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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2025, n. 2481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2481 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 4054/2025 promossa da: ss. avv. GRANDELLI SALVATORE Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
ass. avv.ta CONROTTO EMILIA CP_1
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1. Con ricorso ritualmente proposto, ha impugnato l'avviso di Parte_1 accertamento n. 18593723 notificatogli in data 15 maggio 2024 e la successiva delibera del Comitato Provinciale di Torino, deducendone la CP_1 nullità, annullabilità e comunque l'illegittimità, e chiedendo, per l'effetto, di accertare e dichiarare la non debenza dell'importo di euro 2.597,75, asseritamente percepito a titolo di prestazione ASPI non dovuta nel periodo compreso tra il 3 ottobre 2014 e il 20 giugno 2015.
2. A fondamento della propria pretesa, il ricorrente ha articolato plurimi motivi di censura, riconducibili essenzialmente a vizi di legittimità del procedimento e del provvedimento impugnato.
3. In sintesi, egli ha eccepito:
– la decadenza dell' dal potere di accertamento;
Pt_2
– il difetto assoluto di motivazione dell'avviso di accertamento;
– l'omessa comunicazione di avvio del procedimento;
– l'omessa indicazione dell'unità organizzativa competente e del responsabile del procedimento;
1 4. Ha, quindi, dedotto che da tali violazioni, in quanto idonee a vulnerare in radice la legittimità del procedimento amministrativo e la stessa possibilità di esercitare un'effettiva difesa, discenderebbe la nullità o, comunque,
l'illegittimità dell'avviso impugnato, con conseguente insussistenza dell'indebito paventato dall' . CP_1
5. Si è costituito in giudizio l , resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto, CP_1 in quanto infondato in fatto e in diritto.
6. Le censure formulate dal ricorrente — tutte incentrate su presunti vizi formali e procedimentali dell'avviso di accertamento impugnato — non possono trovare accoglimento.
7. Occorre premettere, in via dirimente, che la presente controversia si iscrive nell'ambito della giurisdizione ordinaria in materia previdenziale, la quale non ha natura impugnatoria di atti amministrativi, bensì accertativa di diritti soggettivi.
Ne consegue che il giudice ordinario non è chiamato a sindacare la legittimità dell'esercizio del potere amministrativo in sé considerato, come accadrebbe nel giudizio di legittimità dinanzi al giudice amministrativo, bensì ad accertare la sussistenza o meno del diritto soggettivo sotteso al provvedimento adottato.
8. In altri termini, la violazione delle norme sul procedimento amministrativo — quand'anche sussistente nei termini variamente declinati dal ricorrente — non assume rilievo autonomo ai fini dell'accertamento giurisdizionale del diritto alla prestazione, poiché ciò che rileva nel giudizio previdenziale e assistenziale non è la correttezza formale del potere esercitato dall'ente, bensì l'effettiva esistenza o inesistenza del diritto alla prestazione dedotta in giudizio.
9. Il giudizio, pertanto, non si atteggia come giudizio di annullamento dell'atto, ma come giudizio di accertamento del rapporto previdenziale e del relativo credito o indebito (Cass. civ., sez. lav., 20 settembre 2023, n. 24609).
10. La Suprema Corte ha più volte chiarito che “le controversie in materia previdenziale non danno luogo a giudizi impugnatori di atti amministrativi, riguardando piuttosto l'accertamento di posizioni giuridiche e diritti nell'ambito dei relativi rapporti: compito del giudice è solo quello di procedere a tale accertamento senza vincoli derivanti dai provvedimenti amministrativi e/o dai
2 comportamenti endoprocedimentali dell'Ente” (Cass. n. 24609/2023, cit.; di recente, Cass. n. 3129/2023; Cass. n. 37971/2022).
11. Il principio assume rilievo anche nel caso di specie, poiché il ricorrente non può limitarsi a invocare vizi procedimentali al fine di paralizzare la pretesa dell' : la verifica giudiziale deve concentrarsi sul diritto sostanziale alla CP_1 prestazione e sulla sussistenza o meno di un indebito.
12. Ciò posto, il ricorso deve essere esaminato secondo i principi che regolano l'onere della prova nei giudizi aventi ad oggetto il recupero di prestazioni previdenziali indebite.
13. Sul punto, il contrasto giurisprudenziale originariamente insorto è stato composto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 4 agosto 2010, n. 18046, la quale ha affermato il principio — tuttora consolidato
— secondo cui grava sul percettore della prestazione l'onere di provare l'esistenza del diritto a conseguirla nella sua interezza. È, infatti, il beneficiario
(l'accipiens) ad agire per l'accertamento negativo dell'obbligo di restituzione, deducendo in giudizio un titolo idoneo a qualificare come legittimo adempimento quanto percepito dall'Ente. In tale veste di attore sostanziale, egli è gravato dell'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto (cfr. anche Cass., sez. lav., 11 febbraio 2016, n. 2739).
14. Le successive pronunce (Cass., sez. lav., 5 gennaio 2011, n. 198; Cass., sez.
VI, ord. 14 marzo 2018, n. 6375; Cass., sez. lav., 18 ottobre 2018, n. 26231) hanno ribadito che, pur potendo l'ente previdenziale essere tenuto a indicare nell'atto di recupero gli elementi essenziali della pretesa (estremi del pagamento e ragioni, anche sintetiche, dell'indebito), tale eventuale lacuna non incide sulla ripartizione dell'onere probatorio, che resta integralmente a carico del percettore, dovendo questi dimostrare l'effettiva spettanza della prestazione ricevuta.
15. Ne discende che il giudice, investito di una domanda di accertamento negativo dell'indebito, non può limitarsi a verificare la legittimità formale dell'atto di recupero, ma deve accertare in concreto se il diritto alla prestazione sussistesse o meno, secondo le regole sostanziali e probatorie proprie della materia.
3 16. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito alcuna allegazione né prova idonea a dimostrare la sussistenza del proprio diritto alla percezione dell'indennità ASPI nel periodo contestato, né ha dedotto elementi di fatto contrari alla ricostruzione operata dall'Ente, limitandosi esclusivamente a invocare le plurime violazioni delle norme sul procedimento amministrativo, come sopra sinteticamente richiamate.
17. Tali doglianze, tuttavia, non sono idonee, come già detto, a scalfire la pretesa dell' , posto che dinanzi al giudice ordinario il thema decidendum riguarda CP_1 unicamente l'esistenza o meno del diritto e dei relativi fatti costitutivi, impeditivi o estintivi, mentre i vizi procedimentali rilevano solo in via riflessa e strumentale.
18. Come già chiarito dalla Corte di cassazione (Cass., sez. lav., n. 24609/2023, cit.), “dinanzi al Giudice, quel che interessa è l'accertamento della specifica fattispecie dedotta in giudizio ed i fatti giuridici - costitutivi e/o impeditivi, modificativi, estintivi- che rilevano in relazione alla stessa”, sicché eventuali anomalie del procedimento amministrativo non valgono di per sé a escludere l'indebito o a fondare il diritto alla prestazione.
19. Alla luce di tali principi, il ricorso si rivela infondato.
20. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in calce ai sensi del d.m.
55/2014, seguono la soccombenza e, pertanto, vengono poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell che liquida in euro 1769 oltre 15% per rimborso forfettario. CP_1
Torino, 9/12/2025
la Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
ass. avv.ta CONROTTO EMILIA CP_1
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1. Con ricorso ritualmente proposto, ha impugnato l'avviso di Parte_1 accertamento n. 18593723 notificatogli in data 15 maggio 2024 e la successiva delibera del Comitato Provinciale di Torino, deducendone la CP_1 nullità, annullabilità e comunque l'illegittimità, e chiedendo, per l'effetto, di accertare e dichiarare la non debenza dell'importo di euro 2.597,75, asseritamente percepito a titolo di prestazione ASPI non dovuta nel periodo compreso tra il 3 ottobre 2014 e il 20 giugno 2015.
2. A fondamento della propria pretesa, il ricorrente ha articolato plurimi motivi di censura, riconducibili essenzialmente a vizi di legittimità del procedimento e del provvedimento impugnato.
3. In sintesi, egli ha eccepito:
– la decadenza dell' dal potere di accertamento;
Pt_2
– il difetto assoluto di motivazione dell'avviso di accertamento;
– l'omessa comunicazione di avvio del procedimento;
– l'omessa indicazione dell'unità organizzativa competente e del responsabile del procedimento;
1 4. Ha, quindi, dedotto che da tali violazioni, in quanto idonee a vulnerare in radice la legittimità del procedimento amministrativo e la stessa possibilità di esercitare un'effettiva difesa, discenderebbe la nullità o, comunque,
l'illegittimità dell'avviso impugnato, con conseguente insussistenza dell'indebito paventato dall' . CP_1
5. Si è costituito in giudizio l , resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto, CP_1 in quanto infondato in fatto e in diritto.
6. Le censure formulate dal ricorrente — tutte incentrate su presunti vizi formali e procedimentali dell'avviso di accertamento impugnato — non possono trovare accoglimento.
7. Occorre premettere, in via dirimente, che la presente controversia si iscrive nell'ambito della giurisdizione ordinaria in materia previdenziale, la quale non ha natura impugnatoria di atti amministrativi, bensì accertativa di diritti soggettivi.
Ne consegue che il giudice ordinario non è chiamato a sindacare la legittimità dell'esercizio del potere amministrativo in sé considerato, come accadrebbe nel giudizio di legittimità dinanzi al giudice amministrativo, bensì ad accertare la sussistenza o meno del diritto soggettivo sotteso al provvedimento adottato.
8. In altri termini, la violazione delle norme sul procedimento amministrativo — quand'anche sussistente nei termini variamente declinati dal ricorrente — non assume rilievo autonomo ai fini dell'accertamento giurisdizionale del diritto alla prestazione, poiché ciò che rileva nel giudizio previdenziale e assistenziale non è la correttezza formale del potere esercitato dall'ente, bensì l'effettiva esistenza o inesistenza del diritto alla prestazione dedotta in giudizio.
9. Il giudizio, pertanto, non si atteggia come giudizio di annullamento dell'atto, ma come giudizio di accertamento del rapporto previdenziale e del relativo credito o indebito (Cass. civ., sez. lav., 20 settembre 2023, n. 24609).
10. La Suprema Corte ha più volte chiarito che “le controversie in materia previdenziale non danno luogo a giudizi impugnatori di atti amministrativi, riguardando piuttosto l'accertamento di posizioni giuridiche e diritti nell'ambito dei relativi rapporti: compito del giudice è solo quello di procedere a tale accertamento senza vincoli derivanti dai provvedimenti amministrativi e/o dai
2 comportamenti endoprocedimentali dell'Ente” (Cass. n. 24609/2023, cit.; di recente, Cass. n. 3129/2023; Cass. n. 37971/2022).
11. Il principio assume rilievo anche nel caso di specie, poiché il ricorrente non può limitarsi a invocare vizi procedimentali al fine di paralizzare la pretesa dell' : la verifica giudiziale deve concentrarsi sul diritto sostanziale alla CP_1 prestazione e sulla sussistenza o meno di un indebito.
12. Ciò posto, il ricorso deve essere esaminato secondo i principi che regolano l'onere della prova nei giudizi aventi ad oggetto il recupero di prestazioni previdenziali indebite.
13. Sul punto, il contrasto giurisprudenziale originariamente insorto è stato composto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 4 agosto 2010, n. 18046, la quale ha affermato il principio — tuttora consolidato
— secondo cui grava sul percettore della prestazione l'onere di provare l'esistenza del diritto a conseguirla nella sua interezza. È, infatti, il beneficiario
(l'accipiens) ad agire per l'accertamento negativo dell'obbligo di restituzione, deducendo in giudizio un titolo idoneo a qualificare come legittimo adempimento quanto percepito dall'Ente. In tale veste di attore sostanziale, egli è gravato dell'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto (cfr. anche Cass., sez. lav., 11 febbraio 2016, n. 2739).
14. Le successive pronunce (Cass., sez. lav., 5 gennaio 2011, n. 198; Cass., sez.
VI, ord. 14 marzo 2018, n. 6375; Cass., sez. lav., 18 ottobre 2018, n. 26231) hanno ribadito che, pur potendo l'ente previdenziale essere tenuto a indicare nell'atto di recupero gli elementi essenziali della pretesa (estremi del pagamento e ragioni, anche sintetiche, dell'indebito), tale eventuale lacuna non incide sulla ripartizione dell'onere probatorio, che resta integralmente a carico del percettore, dovendo questi dimostrare l'effettiva spettanza della prestazione ricevuta.
15. Ne discende che il giudice, investito di una domanda di accertamento negativo dell'indebito, non può limitarsi a verificare la legittimità formale dell'atto di recupero, ma deve accertare in concreto se il diritto alla prestazione sussistesse o meno, secondo le regole sostanziali e probatorie proprie della materia.
3 16. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito alcuna allegazione né prova idonea a dimostrare la sussistenza del proprio diritto alla percezione dell'indennità ASPI nel periodo contestato, né ha dedotto elementi di fatto contrari alla ricostruzione operata dall'Ente, limitandosi esclusivamente a invocare le plurime violazioni delle norme sul procedimento amministrativo, come sopra sinteticamente richiamate.
17. Tali doglianze, tuttavia, non sono idonee, come già detto, a scalfire la pretesa dell' , posto che dinanzi al giudice ordinario il thema decidendum riguarda CP_1 unicamente l'esistenza o meno del diritto e dei relativi fatti costitutivi, impeditivi o estintivi, mentre i vizi procedimentali rilevano solo in via riflessa e strumentale.
18. Come già chiarito dalla Corte di cassazione (Cass., sez. lav., n. 24609/2023, cit.), “dinanzi al Giudice, quel che interessa è l'accertamento della specifica fattispecie dedotta in giudizio ed i fatti giuridici - costitutivi e/o impeditivi, modificativi, estintivi- che rilevano in relazione alla stessa”, sicché eventuali anomalie del procedimento amministrativo non valgono di per sé a escludere l'indebito o a fondare il diritto alla prestazione.
19. Alla luce di tali principi, il ricorso si rivela infondato.
20. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in calce ai sensi del d.m.
55/2014, seguono la soccombenza e, pertanto, vengono poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell che liquida in euro 1769 oltre 15% per rimborso forfettario. CP_1
Torino, 9/12/2025
la Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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