12.2024
e 19.02.2025 sono stati notificati pignoramenti presso terzi ex art 72 bis.
Trattasi di atti relativi alle stesse cartelle sottese all'intimazione oggi impugnata, e come tali idonei ad interrompere la prescrizione.
Altresì, va considerato che nella specie si applica la sospensione del termine prescrizionale per emergenza
COVID. In particolare, a causa della nota emergenza epidemiologica, il legislatore ha introdotto – con il combinato disposto dell'art.68, c. 1 D.L. 17-03-2020, n.18 conv. in L.24-04-2020, N.27 ( cosi come modificato dall'art. 4, comm, lett.a ), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge L. 21 maggio
2021 n. 69 e dall'art.9, comma 1, D.L 25 maggio 2021, n.73) e dell'art. 12 d.lgs. 24.09.2015, n.159- la sospensione ex lege dei termini di prescrizione riguardanti l'attività di riscossione dei crediti affidati all'agente della riscossione. Dapprima, limitandola al periodo ricompreso tra il 9.3.2020 e il 31.05.2020, poi prorogandola di volta in volta con espresse disposizioni normative, da ultimo fino al 31-08-2021.
Per effetto di tali disposizione, “ con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nel periodo dell'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione ....Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015 , n. 159” ( art 68, c.1 d.l. n. 18/2020”).
Ne consegue che alcuna prescrizione a favore del ricorrente è maturata.
In merito alle spese di lite, questo Giudice ritiene che in ossequio al principio di soccombenza, le stesse debbano essere poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte costituita, delle spese di lite che liquida in
€ 550,00 oltre accessori come per legge.