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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/12/2025, n. 5546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5546 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 2476/2025 Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 2476/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EI AR IA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. EI AR IA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPALBO JENNIFER e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. PADOVANO TOMMASO ( ) VIA SANTA TECLA, 5 20122 C.F._2 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA SANTA TECLA, 5 20122 MILANO presso il difensore avv. CAPALBO JENNIFER RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 27 febbraio 2025 ha Parte_1 convenuto in giudizio per ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Accertato che il Sig. , nel periodo dal 01/02/2022 al Parte_2
30/06/2024, ha svolto le mansioni di cui al ricorso, dichiarare il diritto all'inquadramento a livello 5 di CCNL Trasporto Merci e LOistica a far data dal 01/02/2022 e condannare, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore CP_1 del ricorrente dell'importo lordo di € 5.212,93, a titolo di differenze retributive per paga base, tredicesima e quattordicesima mensilità, permessi, ferie, festività, compenso per lavoro straordinario, ecc., ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, da distrarsi a favore dell'Avv. Maria
Grazia Mei”.
Il ricorrente ha riferito: di essere stato assunto da You LO S.p.A. (oggi , in data 01/02/2022con CP_1 contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e determinato, poi convertito a tempo indeterminato, con qualifica di operaio, inquadrato a livello 6J, CCNL LOistica Trasporto
Merci e Spedizioni. La sede di lavoro veniva individuata in Rho, Via Sesia, n. 5, presso il magazzino della committente ove presta tuttora attività lavorativa;
Controparte_2
che si è visto riconoscere il livello 6 dal mese di febbraio 2023 e il livello 5 dal mese di marzo dello stesso anno;
che Il livello di inquadramento attribuito sino al mese di marzo 2023 non risulta coerente con le mansioni svolte.
che avrebbe avuto diritto all'inquadramento a livello 5 già dalla data di costituzione del rapporto di lavoro;
che il non corretto inquadramento del lavoratore ha generato differenze retributive per complessivi € 5.212,93 lordi, tenuto conto anche delle incidenze sugli istituti differiti e sulle festività non correttamente pagate.
2. si è costituita con memoria con cui ha contestato lo svolgimento di mansioni CP_1 superiori e con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. La causa, fallita la conciliazione e sentiti i testi, viene decisa a seguito di discussione orale con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale al temine della camera di consiglio.
***
4. Sulla rivendicazione di mansioni superiori, si osserva. Costituisce orientamento consolidato quello secondo cui “il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. fra le tante Cass. 26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017, 18943/2016, 6174/2016,
8589/2015, 11037/2006);” (v. Cassazione sezione lav. n. 30580/2019).
5. Come poi chiarito da sentenza della Corte di Appello di Milano n. 87/21, “in sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove (cfr. Cass. 18 febbraio 2016 n. 3216; Cass. 13 dicembre 2005 n. 27430; Cass. 24 gennaio 2003 n. 1093;
Cass. 18 novembre 1997 n. 11461), sicché nel caso – quale quello in esame - di corrispondenza tra le mansioni in concreto espletate dal lavoratore e quelle del profilo professionale tipizzato non sarebbe neppure necessario indagare ulteriormente sulla sussistenza nel profilo dei requisiti richiesti dalla declaratoria, essendo certo che le parti collettive hanno voluto inquadrare le mansioni corrispondenti al profilo nella qualifica”.
6. Il ricorrente è stato inquadrato al livello 6J cui appartengono: “lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare, lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico”. Da febbraio 23, gli è stato riconosciuto il livello 6, tipico dei lavoratori che “svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali;
le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia. In particolare, appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici”.
14. Il ricorrente ha tuttavia chiesto il riconoscimento, sin dall'inizio del rapporto, del livello 5 del
CCNL che riguarda “lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva.”. Tra i profili esemplificativi, vi è l'operaio “addetto al magazzino” nonché addetto alle “attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici” (v. doc. 6 ric.).
15. Dall'esame delle declaratorie emerge che il livello superiore si caratterizza per una maggiore autonomia nello svolgimento delle mansioni e per l'utilizzo di mezzi di movimentazione elettrici.
16. I testi escussi hanno confermato lo svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni superiori rivendicate e riconducibili al livello 5 del CCNL.
17. Si riportano, in quanto precise e circostanziate oltre che aventi a oggetto fatti appresi in via diretta, le dichiarazioni rese da colleghi del ricorrente alle udienze del 25/9/25 e del 23/10/25:
a. “Mi chiamo 1.1.72 e resid. Milano Via Zamagna Persona_1
4 Milano, Indifferente, ho lavorato nel magazzino per 20 anni e sono stato dipendente di da febbraio 22 sino a che sono andati e via, ora sono ancora CP_1 presso il magazzino. Lavoro con il ricorrente. Il ricorrente usa il transpallet manuale ed elettrico, usa anche la pistola. In magazzino ci sono circa 10/15 transpallet, elettrici saranno una decina, il ricorrente lo usa spesso. Appena entrato e arrivato presso il magazzino lo utilizzava già.”
b. “Mi chiamo N. Milano 23.3.78 e resid. Via Deimler 4 MI. Tes_1
Indifferente. Ora lavoro per GBPO SRL subentrata ad per la quale ho CP_1 lavorato da giugno 2019 a maggio 2025, ha lavorato da ottobre 2019 sino a Cont settembre 22 nella filiale di RHO come responsabile di appalto e capo impianto, gestivo anche della sede di Pero, poi da settembre 22 sono rimasto fisso a RHO. Il ricorrente è stato assunto come facchino, si occupava di smistamento colli, carico sul nastro trasportatore, assegnazione con palmare dei colli agli autisti e sistemazione dei colli lasciati a terra dagli autisti e pulizie. Usava sia il transpallet manuale sia l'elettrico.
Mi sono recentemente interfacciato con il responsabile degli arrivi che mi ha confermato che il ricorrente ha sempre svolto queste mansioni, che io comunque gli ho sempre visto fare”. 18. I testi, non solo hanno riferito che il ricorrente svolgesse l'attività di addetto al magazzino, ma anche che utilizzasse il transpallet elettrico. Inoltre, i testi hanno confermato che il ricorrente ha sempre svolto queste mansioni e ciò conferma che il livello superiore avrebbe dovuto essergli attribuito sin da subito.
19. Tale accertamento consente di accogliere la domanda e di condannare la resistente al pagamento dell'importo richiesto, non contestato nel quantum se non genericamente.
20. La somma deve essere maggiorata di rivalutazioni e interessi legali dal dovuto al saldo.
21. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con distrazione ai sensi dell'articolo 93 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, condanna la parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente € 5.212,93 oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi.
Milano, 11 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 2476/2025 Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 2476/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EI AR IA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. EI AR IA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPALBO JENNIFER e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. PADOVANO TOMMASO ( ) VIA SANTA TECLA, 5 20122 C.F._2 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA SANTA TECLA, 5 20122 MILANO presso il difensore avv. CAPALBO JENNIFER RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 27 febbraio 2025 ha Parte_1 convenuto in giudizio per ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Accertato che il Sig. , nel periodo dal 01/02/2022 al Parte_2
30/06/2024, ha svolto le mansioni di cui al ricorso, dichiarare il diritto all'inquadramento a livello 5 di CCNL Trasporto Merci e LOistica a far data dal 01/02/2022 e condannare, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore CP_1 del ricorrente dell'importo lordo di € 5.212,93, a titolo di differenze retributive per paga base, tredicesima e quattordicesima mensilità, permessi, ferie, festività, compenso per lavoro straordinario, ecc., ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, da distrarsi a favore dell'Avv. Maria
Grazia Mei”.
Il ricorrente ha riferito: di essere stato assunto da You LO S.p.A. (oggi , in data 01/02/2022con CP_1 contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e determinato, poi convertito a tempo indeterminato, con qualifica di operaio, inquadrato a livello 6J, CCNL LOistica Trasporto
Merci e Spedizioni. La sede di lavoro veniva individuata in Rho, Via Sesia, n. 5, presso il magazzino della committente ove presta tuttora attività lavorativa;
Controparte_2
che si è visto riconoscere il livello 6 dal mese di febbraio 2023 e il livello 5 dal mese di marzo dello stesso anno;
che Il livello di inquadramento attribuito sino al mese di marzo 2023 non risulta coerente con le mansioni svolte.
che avrebbe avuto diritto all'inquadramento a livello 5 già dalla data di costituzione del rapporto di lavoro;
che il non corretto inquadramento del lavoratore ha generato differenze retributive per complessivi € 5.212,93 lordi, tenuto conto anche delle incidenze sugli istituti differiti e sulle festività non correttamente pagate.
2. si è costituita con memoria con cui ha contestato lo svolgimento di mansioni CP_1 superiori e con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. La causa, fallita la conciliazione e sentiti i testi, viene decisa a seguito di discussione orale con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale al temine della camera di consiglio.
***
4. Sulla rivendicazione di mansioni superiori, si osserva. Costituisce orientamento consolidato quello secondo cui “il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. fra le tante Cass. 26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017, 18943/2016, 6174/2016,
8589/2015, 11037/2006);” (v. Cassazione sezione lav. n. 30580/2019).
5. Come poi chiarito da sentenza della Corte di Appello di Milano n. 87/21, “in sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove (cfr. Cass. 18 febbraio 2016 n. 3216; Cass. 13 dicembre 2005 n. 27430; Cass. 24 gennaio 2003 n. 1093;
Cass. 18 novembre 1997 n. 11461), sicché nel caso – quale quello in esame - di corrispondenza tra le mansioni in concreto espletate dal lavoratore e quelle del profilo professionale tipizzato non sarebbe neppure necessario indagare ulteriormente sulla sussistenza nel profilo dei requisiti richiesti dalla declaratoria, essendo certo che le parti collettive hanno voluto inquadrare le mansioni corrispondenti al profilo nella qualifica”.
6. Il ricorrente è stato inquadrato al livello 6J cui appartengono: “lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare, lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico”. Da febbraio 23, gli è stato riconosciuto il livello 6, tipico dei lavoratori che “svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali;
le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia. In particolare, appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici”.
14. Il ricorrente ha tuttavia chiesto il riconoscimento, sin dall'inizio del rapporto, del livello 5 del
CCNL che riguarda “lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva.”. Tra i profili esemplificativi, vi è l'operaio “addetto al magazzino” nonché addetto alle “attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici” (v. doc. 6 ric.).
15. Dall'esame delle declaratorie emerge che il livello superiore si caratterizza per una maggiore autonomia nello svolgimento delle mansioni e per l'utilizzo di mezzi di movimentazione elettrici.
16. I testi escussi hanno confermato lo svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni superiori rivendicate e riconducibili al livello 5 del CCNL.
17. Si riportano, in quanto precise e circostanziate oltre che aventi a oggetto fatti appresi in via diretta, le dichiarazioni rese da colleghi del ricorrente alle udienze del 25/9/25 e del 23/10/25:
a. “Mi chiamo 1.1.72 e resid. Milano Via Zamagna Persona_1
4 Milano, Indifferente, ho lavorato nel magazzino per 20 anni e sono stato dipendente di da febbraio 22 sino a che sono andati e via, ora sono ancora CP_1 presso il magazzino. Lavoro con il ricorrente. Il ricorrente usa il transpallet manuale ed elettrico, usa anche la pistola. In magazzino ci sono circa 10/15 transpallet, elettrici saranno una decina, il ricorrente lo usa spesso. Appena entrato e arrivato presso il magazzino lo utilizzava già.”
b. “Mi chiamo N. Milano 23.3.78 e resid. Via Deimler 4 MI. Tes_1
Indifferente. Ora lavoro per GBPO SRL subentrata ad per la quale ho CP_1 lavorato da giugno 2019 a maggio 2025, ha lavorato da ottobre 2019 sino a Cont settembre 22 nella filiale di RHO come responsabile di appalto e capo impianto, gestivo anche della sede di Pero, poi da settembre 22 sono rimasto fisso a RHO. Il ricorrente è stato assunto come facchino, si occupava di smistamento colli, carico sul nastro trasportatore, assegnazione con palmare dei colli agli autisti e sistemazione dei colli lasciati a terra dagli autisti e pulizie. Usava sia il transpallet manuale sia l'elettrico.
Mi sono recentemente interfacciato con il responsabile degli arrivi che mi ha confermato che il ricorrente ha sempre svolto queste mansioni, che io comunque gli ho sempre visto fare”. 18. I testi, non solo hanno riferito che il ricorrente svolgesse l'attività di addetto al magazzino, ma anche che utilizzasse il transpallet elettrico. Inoltre, i testi hanno confermato che il ricorrente ha sempre svolto queste mansioni e ciò conferma che il livello superiore avrebbe dovuto essergli attribuito sin da subito.
19. Tale accertamento consente di accogliere la domanda e di condannare la resistente al pagamento dell'importo richiesto, non contestato nel quantum se non genericamente.
20. La somma deve essere maggiorata di rivalutazioni e interessi legali dal dovuto al saldo.
21. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con distrazione ai sensi dell'articolo 93 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, condanna la parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente € 5.212,93 oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi.
Milano, 11 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli