Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 04/01/2026, n. 3
CGT1
Sentenza 4 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione

    La Corte ha ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale per il diritto camerale, assimilabile a un'obbligazione periodica. Ha inoltre accertato che la documentazione allegata dall'agente della riscossione prova l'interruzione del termine prescrizionale attraverso la notifica di atti interruttivi successivi all'intimazione impugnata e la sospensione dei termini per l'emergenza COVID-19. La pretesa tributaria è divenuta definitiva in assenza di impugnazione delle cartelle sottese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 04/01/2026, n. 3
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 3
    Data del deposito : 4 gennaio 2026

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